Regolamento per la concessione di contributi agli enti privati che svolgono attività di ricerca

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di finanziamento triennale e di svolgimento della procedura selettiva, indetta con bando pubblico, a favore degli enti che svolgono attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica. Il bando è emanato alla scadenza di ciascun triennio; gli enti beneficiari dei contributi saranno inseriti in un apposito elenco, avente efficacia triennale, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Soggetti ammissibili
Sono legittimati a presentare la domanda per la concessione dei contributi gli enti di ricerca che, alla data di scadenza del bando, hanno ottenuto da almeno tre anni il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, l'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attivita' di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca.

Non possono usufruire dei contributi gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali, loro consorzi e loro fondazioni, nonchè gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.

Criteri di valutazione e ripartizione delle risorse

La valutazione e selezione delle domande è effettuata da una commissione, composta da cinque esperti tecnico scientifici, nominata, per ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. La commissione, per lo svolgimento della sua attività, può avvalersi di esperti o studiosi di settore con particolare riferimento alla valutazione della rilevanza della produzione scientifica e della qualità e della rilevanza dei programmi.

Si tiene conto dei seguenti criteri:

  • tradizione storica dell'ente, sua rilevanza nazionale ed internazionale e sua attualità, sulla base dei riscontri riconosciuti nella comunità scientifica;
  • qualita' e rilevanza dei programmi di attivita' di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelle dell'Unione europea;
  • coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente;
  • consistenza e qualificazione delle risorse umane coinvolte;
  • consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale.

Al termine dei lavori la commissione redige una relazione formulando proposte al Ministro dell'università e della ricerca, che, valutate la proposte, provvede alla assegnazione dei contributi con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari.

Controllo e monitoraggio
Il controllo delle attività svolte e delle spese sostenute dai soggetti che ricevono i contributi è effettuato attraverso l'esame di relazioni tecnico-scientifiche e di rendicontazioni dettagliate secondo le forme e le modalità indicate nel bando.
Il giudizio negativo delle attività o la mancata presentazione delle rendicontazioni nei tempi e nei modi indicati dal bando comportano la revoca dei finanziamenti e l'obbligo del recupero delle somme già erogate.

Modalità di erogazione dei contributi
Il contributo finanziario è erogato in due soluzioni:

  1. 50% a titolo di anticipazione;
  2. 50% a saldo, previa dimostrazione delle spese sostenute e della positiva verifica delle relazioni tecnico-scientifiche e delle rendicontazioni.

L'ammontare del contributo annuale nel periodo di efficacia dell'elenco è determinato in rapporto allo stanziamento complessivo previsto nella legge finanziaria.
(Fonte: Ministero dell'università e della ricerca)

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