Aiuti di Stato: RGEC, regole Ue per contributi in caso di calamita' naturali

TerremotoNell'ambito del primo ciclo di formazione avanzata in materia di aiuti di Stato, il Dipartimento per le Politiche europee, d'intesa con l'Agenzia per la Coesione territoriale e in collaborazione con la Commissione europea, ha fatto il punto sulle regole per i contributi destinati a ovviare ai danni provocati da calamità naturali.

In linea generale sono incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi, in qualsiasi forma, dagli Stati o a valere su risorse statali, nella misura in cui incidono sugli scambi tra i Paesi dell'Unione, favorendo alcune imprese o produzioni, in modo da minacciare o falsare la concorrenza.

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea individua però una serie di tipologie di aiuti compatibili con il mercato interno, tra cui quelli destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali.

In particolare, in base al Regolamento generale di esenzione per categoria (Rgec n. 651/2014), entrato in vigore il 1° luglio 2014, tra gli aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea rientrano quelli destinati a rimediare ai danni provocati da :

  • terremoti,
  • valanghe,
  • frane,
  • inondazioni,
  • trombe d'aria,
  • uragani,
  • eruzioni vulcaniche,
  • incendi boschivi di origine naturale.

Allo Stato membro spetta dimostrare che le condizioni richieste dalla deroga siano rispettate, e in particolare l'esistenza di un nesso causale diretto tra i danni subiti e la calamità naturale o l'evento eccezionale. Per questo è necessaria una valutazione il più possibile precisa dei danni subiti dai produttori interessati, effettuata da un esperto indipendente o da un'impresa di assicurazione.

Oltre che tra i danni subiti e la calamità naturale, il regolamento Ue richiede che vi sia un nesso causale diretto anche tra il regime di aiuto e il danno. Le misure agevolative devono quindi essere adottate entro tre anni dalla calamità e i contributi devono essere concessi entro quattro anni.

I costi ammissibili comprendono:

  • danni materiali, quindi la riparazione dei beni danneggiati o la compensazione per la diminuzione del loro valore;
  • perdita di reddito, conseguente alla sospensione (totale o parziale) dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento.

L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100%, previa deduzione di ogni altro risarcimento ricevuto dal soggetto danneggiato.

La Commissione europea ha il compito di verificare che i regimi di aiuto siano concepiti in maniera tale da garantire che i contributi individuali siano riservati alle imprese che possono effettivamente beneficiarne.

In assenza di queste condizioni gli aiuti sono dichiarati incompatibili con il mercato interno e lo Stato membro che li ha concessi viene condannato al loro recupero.

Links
Regolamento generale di esenzione per categoria - Rgec n. 651/2014
Slides aiuti di Stato destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali

Photo credit: Roberto Taddeo / Foter / CC BY

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