Ue: ok al nuovo regolamento per la promozione dei prodotti agricoli

Ortofrutta - foto di DungodungVia libera del Comitato speciale Agricoltura del Consiglio dell'Unione al compromesso raggiunto con il Parlamento europeo sul nuovo regolamento per la promozione dei prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi.

Prodotti eleggibili

In base alle nuove regole le misure di informazione e promozione possono riguardare:

  • i prodotti alimentari elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in un nuovo allegato alla bozza di regolamento;
  • le bevande spiritose a indicazione geografica protetta e, a determinate condizioni, la birra;
  • i vini a indicazione geografica protetta o a denominazione di origine, riportando l'indicazione del vitigno (nel caso di programmi semplici sul mercato interno e nei paesi terzi, il programma deve riguardare anche altri prodotti); 
  • i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, solo in combinazione con altri prodotti.

Sistemi di qualità nazionale e indicazione dei marchi

I sistemi di qualità nazionale previsti dal nuovo quadro giuridico per lo sviluppo rurale, il Regolamento Ue n. 1305/2013, sono ammessi alla promozione senza restrizioni. Le azioni di informazione e di promozione non devono però essere solo 'brand-oriented', anche se, a determinate condizioni, è ora possibile indicare i marchi all'interno di un programma di promozione anche nel mercato interno.

Organizzazioni proponenti

Al fine di aumentare il numero dei programmi e migliorarne la qualità, la gamma dei beneficiari è stato ampliata: in aggiunta alle organizzazioni dei produttori, del commercio e interprofessionali, possono ora proporre iniziative di promozione anche altri enti del settore agroalimentare, come le ONG.

Per quanto riguarda il coinvolgimento degli Stati membri nei programmi di promozione, i Paesi Ue potranno svolgere un ruolo attivo assistendo le organizzazioni proponenti nella preparazione delle candidature a livello nazionale. Una volta presentate alla Commissione, però, le proposte saranno valutate a livello Ue.

Finanziamento delle misure

Il contributo finanziario dell'Ue ai programmi di promozione sarà pari:

  • al 70% della spesa ammissibile nel caso di programmi semplici nel mercato interno;
  • all'80% della spesa ammissibile nel caso di programmi semplici nei paesi terzi;
  • all'80% della spesa ammissibile nel caso di programmi multipli sia nel mercato interno che nei paesi terzi; 
  • all'85% della spesa ammissibile in caso di situazioni crisi, senza distinzione tra i programmi semplici e quelli multipli.

Il progetto di regolamento sarà approvato dal Parlamento europeo durante la plenaria di aprile e poi adottato definitivamente dal Consiglio.

Links


Proposta di regolamento sulla promozione dei prodotti agricoli della Commissione europea

Il dossier del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione europea


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