Fondi di Garanzia a favore delle PMI - L. 662/96 e L. 266/97

L'obiettivo dei fondi è favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di garanzie:

  • garanzia diretta: garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori (banche, intermediari finanziari e S.F.I.S.);
  • controgaranzia: garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi e di altri fondi di garanzia;
  • cogaranzia: garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi, agli altri fondi di garanzia ovvero al FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti).

Beneficiari
Possono richiedere le garanzie i seguenti soggetti:

  • piccole e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie;
  • consorzi e società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91., n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge.

I soggetti beneficiari devono risultare economicamente e finanziariamente sani e non essere iscritti all'Albo delle imprese artigiane. Sono previste esclusioni per i settori della siderurgia, dell'industria carboniera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica, dei trasporti, dell'agricoltura e della pesca.

La richiesta della garanzia diretta a favore dei suddetti soggetti viene effettuata da:

  • banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
  • intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
  • S.F.I.S. (società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo) iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5.10.91, n. 317;

Possono richiedere la controgaranzia e la cogaranzia:

  • consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
  • altri fondi di garanzia, gestiti da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385.

Operazioni Ammissibili
Possono essere ammesse:

  • finanziamenti a medio-lungo termine: finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni concessi a fronte di investimenti;
  • prestiti partecipativi: finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata, concessi a fronte di investimenti
  • partecipazioni: partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a 10 anni, nel capitale di piccole e medie imprese, costituite in forma di società di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell'impresa;
  • "altre operazioni": nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti "de minimis" sono ammissibili all'intervento del Fondo tutte le altre operazioni finanziarie (compresi i crediti a breve e le operazioni di consolidamento).

Gli investimenti sono quelli in beni materiali ed immateriali, non di mera sostituzione, da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore (principio della necessità dell'aiuto).

Misura della Garanzia

Zone 92.3.a); Contratti d'area o Patti territoriali
Zone 92.3.c
Restante territorio nazionale
Garanzia diretta
fino all'80% dell'operazione
Fino al 60% dell'operazione
fino al 60% dell'operazione
Controgaranzia
fino al 90% della garanzia dei confidi che a sua volta non può superare l'80% dell'operazione
Fino al 90% della garanzia dei confidi che a sua volta non può superare il 60% dell'operazione
fino al 90% della garanzia dei confidi che a sua volta non può superare il 60% dell'operazione

Il costo della garanzia varia dallo 0,125% all'1% dell'importo garantito dal fondo, a seconda della dimensione dell'impresa e della sua ubicazione.

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AGGIORNAMENTO 22.08.2012

Con decreto interministeriale 26 giugno 2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012, sono state apportate modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalita' per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

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