Al via l’iscrizione all’Albo dei certificatori dei bonus ricerca, sviluppo, innovazione e design

Bonus ricerca - Photo credit: Foto di Chokniti Khongchum da PixabayDa oggi le imprese, i professionisti, le università e gli organismi di ricerca possono iscriversi all’Albo dei certificatori dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design. In questo modo si mette in moto il sistema previsto ormai oltre un anno fa, che ha l'obiettivo di evitare alle imprese la restituzione del tax credit a causa dell’inammissibilità dell'investimento realizzato.

Bonus Ricerca e Sviluppo: le novità del dl Semplificazioni

L’apertura dei termini per l’invio delle candidature di iscrizione all’Albo è stato disposto dal decreto direttoriale del 21 febbraio 2024 appena pubblicato dal Ministero delle imprese  del made in Italy (MIMIT). Un decreto che era atteso a fine novembre e che dà benzina al Dpcm del 15 settembre 2023 che ha disciplinato l'istituzione dell’Albo e la procedura che le imprese devono seguire per ottenere la certificazione dei crediti d’imposta.

Per approfondire: Le novità sul riversamento del tax credit R&S

Come funziona la certificazione degli investimenti in ricerca e sviluppo?

Prevista dall’articolo 23 del decreto Semplificazioni n. 73/2022, la certificazione della coerenza degli investimenti delle imprese con la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di design e ideazione estetica ha l'obiettivo di definire un quadro operativo più certo e più sicuro per le imprese.

Permettendo infatti alle imprese di certificare la coerenza dei propri investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) con il citato tax credit, il MIMIT punta a ridurre i casi in cui le imprese, dopo aver ottenuto l’agevolazione, sono costrette a restituirla perchè l’investimento realizzato non è coerente con l’agevolazione per una serie di motivi: ad esempio le attività non sono davvero qualificabili come ricerca e sviluppo, oppure ci sono degli errori per quanto riguarda le spese ammissibili.

Il Dpcm del 15 settembre 2023, dal titolo “Disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione” disciplina dunque le procedure per la richiesta di certificazione degli investimenti realizzati, inaugurando una nuova fase di uno degli incentivi più importanti per la competitività del sistema produttivo italiano.

Il Decreto istituisce infatti l’Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica (commi 200, 201 e 202, legge di bilancio 2020, la n. 160/2019), ai fini del riconoscimento del credito d’imposta nelle misure stabilite dai commi da 203 a 203-quater della stessa norma, di quelle relative alle attività di ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl n. 145/2013), e anche della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, per il riconoscimento del credito d’imposta in misura maggiorata.

Chi può iscriversi all’Albo dei certificatori degli investimenti in R&S?

Più nello specifico, il Dpcm del 15 settembre 2023 disciplina sia la costituzione dell’Albo, sia la procedura e il contenuto della certificazione.

Per quanto concerne il primo aspetto, il Decreto ha stabilito che all’Albo (che è tenuto dal MIMIT) possono iscriversi sia persone fisiche che imprese ed enti, nel rispetto però di determinate condizioni.

In particolare, nel caso delle persone fisiche, sono ammissibili quei soggetti in possesso di una laurea idonea rispetto all’oggetto della certificazione e che, tra le altre cose, abbiano svolto, nei precedenti tre anni, comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti, collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione. 

Per quanto riguarda invece gli altri soggetti, il Dpcm ammette non solo le imprese ma anche altri organismi come: centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, centri di competenza ad alta specializzazione, poli europei dell’innovazione digitale – Edih e Seal of excellence – università statali e non statali, legalmente riconosciute, ed enti pubblici di ricerca. Per tutti loro, oltre al requisito di possedere una sede legale o un'unità locale attiva in Italia, sono previsti vincoli in merito allo stato del soggetto (ad esempio sono esclusi quelli in concordato preventivo o liquidazione).

Come già accennato, i termini per l'iscrizione all’Albo si sono aperti dal 21 febbraio 2024, data a partire dalla quale le persone fisiche e giuridiche ammesse dal Dpcm del 15 settembre possono inoltrare la candidatura, insieme alla documentazione a supporto.

A seguito delle opportune verifiche, da completarsi entro 90 giorni dalla domanda di iscrizione, nei successivi 15 giorni il MIMIT provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dei nomi dei soggetti iscritti all’Albo.

E’ importante sottolineare che l'iscrizione all’Albo dovrà essere confermata di anno in anno. A far data dal 1° gennaio 2025, infatti, gli iscritti tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre di ciascun anno, saranno tenuti a comunicare al Ministero la conferma della volontà di rimanere nell’Albo e la sussistenza dei requisiti, pena di decadenza dall’Albo dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Come si accede alla procedura di certificazione degli investimenti in ricerca e sviluppo?

Per quanto concerne invece la procedura per la richiesta di certificazione da parte delle imprese, il Dpcm del 15 settembre ha previsto che le imprese interessate inoltrino una specifica richiesta al MIMIT, indicando il certificatore incaricato e gli estremi della sua accettazione. 

Più nello specifico il Decreto del 21 febbraio 2024 stabilisce che - tra gli altri passaggi obbligatori previsti - l’impresa: 

  • compili la scheda progetto, secondo uno schema predefinito disponibile sulla piattaforma informatica; 
  • selezioni il certificatore tra quelli iscritti all’Albo; 
  • scarichi il modulo di domanda in formato “.pdf” immodificabile, generato dal sistema, per la successiva apposizione della firma digitale; 
  • carichi il modello predisposto e controfirmato digitalmente per accettazione dal certificatore;

A conferma del buon esito delle operazioni di caricamento e trasmissione del modulo di domanda, la procedura informatica rilascia un’attestazione di avvenuta protocollazione.

A questo punto la palla passa al certificatore che, entro 15 giorni dal rilascio all’impresa, trasmette la certificazione al Ministero.

Consulta il Dpcm del 15.09.2023 - GURI n. 258 del 04.11.2023

Consulta il decreto direttoriale del 21.02.2024

Per approfondire: Cosa prevede la riforma degli incentivi alle imprese

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.