Fondo per interventi straordinari sugli edifici scolastici: modalita' di utilizzo

Edificio scolastico - foto di harel high school
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'ordinanza firmata il 31 marzo 2010 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che disciplina le modalità di utilizzo del Fondo per interventi straordinari, istituito con il decreto legge n. 269/2003 (convertito nella legge n. 326/2003), al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonchè la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli rischio sismico.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 2, comma 276, ha incrementato di 20 milioni di euro l'anno, a decorrere dal 2008, il predetto Fondo, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 11 del 15 Gennaio 2009, ha ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualità 2008, ha stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento ed ha individuato le relative procedure di finanziamento.

Con l'ordinanza del 31 marzo 2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 91 del 20 Aprile 2010, viene invece ripartita tra le regioni e le province autonome le risorse dell'annualità 2009, a cui si aggiunge la somma di 141.397 euro relativa alle riassegnazioni dell'annualità 2008 non utilizzate.

Viene inoltre riassegnata la somma di 595.203 euro relativa all'annualità 2008 a favore delle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Lombardia e Sicilia.

Ai fini dell'utilizzo di tali quote, ciascuna regione predispone e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza (GURI n. 91 del 20 aprile 2010), un piano degli interventi di adeguamento o di nuova edificazione che intende realizzare, con indicazione di:

  • priorità attribuita,
  • regione,
  • comune,
  • provincia,
  • classificazione attuale,
  • classificazione nel 1984,
  • denominazione della scuola,
  • indirizzo,
  • anno di costruzione,
  • volume,
  • tipo di intervento,
  • indice di rischio,
  • costo convenzionale a metro cubo,
  • costo convenzionale totale,
  • finanziamento statale richiesto,
  • ente beneficiario,
  • soggetto attuatore,
  • eventuale documentazione di supporto alla richiesta,
  • parere favorevole del direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

Le Regioni oggetto di riassegnazione presenteranno due piani separati.

Gli interventi ammessi afinanziamento sono quelli definiti dall'art. 1, commi 4, 5, 6 e 7 della citata

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 2010

Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Ordinanza n. 3864).
(10A04539)
                            IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare l'art. 3;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)» ed in particolare l'art. 80, comma 21;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del 20 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
«Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica»;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici»;
Visto, in particolare, l'art. 32-bis del predetto decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, che, allo scopo di contribuire alla
realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per
quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte
ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree
metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo
per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro
73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno
degli anni 2004 e 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
luglio 2004, n. 3362, recante «Modalita' di attivazione del Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in
particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema
scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi
di rischiosita';
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
dicembre 2008, n. 3728, che ha ripartito tra regioni e province
autonome le risorse dell'annualita' 2008 destinate nel predetto Fondo
agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, ha stabilito gli interventi ammissibili a
finanziamento ed ha individuato le relative procedure di
finanziamento;
Considerato che bisogna procedere alla ripartizione tra regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del predetto
Fondo per l'annualita' 2009 destinate agli interventi previsti
dall'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il verbale in data 16 luglio 2009 della Commissione mista,
costituita ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728,
con decreto del Capo dipartimento della Protezione civile, rep. 3648
del 3 luglio 2009, che ha previsto, per l'annualita' 2008, la
riassegnazione di 736.601,20 euro relativi ai piani non pervenuti, o
pervenuti in ritardo, della Province autonome di Trento e Bolzano e
delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta e Molise, a favore delle
regioni Basilicata, Campania, Calabria, Friuli, Lazio, Lombardia,
Marche, Puglia e Sicilia, in quanto le stesse regioni avevano
indicato nei piani, pervenuti nei termini, ulteriori interventi
eccedenti la quota assegnata dall'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728;
Viste le note della Regione Basilicata (lettera prot. n.
189312/7602 del 13 ottobre 2009), Campania (lettera prot. n.
2009.0858728 dell'8 ottobre 2009), Calabria (lettera prot. n. 22218
del 10 novembre 2009), Lazio (lettera prot. n. D2/2S/05/203885 del 16
ottobre 2009), Lombardia (lettera prot. n. E1.2009.0424211 del 2
novembre 2009), Sicilia (lettera prot. 55179 del 12 novembre 2009),
con le quali le predette regioni hanno comunicato l'interesse ad
avviare nuovi interventi con le risorse delle riassegnazioni;
Viste le note della regione Friuli (lettera prot. n. 34520 del 19
ottobre 2009) e della regione Puglia (lettera prot. n. 7541 del 10
novembre 2009), con le quali le predette regioni hanno comunicato di
non avere interesse ad avviare nuovi interventi con i fondi delle
riassegnazioni, stante l'esiguita' degli stessi;
Considerato che la regione Marche non ha risposto alla richiesta di
riassegnazione;
Considerato che si rende necessario procedere alla citata
riassegnazione;
Ravvisata l'esigenza di procedere alla ripartizione tra le regioni
Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Lombardia e Sicilia delle
riassegnazioni relative all'annualita' 2008, per un totale di
595.203,43 euro;
Visto il verbale in data 16 luglio 2009 della Commissione mista,
costituita ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728,
con decreto del Capo dipartimento della Protezione civile, rep. n.
3648 del 3 luglio 2009, che ha previsto la ripartizione tra tutte le
regioni delle risorse da riassegnare non utilizzate dalle regioni;
Ravvisata, altresi', la necessita' di procedere alla ripartizione
tra regioni e Province autonome delle somme relative alle
riassegnazioni non utilizzate relative all'annualita' 2008, pari a
141.397,77 euro e delle somme relative all'annualita' 2009, pari a 20
milioni di euro, per un totale di 20.141.397,77 euro;
Ritenuta l'urgenza di prevedere disposizioni volte a perseguire le
predette finalita';
Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. La presente ordinanza disciplina le modalita' di utilizzazione
del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato, ai sensi dell'art. 2,
comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», di
20 milioni di euro a decorrere dal 2008, al fine di conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema
scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico.
2. Con la presente ordinanza viene riassegnata la somma di
595.203,43 euro relativa all'annualita' 2008 a favore delle regioni
Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Lombardia e Sicilia.
3. Con la presente ordinanza viene, inoltre, ripartita tra le
regioni e le province autonome la somma di 20.000.000,00 di euro
relativa all'annualita' 2009, a cui si aggiunge la somma di
141.397,77 euro relativa alle riassegnazioni dell'annualita' 2008 non
utilizzate. Per le risorse finanziarie relative agli anni successivi
si provvedera' con successive ordinanze che potranno tener conto, ai
fini del riparto tra le regioni e le province autonome, delle
effettive disponibilita' finanziarie e degli eventuali aggiornamenti
della conoscenza dei livelli di rischio sismico delle scuole
esistenti.
4. Gli interventi ammessi a finanziamento sono quelli definiti
dall'art. 1, commi 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728.

Art. 2

1. La quota di competenza regionale di cui all'art. 1, comma 2,
quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza,
e' assegnata alle singole regioni sulla base degli stessi criteri
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
dicembre 2008, n. 3728.
2. La quota di competenza regionale di cui all'art. 1, comma 3,
quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza,
e' assegnata alle singole regioni e Province autonome sulla base
degli stessi criteri dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728.
3. Ai fini dell'utilizzo di tali quote, ciascuna regione predispone
e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente ordinanza, un piano degli interventi di
adeguamento o di nuova edificazione, di cui all'art. 1, comma 4, che
intende realizzare, con indicazione di: priorita' attribuita,
regione, comune, provincia, classificazione attuale, classificazione
nel 1984, denominazione della scuola, indirizzo, anno di costruzione,
volume, tipo di intervento secondo art. 1, comma 4, indice di
rischio, costo convenzionale a metro cubo, determinato sulla base dei
criteri indicati nell'allegato 2 all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, costo
convenzionale totale, percentuale di finanziamento statale richiesto,
finanziamento statale richiesto, ente beneficiario, soggetto
attuatore, eventuale documentazione di supporto alla richiesta,
parere favorevole del direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Le
Regioni oggetto di riassegnazione presenteranno due piani separati,
rispettivamente a valere sulle quote di cui ai commi 2 e 3 dell'art.
1 della presente ordinanza.
4. Nell'ambito dei piani di intervento di cui al comma 3, le
regioni indicano ulteriori interventi, anche eccedenti la quota
assegnata, al fine di consentire l'utilizzo di risorse finanziarie
aggiuntive che dovessero eventualmente rendersi disponibili, di cui
al comma 5 del presente articolo.
5. Qualora i piani di intervento di cui al comma 3 non pervengano
entro i termini ivi indicati, il Dipartimento della protezione civile
provvede a riassegnare i finanziamenti ad altre regioni che abbiano
rispettato le prescritte scadenze, fatta salva l'ipotesi in cui entro
la scadenza dei predetti termini, la regione interessata definisca un
apposito programma d'intesa con il Dipartimento della protezione
civile.

Art. 3

1. Le risorse da destinare a ciascun intervento sono determinate
secondo quanto riportato all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio del 29 dicembre 2009, n. 3728, con la
precisazione che per interventi di tipo c) la percentuale di
finanziamento statale e' determinata mediante l'applicazione dei
medesimi parametri di valutazione individuati per gli interventi di
tipo a) o b), a seconda che l'edificio da demolire e ricostruire sia
stato, o meno, oggetto di verifica sismica.
2. I fondi sono erogati nel rispetto delle procedure di cui
all'art. 3, commi da 2 a 10 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio del 29 dicembre 2009, n. 3728, e all'art. 4 della stessa
ordinanza, con l'avvertenza che ci si riferisce alla data di
pubblicazione della presente ordinanza ed alla pubblicazione dei
decreti di individuazione degli interventi relativi alla presente
ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2010

Il Presidente: Berlusconi

Tabella Ripartizioni

________________

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3879 del 19 maggio 2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 133 del 10 Giugno 2010, ha ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualità 2010, ha stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento ed ha individuato le relative procedure di finanziamento.

______________

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 37 del 15 febbraio 2011, sono state assegnate alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, le risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2010

Assegnazione  alle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, di risorse
finanziarie ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. (11A01758)

 


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici", ed in particolare l'art. 32-bis
che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione
del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in
particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema
scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi
di rischiosita';
Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3864
del 31 marzo 2010 recante "Modalita' di attivazione del Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244",
con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme
destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici;
Vista la medesima ordinanza n. 3864/2010, che riporta nell'allegato
1, la ripartizione tra Regioni delle somme destinate dall'art. 2,
comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di
adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, a
valere sulle riassegnazioni dell'annualita' 2008 utilizzate dalle
Regioni;
Vista la medesima ordinanza n. 3864/2010, che riporta nell'allegato
2, la ripartizione tra Regioni e Province Autonome delle somme
destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici, a valere sulle assegnazioni dell'annualita' 2009
e sulle riassegnazioni dell'annualita' 2008 non utilizzate dalle
Regioni;
Visto il verbale della riunione in data 4 ottobre 2010 della
Commissione mista costituita ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'OPCM
3728/2009 con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile,
rep. 3648 del 3 luglio 2009, nel quale vengono approvati i piani
trasmessi dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Toscana,
Veneto, di cui quelli delle Regioni Campania, Molise, e Puglia con
riserva, demandando al Dipartimento di Protezione Civile l'esame di
congruenza delle integrazioni richieste;
Vista la nota della Regione Campania (lettera prot. 2010.0843125
del 20 ottobre 2010) con la quale la Regione rinuncia al
finanziamento dell'intervento sulla scuola Elementare Oberdan di
Napoli in quanto di proprieta' mista;
Vista la comunicazione della Regione Molise (email del 6 ottobre
2010), con la quale e' stata trasmessa l'integrazioni al piano,
risultata congruente con quanto richiesto nel predetto verbale della
Commissione mista;
Vista la comunicazione della Regione Puglia (lettera prot. 8561 del
6 ottobre 2010), con la quale sono state trasmesse le integrazioni al
piano, risultate congruenti con quanto richiesto nel predetto verbale
della Commissione mista;
Vista la comunicazione della Regione Sicilia (lettera prot. 46043
del 26 ottobre 2010), con la quale la Regione rinuncia al
finanziamento dell'intervento sulla scuola Materna Centro in Galati
Mamertino in quanto il Comune non e' piu' in grado di garantire il
previsto cofinanziamento;
Preso atto che la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Sardegna
e la Regione Valle d'Aosta non hanno presentato il piano di
interventi e che la Regione Liguria e la Provincia Autonoma di
Bolzano hanno presentato il piano degli interventi oltre la data di
scadenza;
Visto l'art. 3, comma 2, dell'OPCM 3728/08 che stabilisce che con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il
Ministero delle Infrastrutture, il ministero dell'Istruzione,
Universita' e Ricerca ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
vengono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani
predisposti dalle Regioni, gli interventi da realizzare, gli enti
beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della
disponibilita' del Fondo, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto l'art. 3, comma 7, dell'OPCM 3728/08, secondo il quale, il
parere della predetta Commissione mista, composta da qualificati
rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del Ministero
dell'Istruzione, Universita' e Ricerca e del Ministero dell'Economia
e delle Finanze, assolve anche l'obbligo di sentire i Ministeri
competenti, previsto all'art. 3, comma 2 della stessa ordinanza;
Visto il verbale della riunione della Commissione Mista in data 4
ottobre 2010 in cui risultano presenti i rappresentanti del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti, del Ministero dell'Istruzione,
Universita' e Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la comunicazione della Regione Lazio (lettera prot.
D2/2S/05/229974 del 18 ottobre 2010), con la quale la Regione
rinuncia all'intervento sulla Scuola Elementare Compre San Vincenzo
nel Comune di Sora, finanziato per un importo di 236.000,00 Euro al
numero 4 dell'allegato 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 gennaio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63
del 17 marzo 2010, in quanto il Comune stesso non ha affidato
l'incarico di progettazione nei tempi previsti;

Decreta:

Art. 1

1. Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.
2. A valere sulla quota di competenza delle Regioni di cui
all'allegato 1 all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3864 del 31 marzo 2010, e' assegnato alle Regioni
Basilicata, Calabria, Lazio e Lombardia il finanziamento secondo lo
schema riportato negli allegati da 1 a 5 al presente decreto.
3. A valere sulla quota di competenza delle Regioni di cui
all'allegato 2 all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3864 del 31 marzo 2010, e' assegnato alle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana,
Umbria, Veneto, il finanziamento secondo lo schema riportato negli
allegati da 6 a 20 al presente decreto.
4. Le minori assegnazioni riportate negli allegati da 1 a 5 al
presente decreto rispetto a quanto contenuto nell'allegato 1
all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3864 del
31 marzo 2010 restano nella disponibilita' delle singole Regioni, per
le stesse finalita' previste dall'art. 2, comma 276, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
5. Le minori assegnazioni riportate negli allegati da 6 a 20 al
presente decreto rispetto a quanto contenuto nell'allegato 2
all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3864 del
31 marzo 2010 restano nella disponibilita' delle singole Regioni, per
le stesse finalita' previste dall'art. 2, comma 276, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
6. Le risorse di competenza delle Regioni di cui all'allegato 1 e 2
all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3864 del
31 marzo 2010 non contemplate dal presente decreto saranno
riassegnate ad altre Regioni con successive ordinanze, ad eccezione
delle risorse di competenza della Regione Campania di cui
all'allegato 2 all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3864 del 31 marzo 2010, che restano nella disponibilita'
della Regione Campania, per le stesse finalita' previste dall'art. 2,
comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


                               Art. 2 

1. L'intervento sulla Scuola Elementare Compre San Vincenzo nel
Comune di Sora, finanziato al numero 4 dell'allegato 7 del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2010, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010, e' annullato. Il
relativo importo di 236.000,00 Euro resta nella disponibilita' della
Regione Lazio, per le stesse finalita' previste dall'art. 2, comma
276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per la
prescritta registrazione e sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2010

Il Presidente: Berlusconi

Tabella Ripartizioni

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L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2011, n. 3927, pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 60 del 14 marzo 2011:

  • ha ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualità 2011;
  • ha revocato la somma di 973.697,28 euro, relativa all'annualità 2009, già assegnata alle province autonome di Trento e Bolzano ed alle regioni Liguria, Sardegna, Valle d'Aosta e Campania, per questa ultima solo per la parte a valere sulle risorse dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3864/2010, e riassegnata a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana e Umbria;
  • ha revocato la somma di 4.704.544,02 euro, relativa all'annualità 2010, già assegnata alle province autonome di Trento e Bolzano ed alle regioni Basilicata, Campania, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e riassegnata alle regioni Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2011

Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi
dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Ordinanza n.
3927). (11A03534)

 


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare l'art. 3;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)» ed in particolare l'art. 80, comma 21;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del 20 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
«Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica»;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici»;
Visto, in particolare, l'art. 32-bis del predetto decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, che, allo scopo di contribuire alla
realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per
quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte
ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree
metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo
per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro
73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno
degli anni 2004 e 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
luglio 2004, n. 3362, recante «Modalita' di attivazione del Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in
particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema
scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi
di rischiosita';
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
dicembre 2008, n. 3728 che ha ripartito tra regioni e province
autonome le risorse dell'annualita' 2008 destinate nel predetto Fondo
agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, ha stabilito gli interventi ammissibili a
finanziamento ed ha individuato le relative procedure di
finanziamento;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
marzo 2010, n. 3864, che ha ripartito tra regioni e province autonome
le risorse dell'annualita' 2009 e le riassegnazioni dell'annualita'
2008 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art.
2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed ha individuato
le relative procedure di finanziamento;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
maggio 2010, n. 3879 che ha ripartito tra regioni e province autonome
le risorse dell'annualita' 2010 destinate nel predetto Fondo agli
interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, ed ha individuato le relative procedure di
finanziamento;
Considerato che bisogna procedere alla ripartizione tra regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del predetto
Fondo per l'annualita' 2011, pari a 20.000.000,00 di euro, destinate
agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
Visto il verbale in data 4 ottobre 2010 della Commissione mista,
costituita ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728,
con decreto del capo Dipartimento della Protezione civile, rep. 3648
del 3 luglio 2009, che ha previsto, per l'annualita' 2009, la
riassegnazione di 973.697,28 euro relativi ai piani non pervenuti, o
pervenuti in ritardo, della province autonome di Trento e Bolzano e
delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Liguria, e Campania, per
questa ultima solo per la parte a valere sulle risorse dell'art. 1,
comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3864, a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia,
Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana e Umbria, in quanto le stesse
regioni avevano indicato nei piani, pervenuti nei termini, ulteriori
interventi eccedenti la quota assegnata dall'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2010, n. 3864;
Visti i verbali in data 29 novembre 2010 e 2 febbraio 2011 della
Commissione mista, costituita ai sensi dell'art. 3, comma 7,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
dicembre 2008, n. 3728, con decreto del capo Dipartimento della
Protezione civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009, che hanno previsto,
per l'annualita' 2010, la riassegnazione di 4.704.544,02 euro
relativi ai piani non pervenuti, o pervenuti in ritardo, della
province autonome di Trento e Bolzano e delle regioni Sardegna, Valle
d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Basilicata, a favore delle regioni
Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria, in
quanto le stesse regioni avevano indicato nei piani, pervenuti nei
termini, ulteriori interventi eccedenti la quota assegnata
dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
maggio 2010, n. 3879;
Ravvisata la necessita' di procedere alle rassegnazioni indicate
nei citati verbali della Commissione mista;
Ritenuta l'urgenza di prevedere disposizioni volte a perseguire le
predette finalita';
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. La presente ordinanza disciplina le modalita' di utilizzazione
del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato, ai sensi dell'art. 2,
comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», di
20 milioni di euro a decorrere dal 2008, al fine di conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema
scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico.
2. Con la presente ordinanza viene ripartita tra le regioni e le
province autonome la somma di 20.000.000,00 di euro relativa
all'annualita' 2011. Per le risorse finanziarie relative agli anni
successivi si provvedera' con successive ordinanze che potranno tener
conto, ai fini del riparto tra le regioni e le province autonome,
delle effettive disponibilita' finanziarie e degli eventuali
aggiornamenti della conoscenza dei livelli di rischio sismico delle
scuole esistenti.
3. Con la presente ordinanza viene revocata la somma di 973.697,28
euro, relativa all'annualita' 2009, gia' assegnata alle province
autonome di Trento e Bolzano ed alle regioni Liguria, Sardegna, Valle
d'Aosta e Campania, per questa ultima solo per la parte a valere
sulle risorse dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3864/2010. La somma di 973.697,28 euro
viene riassegnata a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana e Umbria.
4. Con la presente ordinanza viene revocata la somma di
4.704.544,02 euro, relativa all'annualita' 2010, gia' assegnata alle
province autonome di Trento e Bolzano ed alle regioni Basilicata,
Campania, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta. La somma
di 4.704.544,02 euro viene riassegnata alle regioni Lazio, Lombardia,
Marche, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria.
5. Gli interventi ammessi a finanziamento sono quelli definiti
dall'art. 1 commi 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728.


                               Art. 2 

1. La quota di competenza regionale di cui all'art. 1, comma 2,
quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza,
e' assegnata alle singole Regioni sulla base degli stessi criteri
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
dicembre 2008, n. 3728. Le quote di competenza regionale delle
riassegnazioni relative all'art. 1, commi 3 e 4, quali risultanti
dalle tabelle rispettivamente negli allegati 2 e 3, sono riassegnate
alle regioni destinatarie sulla base degli stessi criteri
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
dicembre 2008, n. 3728, rinormalizzati sulle sole regioni
destinatarie. Il totale delle assegnazioni e delle riassegnazioni e'
riportato in allegato 4.
2. Ai fini dell'utilizzo delle quote di cui all'art. 2 comma 1,
ciascuna regione predispone e trasmette al Dipartimento della
protezione civile, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente
ordinanza, un piano degli interventi di adeguamento o di nuova
edificazione, di cui all'art. 1, comma 5, che intende realizzare, con
indicazione di priorita' attribuita, regione, comune, provincia,
classificazione attuale, classificazione nel 1984, denominazione
della scuola, indirizzo, anno di costruzione, volume, tipo di
intervento secondo art. 1, comma 4, indice di rischio, costo
convenzionale a metro cubo, determinato sulla base dei criteri
indicati nell'allegato 2 all'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, costo convenzionale
totale, percentuale di finanziamento statale richiesto, finanziamento
statale richiesto, ente beneficiario, soggetto attuatore,
documentazione di supporto alla richiesta nel caso di interventi non
supportati da verifiche sismiche eseguite in coerenza con le norme
tecniche allegate all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modifiche e
integrazioni o in coerenza con quanto riportato nei decreti del 14
settembre 2005 e del 14 gennaio 2008 del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, dichiarazione di non sussistenza di
finanziamento nell'ambito dello specifico piano straordinario di
messa in sicurezza, di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, dichiarazione per gli edifici a destinazione
mista (scolastica - abitativa, scolastica - commerciale, etc.) che
garantisca, con altri fondi non pubblici, la copertura della spesa
della parte di intervento relativa alle destinazioni non scolastiche,
parere favorevole del direttore dell'Ufficio scolastico regionale.
3. Nell'ambito dei piani di intervento di cui al comma 2, le
regioni indicano ulteriori interventi, anche eccedenti la quota
assegnata, al fine di consentire l'utilizzo di risorse finanziarie
aggiuntive che dovessero eventualmente rendersi disponibili, di cui
al comma 4 del presente articolo.
4. Qualora i piani di intervento di cui al comma 2 non pervengano
entro i termini ivi indicati, il Dipartimento della protezione civile
provvede a riassegnare i finanziamenti ad altre regioni che abbiano
rispettato le prescritte scadenze, fatta salva l'ipotesi in cui entro
la scadenza dei predetti termini, la regione interessata definisca un
apposito programma d'intesa con il Dipartimento della protezione
civile.


                               Art. 3 

1. Le risorse da destinare a ciascun intervento sono determinate
secondo quanto riportato all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio del 31 marzo 2010, n. 3864.
2. I fondi sono erogati nel rispetto delle procedure di cui
all'art. 3, commi da 2 a 10 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio del 29 dicembre 2009, n. 3728, e all'art. 4 della stessa
ordinanza, con l'avvertenza che ci si riferisce alla data di
pubblicazione della presente ordinanza ed alla pubblicazione dei
decreti di individuazione degli interventi relativi alla presente
ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2011

Il Presidente: Berlusconi


Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

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