Circolare n. 49-2008: Misure per l'incremento della produttivita' del lavoro

L'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, concernente “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”  ha introdotto misure urgenti di carattere finanziario mirate al sostegno della domanda ed all’incremento della produttività del lavoro e del potere di acquisto delle famiglie. Per il lavoro, in particolare, si prevede, in via sperimentale, che nel secondo semestre 2008 sia applicata una tassazione agevolata allo straordinario dei dipendenti nel settore privato e alle remunerazioni legate all’incremento di produttività del lavoro nel medesimo settore.
La misura agevolativa consiste nell’applicazione a dette somme, nel limite complessivo di 3.000 euro lordi, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, pari al dieci per cento. La circolare fornisce alcuni chiarimenti alle novità normative introdotte.
 
Soggetti beneficiari
I lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano percepito nel 2007 redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 30.000 euro lordi. Sono esclusi i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto.
 
Nella determinazione del predetto limite devono essere esclusi eventuali redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2007 ed assoggettati a tassazione separata, ma va riferito a tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2007, anche in relazione a più rapporti di lavoro e ad eventuali pensioni e assegni ad esse equiparate.
 
Sono esclusi i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che prestano servizio in “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
 
Somme oggetto dell’agevolazione
L'imposta sostitutiva del 10% riguarda, nel limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2008;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto (1° luglio – 31 dicembre 2008) e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima del 29 maggio 2008, data di entrata in vigore del decreto;
c) in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
 
La circolare chiarisce che "in via esemplificativa, lo straordinario e il lavoro supplementare effettuati a giugno 2008 e pagati a luglio 2008, così come quello effettuato a dicembre 2008 ma pagato dopo il 12 gennaio 2009 (principio di cassa allargata) devono essere esclusi dalla tassazione agevolata. Lo straordinario e il supplementare effettuati a dicembre 2008 e retribuiti entro il 12 gennaio 2009 rientreranno invece nel regime agevolato."
 
Applicazione dell'imposta
L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta, in via automatica qualora egli stesso abbia rilasciato il CUD, in relazione a un rapporto di lavoro intercorso per l’intero 2007.
 
Se il sostituto tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che abbia rilasciato il CUD per il 2007 o l’abbia rilasciato per un periodo inferiore all’anno, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, è necessario che il lavoratore comunichi in forma scritta l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2007, considerato che in tal caso il sostituto non è in grado di conoscere direttamente se nel 2007 il lavoratore abbia percepito più o meno di 30.000 euro a titolo di reddito di lavoro dipendente.
 
Analoga comunicazione deve essere fatta dal lavoratore che nel 2007 non abbia percepito alcun reddito di lavoro dipendente. Il dipendente è, in ogni caso, tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo, nelle ipotesi in cui:
  • nel corso del 2007, oltre al rapporto di lavoro con il sostituto d’imposta che eroga i compensi assoggettabili ad imposta sostitutiva, abbia intrattenuto un altro rapporto di lavoro dipendente, in tal modo superando il limite di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente;
  • nel corso del 2008, abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente percependo somme già assoggettate a imposta sostitutiva, fino a concorrenza del limite di 3.000 euro prestabilito dalla norma.
La norma prevede, tuttavia, che il lavoratore anche nei casi in cui il sostituto sia direttamente tenuto all’applicazione della imposta sostitutiva, possa rinunciare al regime sostitutivo quando l’imposta sostitutiva si presenti meno conveniente di quella ordinaria, in presenza di oneri la cui deduzione o detrazione sarebbe impedita dal meccanismo di imposizione sostitutiva.
Circolare n. 49 dell' 11 luglio 2008

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