Energia – Ue, accordo su sicurezza approvvigionamenti gas

Gas - Photo credit: Bilfinger via Foter.com / CC BY-NDIl Consiglio conferma l’accordo UE sulle misure per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas.

Energia – proposte Ue per sicurezza approvvigionamenti

Energia - Commissione Ue, misure per sostenibilita' e sicurezza

Risale a febbraio 2016 la presentazione, da parte della Commissione europea, di un pacchetto in materia di sicurezza e sostenibilità energetica. Pacchetto che si inquadra fra i pilastri dell'Unione dell'energia, la strategia Ue per costruire un sistema energetico integrato a livello Ue che permetta la sicurezza degli approvvigionamenti, la riduzione delle emissioni e la competitività delle imprese.

Obiettivo del pacchetto, articolato in quattro punti, è dotare l'UE degli strumenti necessari per affrontare la transizione energetica globale e fronteggiare possibili crisi energetiche. Fondamentali in tal senso, le misure volte a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.

Dopo aver ottenuto il via libera dei negoziatori di Parlamento e Consiglio, il testo ha ricevuto l’ok della plenaria a metà settembre con 567 voti favorevoli, 101 contrari e 23 astensioni, ed è stato confermato il 9 ottobre dal Consiglio.

Entrerà in vigore quattro giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas

Componente centrale del mix energetico dell'Ue, il gas svolge un ruolo determinante nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Tuttavia, l'attuale dipendenza esterna impone che l'Ue aumenti la resilienza dei suoi mercati qualora debba far fronte a eventuali interruzioni delle forniture.

Gas: i numeri dell'Ue

Il gas rappresenta circa un quarto del consumo totale di energia dell'Unione. La domanda di gas nell'Ue è attualmente pari a circa 400 miliardi di metri cubi e tale scenario dovrebbe rimanere relativamente stabile nei prossimi anni. 

La produzione domestica di gas rappresenta il 34% del consumo interno lordo nel 2013: sono Paesi Bassi (47%) e Regno Unito (25%) i maggiori produttori di gas naturale nell'Ue, seguiti da Germania (6,7%) e Romania (6,5%).

Più elevati, e in aumento, i livelli di importazione di gas nell'Ue: circa il 65% nel 2013, contro il 43,3% nel 1995. Nel 2013, circa il 39% del gas importato proveniva dalla Russia, il 30% dalla Norvegia e il 13% dall'Algeria. La dipendenza da fonti esterne, in primo luogo da Mosca, è la molla alla base del regolamento in questione e fra i punti chiave dell'Unione dell'energia.

Parola d'ordine: sicurezza

Il fatto di affidarsi a una sola fonte di rifornimento o a una singola via di trasporto può rappresentare un problema: in caso di incidenti tecnici o dispute economiche e politiche la fornitura di energia rischia infatti di essere in pericolo.

Un caso lampante è rappresentato dalla disputa fra Russia e Ucraina sul prezzo dell’energia nel 2006 e 2009, che ha provocato interruzioni della fornitura ai danni di diversi paesi europei, perché l’Ucraina è un paese di transito per il gas proveniente dalla Russia.

A seguito di queste crisi nel 2010 l’Europa ha rafforzato le regole per la sicurezza della fornitura di gas obbligando gli Stati membri ad assicurare la fornitura alle case e a edifici essenziali come gli ospedali anche in caso di difficili condizioni dovute a problemi e incidenti nell’infrastruttura del gas. Nel 2014 la Commissione europea ha condotto i cosiddetti stress test del gas, che hanno mostrato che l’Europa può far fronte a una discontinuità delle fornitura di gas solo se i paesi collaborano di più fra loro.

No a interventi unilaterali, sì alla cooperazione regionale

Se la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in uno Stato membro è in pericolo, gli interventi predisposti unilateralmente dal singolo paese rischiano di compromettere il corretto funzionamento del mercato interno del gas. Per far sì che il mercato europeo del gas funzioni anche in caso di carenza dell'approvvigionamento, è necessario prevedere solidarietà e coordinamento nella risposta alle crisi, sia in termini di prevenzione che di reazione alle effettive interruzioni di approvvigionamento di gas.

Finora non si è sfruttato appieno il potenziale di maggiore efficienza, anche economica, insito nella cooperazione regionale. Non si tratta solo di coordinare meglio le misure nazionali di mitigazione in situazioni d'emergenza, ma anche di adottare misure nazionali di prevenzione, ad esempio le politiche di stoccaggio o quelle relative al GNL, che possono essere strategicamente importanti in alcune regioni dell'Unione.

In uno spirito di solidarietà, la cooperazione regionale - con la partecipazione delle autorità pubbliche e delle imprese di gas naturale - è il principio guida del regolamento che ha ricevuto l’ok delle istituzioni UE.  

Cosa cambia con le nuove regole: una sintesi

Il nuovo regolamento aggiorna quello del 2010 introducendo un meccanismo di solidarietà e cooperazione che assicurerebbe che uno Stato che dichiara un’emergenza energetica possa essere aiutato ricevendo gas dai paesi vicini. 

Le novità introdotte dal testo sono:

  • rafforzamento della cooperazione e del coordinamento a livello regionale sulla base di gruppi di Stati membri stabiliti in funzione del rischio;
  • piani d'azione preventivi e piani di emergenza regionali a carattere obbligatorio, nonché valutazioni regionali dei rischi, che dovranno essere predisposti congiuntamente da tutti gli Stati membri di uno stesso gruppo di rischio;
  • meccanismo di solidarietà la cui applicazione sarà obbligatoria in casi di crisi estrema;
  • più stretto monitoraggio delle disposizioni contenute nei contratti di fornitura di gas;
  • obblighi specifici degli Stati membri dell'UE nei confronti della Comunità dell'energia e attribuzione di competenze alla Commissione per coordinare l'applicazione del quadro giuridico tra l'UE e la Comunità dell'energia.

Le novità principali: estratto del regolamento

Responsabilità della sicurezza dell'approvvigionamento di gas

La sicurezza è responsabilità condivisa delle imprese di gas naturale, degli Stati membri - attraverso le autorità competenti - e della Commissione, nell'ambito dei rispettivi settori di attività e competenza.

La Commissione coordina l'operato delle autorità competenti a livello regionale e dell'Unione, anche attraverso il gruppo di coordinamento del gas (GCG). A questi si aggiunge il gruppo di gestione della crisi, in particolare se si verifica un'emergenza a livello regionale o europeo.

Gruppo di coordinamento del gas e gruppi di rischio

Il GCG è composto di rappresentanti degli Stati membri, in particolare delle rispettive autorità competenti, dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, dello European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG), degli organi rappresentativi del settore interessato e di quelli dei clienti.

Il regolamento individua inoltre 4 gruppi di rischio degli Stati membri, così costituiti:

  • Gruppi di rischio per l'approvvigionamento di gas attraverso la rotta orientale:
    - Ucraina: Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia;
    - Bielorussia: Belgio, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia;
    - Mar Baltico: Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovacchia, Svezia;
    - Nord-orientale: Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia;
    - Transbalcanico: Bulgaria, Grecia, Romania;
  • Gruppi di rischio per l'approvvigionamento di gas attraverso la rotta del Mar del Nord:
    - Norvegia: Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Regno Unito;
    - Gas a basso potere calorifico: Belgio, Germania, Francia, Paesi Bassi;
    - Danimarca: Danimarca, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia;
    - Regno Unito: Belgio, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito;
  • Gruppi di rischio per l'approvvigionamento di gas attraverso la rotta nordafricana:
    - Algeria: Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta, Austria, Portogallo, Slovenia;
    - Libia: Croazia, Italia, Malta, Austria, Slovenia;
  • Gruppi di rischio per l'approvvigionamento di gas attraverso la rotta sudorientale:
    - Corridoio meridionale del gas – Mar Caspio: Bulgaria, Grecia, Croazia, Italia, Ungheria, Malta, Austria, Romania, Slovenia, Slovacchia;
    - Mediterraneo orientale: Grecia, Italia, Cipro, Malta

Standard infrastrutturale

Ciascuno Stato o la propria autorità competente provvede ad adottare le misure necessarie affinché, in caso di interruzione dell'operatività dell'infrastruttura principale del gas, la capacità tecnica delle infrastrutture rimanenti sia in grado di soddisfare la domanda totale di gas dell'area calcolata durante un giorno di domanda eccezionalmente elevata, che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni.

I gestori del sistema di trasporto realizzano una capacità fisica permanente di trasporto del gas in entrambe le direzioni ("capacità bidirezionale") su tutte le interconnessioni tra Stati membri, salvo nei casi di connessioni a impianti di produzione, impianti GNL e reti di distribuzione, o esenzioni da tale obbligo.

Standard di approvvigionamento

L'autorità competente prescrive alle imprese di gas naturale, che l'autorità stessa identifica, di adottare misure volte ad assicurare ai clienti protetti dello Stato membro l'approvvigionamento di gas in ciascuno dei casi seguenti:

  • temperature estreme per un periodo di picco di sette giorni che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni;
  • un periodo di 30 giorni di domanda di gas eccezionalmente elevata che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni;
  • un periodo di 30 giorni in caso di interruzione dell'operatività dell'infrastruttura principale del gas in condizioni invernali medie.

Valutazione del rischio

Entro il 1° novembre 2017 l'ENTSOG procede ad una simulazione di scenari di interruzione dell'approvvigionamento e dell'operatività dell'infrastruttura a livello dell'Unione. Le autorità competenti all'interno di ciascun gruppo di rischio elaborano congiuntamente una valutazione comune del rischio - tenendo conto dei risultati della simulazione effettuata da ENTSOG, dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza – che dev’essere notificata alla Commissione entro il 1° ottobre 2018.

Definizione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza

L'autorità competente di ciascuno Stato membro definisce:

  • un piano d'azione preventivo contenente le misure necessarie per eliminare o mitigare i rischi individuati, compresi gli effetti delle misure di efficienza energetica e delle misure sul versante della domanda contenuti nelle valutazioni comuni e nazionali del rischio;
  • un piano di emergenza contenente le misure da adottare per eliminare o mitigare l'impatto di un'interruzione dell'approvvigionamento di gas.

Dichiarazione di uno stato di crisi

Il regolamento prevede tre livelli di crisi:

  • preallarme: qualora ci siano informazioni concrete, serie e affidabili che possa verificarsi un evento che rischi di deteriorare gravemente la situazione dell'approvvigionamento di gas innescando il livello di allarme o di emergenza; il livello di preallarme può essere attivato da un meccanismo di preallarme;
  • allarme: qualora un'interruzione dell'approvvigionamento di gas o una domanda di gas eccezionalmente elevata deteriori gravemente la situazione dell'approvvigionamento di gas, ma il mercato è ancora in grado di farvi fronte senza dover ricorrere a misure non di mercato;
  • emergenza: qualora ci sia una domanda di gas eccezionalmente elevata, o grave interruzione o altro serio deterioramento dell'approvvigionamento di gas e tutte le misure di mercato sono state attuate ma l'approvvigionamento di gas è insufficiente a soddisfare la domanda rimanente; occorre quindi varare misure non di mercato, soprattutto per garantire gli approvvigionamenti di gas ai clienti protetti.

Se l’autorità competente dichiara uno dei livelli di crisi ne informa immediatamente la Commissione e le autorità competenti degli Stati con i quali è direttamente connesso, trasmettendo tutte le informazioni necessarie, in particolare sulle azioni che intende intraprendere.

Risposte all'emergenza a livello regionale e dell'Unione

Durante un'emergenza a livello regionale o dell'Unione, la Commissione coordina l'azione delle autorità competenti, assicurando in particolare lo scambio di informazioni, la coerenza e l'efficacia dell'azione a livello dello Stato membro e a livello regionale, e coordina le azioni concernenti i Paesi terzi.

Solidarietà

Se uno Stato membro ha chiesto l'applicazione della misura di solidarietà, il Paese direttamente connesso adotta le misure necessarie per garantire che l'approvvigionamento di gas ai clienti diversi da quelli protetti sia ridotta o interrotta finché non sia assicurato l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti dello Stato che ha richiesto solidarietà.

In casi eccezionali può inoltre proseguire l'approvvigionamento di gas a determinate centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas nello Stato membro che presta solidarietà qualora il mancato approvvigionamento di gas a tali centrali causi gravi danni al funzionamento del sistema elettrico od ostacoli la produzione e/o il trasporto di gas.

Se più di uno Stato può prestare solidarietà, il richiedente cerca l'offerta più vantaggiosa sulla base del costo, della velocità di distribuzione, dell'affidabilità e della diversificazione degli approvvigionamenti di gas. Lo Stato membro richiedente solidarietà versa tempestivamente o assicura il tempestivo versamento di un'equa compensazione allo Stato che presta solidarietà.

Scambio di informazioni

Qualora uno Stato membro abbia dichiarato uno dei livelli di crisi, le imprese di gas naturale interessate mettono giornalmente a disposizione informazioni su:

  • le previsioni sull'approvvigionamento di gas e sulla domanda giornaliera di gas per i tre giorni successivi, espresse in milioni di metri cubi al giorno;
  • il flusso di gas giornaliero presso tutti i punti d'entrata e d'uscita transfrontalieri e presso tutti i punti che collegano la rete a un impianto di produzione, a un impianto di stoccaggio o a un terminale di GNL, espresso in milioni di metri cubi al giorno;
  • il periodo, espresso in giorni, durante il quale si prevede che possa essere garantita l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti.

In caso di emergenza a livello regionale o dell'Unione, la Commissione può chiedere all'autorità competente di fornire, oltre a quelle di cui sopra, informazioni:

  • sulle misure che l'autorità competente prevede di adottare e su quelle che ha già messo in atto per mitigare l'emergenza e le informazioni sulla relativa efficacia;
  • le richieste di adottare misure supplementari presentate da altre autorità competenti;
  • le misure messe in atto su richiesta di altre autorità competenti.

> Regolamento per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas

Photo credit: Bilfinger via Foter.com / CC BY-ND

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