La riforma dei contributi all'editoria è legge

Giornali - foto di Hamed SaberDopo il via libera del Senato di qualche settimana fa, con 454 sì, 22 no e 15 astenuti la Camera ha approvato, ieri, in via definitiva il Ddl “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”. Nuovi criteri di accesso al credito per il mondo di giornali e quotidiani, nuove norme sulla rete di distribuzione della stampa, particolari agevolazioni e sgravi di tipo burocratico ed economico per la stampa online. Queste le principali novità contenute nel testo di legge.

Correlazione tra contributi e copie effettivamente vendute e distribuite

  • Passa al 25% (attualmente è al 15%, al 30% nel testo base) la percentuale relativa al rapporto tra le copie vendute e quelle distribuite necessaria per accedere ai contributi. Per le testate locali la quota deve essere almeno del 35%.
  • Si abbassa il numero di regioni in cui bisogna distribuire la testata per essere considerati periodico a tiratura nazionale: da 5 regioni a 3.
  • Nell'ambito del computo del contributo alle testate, il 50% è calcolato in base ai costi per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, della stampa ma anche per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa.

Cooperative editrici

  • Per accedere ai contributi pubblici devono garantire il fatto di essere composte esclusivamente da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali con prevalenza di giornalisti, avere la maggioranza dei soci dipendente della cooperativa con contratto a tempo indeterminato, ed essere in possesso del requisito della mutualità prevalente per l'esercizio di riferimento dei contributi.

  • Non devono più rispettare il requisito di 5 anni dalla loro costituzione nel caso di subentro o acquisto di una testata e dunque per accedere ai contributi per l'editoria.

Stampa on-line

  • I giornali editi in rete possono accedere ai contributi a condizione che producano in un anno almeno 240 uscite per i quotidiani (con almeno 10 articoli autoprodotti ogni giorno), 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili.
  • I contributi per la pubblicazione esclusivamente in formato digitale saranno suddivisi in una quota pari, per i primi due anni, al 70% dei costi sostenuti ed una quota calcolata sulla base di 0,10 euro per ogni copia digitale venduta in abbonamento.

  • Le piccole testate online (che abbiano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100mila euro, derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l’offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati) non sono obbligate alla registrazione.

  • La pubblicità online, comprese le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, farà parte del paniere dei ricavi del Sic (Sistema integrato di comunicazioni) su cui si calcola anche il tetto antitrust del 20%.

  • Le concessionarie di pubblicità sul web dovranno essere iscritte nel registro degli operatori di comunicazione.

Norme di distribuzione

  • Edicole e rivenditori, a partire dal primo gennaio 2013, dovranno garantire la tracciabilità delle vendite attraverso l’utilizzo dei codici a barre.
  • L’adeguamento tecnologico necessario verrà favorito tramite un credito di imposta, nel 2012, per gli operatori (non superiore ai 10 milioni di euro e da finanziare attraverso risparmi).

Altre novità

  • Semplificazioni in materia di tariffe postali per l'editoria no profit;

  • 2 milioni di contributi l'anno a favore di periodici italiani pubblicati all'estero;

  • Mantenimento del contributo alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.

Links

Camera, testo integrale della legge sull’editoria

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