Mercato interno dell’energia elettrica e del gas: ok dal Cdm

Palazzo Chigi - foto di G.dallortoIl Consiglio dei Ministri del 31 maggio scorso, su proposta del ministro dello Sviluppo Economico, Paolo Romani, ha approvato il decreto legislativo che recepisce le normative comunitarie in materia di mercato interno dell’energia elettrica e del gas e trasparenza dei prezzi al consumatore finale. Predisposizione di piani di sviluppo decennali, promozione della concorrenza, completa apertura dei mercati e maggiore tutela dei consumatori sono alcuni degli obiettivi delle nuove disposizioni.

"Si tratta – ha detto Romani - di un altro tassello fondamentale della nuova strategia energetica nazionale che stiamo elaborando, e che presenteremo nella prima conferenza energetica nazionale, i cui lavori di preparazione partiranno subito dopo l’estate".

Il nuovo provvedimento recepisce le direttive UE 2009/72, 2009/73 e 2008/92.

In tema di energia elettrica:

  • viene fissato un tempo massimo di tre settimane per chi intenda cambiare operatore, nell'ottica di fornire più tutele e tempi certi delle informazioni per famiglie e PMI;
  • vengono promossi gli scambi transfrontalieri nonchè una maggiore cooperazione tra Terna, principale proprietario della Rete di Trasmissione Nazionale di energia elettrica ad alta tensione, e i gestori degli altri Paesi membri,
  • viene stabilita la predisposizione di un piano decennale di investimenti, in favore dello sviluppo e rafforzamento della rete di trasmissione;
  • viene confermata per Terna la possibilità di realizzare esclusivamente attività di programmazione, manutenzione e sviluppo della rete, così da garantire il rispetto dei principi di indipendenza, terzietà e non discriminazione dell’infrastruttura.

Inoltre, il Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale sarà sottoposto alla valutazione dell’AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas) e all’approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico.
Confermato il ruolo dei concessionari delle reti di trasmissione e distribuzione nel pianificare e gestire lo sviluppo di sistemi di accumulo diffusi di energia elettrica mediante batterie, mentre la realizzazione e la gestione degli impianti di pompaggio previsti dal medesimo Piano saranno affidate mediante procedure di gara.

Per quanto riguarda il mercato interno per il gas, il nuovo decreto stabilisce che entro il 3 marzo 2012 si raggiungerà un’efficace separazione delle attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio del gas naturale dalle altre attività del settore.

A tal proposito, intendendosi per "impresa verticalmente integrata" un'impresa o un gruppo di imprese che svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, GNL o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale, viene introdotto il modello comunitario noto come Independent Transmission Operator (“ITO”), che consente di mantenere l’impresa verticalmente integrata quale soggetto proprietario della società che gestisce la rete, garantendo, allo stesso tempo, l’indipendenza, l'autonomia decisionale e la neutralità di quest'ultima attraverso uno speciale sistema di regole, di separazioni di funzioni, e sotto la stretta sorveglianza dell’Autorità di regolazione.

Decorsi 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato avvierà un’indagine conoscitiva in seguito alla quale il Ministero procederà all’eventuale introduzione di misure aggiuntive o di diversi modelli di separazione.

Anche in materia di gas il provvedimento prevede la predisposizione, da parte del gestore, di un piano decennale di sviluppo della rete di trasporto e accresce la sicurezza delle forniture mediante l'adozione di misure aggiornate in linea con il più recente regolamento di sicurezza europeo.

Vengono ampliate, infine, le competenze dell’AEEG nel settore elettrico e del gas naturale, attraverso nuovi poteri operativi, ispettivi, di vigilanza nonché sanzionatori, nei casi di mancata applicazione delle norme previste dalle direttive comunitarie.

Il Cdm di ieri ha approvato anche disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni pubbliche, oltre ad un decreto legislativo che modifica la disciplina attuativa della direttiva 2006/117 EURATOM sulla sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2011, Suppl. Ordinario n. 157, il Decreto Legislativo n. 93 del 1 giugno 2011:

DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011 , n. 93

Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e   2008/92/CE
relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e
2003/55/CE. (11G0136)

          
Titolo I

NORME COMUNI PER LO SVILUPPO DEI MERCATI DEL GAS NATURALE E
DELL'ENERGIA ELETTRICA



 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e
l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita';
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo
41;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di attivita' e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di attivita' e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante
attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di seguito
definito 'decreto legislativo n. 164 del 2000', recante attuazione
della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 maggio 2004, recante criteri, modalita' e condizioni per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica
nazionale di trasmissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115
del 18 maggio 2004;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell'energia;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonche' in materia
di energia;
Vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
Vista la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas
e di energia elettrica (rifusione);
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare
l'articolo 17, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione
delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2009/119/CE,
nonche' misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla
normativa comunitaria in materia di energia, nonche' in materia di
recupero di rifiuti;
Visto il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce una agenzia per la
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;
Visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso
alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che
abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003;
Visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle
reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE)
n. 1775/2005;
Vista la segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3,
comma 10-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 marzo 2011;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso
nella seduta in data 28 aprile 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 maggio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana


il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Sicurezza degli approvvigionamenti

1. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per
il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche tenendo
conto di logiche di mercato, il Ministro dello sviluppo economico
emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti in
funzione dell'esigenza di equilibrio tra domanda e offerta sul
mercato nazionale, del livello della domanda attesa in futuro, della
capacita' addizionale in corso di programmazione o costruzione,
nonche' della qualita' e del livello di manutenzione delle reti,
delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze
delle forniture di uno o piu' fornitori.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, previa consultazione
delle Regioni e delle parti interessate, definisce entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in coerenza con
gli obiettivi della strategia energetica nazionale di cui
all'articolo 3, gli scenari decennali relativi allo sviluppo del
mercato del gas naturale e del mercato dell'energia elettrica,
comprensivi delle previsioni sull'andamento della domanda suddivisa
nei vari settori, della necessita' di potenziamento delle
infrastrutture di produzione, importazione, trasporto, nonche', per
il gas naturale, dello stoccaggio, eventualmente individuando gli
opportuni interventi al fine di sviluppare la concorrenza e di
migliorare la sicurezza del sistema del gas naturale. Tali scenari e
previsioni sono articolati, ove possibile, per Regione. Gli scenari
sono aggiornati con cadenza biennale e sono predisposti previa
consultazione delle parti interessate.


          
Titolo I

NORME COMUNI PER LO SVILUPPO DEI MERCATI DEL GAS NATURALE E
DELL'ENERGIA ELETTRICA



                               Art. 2 


Nuova capacita' di produzione ed efficienza energetica nel sistema
elettrico

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, e' individuata una
procedura trasparente e non discriminatoria per la realizzazione di
nuova capacita' di produzione elettrica ovvero per l'introduzione di
misure di efficienza energetica o gestione della domanda di
elettricita', da avviare, anche sulla base degli esiti dello scenario
di cui all'articolo 1, comma 2, nel caso in cui gli impianti di
generazione in costruzione o le altre misure adottate non si
dimostrino sufficienti a garantire la sicurezza del sistema
elettrico, anche con riferimento a specifiche zone di mercato.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' responsabile
dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della
procedura di gara di cui al comma 1.


          
Titolo I

NORME COMUNI PER LO SVILUPPO DEI MERCATI DEL GAS NATURALE E
DELL'ENERGIA ELETTRICA



                               Art. 3 


Infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la
Conferenza Unificata, sono individuate, sulla base degli scenari di
cui all'articolo 1, comma 2, e in coerenza con il Piano d'Azione
Nazionale adottato in attuazione della direttiva 2009/28/CE e con il
Piano d'Azione per l'efficienza energetica adottato in attuazione
della direttiva 2006/32/CE, con riferimento a grandi aree
territoriali e a un adeguato periodo temporale, le necessita' minime
di realizzazione o di ampliamento di impianti di produzione di
energia elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di
stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti
petroliferi, e le relative infrastrutture di trasmissione e di
trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero, tenendo
conto della loro effettiva realizzabilita' nei tempi previsti, al
fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale,
anche con riferimento agli obblighi derivanti dall'attuazione delle
direttive comunitarie in materia di energia, e di assicurare adeguata
sicurezza, economicita' e concorrenza nelle forniture di energia.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' aggiornato, con le stesse
modalita' di cui al comma 1, con cadenza almeno biennale in funzione
delle esigenze di conseguimento degli obiettivi indicati allo stesso
comma, tenendo conto della effettiva evoluzione della domanda di
energia, dell'integrazione del sistema energetico italiano nel
mercato interno dell'energia e dell'effettivo grado di avanzamento
della realizzazione delle infrastrutture individuate.
3. Le amministrazioni interessate a qualunque titolo nelle
procedure autorizzative delle infrastrutture individuate ai sensi del
comma 1 attribuiscono ad esse priorita' e urgenza negli adempimenti e
nelle valutazioni di propria competenza.
4. Nel caso di mancato rispetto da parte delle amministrazioni
regionali competenti dei termini per l'espressione dei pareri o per
l'emanazione degli atti di propria competenza, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, assegna alla regione interessata un congruo termine, per
provvedere, non inferiore comunque a due mesi. Decorso inutilmente il
termine di cui al periodo precedente, il Consiglio dei Ministri,
sentita la regione interessata, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, nomina, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, un apposito commissario, che provvede
all'espressione dei pareri ovvero all'adozione degli atti.
5. Gli impianti e infrastrutture individuati ai sensi del comma 1
sono dichiarati di pubblica utilita', nonche' urgenti e
indifferibili, ai sensi delle normative vigenti, restando alla
valutazione dell'amministrazione competente la possibilita' di
effettuare tale dichiarazione anche per altri impianti e
infrastrutture della stessa tipologia, ove comunque corrispondenti
agli obiettivi di cui al comma 1.
6. La corrispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 e' inclusa
tra i criteri di valutazione ai fini del riconoscimento
dell'esenzione dall'accesso dei terzi alle infrastrutture prevista
per impianti e infrastrutture del sistema elettrico e del gas
naturale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, anche ai sensi
dell'articolo 1, comma 8, lettere a), b) e c), e comma 11 della legge
23 agosto 2004, n. 239, sono adottati indirizzi al fine di mantenere
in via prioritaria per gli impianti e le infrastrutture individuate
ai sensi del comma 1 le misure esistenti volte a facilitare la
realizzazione di impianti e infrastrutture di tale tipologia, nonche'
di attribuire agli impianti e alle infrastrutture non ricadenti negli
obiettivi di cui al comma 1 i maggiori costi dei relativi
potenziamenti o estensioni delle reti di trasmissione e trasporto di
energia necessari alla realizzazione degli stessi impianti e
infrastrutture. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas esercita
le proprie competenze in materia tariffaria coerentemente con le
finalita' di cui al presente comma.


          
Titolo I

NORME COMUNI PER LO SVILUPPO DEI MERCATI DEL GAS NATURALE E
DELL'ENERGIA ELETTRICA



                               Art. 4 


Misure di salvaguardia

1. In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia e quando e'
minacciata l'integrita' fisica o la sicurezza delle persone, delle
apparecchiature o degli impianti o l'integrita' del sistema del gas
naturale o del sistema elettrico, il Ministero dello sviluppo
economico puo' temporaneamente adottare le necessarie misure di
salvaguardia.
2. Le misure di cui al comma 1 devono causare il minor turbamento
possibile nel funzionamento del mercato interno e non devono andare
oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle
difficolta' improvvise manifestatesi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico notifica senza indugio le
misure di cui ai commi precedenti agli altri Stati membri interessati
e alla Commissione europea.
4. Le misure relative al sistema del gas naturale sono indicate nel
piano di azione preventivo di cui all'articolo 8 ed e' fatto obbligo
alle imprese del gas naturale di rispettarle.


          
Titolo I

NORME COMUNI PER LO SVILUPPO DEI MERCATI DEL GAS NATURALE E
DELL'ENERGIA ELETTRICA



                               Art. 5 


Obbligo di conservazione dei dati

1. Le imprese di fornitura di gas naturale o di energia elettrica
hanno l'obbligo di tenere a disposizione per la eventuale
consultazione da parte del Ministero dello sviluppo economico,
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato e della Commissione europea,
per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a
tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas
naturale o di energia elettrica o riguardanti strumenti derivati sul
gas naturale o sull'energia elettrica stipulati con clienti grossisti
e gestori dei sistemi di trasporto, nonche' con gestori di impianti
di stoccaggio e di rigassificazione di gas naturale liquefatto.
2. I dati di cui al comma 1 comprendono le informazioni sulle
caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative
alla durata, alla consegna e al pagamento, alla quantita', alla data
e all'ora dell'esecuzione, ai prezzi della transazione e alle
modalita' per identificare il cliente grossista in questione, nonche'
specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas naturale
o di energia elettrica e strumenti derivati non ancora estinti.


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 6 


Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) cliente finale: il cliente che acquista gas naturale per
uso proprio, ivi compresi gli impianti di distribuzione di metano per
autotrazione che sono considerati clienti finali;
b) cliente grossista: una persona fisica o giuridica, diversa
dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di
distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita
all'interno o all'esterno del sistema in cui e' stabilita;".
b) la lettera o) e' sostituita dalla seguente:
"o) fornitura: la vendita, compresa la rivendita, di gas
naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), ai clienti;";
c) le lettere p) e q) sono sostituite dalle seguenti:
"p) impianto di GNL: un terminale utilizzato per le operazioni
di liquefazione del gas naturale o l'importazione, o lo scarico e la
rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e uno
stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione
e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente
eventuali serbatoi ubicati presso i terminali non funzionali al ciclo
di rigassificazione e utilizzati per l'attivita' di stoccaggio;
q) impianto di stoccaggio: un impianto utilizzato per lo
stoccaggio di gas naturale, di proprieta' o gestito da un'impresa di
gas naturale, compresi gli impianti GNL utilizzati per lo stoccaggio,
ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di
produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei
sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;";
d) la lettera t) e' sostituita dalla seguente:
"t) impresa di gas naturale: ogni persona fisica o giuridica,
ad esclusione dei clienti finali che svolge almeno una delle funzioni
seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o
stoccaggio di gas naturale, compresa la rigassificazione di GNL e che
e' responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione
legati a queste funzioni;";
e) la lettera v) e' sostituita dalla seguente:
"v) impresa verticalmente integrata: un'impresa di gas naturale
o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona
o le stesse persone, fisiche o giuridiche hanno, direttamente o
indirettamente, il potere di esercitare il controllo, e in cui
l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di
trasporto, distribuzione, rigassificazione di GNL o stoccaggio e
almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas
naturale;";
f) la lettera aa) e' sostituita dalla seguente:
"aa) rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti upstream): ogni
gasdotto o rete di gasdotti gestiti o costruiti quale parte di un
impianto di produzione di idrocarburi liquidi o di gas naturale,
oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o piu' di tali
impianti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un
terminale costiero di approdo;";
g) la lettera ee) e' sostituita dalla seguente:
"ee) sistema: reti di trasporto, reti di distribuzione,
impianti di GNL o impianti di stoccaggio di proprieta' o gestiti da
un'impresa di gas naturale, compresi il linepack e i relativi
impianti che forniscono servizi ausiliari nonche' quelli di imprese
collegate necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione
e alla rigassificazione di GNL;";
h) la lettera ii) e' sostituita dalla seguente:
"ii) trasporto: il trasporto di gas naturale finalizzato alla
fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto
gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di
coltivazione e diversa dalla parte dei gasdotti, anche ad alta
pressione, utilizzati principalmente nell'ambito della distribuzione
locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura;".
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.164 del 2000
dopo la lettera kk) sono aggiunte, infine, le seguenti:
"kk-bis) i servizi ausiliari: tutti i servizi necessari per
l'accesso e il funzionamento delle reti di trasporto, delle reti di
distribuzione, degli impianti di GNL o degli impianti di stoccaggio,
compresi il bilanciamento del carico, la miscelazione e l'iniezione
di gas inerti, ad esclusione dei servizi resi dagli impianti usati
solamente dai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento
delle loro funzioni;
kk-ter) impresa collegata: un'impresa collegata come definita
all'articolo 41 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del
13 giugno 1983, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) del
trattato e relativa ai conti consolidati, o un'impresa associata come
definita all'articolo 33, paragrafo 1 della medesima direttiva, o
un'impresa appartenente agli stessi soci;
kk-quater) gestore del sistema di trasporto: qualsiasi persona
fisica o giuridica che svolge l'attivita' di trasporto ed e'
responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario,
dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed,
eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi,
nonche' di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di
soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale;
kk-quinquies) impresa maggiore di trasporto: impresa che avendo
la disponibilita' della rete nazionale di gasdotti svolge l'attivita'
di trasporto sulla maggior parte della medesima;
kk-sexies) gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi
persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed
e' responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario,
dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed,
eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi,
nonche' di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di
soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale;
kk-septies) impresa fornitrice: ogni persona fisica o giuridica
che svolge funzioni di fornitura;
kk-octies) programmazione a lungo termine: la programmazione, in
un'ottica a lungo termine, della capacita' di fornitura e di
trasporto delle imprese di gas naturale al fine di soddisfare la
domanda di gas naturale del sistema, garantire la diversificazione
delle fonti ed assicurare la fornitura ai clienti;
kk-nonies) gestore dell'impianto di stoccaggio: qualsiasi persona
fisica o giuridica che svolge l'attivita' di stoccaggio ed e'
responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio di gas
naturale;
kk-decies) gestore di un impianto di GNL: qualsiasi persona
fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o
dell'importazione, o dello scarico, e della rigassificazione di GNL,
e responsabile della gestione di un impianto di GNL;
kk-undecies) linepack: lo stoccaggio di gas naturale mediante
compressione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas
naturale, ad esclusione degli impianti riservati ai gestori dei
sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
kk-duodecies) interconnettore: un gasdotto di trasporto di gas
naturale che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati
membri con l'unico scopo di collegare i sistemi nazionali di
trasporto di tali Stati membri;
kk-terdecies) cliente civile: un cliente che acquista gas
naturale per il proprio consumo domestico;
kk-quaterdecies) cliente non civile: un cliente che acquista gas
naturale non destinato al proprio uso domestico;
kk-quinquiesdecies) strumenti derivati sul gas naturale: uno
strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C
dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari collegato al gas naturale;
kk-sexiesdecies) contratto di fornitura: un contratto di
fornitura di gas naturale ad esclusione degli strumenti derivati sul
gas naturale;
kk-septiesdecies) controllo: diritti, contratti, o altri mezzi
che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle
circostanze di fatto o di diritto, la possibilita' di esercitare
un'influenza determinante sull'attivita' di un'impresa, in
particolare attraverso:
1) diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su
parti del patrimonio di un'impresa;
2) diritti o contratti che conferiscono un'influenza
determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni
e decisioni degli organi di un'impresa.".


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 7 


Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori

1. L'articolo 22 del decreto legislativo n. 164 del 2000 e'
sostituito dal seguente:

"Art. 22 Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei
consumatori

1. Tutti i clienti sono idonei.
2. Sono considerati clienti vulnerabili i clienti domestici, le
utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali,
case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture
pubbliche e private che svolgono un'attivita' riconosciuta di
assistenza nonche' i clienti civili e non civili con consumo non
superiore a 50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di
assicurare, col piu' alto livello di sicurezza possibile, le
forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di
emergenza del sistema del gas naturale. Per gli stessi clienti
vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas continua
transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi
delle disposizioni di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.125.
3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti di gas
naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a prescindere dallo
Stato membro in cui il fornitore e' registrato, a condizione che il
fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e
bilanciamento e fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza degli
approvvigionamenti.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede affinche':
a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni
contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori
interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane
assicurando comunque che l'inizio della fornitura coincida con il
primo giorno del mese;
b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di consumo e a tal
fine siano obbligate le societa' di distribuzione a rendere
disponibili i dati di consumo dei clienti alle societa' di vendita,
garantendo la qualita' e la tempestivita' dell'informazione fornita;
c) qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione
si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i
requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza,
l'impresa di distribuzione territorialmente competente garantisca il
bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale
punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione
fisica, secondo modalita' e condizioni definite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas che deve altresi' garantire all'impresa
di distribuzione una adeguata remunerazione dell'attivita' svolta e
la copertura dei costi sostenuti.
5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai quali le
imprese di gas naturale ottimizzino l'utilizzo del gas naturale,
anche fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule
tariffarie innovative, introducendo sistemi di misurazione
intelligenti o, se del caso, reti intelligenti.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche avvalendosi
dell'Acquirente unico Spa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, provvede affinche' siano istituiti
sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei clienti tutte
le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la normativa
in vigore e le modalita' di risoluzione delle controversie di cui
dispongono.
7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, anche in
base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5 e 8, della legge 23
luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i criteri e le
modalita' per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio
di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un
nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti
non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno
nonche' per le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra
cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre
strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita' riconosciuta
di assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non si e'
ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas
naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto
2004, n. 239.".


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 8 


Predisposizioni dei Piani di cui agli articoli 5 e 10 del regolamento
CE n. 994/2010

1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla valutazione
dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas
naturale di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 994/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, di seguito
definito "regolamento n. 994/2010", e definisce il piano di azione
preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza
degli approvvigionamenti di gas naturale, tenuto conto delle
disposizioni degli articoli 5 e 10 del regolamento n. 994/2010,
avvalendosi del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del
sistema del gas naturale operante presso lo stesso Ministero.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i piani di cui al
comma 1 alla Commissione europea e si coordina con le autorita'
competenti in materia di sicurezza degli altri Stati membri per
prevenire interruzioni delle forniture di gas naturale e limitarne i
danni.
3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure
necessarie affinche' entro il 3 dicembre 2014, nel caso di
interruzione del flusso di gas naturale dalla maggiore delle
infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, la capacita' delle
infrastrutture rimanenti, determinata in accordo alle disposizioni di
cui all'Allegato I del regolamento n. 994/2010, sia in grado, anche
tenuto conto delle possibili azioni di riduzione della domanda e
della capacita' di stoccaggio di modulazione e strategico nazionale,
di soddisfare la domanda giornaliera totale di gas naturale di punta
massima, calcolata con una probabilita' statistica almeno ventennale.
4. I gestori dei sistemi di trasporto entro il 31 dicembre 2013
realizzano una capacita' di trasporto bidirezionale continua, ai fini
del controflusso sia virtuale che fisico, su tutte le
interconnessioni transfrontaliere tra Stati membri, ivi inclusa la
interconnessione tra Italia e centro Europa attraverso il gasdotto
Transitgas in territorio svizzero, salvo le esenzioni accordate dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 7 del
regolamento n. 994/2010.
5. I gestori dei sistemi di trasporto interessati dalle misure di
cui ai commi 3 e 4 hanno l'obbligo di realizzare i potenziamenti di
rete necessari a conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, nonche',
in accordo con i gestori dei sistemi di trasporto transfrontalieri
interessati, secondo le indicazioni contenute nei piani predisposti
dal Ministero dello sviluppo economico di cui al presente articolo.


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 9 


Attivita' di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di
trasporto

1. Entro il 3 marzo 2012 i gestori dei sistemi di trasporto devono
essere certificati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
che, secondo la procedura di cui al presente articolo, vigila
sull'osservanza da parte dei gestori medesimi delle prescrizioni di
cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas avvia, entro un
mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
procedura di certificazione di ciascuna impresa proprietaria della
rete di trasporto del gas naturale che alla medesima data agisce in
qualita' di gestore di un sistema di trasporto del gas naturale.
3. Successivamente e ove necessario l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas avvia le procedure di certificazione:
a) nei confronti dei gestori dei sistemi di trasporto che ne
facciano richiesta;
b) di propria iniziativa quando venga a conoscenza del fatto che
la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei
proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto rischia di
determinare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE
ovvero quando ha motivo di ritenere che tale violazione si sia gia'
verificata;
c) su motivata richiesta della Commissione europea.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas deve concludere la
procedura di cui al presente articolo con la propria decisione di
certificazione, entro un termine di quattro mesi decorrenti dalla
data della notificazione effettuata dal gestore del sistema di
trasporto o dalla data della richiesta della Commissione europea.
Decorso tale termine, la certificazione si intende accordata.
5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas notifica senza
indugio alla Commissione europea la decisione, espressa o intervenuta
per silenzio assenso, di certificazione del gestore del sistema di
trasporto, unitamente alle informazioni rilevanti ai fini della
decisione stessa. Tale decisione acquista efficacia dopo
l'espressione del prescritto parere della Commissione europea. La
Commissione esprime parere, secondo la procedura di cui all'articolo
3 del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 luglio 2009, entro due mesi dal ricevimento della
notifica.
6. Entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione
europea l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas assume la
decisione finale di certificazione tenendo conto del parere stesso.
7. Le imprese proprietarie di un sistema di trasporto certificate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sono autorizzate
all'attivita' di trasporto e designate dal Ministero dello sviluppo
economico quali gestori dei sistemi di trasporto. Tale designazione
e' notificata alla Commissione europea e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea.
8. I gestori di sistemi di trasporto notificano all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas tutte le transazioni previste che
possano richiedere un riesame della loro osservanza delle
prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE.
9. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e la Commissione
europea, garantendo la segretezza delle informazioni commercialmente
sensibili, possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto ed
alle imprese che esercitano attivita' di produzione o di fornitura le
informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse
conferiti dal presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
stabiliti i criteri per la certificazione del gestore di un sistema
di trasporto nel caso in cui un soggetto di un Paese non appartenente
all'Unione europea ne acquisisca il controllo, in base ai quali
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' tenuta ad adottare
una decisione di certificazione. Il predetto decreto deve garantire
che il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza
dell'approvvigionamento energetico dell'Italia e dell'Unione europea
e che siano rispettati i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto
internazionale e da accordi con il Paese terzo interessato purche'
conformi al diritto comunitario.


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 10 

Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori
dei sistemi di trasporto; designazione del gestore della rete di
trasporto del gas naturale e definizione delle attivita'/obblighi
1. Entro il 3 marzo 2012:
a) l'impresa maggiore di trasporto, proprietaria della rete di
trasporto nazionale e regionale del gas naturale si conforma alla
disciplina del "Gestore di trasporto indipendente" di cui al capo IV
della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009;
b) le imprese proprietarie di reti di trasporto del gas naturale
diverse dall'impresa maggiore di trasporto esistenti alla data del 3
settembre 2009, possono proporre, in alternativa alle disposizioni di
cui alla lettera a), un Gestore di sistema indipendente a norma
dell'articolo 14 della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009. In
tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17. Ove
esse indichino come gestore di sistema indipendente l'impresa
maggiore di trasporto di cui alla lettera a), questa e' tenuta a
svolgere tale funzione alle condizioni stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas.
2. E' fatta salva in ogni momento la possibilita' per le imprese
verticalmente integrate di cui alle lettere a) e b) del comma 1 di
conformarsi a quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva
2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria dei Gestori di
sistemi di trasporto di gas naturale. In tal caso si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 19.
3. Nel caso in cui un'impresa di trasporto, alla data del 3
settembre 2009, era nella situazione di separazione proprietaria, di
cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE, essa non puo' adottare
le modalita' di separazione di cui al comma 1.
4. Le imprese minori di trasporto regionale proprietarie di
gasdotti di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 29
settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21
ottobre 2005, utilizzati principalmente per la distribuzione di gas
naturale possono non applicare le disposizioni dei commi 1 e 2.
5. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato avvia
un'indagine conoscitiva sul modello adottato volta a verificare
l'esistenza di eventuali comportamenti discriminatori con particolare
riferimento all'accesso di terzi alla rete e alle decisioni relative
agli investimenti. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato comunica al Ministero dello sviluppo economico, al Parlamento
e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas i risultati della
verifica. Il Ministero, tenuto conto dei risultati dell'indagine
conoscitiva, valuta se procedere alla revisione delle disposizioni in
materia di Gestore di trasporto indipendente o adottare diversi
modelli di separazione della rete di trasporto di gas naturale anche
tenendo conto delle esperienze dei Paesi europei di analoghe
dimensioni e struttura di mercato, adottando le necessarie misure
nell'ambito della legge annuale per il mercato e la concorrenza di
cui all'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
6. Ciascun Gestore della rete di trasporto di gas naturale di cui
al comma 1:
a) esercita le attivita' di trasmissione e dispacciamento tramite
la gestione unificata della rete di trasporto del gas naturale in
condizioni di sicurezza, affidabilita', efficienza ed economicita'
del servizio ed ha l'obbligo di connettere alla medesima rete tutti i
soggetti che ne facciano richiesta, astenendosi da discriminazioni
tra utenti o categorie di utenti, ed in particolare a favore di
imprese ad esso collegate, senza compromettere la continuita' del
servizio nel rispetto delle regole fissate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas entro 120 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto;
b) fornisce agli utenti del sistema del gas naturale le
informazioni necessarie per un efficiente accesso al sistema stesso;
ogni eventuale rifiuto di accesso alla rete di trasporto del gas
naturale deve essere debitamente motivato, dandone comunicazione al
Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas;
c) si coordina con i soggetti responsabili della gestione di ogni
altra rete del gas naturale di Paesi esteri che sia interconnessa con
la rete nazionale di trasporto del gas naturale in modo da garantire
un funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;
d) costruisce sufficiente capacita' transfrontaliera per
integrare l'infrastruttura europea di trasporto del gas naturale
accogliendo tutte le richieste di capacita' economicamente
ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza
degli approvvigionamenti del gas naturale;
e) ha l'obbligo di fornire al gestore di ogni altro sistema di
trasporto e stoccaggio di gas naturale, di impianto di gas naturale
liquefatto, nonche' di ogni sistema di distribuzione di gas naturale
interconnesso con la propria rete di trasporto di gas naturale, le
informazioni sufficienti per garantire che le attivita' di trasporto
e di stoccaggio possano avvenire in maniera compatibile con il
funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso del gas
naturale;
f) gestisce gli impianti in sicurezza, affidabilita', efficienza
ed economicita'; a tal fine predispone, con cadenza annuale, un
programma di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale
incluse le interconnessioni con le reti estere; il programma, e'
approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo
parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed e'
vincolante salvo motivati impedimenti tecnici. I contenuti di tale
programma sono comunicati anche alle Regioni;
g) stabilisce e rende pubbliche, sulla base dei criteri adottati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, le tariffe
trasparenti per la connessione efficiente e non discriminatoria degli
impianti di stoccaggio di gas naturale, dei terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto e dei clienti industriali
alla rete di trasporto del gas naturale; tali tariffe sono approvate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro 2 mesi dalla
data di presentazione alla medesima Autorita'.
7. Il Ministero dello sviluppo economico, ferme restando le attuali
competenze dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, vigila
sul rispetto delle disposizioni e dei tempi previsti dai commi 1 e 2.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in caso di
inadempienza, irroga le sanzioni previste.


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 11 


Beni, apparecchiature, personale e identita' del gestore di trasporto
indipendente

1. Il gestore della rete di trasporto di gas naturale, di seguito
anche Gestore, deve dotarsi di tutte le risorse umane, tecniche,
strumentali e finanziarie necessarie per assolvere agli obblighi
relativi all'attivita' di trasporto di gas naturale, ed in
particolare deve disporre:
a) i beni necessari per l'attivita' di trasporto di gas naturale,
compresa la rete di trasporto, che devono essere di proprieta' del
Gestore stesso;
b) il personale necessario per l'attivita' di trasporto di gas
naturale, compresa l'effettuazione di tutti i compiti del Gestore.
Tale personale deve essere assunto dal Gestore medesimo;
c) sono vietati il leasing di personale e la prestazione di servizi
a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente
integrata. Il Gestore puo' fornire servizi all'impresa verticalmente
integrata a condizione che la fornitura di tali servizi non determini
una discriminazione tra gli utenti del sistema e sia a disposizione
di tutti gli utenti del sistema secondo le medesime modalita' e
condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza in
materia di produzione o di fornitura di gas naturale; le modalita' e
condizioni della fornitura dei servizi di cui al presente comma sono
approvate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
d) fatte salve le decisioni dell'Organo di sorveglianza di cui
all'articolo 14, le opportune risorse finanziarie necessarie per i
progetti d'investimento futuri e per la sostituzione di beni
esistenti incluse nel piano di cui all'articolo 16 sono messe a
disposizione del Gestore a tempo debito dall'impresa verticalmente
integrata a seguito di una opportuna richiesta da parte del Gestore.
2. L'attivita' di trasporto di gas naturale include, oltre a quelli
elencati all'articolo 21, almeno i seguenti compiti:
a) la rappresentanza del Gestore e i contatti con i terzi e con le
autorita' di regolazione nazionali ed estere;
b) la rappresentanza del Gestore nell'ambito della Rete europea di
gestori di sistemi di trasporto del gas naturale;
c) la concessione e la gestione dell'accesso al sistema del gas
naturale a terzi in modo trasparente e non discriminatorio tra gli
utenti o le categorie di utenti del sistema stesso;
d) la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di
trasporto del gas naturale, compresi i corrispettivi per l'accesso,
gli oneri di bilanciamento, i servizi ausiliari quali il trattamento
del gas naturale e l'acquisto di servizi, tra cui i costi di
bilanciamento e di compensazione delle perdite;
e) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di
trasporto del gas naturale sicuro, efficiente ed economico;
f) la programmazione degli investimenti per assicurare la capacita'
a lungo termine del sistema del gas naturale di soddisfare la domanda
prevedibile e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
g) la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o
piu' gestori di sistemi di trasporto, borse dell'energia ed altri
soggetti interessati, perseguendo l'obiettivo di sviluppare la
creazione di mercati regionali interconnessi o agevolare il processo
di liberalizzazione;
h) assicurare la fornitura di tutti i servizi, compresi i servizi
giuridici, la contabilita' e i servizi informatici e informativi.
3. Il Gestore e' organizzato in una delle forme giuridiche
contemplate all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio,
in conformita' alle disposizioni del codice civile.
4. Al Gestore e' fatto divieto di ingenerare confusione sulla sua
identita', che deve essere mantenuta distinta da quella dell'impresa
verticalmente integrata o di una parte di essa, sulla politica di
comunicazione e di marchio nonche' sulla sede dei propri uffici.
L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato vigila
sull'applicazione del presente comma.
5. Al Gestore e' fatto divieto di condividere sistemi e
attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza
con ogni parte dell'impresa verticalmente integrata e di utilizzare
gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature
informatici e sistemi di accesso di sicurezza.
6. I conti del Gestore sono controllati da un revisore contabile
diverso da quello che controlla i conti dell'impresa verticalmente
integrata o parte di essa.


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 12 


Indipendenza del gestore di trasporto

1. Fatte salve le decisioni dell'Organo di sorveglianza di cui
all'articolo 14, il Gestore deve disporre:
a) di poteri decisionali effettivi e indipendenti dall'impresa
verticalmente integrata per quanto riguarda i beni necessari alla
gestione, alla manutenzione e allo sviluppo del sistema di trasporto
del gas naturale;
b) della capacita' di raccogliere fondi sul mercato dei capitali,
in particolare mediante operazioni di assunzione di prestiti o di
aumento di capitale.
2. Il Gestore opera in modo da assicurarsi la disponibilita' delle
risorse necessarie per svolgere l'attivita' di trasporto in maniera
corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di
trasporto efficiente, sicuro ed economico.
3. Le filiali dell'impresa verticalmente integrata aventi funzioni
di produzione o di fornitura non possono detenere una partecipazione
azionaria diretta o indiretta nel Gestore. Quest'ultimo non puo'
detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna
affiliata dell'impresa verticalmente integrata avente funzioni di
produzione o di fornitura di gas naturale, ne' ricevere dividendi o
qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale affiliata o
dall'impresa verticalmente integrata.
4. Lo Statuto, l'organizzazione, il funzionamento e la struttura di
gestione del Gestore assicurano la sua effettiva indipendenza.
L'impresa verticalmente integrata non deve determinare, direttamente
o indirettamente, il comportamento concorrenziale del Gestore per
quanto riguarda la gestione ordinaria compresa la gestione della rete
di trasporto del gas naturale o le attivita' necessarie per
l'elaborazione del piano decennale di sviluppo della medesima rete.
5. Nell'espletamento dei suoi compiti il Gestore non deve operare
discriminazioni tra persone o entita' diverse ne' limitare,
distorcere o impedire la concorrenza nella produzione o nella
fornitura di gas naturale.
6. Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa
verticalmente integrata e il Gestore, compresi i prestiti concessi da
quest'ultimo dall'impresa verticalmente integrata, sono conformi alle
condizioni di mercato. Il Gestore tiene registri particolareggiati di
tali relazioni commerciali e finanziarie e su richiesta li mette a
disposizione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
dell'Organo di sorveglianza.
7. Il Gestore sottopone all'approvazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas tutti gli accordi commerciali e
finanziari conclusi con l'impresa verticalmente integrata.
8. Il Gestore informa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
delle risorse finanziarie, di cui all' articolo 11, comma 1, lettera
d), disponibili per progetti d'investimento futuri o per la
sostituzione di beni esistenti.
9. L'impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione
che impedisca al Gestore di ottemperare agli obblighi di cui al
presente articolo o ne pregiudichi l'operato al riguardo e non impone
al Gestore l'obbligo di richiedere autorizzazioni relative allo
svolgimento dei propri compiti.
10. Un'impresa certificata conforme ai requisiti del presente
articolo dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' approvata
e designata dal Ministero dello sviluppo economico come gestore del
sistema di trasporto. A tal fine si applica la procedura di
certificazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2009/73/CE e di
cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009 o di cui
all'articolo 11 direttiva 2009/73/CE.


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 13 


Indipendenza del personale e dell'amministrazione del gestore del
sistema di trasporto

1. Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni
di lavoro, compresa la retribuzione e la cessazione del mandato,
delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi
amministrativi del Gestore sono adottate dall'Organo di sorveglianza
nominato a norma dell'articolo14.
2. L'identita' e le condizioni che disciplinano i termini, la
durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall'organo
di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone
responsabili della gestione esecutiva o in quanto membri degli organi
amministrativi del Gestore, e le ragioni di qualsiasi decisione
proposta per porre fine al mandato, sono notificate all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. Le condizioni e le decisioni di cui al
comma 1 diventano vincolanti solo se l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas non formula obiezioni al riguardo entro tre
settimane dalla notifica. La medesima Autorita' puo' formulare
obiezioni sulle decisioni di cui al comma 1:
a) se sorgono dubbi circa l'indipendenza professionale di una
persona nominata responsabile della gestione o di un membro degli
organi amministrativi;
b) se, in caso di cessazione anticipata di un mandato, esistono
dubbi circa la motivazione di una tale cessazione anticipata.
3. Per un periodo di tre anni prima della nomina, le persone
responsabili della gestione e i membri degli organi amministrativi
del Gestore non devono aver esercitato alcuna posizione o
responsabilita' professionale, ne' interessi o relazioni commerciali,
direttamente o indirettamente, nell'impresa verticalmente integrata o
parte di essa o con i suoi azionisti di controllo.
4. Le persone responsabili della gestione e i membri degli organi
amministrativi e i dipendenti del Gestore non hanno nessun'altra
posizione o responsabilita' professionale, ne' interessi o relazioni
commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna
altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi
azionisti di controllo.
5. Le persone responsabili della gestione, i membri degli organi
amministrativi e i dipendenti del Gestore non detengono interessi ne'
ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, in
alcuna o da alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa
dal Gestore stesso. La loro retribuzione non dipende da attivita' o
risultati dell'impresa verticalmente integrata diversi da quelli del
Gestore.
6. Sono garantiti diritti effettivi di impugnazione dinnanzi
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in caso di reclami
delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi
amministrativi del Gestore che contestano la cessazione anticipata
del loro mandato.
7. Dopo la cessazione del loro mandato presso il Gestore, le
persone responsabili della sua gestione e i membri dei suoi organi
amministrativi non possono avere alcuna posizione o responsabilita'
professionale, ne' interessi o relazioni commerciali in alcuna o con
alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal
Gestore, ne' con i suoi azionisti di controllo, per un periodo non
superiore a quattro anni.
8. La previsione di cui al comma 3 si applica alla maggioranza
delle persone responsabili della gestione e dei membri degli organi
amministrativi del Gestore. Le persone responsabili della gestione e
i membri degli organi amministrativi del Gestore che non sono
soggetti al comma 3, non devono aver esercitato attivita' di gestione
o altre attivita' pertinenti nell'impresa verticalmente integrata per
un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina. Il primo
periodo del presente comma e i commi da 4 a 7 si applicano ai
dirigenti che, secondo l'organigramma del gestore, sono responsabili
della gestione, della manutenzione e dello sviluppo della rete di
trasposto del gas naturale e ai loro referenti diretti.


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 14 


Organo di sorveglianza

1. Il Gestore si dota di un Organo di sorveglianza incaricato di
assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul
valore delle attivita' degli azionisti del Gestore stesso, in
particolare le decisioni riguardanti l'approvazione dei piani
finanziari annuali e, a piu' lungo termine, il livello di
indebitamento del Gestore e l'ammontare dei dividendi distribuiti
agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell'Organo
di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attivita'
quotidiane del Gestore, alla gestione della rete di trasporto del gas
naturale, e alle attivita' necessarie all'elaborazione del piano
decennale di sviluppo della rete ai sensi dell'articolo 16.
2. L'Organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano
l'impresa verticalmente integrata e membri che rappresentano gli
azionisti terzi.
3. Ad almeno la meta' meno uno dei membri dell'Organo di
sorveglianza si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi da
2 a 7.
4. Le disposizioni dell'articolo 13, comma 2, lettera b), si
applicano a tutti i membri dell'Organo di sorveglianza.


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 15 


Programma di adempimenti e responsabile della conformita'

1. Il Gestore elabora ed attua un programma di adempimenti in cui
sono esposte le misure adottate per assicurare che sia esclusa la
possibilita' di comportamenti discriminatori, e provvede a che sia
adeguatamente controllata la conformita' a tale programma. Il
programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono
ottemperare i dipendenti del Gestore per raggiungere tali obiettivi.
Esso e' subordinato all'approvazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas. Il controllo indipendente della conformita',
fatte salve le competenze in materia dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, e' effettuato da un Responsabile della
conformita'.
2. Il Responsabile della conformita' e' nominato dall'Organo di
sorveglianza, fatta salva l'approvazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas. La medesima Autorita' puo' respingere la nomina
del Responsabile della conformita' solo per ragioni di mancanza di
indipendenza o per motivi di incapacita' professionale. Il
Responsabile della conformita' puo' essere una persona fisica o una
persona giuridica. Al Responsabile della conformita' si applicano le
disposizioni dell'articolo 13, commi da 2 a 8.
3. Il Responsabile della conformita' ha i seguenti compiti:
a) controllare l'attuazione del programma di adempimenti;
b) redigere una relazione annuale in cui sono presentate le
misure adottate per attuare il programma di adempimenti e
trasmetterla all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
c) riferire all'Organo di sorveglianza e formulare
raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua
attuazione; d) notificare all'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas qualsiasi violazione sostanziale dell'attuazione del programma di
adempimenti; e) riferire all'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra
l'impresa verticalmente integrata e il Gestore.
4. Il Responsabile della conformita' trasmette all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas le decisioni proposte riguardanti il
piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete di
trasporto del gas naturale. La trasmissione e' effettuata non oltre
il momento in cui il competente organo di gestione o amministrativo
del Gestore li trasmette all'Organo di sorveglianza.
5. Qualora l'impresa verticalmente integrata, nel corso
dell'assemblea generale o tramite il voto dei membri dell'Organo di
sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l'adozione di
una decisione impedendo o ritardando in tal modo gli investimenti
che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, avrebbero
dovuto essere eseguiti nei tre anni successivi, il Responsabile della
conformita' informa il Ministero dello sviluppo economico e
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Il Ministero dello
sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
ciascuno secondo le proprie competenze, adottano le misure di cui
all'articolo 16.
6. Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di
impiego del Responsabile della conformita', compresa la durata del
suo mandato, sono soggette all'approvazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. Tali condizioni assicurano
l'indipendenza del Responsabile della conformita', fornendogli tra
l'altro le risorse necessarie per espletare i propri compiti. Nel
corso del suo mandato, il Responsabile della conformita' non deve
detenere nessun'altra posizione o responsabilita' di natura
professionale ne' interessi, direttamente o indirettamente, in alcuna
o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i
suoi azionisti di controllo.
7. Il Responsabile della conformita' fa regolarmente rapporto per
iscritto all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e ha il
diritto di riferire regolarmente per iscritto all'Organo di
sorveglianza del Gestore.
8. Il Responsabile della conformita' puo' presenziare a tutte le
riunioni degli organi amministrativi di gestione del Gestore nonche'
a quelle dell'Organo di sorveglianza e all'assemblea generale.
Inoltre il Responsabile della conformita' presenzia a tutte le
riunioni riguardanti i seguenti aspetti:
a) le condizioni di accesso alla rete, quali definite nel
regolamento (CE) n. 715/2009, in particolare per quanto riguarda le
tariffe, i servizi di accesso di terzi, l'assegnazione di capacita' e
la gestione delle congestioni, la trasparenza, il bilanciamento e i
mercati secondari;
b) i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare la rete
di trasporto, compresi gli investimenti per l'interconnessione e la
connessione;
c) le operazioni di acquisto o vendita di gas naturale di energia
elettrica necessarie per la gestione del sistema di trasporto.
9. Il Responsabile della conformita' verifica che il Gestore
ottemperi all'articolo 16 della direttiva 2009/73/CE.
10. Il Responsabile della conformita' ha accesso a tutti i
pertinenti dati e agli uffici del Gestore, nonche' ad ogni
informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni.
11. Previo accordo dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
l'Organo di sorveglianza puo' licenziare il Responsabile della
conformita', in particolare per ragioni di mancanza di indipendenza o
per motivi di incapacita' professionale, su richiesta dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas.
12. Il Responsabile della conformita' ha accesso agli uffici del
Gestore senza necessita' di preavviso.


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 16 


Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita la Conferenza Stato-Regioni e l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, sono stabilite le modalita' per la redazione, da
parte dei Gestori, di un piano decennale di sviluppo della rete
basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste e sui piani
di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8.
2. Il Gestore trasmette annualmente al Ministero dello sviluppo
economico, alle Regioni e all'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, previa consultazione dei pertinenti soggetti interessati, il
piano decennale di sviluppo della rete, che contiene misure efficaci
atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di
approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicita' degli
investimenti e della tutela dell'ambiente.
3. In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:
a) contiene una descrizione di dettaglio delle caratteristiche
della rete di trasporto, delle aree in cui la stessa e'
funzionalmente articolata, nonche' delle criticita' e delle
congestioni presenti o attese;
b) indica ai partecipanti al mercato le principali infrastrutture
di trasporto da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni
successivi;
c) contiene tutti gli investimenti gia' decisi ed individua,
motivandone la scelta, i nuovi investimenti da realizzare nel
triennio successivo, anche ai fini di consentire il superamento delle
criticita' presenti o attese;
d) indica, per tutti i progetti di investimento, la data prevista
di realizzazione.
4. Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il
Gestore procede ad una stima ragionevole dell'evoluzione in termini
di produzione, fornitura, consumo e scambi di gas naturale con altri
Paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti degli
altri Paesi, nonche' dei piani di investimento per lo stoccaggio e
per terminali di rigassificazione del GNL.
5. Alle imprese del gas naturale che si dichiarano utenti
potenziali di sistema puo' essere fatto obbligo di comprovare le loro
affermazioni. I risultati della procedura consultiva sono resi
pubblici, ivi inclusi i possibili fabbisogni in termini di
investimenti.
6. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, acquisito il parere delle Regioni
territorialmente interessate dagli interventi programmati nel piano
decennale di sviluppo della rete, valutano, ciascuno secondo le
proprie competenze, la coerenza del piano decennale di sviluppo della
rete con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, in
conformita' con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi
internazionali firmati dal Governo italiano; il Ministero valuta
altresi', sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, se il
piano decennale contempli tutti i fabbisogni in materia di
investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se
esso sia coerente con il piano decennale di sviluppo della rete a
livello comunitario di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b), del
regolamento (CE) n. 715/2009, nonche' con i piani di sicurezza
dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8. In caso di dubbio
sugli aspetti relativi alla coerenza con i piani a livello
comunitario, il Ministero acquisisce il parere dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, che puo' consultare l'Agenzia per la
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia. Sulla base
degli elementi di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo
economico puo' chiedere al Gestore di modificare il suo piano
decennale di sviluppo della rete.
7. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, ciascuno secondo le proprie competenze,
effettuano il monitoraggio dell'attuazione del piano decennale di
sviluppo della rete.
8. Nei casi in cui il Gestore, per cause a lui imputabili, non
realizza un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo
della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, il
Ministero dello sviluppo economico, nei casi in cui la mancata
realizzazione dell'opera oggetto dell'investimento rilevi ai fini
della sicurezza del sistema del gas naturale, del rispetto degli
accordi internazionali sottoscritti dall'Italia, o della Strategia
energetica nazionale di cui all'articolo 3, e l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, nei casi in cui la mancata
realizzazione costituisca ostacolo all'accesso al sistema o allo
sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, impongono al
Gestore di realizzare gli investimenti in causa entro un termine
definito purche' tale investimento sia ancora pertinente sulla base
del piu' recente piano decennale di sviluppo della rete.
9. Nei casi di cui al comma 8, le pertinenti regolazioni tariffarie
coprono i costi degli investimenti in questione.


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 17 


Gestore di sistemi indipendente

1. Entro il 3 gennaio 2012 le imprese proprietarie di reti di
trasporto del gas naturale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
b), ove intendano avvalersi della possibilita' ivi indicata,
rivolgono istanza al Ministero dello sviluppo economico ai fini della
designazione di un Gestore di sistema indipendente.
2. Il Ministero dello sviluppo economico verifica che il Gestore di
sistema indipendente indicato:
a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1,
lettere b), c) e d);
b) dimostri di disporre delle risorse finanziarie, tecniche,
materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui
all'articolo 10;
c) si impegni a rispettare il piano decennale di sviluppo della
rete di cui all'articolo 16;
d) dimostri di essere in grado di ottemperare agli obblighi
impostigli dal regolamento (CE) n.715/2009, anche in ordine alla
cooperazione con gli altri Gestori dei sistemi di trasporto a livello
europeo;
e) dimostri che il proprietario del sistema di trasporto sia in
grado di ottemperare agli obblighi di cui al comma 5.
3. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette le designazioni
di cui al comma 1 alla Commissione europea per l'approvazione.
4. Ogni Gestore di sistemi indipendente e' responsabile della
concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, compresa la
riscossione dei corrispettivi per l'accesso e per la gestione e
soluzione delle congestioni, ed e' altresi' responsabile del
funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di
trasporto, nonche' della capacita' a lungo termine del sistema di
soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale,
tramite l'adeguata programmazione degli investimenti. Nello
sviluppare il sistema di trasporto il Gestore di sistema indipendente
e' responsabile della programmazione, della progettazione e
conseguente presentazione dell'istanza di autorizzazione, della
costruzione e dell'entrata in servizio della nuova infrastruttura. A
tal fine il Gestore di sistema indipendente agisce in qualita' di
gestore di sistema di trasporto. Il proprietario del sistema di
trasporto non deve avere alcuna responsabilita' nella concessione o
nella gestione dell'accesso dei terzi o nella programmazione degli
investimenti.
5. Il proprietario del sistema di trasporto e' tenuto a:
a) fornire al Gestore di sistemi indipendente cooperazione e
ausilio nell'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, tutte
le informazioni pertinenti;
b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistemi
indipendente e approvati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di
altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente.
I meccanismi di finanziamento necessari a tale scopo sono soggetti
all'approvazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
Prima di tale approvazione, la stessa Autorita' consulta il
proprietario del sistema di trasporto e altre parti interessate;
c) mantenere in proprio capo la responsabilita' civile afferente
le infrastrutture della rete, ad esclusione di quella collegata
all'esercizio delle attivita' del Gestore di sistemi indipendente;
d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento
di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per
i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l'assenso a finanziamenti
da parte di altri soggetti interessati, compreso il Gestore di
sistemi indipendente.
6. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in
cooperazione con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
controlla l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di
trasporto, degli obblighi di cui al comma 5.


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 18 


Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori
dei sistemi di stoccaggio

1. Qualora sia stato nominato un Gestore di sistemi indipendente,
un proprietario di un sistema di trasporto e un gestore di un sistema
di stoccaggio che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata
devono essere indipendenti, almeno sotto il profilo della forma
giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre
attivita' non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo
stoccaggio.
2. Per garantire l'indipendenza del proprietario del sistema di
trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio di cui al comma 1,
si applicano i seguenti criteri minimi:
a) i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del
sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio non
devono far parte di strutture dell'impresa verticalmente integrata
nel settore del gas naturale responsabili, direttamente o
indirettamente, della gestione quotidiana delle attivita' di
produzione e fornitura di gas naturale;
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli
interessi professionali delle persone responsabili della direzione
dell'impresa proprietaria del sistema di trasporto e del gestore del
sistema di stoccaggio siano presi in considerazione in modo da
consentire loro di agire in maniera indipendente;
c) il gestore dei sistemi di stoccaggio deve essere dotato di
efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese di gas
naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla gestione,
alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio. Tale
disposizione non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di
coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza
economica e amministrativa della societa' controllante per quanto
riguarda la redditivita' degli investimenti della societa'
controllata. La societa' controllante mantiene il diritto di
approvare il piano finanziario annuale, o altro strumento
equivalente, del gestore del sistema di stoccaggio e di introdurre
limiti globali ai livelli di indebitamento della sua societa'
controllata. Non e' consentito alla societa' controllante di dare
istruzioni ne' per quanto riguarda le operazioni giornaliere, ne' in
relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il
miglioramento degli impianti di stoccaggio che non eccedono i termini
del piano finanziario approvato o di altro strumento equivalente;
d) il proprietario del sistema di trasporto e il gestore del
sistema di stoccaggio predispongono un programma di adempimenti,
contenente le misure adottate per escludere comportamenti
discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata
l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi
specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali
obiettivi. La persona o l'organo responsabile del controllo del
programma di adempimenti presenta ogni anno all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate, che
viene pubblicata in forma adeguata a garantirne la conoscenza da
parte dei soggetti interessati.


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 19 


Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori
dei sistemi di trasporto

1. Le imprese verticalmente integrate che intendono conformarsi a
quanto previsto dall'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE,
procedendo alla separazione proprietaria dei Gestori sono tenute al
rispetto delle seguenti disposizioni:
a) una impresa proprietaria di un sistema di trasporto deve
svolgere le funzioni di Gestore del sistema di trasporto;
b) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche,
non possono esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo
su un'impresa che svolge l'attivita' di produzione o di fornitura di
gas naturale o di elettricita' e allo stesso tempo, direttamente o
indirettamente, un controllo o dei diritti su un gestore di un
sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di
elettricita' o su un sistema di trasporto di gas naturale o di
trasmissione di energia elettrica;
c) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche,
non possono nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio
di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente
l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un
sistema di trasporto, ne' esercitare direttamente o indirettamente un
controllo o diritti sull'attivita' di produzione o di fornitura di
gas naturale;
d) la stessa persona non puo' essere membro del consiglio di
vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che
rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa
che svolge l'attivita' di produzione o di fornitura di gas naturale,
sia all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema
di trasporto;
e) le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo
20 del decreto legislativo n.164 del 2000 acquisite dal gestore del
sistema di trasporto prima della separazione dall'impresa
verticalmente integrata, ne' il personale di tale gestore possono
essere trasferiti a imprese che esercitano l'attivita' di produzione
o fornitura di gas naturale.
2. I diritti di cui al comma 1, lettere b) e c), comprendono, in
particolare, il potere di esercitare diritti di voto, di nominare
membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o
degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, nonche' la
detenzione di una quota di maggioranza.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
qualora le persone giuridiche siano costituite dallo Stato o da un
ente pubblico, due enti pubblici separati i quali, rispettivamente,
esercitino un controllo su un gestore di sistemi di trasporto di gas
naturale o di trasmissione di energia elettrica o su un sistema di
trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica e un
controllo su un'impresa che svolge le funzioni di produzione o di
fornitura di gas naturale o di energia elettrica, non sono ritenuti
la stessa persona giuridica.


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 20 


Designazione dei gestori degli impianti di stoccaggio e di
rigassificazione di GNL

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese del gas naturale che
possiedono impianti di stoccaggio o di rigassificazione di gas
naturale liquefatto designano uno o piu' gestori dei sistemi di
stoccaggio e di rigassificazione di gas naturale liquefatto.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila affinche' i
Gestori di cui al comma 1 operino nel rispetto dei principi di
obiettivita', di trasparenza e di non discriminatorieta'.


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 21 


Compiti dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e GNL

1. Il gestore di un sistema di trasporto, di stoccaggio o di un
impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto e' tenuto a:
a) gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente
accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti, per garantire
un mercato aperto, nel dovuto rispetto dell'ambiente, predisponendo
mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;
b) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di
utenti del sistema, in particolare a favore di imprese ad esso
collegate;
c) fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto,
stoccaggio o di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di ogni
altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire
che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in
maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del
sistema interconnesso;
d) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad
un efficiente accesso al sistema.
2. Ogni gestore del sistema di trasporto costruisce sufficiente
capacita' nei punti di connessione transfrontaliera per integrare
l'infrastruttura europea di trasporto accogliendo tutte le richieste
di capacita' economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e
tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti del gas
naturale.
3. Le regole di bilanciamento del sistema di gas naturale, adottate
dai gestori del sistema di trasporto di gas naturale, comprese le
regole per addebitare agli utenti della rete lo sbilanciamento
energetico, devono essere obiettive, trasparenti e non
discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da
parte dei gestori del sistema di trasporto, comprese le regole e le
tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente
ai costi, secondo criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, e sono oggetto di pubblicazione da parte dei
gestori.
4. I gestori del sistema di trasporto e stoccaggio acquisiscono il
gas naturale e l'energia elettrica utilizzata per lo svolgimento
delle proprie attivita' secondo procedure trasparenti, non
discriminatorie e basate su criteri di mercato.
5. I gestori di un sistema di trasporto, di stoccaggio o di un
impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto sono tenuti
al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, di non
discriminazione, di offerta dei servizi di accesso per i terzi alle
capacita' disponibili e di assegnazione delle capacita' stesse, in
particolare in regime di congestione, di cui al regolamento (CE) n.
715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009.
6. I gestori dei gasdotti interconnessi, anche non direttamente,
con reti appartenenti ad altri Stati membri adottano modalita' di
gestione delle reti tali da assicurare la gestione ottimale delle
stesse, promuovere lo sviluppo degli scambi di gas naturale,e
l'assegnazione congiunta delle capacita' transfrontaliere.
7. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas promuovono la cooperazione fra i gestori
transfrontalieri nelle aree geografiche interessate.


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 22 


Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di
trasporto

1. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 164 del 2000, dopo il
comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"5-bis. Le imprese di cui al comma 1 impediscono che le
informazioni concernenti le proprie attivita', che potrebbero essere
commercialmente vantaggiose, siano divulgate in modo discriminatorio.
In particolare, le informazioni commercialmente sensibili non sono
divulgate ad altre parti dell'impresa salvo risulti necessario per
effettuare una operazione commerciale. Il proprietario di una impresa
di trasporto e la restante parte dell'impresa non devono utilizzare
servizi comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle
funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.
5-ter. Nel corso di operazioni di compravendita da parte di
imprese collegate, alle imprese di cui al comma 1 e' fatto divieto di
abuso delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi
nel negoziare o fornire l'accesso ai sistemi e agli impianti gestiti
dalle stesse imprese.".


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 23 


Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del
decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese di distribuzione del
gas naturale che fanno parte di una impresa verticalmente integrata,
devono essere indipendenti, sotto il profilo dell'organizzazione e
del potere decisionale, dalle altre attivita' non connesse alla
distribuzione.
2. Nel caso le imprese di distribuzione del gas naturale di cui al
comma 1 abbiano piu' di 100.000 clienti allacciati, si applicano i
seguenti requisiti minimi:
a) i responsabili dell'amministrazione di un gestore del sistema di
distribuzione non devono far parte di strutture societarie
dell'impresa di gas naturale verticalmente integrata responsabili,
direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle
attivita' di produzione, trasporto e fornitura di gas naturale;
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli
interessi professionali delle persone responsabili
dell'amministrazione del gestore dell'impresa di distribuzione siano
presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in
maniera indipendente;
c) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di
effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa di gas
naturale integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione,
alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ai fini dello
svolgimento di tali attivita', il gestore del sistema di
distribuzione deve disporre delle risorse necessarie, comprese le
risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali. Tale disposizione
non impedisce l'esistenza di idonei meccanismi di coordinamento
intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e
amministrativa della societa' controllante per quanto riguarda la
redditivita' degli investimenti nella societa' controllata. E'
consentito alla societa' controllante di approvare il piano
finanziario annuale, o altro strumento equivalente, del gestore del
sistema di distribuzione e di introdurre limiti globali ai livelli di
indebitamento della societa' controllata. Non e' consentito alla
societa' controllante di dare istruzioni, ne' per quanto riguarda le
operazioni giornaliere, ne' in relazione a singole decisioni
concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di
distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario
approvato o di qualsiasi strumento equivalente;
d) il gestore del sistema di distribuzione deve predisporre un
programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere
comportamenti discriminatori, e garantire che ne sia adeguatamente
controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli
obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per
raggiungere tale obiettivo. La persona o l'organo responsabile del
controllo del programma di adempimenti, il responsabile della
conformita' del gestore del sistema di distribuzione, presenta ogni
anno all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas una relazione
sulle misure adottate, che e' pubblicata. Il responsabile della
conformita' del gestore del sistema di distribuzione e' pienamente
indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento dei suoi
compiti, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore
del sistema di distribuzione e di ogni impresa collegata.
3. Ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati
e' fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di
comunicazione e di marchio, circa l'identita' distinta del ramo
'fornitura' dell'impresa verticalmente integrata. A tal fine i
gestori di cui al presente comma si conformano alle disposizioni
emanate dall' Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' adottare
misure, anche tariffarie, per promuovere l'aggregazione dei
distributori di gas naturale con meno di 50.000 clienti.


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 24 


Valore di rimborso degli impianti di distribuzione

1. All'articolo 14 del decreto legislativo, n. 164 del 2000, il
comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti
realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprieta' nei
precedenti affidamenti o concessioni, e' tenuto a subentrare nelle
garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento
in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma
al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli
impianti la cui proprieta' e' trasferita dal distributore uscente al
nuovo gestore. Nella situazione a regime, al termine della durata
delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai
sensi del comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente e' pari
al valore delle immobilizzazioni nette di localita' del servizio di
distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprieta'
viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse
le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei
contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati
relativi ai cespiti di localita', calcolato secondo la metodologia
della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza
degli impianti al momento del trasferimento della proprieta'.".
2. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n.164 del
2000, primo periodo, dopo le parole: "indicati nel bando di gara"
sono inserite le seguenti: "stimando il valore di rimborso delle
immobilizzazioni previste dopo l'emissione del bando di gara. Il
bando di gara riporta le modalita' per regolare il valore di rimborso
relativo a queste ultime immobilizzazioni.".
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, limitatamente al
primo periodo di esercizio delle concessioni assegnate per ambiti
territoriali minimi di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, riconosce in tariffa al gestore
entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso,
come determinato ai sensi del decreto di cui all'articolo 46-bis,
comma 1, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e il valore
delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in
conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di
localita'.
4. Gli enti locali che, per l'affidamento del servizio di
distribuzione di gas naturale, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, in caso di procedura di gara aperta, abbiano
pubblicato bandi di gara, o, in caso di procedura di gara ristretta,
abbiano inviato anche le lettere di invito, includenti in entrambi i
casi la definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e del
valore di rimborso al gestore uscente, e non siano pervenuti
all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere
all'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale secondo
le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara.
Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto le gare per
l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate
unicamente per ambiti territoriali di cui all'articolo 46-bis, comma
2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 25 


Separazione della contabilita'

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto
legislativo n.164 del 2000, le imprese del gas naturale sono tenute
alla separazione contabile tra le attivita' di trasporto,
distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale
liquefatto, in base ai criteri stabiliti dall'autorita' per l'energia
elettrica e il gas, conformemente alle disposizioni di cui
all'articolo 31 della direttiva 2009/73/CE.


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 26 


Trasparenza della contabilita'

1. Le imprese di gas naturale consentono alle autorita' competenti
di accedere alla loro contabilita' conformemente alle disposizioni
dell'articolo 30 della direttiva 2009/73/CE, mantenendo comunque la
riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili.


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 27 


Disposizioni sullo stoccaggio

1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 164 del 2000 dopo il
comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"11-bis. Lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, e'
posto a carico dei soggetti produttori e dei soggetti importatori di
gas naturale, sia nel caso di importazione di gas naturale prodotto
in Paesi appartenenti all'Unione europea, sia nel caso di
importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti
all'Unione europea, secondo quote determinate in funzione, anche non
lineare, del volume importato, e dell'infrastruttura di
approvvigionamento, stabilite annualmente con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, in relazione alla evoluzione delle
capacita' di importazione delle singole infrastrutture di
importazione e della capacita' di produzione nazionale.
11-ter. Il volume complessivo relativo allo stoccaggio strategico
e' stabilito annualmente dal Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas
naturale, in misura non inferiore al maggiore dei seguenti volumi:
a) volume necessario al fine di poter erogare per almeno 30
giorni continuativi, nel corso di tutto il periodo di punta
stagionale, una portata fino al 100 per cento della maggiore delle
importazioni provenienti dalla infrastruttura di importazione
maggiormente utilizzata;
b) volume necessario per le necessita' di modulazione in caso
di inverno rigido, calcolato per l'inverno piu' rigido verificatosi
negli ultimi 20 anni.
11-quater. L'autorizzazione all'uso dello stoccaggio strategico
puo' essere rilasciata a una impresa del gas naturale solo nel caso
in cui l'intera capacita' di importazione conferita alla stessa
impresa, nel periodo per il quale viene richiesto l'accesso allo
stoccaggio strategico, sia stata utilizzata, salvo documentati casi
di forza maggiore e compatibilmente con le condizioni e i vincoli
tecnici esistenti.
2. All'articolo 12 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma
7 e' sostituito dal seguente:
"7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa le
modalita' atte a garantire a tutti gli utenti la liberta' di accesso
a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita'
del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli
obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio, sulla
base dei seguenti criteri:
a) le capacita' di stoccaggio di modulazione, fatto salvo
quanto disposto al comma 5, sono assegnate prioritariamente per le
esigenze di fornitura ai clienti civili, ivi comprese le utenze
relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di
cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o
private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche'
a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi
annui, per un volume calcolato annualmente e pari al fabbisogno di
modulazione stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno
rigido, in base ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2. Il
rimanente stoccaggio e' assegnato, secondo modalita' stabilite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche per servizi
diversi da quelli di modulazione.".
3. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n.164 del 2000
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il Ministero dello
sviluppo economico determina i criteri per il calcolo degli obblighi
di modulazione per il periodo di punta stagionale per aree di
prelievo omogenee in funzione dei valori climatici, tenendo conto
degli obblighi di garanzia delle forniture di gas naturale ai clienti
vulnerabili di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n.994/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010.".
4. All'articolo 18 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma
3 e' sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che svolgono attivita' di vendita ai clienti
civili, ivi comprese le utenze relative ad attivita' di servizio
pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri,
scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono
un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' a clienti non civili
con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, a decorrere dal
1° ottobre 2011 forniscono agli stessi clienti il servizio di
modulazione di cui al comma 2, ovvero, ove abbiano installato
misuratori multiorari di gas naturale, il servizio richiesto
direttamente dai clienti stessi. L'Autorita' per l'energia elettrica
ed il gas vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e,
con proprie deliberazioni, puo' stabilire un codice di condotta
commerciale in cui sono determinate le modalita' e i contenuti delle
informazioni minime che i soggetti che svolgono l'attivita' di
vendita devono fornire ai clienti stessi.".
5. Al fine di garantire la sicurezza delle forniture di gas
naturale utilizzato come carburante, la cassa conguaglio GPL, di cui
al provvedimento CIP n. 44 del 28 ottobre 1977, esercita le
competenze relative al fondo bombole per metano e alla sua gestione,
di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e alla legge 7 giugno 1990,
n. 145, ad essa trasferite ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 6,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, mediante il comitato di gestione
del fondo bombole per metano di cui alle leggi citate. Sono fatti
salvi gli atti amministrativi e di gestione adottati dallo stesso
comitato e dalla cassa conguaglio GPL fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Il Ministro dello sviluppo economico,
con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, nomina i componenti del
comitato di cui al presente comma, riducendone il numero di due
unita'.


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 28 


Semplificazione delle norme sull'attivita' di importazione

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 1
e' sostituito dal seguente:
"1. L'attivita' di importazione di gas naturale relativa a
contratti di durata superiore ad un anno, effettuata attraverso i
punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti a mezzo di
gasdotti o di terminali di rigassificazione di GNL, o a mezzo di
carri bombolai o di autocisterne di gas naturale liquefatto, e'
soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori
pubblicati ai sensi dell'articolo 29.".
2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n.164 del 2000
le lettere d) ed e) sono soppresse.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto viene a
cessare l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), del
decreto legislativo n.164 del 2000 e di cui all'articolo 7 del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
27 marzo 2001.
4. All'articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 7
e' sostituito dal seguente:
"7. L'attivita' di importazione di gas naturale di cui al comma
1, relativa a contratti di durata non superiore a un anno, e'
soggetta a comunicazione, trenta giorni prima del suo inizio, al
Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, degli elementi di cui al comma 5.".
5. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n.164 del 2000
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il valore di cui
sopra puo' essere ridotto o annullato, con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, in funzione delle esigenze di sicurezza del
sistema del gas naturale.".
6. All'articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 6
e' sostituito dal seguente:
"6. Per le importazioni di GNL, ai fini del rispetto dell'obbligo
di cui all'articolo 12, comma 2, le imprese del gas naturale possono
computare come stoccaggio strategico il 50 cento della capacita' dei
serbatoi di stoccaggio presenti nell'impianto di rigassificazione
utilizzato, ridotta proporzionalmente al rapporto tra le importazioni
effettuate nel corso dell'anno da ciascun soggetto e la capacita'
totale annuale di importazione dell'impianto.".
7. All'articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 3
e' sostituito dal seguente:
"3. Nell'ambito della domanda di autorizzazione all'importazione
o della comunicazione di cui al comma 7 devono essere indicati gli
Stati dove il gas naturale e' stato prodotto. Nel caso di acquisto
presso un punto di scambio fisico ("hub") estero deve essere indicata
la composizione media della provenienza del gas naturale dai vari
Paesi di produzione.".
8. I soggetti che effettuano attivita' di importazione di gas
naturale in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma
1, del decreto legislativo n.164 del 2000, sono soggetti alle
sanzioni di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b). In caso di
reiterazione a detti soggetti puo' essere negato il rilascio di nuove
autorizzazioni all'importazione.


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 29 


Gasdotti di coltivazione

1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n.164 del 2000
e' aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di controversie
transfrontaliere con gli altri Stati membri si applicano le
disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato
membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione
che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete
interessata fa capo all'Italia e a piu' di uno Stato membro, le
competenti autorita' italiane si consultano con le competenti
autorita' degli altri Stati membri interessati al fine di garantire
che le disposizioni della direttiva 2009/73/Ce siano correttamente
applicate".


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 30 


Semplificazione per le attivita' di vendita di gas naturale e di
biogas

1. All'articolo 1 del decreto legislativo n.164 del 2000 dopo il
comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Le norme del presente decreto relative al gas naturale,
compreso il gas naturale liquefatto, si applicano in modo non
discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o
ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono
essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati
attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di
sicurezza.".
2. All'articolo 17 del decreto legislativo n.164 del 2000 i commi
da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. A decorrere dall'1° gennaio 2012 e' operativo presso il
Ministero dello sviluppo economico un 'Elenco dei soggetti abilitati
alla vendita di gas naturale a clienti finali,' relativo anche alla
vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas
naturale a mezzo di carri bombolai, nonche' di biogas.
2. I soggetti che alla data del presente decreto risultano
autorizzati alla vendita di gas naturale a clienti finali, sono
direttamente iscritti all'elenco di cui al comma 1.
3. Le societa' interessate alla inclusione nell'elenco di cui al
comma 1 presentano richiesta al Ministero dello sviluppo economico,
in base a modalita' e requisiti stabiliti con decreto dello stesso
Ministero entro la data di cui al comma 1. Il Ministero dello
sviluppo economico, entro trenta giorni dalla richiesta, qualora
verifichi la non congruita' di uno o piu' dei requisiti richiesti,
puo' sospendere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 del
soggetto interessato e richiedere allo stesso elementi integrativi.
4. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale
ai clienti finali e' pubblicato sul sito internet del Ministero dello
sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha
valore di pubblicita' ai fini di legge per tutti i soggetti
interessati".


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 31 


Definizione di Rete nazionale dei gasdotti e di Rete di trasporto
regionale

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 164 del 2000 dopo il
comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
" 1-bis. Possono essere classificati come reti facenti parte
della Rete di Trasporto regionale, le reti o i gasdotti di nuova
realizzazione o quelli esistenti che soddisfano i requisiti stabiliti
con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
1-ter. I clienti finali diversi dai clienti civili hanno diritto
di richiedere l'allacciamento diretto a una rete di trasporto
regionale nei casi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico.".
2. Alla rubrica dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 164 del
2000 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di rete di
trasporto regionale".


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 32 


Misure a favore della liquidita' del mercato

1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sulla base di
indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, provvede alla
disciplina del bilanciamento di merito economico secondo criteri
obiettivi, trasparenti e non discriminatori, con tariffe del servizio
di bilanciamento determinate in modo corrispondente ai costi del
servizio.
2. Il Gestore dei mercati energetici di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, assume la gestione dei
mercati a termine fisici del gas naturale. A tale fine, l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni regolatorie atte
a garantire al Gestore medesimo lo svolgimento di tali attivita', ivi
compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse
dagli operatori sui predetti mercati, nonche' quella di operare come
utente presso il Punto di scambio virtuale (PSV), con relativa
titolarita' di un conto sul PSV e come utente del mercato del
bilanciamento del gas naturale.


          
Titolo II

MERCATO DEL GAS NATURALE



                               Art. 33 


Nuove infrastrutture

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 17
e' sostituito dal seguente:
"17. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente,
nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra
le reti nazionali di trasporto di gas naturale degli Stati membri
dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella
realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas
naturale, o in significativi potenziamenti delle capacita' delle
infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo
della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas
naturale, possono richiedere, per la capacita' di nuova
realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto
di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive
tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonche'
l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di
trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto.
L'esenzione e' accordata per un periodo stabilito caso per caso, non
superiore a 25 anni, e per una quota della nuova capacita' stabilita
caso per caso, dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. In caso di
realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione,
l'esenzione e' accordata previa consultazione delle autorita'
competenti dello Stato membro interessato. La concessione di una
esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei
terzi, perde effetto due anni dopo la data della relativa
concessione, qualora alla scadenza di tale termine la costruzione
dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la
data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale
termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il
Ministero, in accordo con la Commissione europea, non decida che il
ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del
soggetto cui la deroga e' stata concessa.".
2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 18
e' sostituito dal seguente:
"18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente,
nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di
interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai
fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento
delle capacita' di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, possono
richiedere nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale
dei gasdotti, il diritto di allocazione prioritaria nel conferimento
della corrispondente nuova capacita' realizzata in Italia. Il diritto
di allocazione prioritaria e' accordato, caso per caso, per un
periodo non superiore a 25 anni e per una quota della nuova capacita'
stabilita caso per caso, e in base alle modalita' di conferimento e
alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas. Tale diritto e' accordato dal Ministero dello
sviluppo economico, previo parere dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta
giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso
positivamente. La concessione di una allocazione prioritaria perde
effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora
alla scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura non
sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa
concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura
non sia ancora operativa, a meno che il Ministero non decida che il
ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del
soggetto cui la deroga e' stata concessa.".
3. Restano ferme le esenzioni e le allocazioni prioritarie
accordate, prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, e della
direttiva 2003/55/CE, che si intendono riferite anche agli obblighi
di separazione di cui all'articolo 10, comma 1 e confermate con le
condizioni e le modalita' per la loro applicazione gia' stabilite e
comunicate alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo
economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a designare
alla Commissione europea i rispettivi gestori.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dello sviluppo economico modifica le
disposizioni contenute nei decreti ministeriali 11 aprile 2006 e 28
aprile 2006, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 109 del 12 maggio 2006, per conformarli alle disposizioni
del presente articolo, in particolare riguardo alle manifestazioni di
interesse dei potenziali utilizzatori delle infrastrutture oggetto di
richieste di esenzione o di allocazione prioritaria.
5. La concessione di una esenzione o di una allocazione prioritaria
di cui al comma 4 puo' essere subordinata a misure volte a promuovere
la concorrenza e la liquidita' del sistema nazionale del gas naturale
e a consentire l'accesso dei terzi alla capacita' esentata non
utilizzata.


          
Titolo III

MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA



                               Art. 34 


Modifiche ed integrazioni delle definizioni di cui al decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i
commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Cliente: il cliente grossista e finale di energia elettrica.
4. Cliente grossista: qualsiasi persona fisica o giuridica che
acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o
all'esterno del sistema in cui e' stabilita.
5. Cliente finale: il cliente che acquista energia elettrica per
uso proprio.
6. Cliente idoneo: e' la persona fisica o giuridica che ha la
capacita' di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi
produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero.".
2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999 dopo il
comma 25 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"25-bis. Gestore del sistema di trasmissione: qualsiasi persona
fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e
dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e delle
relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la
capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste
ragionevoli di trasmissione di energia elettrica.
25-ter. Gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona
fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e
dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e delle
relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la
capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste
ragionevoli di distribuzione di energia elettrica.
25-quater. Cliente civile: il cliente che acquista energia
elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attivita'
commerciali e professionali.
25-quinquies. Cliente non civile: la persona fisica o giuridica
che acquista energia elettrica non destinata al proprio consumo
domestico, inclusi i produttori e i cliente grossisti.
25-sexies. Fornitura: la vendita, compresa la rivendita, di
energia elettrica ai clienti.
25-septies. Impresa elettrica verticalmente integrata: un'impresa
elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa
persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il
potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di
imprese esercita almeno una delle attivita' di trasmissione o
distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura
di energia elettrica.
25-octies. Impresa orizzontalmente integrata: un'impresa che
svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di
trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica,
nonche' un'altra attivita' che non rientra nel settore dell'energia
elettrica.
25-nonies. Programmazione a lungo termine: programmazione, in
un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella
capacita' di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine
di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed
assicurare la fornitura ai clienti.
25-decies. Contratto di fornitura di energia elettrica: un
contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli
strumenti derivati sull'energia elettrica.
25-undecies. Strumenti derivati sull'energia elettrica: uno
strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C
dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa agli strumenti
finanziari, collegato all'energia elettrica.
25-duodecies. Controllo: diritti, contratti o altri mezzi che
conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle
circostanze di fatto o di diritto, la possibilita' di esercitare
un'influenza determinante sull'attivita' di un'impresa, in
particolare attraverso: diritti di proprieta' o di godimento sulla
totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa; diritti o
contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla
composizione, sulle votazioni, sulle decisioni degli organi di
un'impresa.
25-terdecies. Impresa elettrica: ogni persona fisica o giuridica,
esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle
funzioni seguenti: generazione, trasporto, distribuzione, fornitura o
acquisto di energia elettrica, che e' responsabile per i compiti
commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.".


          
Titolo III

MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA



                               Art. 35 


Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori

1. Tutti clienti sono idonei.
2. I clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione
con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10
milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero,
sono riforniti di energia elettrica nell'ambito del regime di tutela
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007,
n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.
125. In relazione all'evoluzione del mercato al dettaglio
dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo economico, tenuto
conto dell'esito di monitoraggi, da effettuare almeno ogni due anni,
sull'andamento del mercato al dettaglio e sulla sussistenza in tale
mercato di effettive condizioni di concorrenza con propri decreti,
anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano il servizio
di tutela, puo' adeguare, con particolare riferimento ai clienti
industriali, le forme e le modalita' di erogazione del regime di cui
al presente comma.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adegua i propri
provvedimenti affinche', in modo non discriminatorio in relazione a
costi, oneri o tempo:
a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni
contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori
interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane
assicurando comunque che l'inizio della fornitura coincida con il
primo giorno del mese;
b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di consumo e a tal
fine siano obbligate le societa' di distribuzione a rendere
disponibili i dati di consumo dei clienti alle societa' di vendita,
garantendo la qualita' e la tempestivita' dell'informazione fornita;
c) i clienti abbiano informazioni trasparenti circa le tariffe e
le condizioni economiche applicate, i termini e le condizioni
contrattuali minime.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche avvalendosi
dell'Acquirente Unico Spa e del Gestore dei servizi energetici Spa,
ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n.
99, adotta le misure necessarie:
a) per la diffusione presso i clienti finali di energia elettrica
della lista di controllo per i consumatori elaborata dalla
Commissione europea contenente informazioni pratiche sui loro
diritti;
b) per assicurare che i clienti abbiano idonee informazioni,
riferite anche alla diffusione della lista di controllo di cui alla
lettera a), concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e
le modalita' di risoluzione delle controversie di cui dispongono.
5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai quali le
imprese elettriche ottimizzano l'utilizzo dell'energia elettrica,
anche fornendo servizi di gestione razionale dell'energia,
sviluppando formule di offerta innovative, introducendo sistemi di
misurazione intelligenti e reti intelligenti.


          
Titolo III

MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA



                               Art. 36 


Gestore dei sistemi di trasmissione

1. L'attivita' di trasmissione e dispacciamento di energia
elettrica e' riservata allo Stato e svolta in regime di concessione
da Terna Spa, che opera come gestore del sistema di trasmissione ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, secondo modalita' definite nella convenzione stipulata
tra la stessa Terna e il Ministero dello sviluppo economico per la
disciplina della stessa concessione.
2. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale non puo', ne'
direttamente ne' indirettamente, esercitare attivita' di produzione e
di fornitura di energia elettrica, ne' gestire, neppure
temporaneamente, infrastrutture o impianti di produzione di energia
elettrica.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la concessione relativa alle attivita' di
trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e l'annessa
convenzione sono modificate in attuazione del divieto di cui al comma
2, nonche' al fine di assicurare che le attivita' del gestore del
sistema di trasmissione nazionale diverse da quelle di
programmazione, manutenzione e sviluppo della rete non pregiudichino
il rispetto dei principi di indipendenza, terzieta' e non
discriminazione.
4. In attuazione di quanto programmato, ai sensi del comma 3
dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel
Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, il gestore
del sistema di trasmissione nazionale puo' realizzare e gestire
sistemi di accumulo diffusi di energia elettrica mediante batterie. I
sistemi di accumulo di cui al periodo precedente possono essere
realizzati e gestiti anche dai gestori del sistema di distribuzione,
in attuazione dei piani di sviluppo di cui all'articolo 18 del
medesimo decreto legislativo.
5. La realizzazione e la gestione degli impianti di produzione
idroelettrica da pompaggio inclusi nel Piano di sviluppo della rete
di trasmissione nazionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 del
decreto legislativo n. 28 del 2011 sono affidate mediante procedure
competitive, trasparenti e non discriminatorie. Ferme restando le
previsioni del comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 28
del 2011, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro
novanta giorni dalla data di approvazione del Piano di sviluppo della
rete di trasmissione, sono definite le modalita' per lo svolgimento
delle procedure di cui al presente comma, anche per quanto concerne
l'individuazione del soggetto responsabile dell'organizzazione, della
sorveglianza e del controllo delle procedure medesime, e le modalita'
per l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti,
secondo criteri che assicurino l'effettiva realizzazione degli
impianti in tempi definiti, l'efficienza nei costi e l'esclusivo
utilizzo di detti impianti per finalita' di sicurezza della rete e
ottimizzazione della produzione elettrica da impianti non
programmabili.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi
dell'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia la
procedura ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2009/72/CE per la
certificazione del gestore del sistema di trasmissione nazionale,
sulla base della quale la medesima Autorita' e' tenuta ad adottare,
entro il 3 marzo 2012, una decisione di certificazione nei confronti
di Terna Spa.
7. Ai fini della certificazione di cui al comma 6, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas tiene conto dei criteri di cui
all'articolo 9 della direttiva 2009/72/CE e in particolare:
a) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche,
non sono autorizzate ad esercitare contemporaneamente un controllo su
un'impresa che esercita l'attivita' di generazione o l'attivita' di
fornitura e a esercitare un controllo o diritti sul gestore del
sistema di trasmissione;
b) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche,
non sono autorizzate a nominare membri del collegio sindacale, del
consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano
legalmente l'impresa all'interno del gestore del sistema di
trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un
controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attivita' di
generazione o l'attivita' di fornitura, e viceversa;
c) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche,
non sono autorizzate a essere membri del consiglio di vigilanza, del
consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano
legalmente un'impresa, sia all'interno del gestore del sistema di
trasmissione sia all'interno di un'impresa che esercita l'attivita'
di generazione o l'attivita' di fornitura.
8. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas comunica al
Ministero dello sviluppo economico l'esito della procedura di
certificazione di Terna Spa e vigila sulla permanenza delle
condizioni favorevoli al rilascio della stessa.
9. Ai fini della certificazione di cui al comma 6, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas tiene conto del fatto che porzioni di
rete facenti parte della rete di trasmissione nazionale sono di
proprieta' di soggetti diversi da Terna Spa e verifica che i suddetti
proprietari:
a) forniscano ogni opportuna cooperazione e ausilio a Terna Spa
nell'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, forniscano
tutte le informazioni pertinenti;
b) finanzino gli investimenti decisi da Terna e gli interventi di
sviluppo della rete approvati dal Ministero dello sviluppo economico,
ovvero diano il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri
soggetti interessati, compreso lo stesso gestore;
c) garantiscano la copertura della responsabilita' civile
afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilita'
collegata all'esercizio delle attivita' di Terna Spa;
d) forniscano le garanzie necessarie per facilitare il
finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli
investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), hanno dato
l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati,
compreso Terna Spa.
10. Al fine di migliorare la sicurezza e l'efficiente funzionamento
della rete elettrica di trasmissione nazionale, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto, determina idonei meccanismi volti a promuovere
la completa unificazione della rete di trasmissione nazionale da
conseguire nei successivi 36 mesi.
11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
stabiliti i criteri per la certificazione del gestore del sistema di
trasmissione nel caso in cui un soggetto di un Paese non appartenente
all'Unione europea acquisisca il controllo di Terna Spa, in base ai
quali l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' tenuta ad
adottare una decisione di certificazione. Il decreto, oltre ad
assicurare quanto previsto al comma 7, garantisce che il rilascio
della certificazione non metta a rischio la sicurezza
dell'approvvigionamento energetico dell'Italia e dell'Unione europea
e che siano rispettati i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto
internazionale e da accordi con il Paese non appartenente all'Unione
europea purche' conformi al diritto comunitario.
12. Terna Spa predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un
Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale,
basato sulla domanda e offerta esistenti e previste. Il Ministro
dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Regioni
territorialmente interessate dagli interventi in programma,
rilasciato entro il termine di cui all'articolo 17, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, ovvero entro il termine di
sessanta giorni dal ricevimento del Piano nel caso di mancato avvio
della procedura VAS, tenuto conto delle valutazioni formulate
dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas in esito alla
procedura di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le
infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare nei dieci
anni successivi, anche in risposta alle criticita' e alle congestioni
riscontrate o attese sulla rete, nonche' gli investimenti programmati
e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una
programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto
stabilito nella concessione per l'attivita' di trasmissione e
dispacciamento dell'energia elettrica attribuite a Terna ai sensi del
Decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 .
13. Il Piano di cui al comma 12 e' sottoposto alla valutazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas che, secondo i
propri autonomi regolamenti, effettua una consultazione pubblica di
cui rende pubblici i risultati e trasmette l'esito della propria
valutazione al Ministro dello sviluppo economico ai fini
dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 12.
14. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas controlla e
valuta l'attuazione del Piano e, nel caso in cui Terna non realizzi
un investimento in base al piano decennale di sviluppo della rete che
sarebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, provvede ad
imporre alla societa' di realizzare gli investimenti, a meno che la
mancata realizzazione non sia determinata da motivi indipendenti dal
controllo della societa' stessa. Restano ferme le disposizioni in
materia di verifica, inadempimenti e sanzioni previste nella
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e Terna Spa per
la disciplina della concessione per l'attivita' di trasmissione e
dispacciamento dell'energia elettrica.
15.Ai fini di promuovere la necessaria conoscenza e di favorire la
cooperazione regionale in un'ottica di maggiore condivisione delle
esigenze di sviluppo della rete, Terna redige con cadenza annuale una
relazione sullo stato della rete, da trasmettersi al Ministero dello
sviluppo economico, alle Regioni e all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, da cui si evincano le caratteristiche della rete
di trasmissione, le aree di carico in cui la stessa e' funzionalmente
articolata, nonche' le criticita', le congestioni e i livelli di
sovraccarico riscontrati o previsti.


          
Titolo III

MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA



                               Art. 37 


Promozione della cooperazione regionale

1. Al fine di promuovere gli scambi transfrontalieri e assicurare
la sicurezza degli approvvigionamenti di energia elettrica e lo
sviluppo sostenibile nonche' di conseguire prezzi competitivi, Terna
in qualita' di gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, ed il Gestore dei mercati energetici Spa in qualita' di gestore
del mercato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo
1999, n. 79, operano con i rispettivi gestori dei Paesi membri,
assicurando il coordinamento delle proprie azioni, informando
preventivamente il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas. Terna e Gestore dei mercati
energetici Spa redigono congiuntamente un rapporto, con cadenza
semestrale, con cui informano il Ministero dello sviluppo economico e
l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas sulle iniziative
assunte in materia e sullo stato dei relativi progetti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico
e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ciascuno secondo le
proprie competenze, in coerenza con gli obiettivi di politica
energetica nazionali e comunitari, adottano le misure necessarie
affinche' il gestore della rete di trasmissione nazionale e il
gestore del mercato operino una gestione efficiente delle piattaforme
di contrattazione, una gestione efficace di eventuali criticita', e
assicurino l'interoperabilita', la sicurezza e l'affidabilita' dei
sistemi interconnessi.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto individua le
modalita' e condizioni delle importazioni ed esportazioni di energia
elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale anche al fine
di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nonche' la
gestione unitaria delle importazioni ed esportazioni di energia
elettrica sia nei confronti dei Paesi membri che dei Paesi non
appartenenti all'Unione europea, nel rispetto degli accordi
internazionali assunti e dei progetti comuni definiti con questi
ultimi Paesi.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas adotta le
disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 3
concludendo, ove possibile, i necessari accordi con le competenti
autorita' di regolazione degli Stati confinanti e garantendo il
rispetto delle norme comunitarie in materia.


          
Titolo III

MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA



                               Art. 38 


Gestori dei sistemi di distribuzione

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, il gestore del sistema di
distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente
integrata, e' indipendente, sotto il profilo dell'organizzazione e
del potere decisionale, da altre attivita' non connesse alla
distribuzione. Al fine di conseguire tale indipendenza, l'Autorita'
adegua i propri provvedimenti ai seguenti criteri minimi:
a) i responsabili della direzione del gestore del sistema di
distribuzione non devono far parte di strutture dell'impresa
elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente,
della gestione delle attivita' di generazione, trasmissione o
fornitura di energia elettrica;
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli
interessi professionali delle persone responsabili
dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano
presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in
maniera indipendente;
c) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di
effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica
integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla
manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di
tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle
risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali e
finanziarie;
d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un
programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere
comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente
controllata l'osservanza. Il medesimo gestore individua un
responsabile della conformita', indipendente e con poteri di accesso
a tutte le informazioni necessarie in possesso del medesimo gestore
del sistema di distribuzione e delle imprese collegate, che e'
responsabile del controllo del programma di adempimenti e presenta
annualmente all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas una
relazione sulle misure adottate.
2. Nel caso di gestore del sistema di distribuzione facente parte
di un'impresa verticalmente integrata, lo stesso gestore non puo'
trarre vantaggio dall'integrazione verticale per alterare la
concorrenza e a tal fine:
a) le politiche di comunicazione e di marchio non devono creare
confusione in relazione al ramo di azienda responsabile della
fornitura di energia elettrica;
b) le informazioni concernenti le proprie attivita', che
potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo
non discriminatorio. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
3. Ai fini della rimozione degli ostacoli all'aggregazione delle
piccole imprese di distribuzione di energia elettrica e per favorirne
l'efficienza, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
nell'ambito della regolazione generale, individua per le imprese di
distribuzione di energia elettrica con meno di 5.000 punti di
prelievo appositi meccanismi di perequazione specifica aziendale.
Alle medesime imprese, il regime di perequazione si applica con
metodi di calcolo forfetario dal 2008 alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Dalla data di applicazione dei meccanismi di
cui al primo periodo del presente comma sono abrogate le disposizioni
di cui all'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102.
4. Al fine di promuovere un assetto efficiente dei settori della
distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di
economicita' e redditivita' ai sensi dell'articolo1 della legge 14
novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio
degli utenti finali, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge
9 gennaio 1991, n.10, che risultino prive dell'attivita' di
produzione e che aderiscano entro il termine di cui alla delibera
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas ARG/ELT n. 72/10 al
regime di perequazione generale e specifica aziendale introdotto a
partire dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas n.5 del 2004, la medesima Autorita', entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce meccanismi di
gradualita' che valorizzino le efficienze conseguite dalle imprese
medesime a decorrere dal primo esercizio di applicazione del regime
di perequazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 14
novembre 1995, n. 481, e dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009. Alle medesime imprese, il
regime di perequazione si applica con metodi di calcolo forfetario
dal 2008 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di
utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto
legislativo n. 115 del 2008, i sistemi di distribuzione chiusi sono
le reti interne d'utenza cosi' come definite dall'articolo 33 della
legge 23 luglio 2009, n. 99 nonche' le altre reti elettriche private
definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del
2009, cui si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 23 luglio
2009, n. 99.


          
Titolo III

MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA



                               Art. 39 


Interconnettori

1. All'articolo 1-quinquies, comma 6, del decreto-legge 29 agosto
2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2003, n. 290, le parole: "L'esenzione e' accordata, caso per caso,
per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata
in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e
l'80 per cento delle nuove capacita' di trasporto realizzate, dal
Ministero delle attivita' produttive, sentito il parere
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas." sono sostituite
dalle seguenti: "L'esenzione e' accordata dal Ministero dello
sviluppo economico, sentito il parere dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, per un periodo e per una quota delle nuove
capacita' di trasmissione realizzate da valutarsi caso per caso.".
2. L'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi di cui
all'articolo 1-quinquies, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,
n. 290, e' rilasciata ai soggetti che realizzano a proprio carico
nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di
altri Stati membri, indipendentemente dal livello di tensione.
3. La concessione di una esenzione dalla disciplina che prevede il
diritto di accesso dei terzi, perde effetto due anni dopo la data
della relativa concessione, qualora, alla scadenza di tale termine,
la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque
anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza
di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che
il Ministero dello sviluppo economico, previa approvazione della
Commissione europea, non riconosca che il ritardo e' dovuto a gravi
ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga e'
concessa.
4. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto adegua
le disposizioni per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina di
accesso a terzi ai nuovi interconnettori, nel rispetto di quanto
disposto ai commi 1, 2 e 3, prevedendo altresi' che il rilascio
dell'esenzione sia subordinato al raggiungimento di un accordo con il
Paese membro interessato.
5. Ai fini di garantire la sicurezza del sistema elettrico
nazionale, assicurando nel contempo la equa partecipazione degli enti
territoriali al procedimento di autorizzazione delle opere, gli
interventi di riclassamento fino a 380 kV degli elettrodotti di
interconnessione con l'estero facenti parte della rete di
trasmissione nazionale sono realizzabili mediante la procedura
semplificata di cui all'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti
del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con
modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e successive
modificazioni, limitatamente alla connessione tra il territorio
estero e il primo nodo utile, anche se necessitante di adeguati
potenziamenti, in territorio nazionale. La connessione tra il
predetto primo nodo utile e il resto del territorio nazionale e'
assoggettato al regime autorizzativo previsto per gli interventi di
sviluppo inseriti nel Piano decennale di sviluppo della rete.


          
Titolo III

MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA



                               Art. 40 


Interconnessioni di rete con Paesi non appartenenti all'Unione
europea

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia
di energie rinnovabili, laddove esistano progetti comuni definiti con
Paesi non appartenenti all'Unione europea e in coerenza con questi,
nel caso di nuove linee elettriche realizzate da Terna Spa per
l'interconnessione con tali Paesi, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto, sono definiti i criteri per l'assegnazione
della capacita' di trasmissione addizionale, in base a principi di
efficienza, economicita' e sicurezza del sistema elettrico nazionale,
previo accordo con l'autorita' del Paese interessato, tenuto conto di
quanto previsto al comma 2.
2. La capacita' di trasmissione di cui al comma 1 e' conferita
prioritariamente ai soggetti produttori di energia elettrica
rinnovabile nel Paese non appartenente all'Unione europea, che
garantiscono il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9 della
direttiva 2009/28/CE, i quali si impegnano a stipulare, nell'ambito
dei progetti comuni richiamati al medesimo comma 1, contratti di
importazione di lunga durata, secondo criteri che tengono conto della
durata dei contratti e in subordine dei volumi di energia elettrica
oggetto dei medesimi contratti e finalizzata al consumo in Italia.
L'eventuale quota di capacita' residuale e' assegnata, sulla base di
procedure trasparenti e non discriminatorie, ai soggetti importatori
o clienti finali o consorzi degli stessi che ne fanno richiesta.
3. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al
comma 1, sono stabiliti i criteri sulla base dei quali l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas disciplina:
a) le garanzie finanziarie relative alla richiesta di
conferimento della nuova capacita' da realizzare e le garanzie
finanziarie relative alla sottoscrizione del contratto di trasporto;
b) le penali a carico del gestore di trasmissione nazionale
derivanti dai ritardi nella messa a disposizione della capacita' di
trasporto di nuova realizzazione, non dipendenti da cause di forza
maggiore, nonche' le penali in caso di risoluzione del contratto.


          
Titolo III

MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA



                               Art. 41 


Mercati al dettaglio

1. Le politiche di comunicazione e di marchio relative
all'attivita' di vendita ai clienti del mercato libero ovvero ai
clienti riforniti nell'ambito del servizio di maggior tutela di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, non
devono creare confusione tra i rami d'azienda ovvero tra le societa'
che svolgono le suddette attivita'. Le informazioni concernenti
ciascuna attivita', che potrebbero essere commercialmente
vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. Nel caso in
cui una stessa societa' eserciti attivita' di vendita al mercato
libero e al mercato tutelato, l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas adotta i provvedimenti necessari affinche' la stessa societa'
non possa trarre vantaggio competitivo sia nei confronti dei clienti
finali sia sotto il profilo delle valutazioni che la stessa Autorita'
effettua in materia di qualita' del servizio, rispetto ad un assetto
societario in cui le due attivita' siano attribuite a societa'
distinte appartenenti ad uno stesso gruppo. L'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al
presente comma.


          
Titolo IV

AUTORITA' NAZIONALE DI REGOLAZIONE



                               Art. 42 


Obiettivi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas

1. Nel quadro dei compiti e delle funzioni attribuiti dalla vigente
normativa, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta tutte
le misure ragionevoli e idonee al perseguimento delle seguenti
finalita', che integrano quelle previste dalla legge 14 novembre
1995, n. 481:
a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia per la
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia - ACER, con le
autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri e con la
Commissione europea, mercatiinterni dell'energia elettrica e del gas
naturale concorrenziali, sicuri e ecologicamente sostenibili, nonche'
l'efficaceapertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori
dell'Unione europea;
b) assicurare condizioni regolatorie appropriate per il
funzionamento efficace e affidabile delle reti dell'elettricita' e
del gas, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine;
c) contribuire a conseguire, nel modo piu' efficace sotto il
profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri,
affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere
l'adeguatezza dei sistemi e, in linea con gli obiettivi generali in
materia di politica energetica, l'efficienza energetica nonche'
l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di
energia elettrica e di gas da fonti di energia rinnovabili e la
produzione decentrata nelle reti di trasporto, di trasmissione e di
distribuzione;
d) agevolare l'accesso alla rete di nuova capacita' di
generazione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero
impedire l'accesso di nuovi operatori del mercato e l'immissione
dell'energia elettrica e del gas da fonti di rinnovabili;
e) provvedere affinche' i clienti beneficino del funzionamento
efficiente del mercato nazionale, promuovere una concorrenza
effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatori;
f) contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata
qualita' nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale,
contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili anche in termini di
condizioni economiche di fornitura di gas naturale loro applicate e
alla compatibilita' dei processi di scambio dei dati necessari per il
cambio di fornitore da parte degli utenti.


          
Titolo IV

AUTORITA' NAZIONALE DI REGOLAZIONE



                               Art. 43 


Ulteriori compiti e poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas

1. Ferme restando le competenze attribuite all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas ai sensi della normativa vigente,
l'Autorita' medesima svolge altresi' i compiti e le funzioni indicati
ai commi successivi.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas garantisce:
a) l'applicazione effettiva, da parte degli esercenti i servizi,
delle misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate
all'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;
b) l'accesso ai dati del consumo dei clienti, la messa a
disposizione di un formato armonizzato facilmente comprensibile per i
dati relativi ai consumi e il rapido accesso di tutti i clienti ai
dati di cui al paragrafo 1, lettera h), dell'Allegato I delle
direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;
c) l'adempimento da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione
e distribuzione e, se necessario, dei proprietari dei sistemi,
nonche' di qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale, degli
obblighi derivanti dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, dei
Regolamenti 713/2009/CE, 714/2009/CE e 715/2009/CE, nonche' da altre
disposizioni della normativa comunitaria, ivi comprese quelle in
materia di questioni transfrontaliere.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila:
a) sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di
trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasporto;
b) sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e
responsabilita' dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori
dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione,
dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al
mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento
(CE) n. 715/2009;
c) sull'applicazione, da parte degli operatori, delle misure di
salvaguardia adottate dal Ministero dello sviluppo economico di cui
all'articolo 42 della direttiva 2009/72/CE e di cui all'articolo 46
della direttiva 2009/73/CE.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas monitora:
a) il grado e l'efficacia di apertura dei mercati all'ingrosso e
al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica e del gas
naturale, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di
prepagamento e gli anticipi, la percentuale dei clienti che cambiano
fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i
servizi di manutenzione e per la loro esecuzione;
b) la sussistenza di pratiche contrattuali restrittive, comprese
le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non
civili di impegnarsi simultaneamente con piu' di un fornitore o
limitare la loro scelta in tal senso;
c) la cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di
trasmissione degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' dei
Paesi terzi.
5. Al fine dell'efficace svolgimento dei propri compiti, ivi
compresi quelli operativi, ispettivi, di vigilanza e monitoraggio,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' effettuare indagini
sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas
naturale, nonche' adottare e imporre i provvedimenti opportuni,
necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e
garantire il buon funzionamento dei mercati. In funzione della
promozione della concorrenza, l'Autorita' puo' in particolare
adottare misure temporanee di regolazione asimmetrica.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas trasmette alle
Autorita' di regolazione competenti degli Stati membri dell'Unione
europea, all'ACER e alla Commissione europea la relazione annuale di
cui all'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre
1995, n. 481. Nella relazione annuale medesima, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, oltre a descrivere le iniziative
assunte e i risultati conseguiti in ordine ai propri compiti,
fornisce un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei
sistemi di trasmissione e di trasporto sotto il profilo della loro
conformita' di sviluppo della rete a livello comunitario di cui
all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n.
714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009. Tale analisi puo'
includere raccomandazioni per la modifica dei predetti piani di
investimento.
7. All'attuazione del presente articolo l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.


          
Titolo IV

AUTORITA' NAZIONALE DI REGOLAZIONE



                               Art. 44 


Reclami

1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas decide sui reclami
presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di
trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione per
quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione
delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia
elettrica e del gas naturale.
2. La decisione sui reclami di cui al comma 1 deve essere adottata
entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Tale termine puo' essere
prorogato di non oltre due mesi qualora l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas richieda ulteriori informazioni alle parti
interessate. Con il consenso del soggetto che ha presentato il
reclamo, il termine medesimo puo' essere ulteriormente prorogato, in
ogni caso, per un periodo non piu' lungo di ulteriori due mesi.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana specifiche
direttive per la disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 24,
lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle procedure di
risoluzione delle controversie di cui al comma precedente.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas assicura il
trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione
dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di
gas naturale ed energia elettrica avvalendosi dell'Acquirente unico
Spa e vigila affinche' siano applicati i principi in materia di
tutela dei consumatori di cui all'Allegato I delle direttive
2009/73/CE e 2009/72/CE.


          
Titolo IV

AUTORITA' NAZIONALE DI REGOLAZIONE



                               Art. 45 


Poteri sanzionatori

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni
amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle prescrizioni
e degli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 13,14,15,16 del regolamento CE n. 714/2009 e degli
articoli 36,comma 3, 38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto;
b) articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento CE n.
715/2009 e degli articoli 4, 8, commi 4 e 5, dell'articolo 10, commi
1 e 3, e degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 comma 8, 17 commi 4 e
5, 18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonche' l'articolo 20, commi
5bis e 5ter del decreto legislativo n. 164 del 2000,
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga altresi'
sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto delle
decisioni giuridicamente vincolanti dell'ACER o dell'Autorita'
medesima.
3. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di avvio del
procedimento sanzionatorio, l'impresa destinataria puo' presentare
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas impegni utili al piu'
efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai
provvedimenti violati. L'Autorita' medesima, valutata l'idoneita' di
tali impegni, puo' renderli obbligatori per l'impresa proponente e
concludere il procedimento sanzionatorio senza accertare
l'infrazione. Qualora il procedimento sia stato avviato per accertare
violazioni di decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta l'idoneita'
degli eventuali impegni, sentita l'ACER. L'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento sanzionatorio
qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o la decisione si
fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. In questi
casi l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' irrogare una
sanzione amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di quella
che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas non possono essere inferiori, nel
minimo, a 2.500 euro e non superiori, nel massimo, a 154.937.069,73
euro. Le sanzioni medesime non possono comunque superare il 10 per
cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata
nello svolgimento delle attivita' afferenti la violazione nell'ultimo
esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
5. Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas non si applica l'articolo 26 della legge 24
novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti medesimi, il termine per la
notifica degli estremi della violazione agli interessati residenti
nel territorio della Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas disciplina, con
proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in
materia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i procedimenti sanzionatori di sua
competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena
conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta
e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie
e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina altresi' le modalita'
procedurali per la valutazione degli impegni di cui al comma 3 del
presente articolo.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas avviati successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto.


          
Titolo IV

AUTORITA' NAZIONALE DI REGOLAZIONE



                               Art. 46 


Disposizioni in materia di rapporti istituzionali

1. Nell'osservanza delle rispettive competenze, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato collaborano tra loro e si prestano reciproca
assistenza, anche al fine di assicurare la piu' efficace regolazione
dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale in funzione
della loro competitivita' e della tutela degli utenti.
2. I rapporti tra l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sono informati al
principio della leale cooperazione e si svolgono, in particolare,
mediante istruttorie congiunte, segnalazioni e scambi di
informazioni. Nello svolgimento di tali rapporti di reciproca
collaborazione, non e' opponibile il segreto d'ufficio.
3. Al fine dello svolgimento efficace e coordinato delle attivita'
e delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato stipulano tra loro appositi protocolli d'intesa.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas coopera con l'ACER,
con le autorita' di regolazione degli altri Stati membri e con la
Commissione europea al fine di promuovere mercati interni
dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali, sicuri e
ecologicamente sostenibili, nonche' l'efficace apertura dei mercati
per tutti i clienti e i fornitori, e garantire condizioni appropriate
per il funzionamento efficace e affidabile delle reti energetiche.
5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas coopera con le
autorita' di regolazione e le Amministrazioni competenti degli altri
Stati membri, nonche' con l'ACER in ordine alle questioni
transfrontaliere.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas coopera con le
autorita' di regolazione degli altri Stati membri dell'Unione
europea, in particolare al fine di:
a) promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione
ottimale delle reti, promuovere le borse dell'energia elettrica e del
gas naturale e l'assegnazione di capacita' transfrontaliere, nonche'
consentire un adeguato livello minimo di capacita' di
interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, per
rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il
miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, senza
discriminazioni tra le imprese fornitrici nei diversi Stati membri;
b) coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete per i gestori
dei sistemi di trasporto interessati e gli altri operatori di
mercato;
c) coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la
gestione delle congestioni.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas promuove la stipula
di accordi di collaborazione con le altre autorita' nazionali di
regolamentazione, al fine di promuovere la cooperazione in ambito
regolamentare.


          
Titolo V

NORME FINALI



                               Art. 47 


Recepimento della direttiva 2008/92/CE

1. All'articolo 64 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole:
"direttiva del Consiglio 90/377/CEE" sono sostituite dalle seguenti:
"direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE".


          
Titolo V

NORME FINALI



                               Art. 48 


Obblighi di comunicazione

1. Ogni due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministero dello Sviluppo economico e l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, ciascuno per la parte di propria
competenza, effettuano le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma
15, della direttiva 2009/72/CE e dell'articolo 3, comma 11 della
direttiva 2009/73/CE.


          
Titolo V

NORME FINALI



                               Art. 49 


Disposizioni di carattere finanziario

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le
amministrazioni interessate, ivi compresa l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.


          
Titolo V

NORME FINALI



                               Art. 50 


Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 1° giugno 2011

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

_____________________

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2011 il seguente Avviso di rettifica:

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 1°  giugno  2011,  n.  93,
recante:  «Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,   2009/73/CE   e
2008/92/CE  relative  a  norme  comuni   per   il   mercato   interno
dell'energia  elettrica,  del  gas  naturale  e  ad   una   procedura
comunitaria  sulla  trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore  finale
industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione  delle
direttive 2003/54/CE e  2003/55/CE.»  (Decreto  pubblicato  nel  S.O.
n.157/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.  148  del  28
giugno 2011). (11A08963) 

 
    Nel decreto legislativo  citato  in  epigrafe,  alla  pagina  21,
seconda colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, all'articolo
38, comma 4, l'ultimo periodo recante:  «Alle  medesime  imprese,  il
regime di perequazione si applica con metodi  di  calcolo  forfetario
dal 2008 alla data di entrata in vigore del presente decreto.»,  deve
intendersi soppresso.  

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