Regime di aiuti per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole e alimentari

Man working in a ricefield - foto di SF007 In Gazzetta Ufficiale il Regolamento del cosiddetto “Fondo di investimento nel capitale di rischio”, destinato a supportare i programmi di investimento di piccole e medie imprese operanti nei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura - con l'obiettivo di promuoverne la nascita e lo sviluppo - e a favorire la creazione di nuova occupazione, attraverso operazioni finanziarie finalizzate all'espansione dei mercati di capitale di rischio.

Lo strumento - istituito dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole n. 182 del 22 giugno 2004, articolo 1, comma 1, per attuare il regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e facilitare, così, l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole e agroalimentari:

  • effettua operazioni finanziarie in imprese che presentano un quadro finanziario sano, un business plan con potenzialità di crescita, adeguati profili di rischio/rendimento, management e personale impegnato con provata esperienza e capacità operative;
  • effettua operazioni finanziarie di natura diretta (che consistono in assunzioni di partecipazione minoritarie, prestiti partecipativi) ed indiretta (che consistono nell'acquisizione di quote di partecipazione minoritarie di altri fondi privati che investono nel capitale di rischio delle imprese). Sono beneficiari nel primo caso le piccole e medie imprese agricole e alimentari; nel secondo i fondi privati che investono nel capitale di rischio delle imprese di cui sopra.
  • non può effettuare operazioni finanziarie finalizzate al consolidamento di passività onerose, nonché quelle a favore di imprese in difficoltà finanziaria.

Inoltre, secondo quanto previsto dal capitolo 4.3.2. degli "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese" 2006/C 194/02, l'intervento del Fondo è limitato a fornire seed capital, start-up capital e/o capitale di espansione alle piccole e medie imprese ubicate nelle zone assistite ovvero alle piccole imprese ubicate in zone non assistite.
Per le medie imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento del Fondo si limita a fornire seed capital e/o start-up capital, e non capitale di espansione.

Il provvedimento, di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole n. 206 del 11 marzo 2011, è entrato in vigore il 10 dicembre 2011.

Links

Regolamento - DECRETO 11 marzo 2011, n. 206 - GURI n. 286 del 9 dicembre 2011

Regolamento - DECRETO 22 giugno 2004, n. 182 - GURI n. 170 del 22 luglio 2004

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Legge Finanziaria 2003

Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese" 2006/C 194/02

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