Super ammortamento – chiarimenti su beni strumentali agevolabili

L'Agenzia delle entrate fornisce una serie di chiarimenti sul cosiddetto super ammortamento, previsto dalla Legge di Stabilità 2016.

Super ammortamento - Photo credit: Dave Dugdale via Foter.com / CC BY-SA © 2016 FOTER.COM Blog Contact Terms Sitemap Privacy Policy

Legge Stabilita' 2016 – guida al super ammortamento

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Il super ammortamento contenuto nella Legge di Stabilità 2016 è volto ad incentivare gli investimenti in beni strumentali attraverso il riconoscimento di una maggiorazione della deduzione ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF.

Super ammortamento: cos'è

La Finanziaria introduce una deduzione extracontabile del 40% per gli investimenti effettuati (anche in leasing) a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016 in beni strumentali nuovi, in impianti e macchinari ad esclusione dei beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5% e di tutte le tipologie di costruzioni e fabbricati.

La maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto è del 40%, portando al 140% il valore della deduzione. Il super ammortamento o maxi ammortamento può essere applicato da tutte le aziende che investono in beni strumentali strettamente inerenti al core business aziendale, comprendendo in questa definizione tutti i titolari di reddito d’impresa e reddito da lavoro autonomo (tranne i contribuenti in regime forfetario).

Agenzia entrate: valgono i coefficienti del DM 1988

A richiedere chiarimenti all'Agenzia delle entrate in merito alla disciplina relativa al super ammortamento, la società Alfa Srl, esercente l’attività di distribuzione di gas naturale. I chiarimenti riguardano in particolare l'articolo 93 della Legge di Stabilità 2016, in base al quale dall’agevolazione rimangono esclusi i beni materiali strumentali per i quali il decreto del ministro delle finanze del 31 dicembre 1988 (“Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali, arti e professioni”) stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%.

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La società in questione applica invece il disposto dell’articolo 102-bis del Tuir rubricato “Ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune attività regolate”. Articolo che stabilisce che le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’attività regolata di distribuzione di gas naturale “sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20%”.

Alla luce delle diverse aliquote fiscali stabilite dal DM del 1988 e dall'art. 102-bis del Tuir, il dubbio espresso dalla società riguarda quale delle due fonti andasse presa a riferimento ai fini del confronto con la soglia del 6,5%.

Con la risoluzione 74/E del 14 settembre 2016 il Fisco chiarisce che, per stabilire se un bene materiale strumentale per l’esercizio dell’attività regolata di distribuzione di gas naturale sia escluso o meno dall’ambito applicativo del super ammortamento, si deve fare riferimento ai coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988, e non a quelli determinati in applicazione dell’art. 102-bis del TUIR, come proposto dalla società.

Principio che trova applicazione anche per i beni gratuitamente devolvibili: anche in questo caso, quindi, sia ai fini dell’esclusione dall’ambito applicativo dell’agevolazione che della fruizione della maggiorazione, dovrà farsi riferimento ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto del 1988.

Photo credit: Dave Dugdale via Foter.com / CC BY-SA

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