Credito di imposta per la ricerca scientifica: stabiliti termini e condizioni di fruibilita'

Office icon - foto di ShinealightCon due recenti provvedimenti l'Agenzia delle Entrate ha definito, rispettivamente, le disposizioni applicative e il codice tributo per usufruire del credito d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca, istituito, dall’articolo 1 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per gli anni 2011 e 2012.

Dunque, l'agevolazione fiscale sostiene i progetti commissionati a tali enti, che potranno sviluppare le attività commissionategli anche in associazione, in consorzio o in joint venture con altre strutture di ricerca, anche private, che posseggano, però, un equivalente livello scientifico di qualifica.

L'Agenzia delle Entrate, nelle disposizioni applicative di cui al provvedimento Prot. n. 2011/130237 del 9 settembre scorso, ha chiarito:

  1. Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta

    Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, mediante modello F24, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h)-ter e h)-quater del medesimo articolo, con esclusione delle fattispecie relative a:

    - contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

    - contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

    - premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

    - altre entrate individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore;

    - credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.

    Il credito d’imposta, maturato in riferimento agli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, è fruibile, per ciascuno dei predetti periodi d’imposta agevolabili, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal giorno successivo a quello di realizzazione dell’investimento incrementale.

  2. Modalità di calcolo del credito d’imposta spettante

    Il credito d’imposta compete, per ciascuno dei periodi d’imposta agevolabili, nella misura del 90% dell’importo degli investimenti che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010.

L'agevolazione deve essere indicata nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

Con la risoluzione n. 88/E del 12 settembre 2011, l'Agenzia delle Entrate ha istituito, invece, il codice tributo "6835" per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del bonus fiscale.

Per l'attuazione della misura agevolativa, è autorizzata la spesa di:

  • 55 milioni di euro per l'anno 2011,
  • 180,8 milioni di euro per l'anno 2012,
  • 157,2 milioni di euro per l'anno 2013,
  • 91 milioni di euro per l'anno 2014.

Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70

Legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106

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