Fondo per il credito ai giovani: disposizioni urgenti in materia finanziaria

GiovaniIl Fondo per il credito ai giovani, istituito ai sensi del decreto-legge n. 81/2007, convertito dalla legge n. 127/2007 presso il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede la concessione di garanzie per i finanziamenti previsti nell'ambito di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

In particolare, alla data di presentazione della domanda di finanziamento i beneficiari devono alternativamente:

a) risultare:

  • iscritti ad un corso di laurea triennale ovvero specialistica a ciclo unico, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100;
  • iscritti ad un corso di laurea magistrale, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di laurea triennale con una votazione pari almeno a 100/110;
  • iscritti ad un Master universitario di primo o di secondo livello, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di laurea, rispettivamente triennale o specialistica, con una votazione pari almeno a 100/110;
  • iscritti ad un corso di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia con voto pari almeno a 100/110 e in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
  • iscritti ad un dottorato di ricerca all'estero che, ai fini del riconoscimento in Italia, deve avere una durata legale triennale;

b) risultare iscritti ad un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un «Ente Certificatore», tale qualificato in un provvedimento, Protocollo d'intesa, ovvero atto amministrativo comunque denominato, emanato o di cui sia parte una Pubblica amministrazione, quale, a mero titolo esemplificativo, il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ed i suddetti Enti Certificatori in data 20 gennaio 2000, come modificato dal Protocollo di Intesa in data 16 gennaio 2002.

Possono effettuare le operazioni di finanziamenti garantiti dal Fondo, sulla base di apposite convenzioni, i seguenti soggetti:

a) le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo.

La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile, ed è concessa nella misura del 70% dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, nei limiti del finanziamento concedibile, per il quale il Gestore ha dato positiva approvazione, degli oneri determinati secondo quanto previsto dal Protocollo e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data di concessione della garanzia medesima e di mora.

I finanziamenti ammissibili alla garanzia, in riferimento ai corsi e ai master sopra indicati, sono cumulabili tra loro fino ad un ammontare massimo di 25.000 euro e sono erogati in rate annuali di importo non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 5.000 euro.

La dotazione finanziaria si compone di quanto residua dallo stanziamento già trasferito al Gestore, una società a capitale interamente pubblico di cui si avvale il Dipartimento della Gioventù, per l'esercizio finanziario 2007, nonchè di quanto impegnato contabilmente per l'esercizio finanziario 2008, per un totale di 20 milioni di euro, detratte le somme attualmente accantonate dal Gestore in conseguenza di crediti ammessi a garanzia, nonchè le somme corrisposte e da corrispondersi al Gestore in ragione del servizio prestato.

Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81

Legge 3 agosto 2007, n. 127

GURI n. 25 del 1° febbraio 2011

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU'
DECRETO 19 novembre 2010

Disciplina del Fondo per il credito ai giovani  di  cui  all'articolo
15, comma 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127, recante: «Disposizioni urgenti in
materia finanziaria». (11A01092)

 


IL MINISTRO DELLA GIOVENTU'


di concerto con


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina delle
attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri» e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 dicembre 2002 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria
e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio
2008, con il quale l'on.le Giorgia Meloni e' stata nominata Ministro
senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 maggio 2008 con il quale al precitato Ministro e' stato conferito
l'incarico per la gioventu';
Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazione, in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'atro,
attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di
indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 giugno 2008 con il quale all'on.le Giorgia Meloni e' stato
delegato l'esercizio delle funzioni in materia di politiche
giovanili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 ottobre 2009, che ha, tra l'altro, istituito nell'ambito
dell'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Dipartimento della Gioventu';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
dicembre 2008, di approvazione del bilancio di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17
dicembre 2009, di approvazione del bilancio di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2010;
Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge
3 agosto 2007, n. 127, recante «Disposizioni urgenti in materia
finanziaria», ed in particolare l'art. 15, comma 6, il quale prevede
che per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a
favorire l'accesso al credito dei giovani di eta' compresa tra i
diciotto e i quaranta anni e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, un apposito fondo rotativo, dotato di
personalita' giuridica, denominato «Fondo per il credito ai giovani»,
con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche
fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari;
Considerato che lo stesso art. 15, comma 6, dispone che, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche
giovanili e le attivita' sportive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo medesimo, di
rilascio e di operativita' delle garanzie, nonche' le modalita' di
apporto di ulteriori risorse al medesimo Fondo da parte dei soggetti
pubblici o privati;
Visto il decreto del Ministro delle politiche giovanili e le
attivita' sportive, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze in data 6 dicembre 2007, che disciplina
le modalita' di attuazione e gestione del Fondo di cui all'art. 15,
comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127;
Considerato che, in ragione delle esigenze di contenimento della
finanza pubblica, stante il combinato disposto dell'art. 4, comma 2,
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2009) e del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 19 dicembre 2008 gia' citato, e' stato disposto, a decorrere
dall'anno 2009, un definanziamento del Fondo di cui al punto
precedente;
Considerato che pertanto la dotazione finanziaria del vigente
decreto si compone di quanto residua dallo stanziamento gia'
trasferito al Gestore di cui all'art. 1, comma 4, del sopra citato
decreto interministeriale del 6 dicembre 2007, per l'esercizio
finanziario 2007, nonche' di quanto impegnato contabilmente per
l'esercizio finanziario 2008, per un totale di 20 milioni di euro,
detratte le somme attualmente accantonate dal Gestore in conseguenza
di crediti ammessi a garanzia, nonche' le somme corrisposte e da
corrispondersi al Gestore in ragione del servizio prestato;
Ritenuto necessario sviluppare ed incrementare le politiche in
favore dei giovani e, nello specifico, perseguire l'obiettivo della
promozione e dell'attuazione di iniziative volte a favorire l'accesso
al credito agevolato da parte di studenti universitari e neolaureati
al fine dell'apprendimento e approfondimento di percorsi
professionali e lavorativi;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare,
l'art. 19, comma 5, il quale stabilisce che «le Amministrazioni dello
Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici,
possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente
pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo
analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la
propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di
funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Ritenuta la necessita' che l'Amministrazione competente ad attuare
le misure di cui al citato art. 15, comma 6, essendo
istituzionalmente deputata a funzioni di indirizzo e coordinamento e
non essendo dotata di una struttura amministrativa dimensionalmente
adeguata, si avvalga, ai sensi del citato art. 19, comma 5, di una
societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla
stessa l'esecuzione delle attivita' relative alla gestione del «Fondo
per il credito ai giovani»;

Decreta:

Art. 1


Attuazione e gestione
del Fondo di garanzia

1. Il Fondo per il credito ai giovani (di seguito «Fondo»),
istituito ai sensi dell'art. 15, comma 6 del decreto-legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventu'
(di seguito «Dipartimento»), e' destinato agli interventi di cui
all'art. 2.
2. Le risorse finanziarie del Fondo che alla data di adozione del
presente decreto risultino gia' contabilmente impegnate dal
Dipartimento della Gioventu', ivi incluse quelle gia' trasferite, ma
al contempo risultino non ancora utilizzate, anche per oneri di
gestione, per le iniziative di cui al decreto interministeriale del 6
dicembre 2007, nonche' gli eventuali successivi apporti finanziari,
di cui all'art. 8, affluiscono tutte in un apposito conto corrente
infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato,
intestato alla societa' a capitale interamente pubblico di cui al
comma 3 (di seguito: «Gestore») e da questi utilizzato per le
finalita' di cui al presente decreto, secondo le modalita' indicate
nel disciplinare di cui al comma 4. Affluiscono, altresi', e sono da
considerarsi nella disponibilita' del Fondo, le ulteriori somme
scaturenti dallo svincolo degli accantonamenti operati dal Gestore a
seguito dell'estinzione dei debiti contratti dai soggetti finanziati,
nonche' le somme recuperate dal Gestore medesimo, nell'esercizio
della attivita' da esso svolta in attuazione del citato decreto del 6
dicembre 2007. Salvo quanto previsto dall'articolo 8 in ordine a
futuri ulteriori apporti finanziari, le risorse finanziarie del
Fondo, in ogni caso, sono comprese nei limiti delle risorse a
legislazione vigente stanziate dall'articolo 15, comma 6 di cui al
comma 1, gia' trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
3. Soggetto attuatore delle iniziative di cui all'art. 2 comma 1,
e' il Dipartimento che si avvale, per le operazioni relative alla
gestione amministrativa del Fondo, ai sensi dell'articolo 19, comma
5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della prestazione di
una societa' a capitale interamente pubblico, per l'esecuzione delle
seguenti attivita':
a) esame della documentazione presentata dai soggetti beneficiari
(di seguito denominati: «beneficiari») e trasmessa dai soggetti
finanziatori, individuati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto;
b) corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute in
caso di intervento della garanzia del Fondo, richiesto ai sensi
dell'art. 6;
c) controllo a campione della veridicita' dei documenti
presentati dai soggetti beneficiari del presente decreto;
d) sviluppo e gestione di un sistema informativo di supporto per
l'accreditamento dei soggetti beneficiari;
e) sviluppo e gestione di un portale di progetto;
f) eventuali azioni di promozione e comunicazione, ove il
Dipartimento non intenda realizzarle direttamente.
4. Per l'esecuzione delle attivita' di cui al comma 3, il
Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscrivere per
accettazione dal Gestore, con il quale vengono stabilite le modalita'
di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonche'
le forme di vigilanza sull'attivita' del Gestore, tali da configurare
un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri
servizi. In particolare:
a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di
indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere
tecnico-operativo e puo' disporre ispezioni, anche al fine di
verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore;
b) il Gestore e' tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e
le informazioni concernenti la regolarita', l'efficienza e
l'efficacia del servizio, con la periodicita' richiesta dal
Dipartimento. In ogni caso il Gestore e' tenuto a trasmettere
annualmente al Dipartimento ed alla Corte dei conti, ai sensi degli
articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, una relazione
sull'attivita' della gestione svolta ed il connesso rendiconto. Copia
della relazione sull'attivita' di gestione e del connesso rendiconto
e' inviata all'Ufficio Bilancio e Ragioneria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 2, lettera e), del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio
2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri».
5. Il Ministro della Gioventu' stipula altresi' con l'Associazione
Bancaria Italiana (di seguito denominata: «ABI») un apposito
Protocollo di intesa (di seguito denominato: «Protocollo») con il
quale viene individuato, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, il contenuto di uno schema di Convenzione, da
sottoscriversi, tra il Dipartimento e i soggetti finanziatori di cui
all'art. 3, al quale questi ultimi possono volontariamente aderire.
Il Protocollo prevede espressamente che, per tutte le attivita'
delegate dal Dipartimento al Gestore, quest'ultimo rappresenta a
tutti gli effetti il Dipartimento nei successivi rapporti tra il
Dipartimento, l'ABI ed i singoli finanziatori.
6. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti
dall'espletamento delle attivita' di cui al comma 3, come
regolamentati dal disciplinare di cui al comma 4, si provvede a
valere sulle risorse del Fondo, ad esclusione delle attivita' di cui
alla lettera a) dello stesso comma 4. Il Disciplinare di cui al comma
4 deve in ogni caso definire, in modo puntuale e dettagliato, i
criteri di quantificazione degli oneri di cui al presente comma,
fissandone un limite finanziario massimo annuale, anche
parametrandoli al numero di operazioni per le quali sia richiesta
l'ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'art. 4 (di seguito
denominata: «garanzia»), al numero di operazioni definitivamente
ammesse alla garanzia ed al numero di azioni di recupero intraprese
ai sensi dell'art. 7.


                               Art. 2 


Operazioni ammissibili alla garanzia
del Fondo

1. Sono ammissibili alla garanzia i finanziamenti previsti
nell'ambito di iniziative a carattere nazionale volte a favorire
l'accesso al credito dei soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 40
anni (di seguito denominati: «finanziamenti»).
2. I finanziamenti ammissibili alla garanzia si riferiscono ai
corsi e ai master indicati al comma 3 e sono cumulabili tra loro fino
ad un ammontare massimo di 25.000 euro (venticinquemila/00 euro). I
finanziamenti sono erogati in rate annuali di importo non inferiore a
3.000 euro (tremila/00) e non superiore a 5.000 euro (cinquemila/00
euro).
3. Alla data di presentazione della domanda di finanziamento i
beneficiari devono alternativamente:
a) risultare:
1. iscritti ad un corso di laurea triennale ovvero
specialistica a ciclo unico, in regola con il pagamento delle tasse
universitarie e in possesso del diploma di scuola superiore con un
voto pari almeno a 75/100;
2. iscritti ad un corso di laurea magistrale, in regola con il
pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di
laurea triennale con una votazione pari almeno a 100/110;
3. iscritti ad un Master universitario di primo o di secondo
livello, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in
possesso del diploma di laurea, rispettivamente triennale o
specialistica, con una votazione pari almeno a 100/110;
4. iscritti ad un corso di specializzazione successivo al
conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico di medicina e
chirurgia con voto pari almeno a 100/110 e in regola con il pagamento
delle tasse universitarie;
5. iscritti ad un dottorato di ricerca all'estero che, ai fini
del riconoscimento in Italia, deve avere una durata legale triennale;
b) risultare iscritti ad un corso di lingue di durata non
inferiore a sei mesi, riconosciuto da un «Ente Certificatore», tale
qualificato in un provvedimento, Protocollo d'intesa, ovvero atto
amministrativo comunque denominato, emanato o di cui sia parte una
Pubblica amministrazione, quale, a mero titolo esemplificativo, il
Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'istruzione dell'universita'
e della ricerca ed i suddetti Enti Certificatori in data 20 gennaio
2000, come modificato dal Protocollo di Intesa in data 16 gennaio
2002.
4. Le rate del finanziamento per i corsi e i master indicati al
comma 3, lettera a), successive alla prima, vengono erogate previa
presentazione al finanziatore dell'attestazione dell'iscrizione alle
annualita' successive dei predetti corsi e del superamento di almeno
la meta' degli esami previsti dal piano di studi relativi agli anni
precedenti.
5. Il piano di ammortamento del finanziamento e' disciplinato dalle
modalita' indicate nelle singole convenzioni di cui all'art. 3, e non
puo' comunque iniziare prima del trentesimo mese successivo
all'erogazione dell'ultima rata del finanziamento. E' fatta salva la
facolta' per i beneficiari di estinguere, in tutto o in parte, il
finanziamento senza penalita' alcuna. Tuttavia, il Protocollo e
l'allegato schema di Convenzione di cui all'art. 1, comma 5 possono
prevedere la possibilita' che, sin dall'erogazione della prima
annualita' del finanziamento, il beneficiario puo' pagare, in regime
di rate costanti, la sola sorte di interessi maturandi sino
all'ultimo giorno utile del periodo di preammortamento finanziario,
decorso il quale il beneficiario e' tenuto al pagamento del debito
contratto e dei relativi interessi sino alla naturale scadenza del
finanziamento.


                               Art. 3 


Soggetti finanziatori

1. Possono effettuare le operazioni di finanziamenti garantiti dal
Fondo i seguenti soggetti (di seguito denominati: «finanziatori»):
a) le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui
all'art. 107 del medesimo decreto legislativo.
2. I finanziatori stipulano con il Dipartimento apposite
convenzioni, il cui schema e' stabilito dal Protocollo di cui
all'art. 1, comma 5.
3. Con il Protocollo si disciplinano, tra l'altro:
a) le modalita' di adesione dei finanziatori;
b) le condizioni economiche di erogazione dei finanziamenti;
c) le modalita' di restituzione dei finanziamenti da effettuarsi
in un periodo compreso tra i tre e i quindici anni;
d) gli eventi che consentono ai beneficiari una sospensione del
pagamento delle rate del finanziamento fino a 12 mesi complessivi;
e) l'accettazione esplicita da parte dei finanziatori delle
regole di gestione del Fondo previste dal presente decreto;
f) la facolta' del beneficiario di interrompere il finanziamento,
per le rate non ancora erogate;
g) la possibilita' per il beneficiario di sospendere
temporaneamente, per motivi di malattia o di carenza delle condizioni
stabilite dall'art. 2, comma 4, la richiesta relativa alla rata di
finanziamento successiva alla prima, nonche' le modalita' della
suddetta sospensione.
4. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari
garanzie aggiuntive.


                               Art. 4 


Natura e misura della garanzia

1. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, diretta, esplicita,
incondizionata ed irrevocabile.
2. La garanzia e' concessa nella misura del 70% (settanta per
cento) dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la
quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del
finanziamento concedibile, per il quale il Gestore ha dato positiva
approvazione, degli oneri determinati secondo quanto previsto dal
Protocollo e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in
misura non superiore al tasso legale in vigore alla data di
concessione della garanzia medesima e di mora.
3. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento
della garanzia viene accantonato, a titolo di coefficiente di
rischio, un importo non inferiore al 10% dell' importo del
finanziamento stesso.


                               Art. 5 


Ammissione alla garanzia

1. L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per
via telematica, con le seguenti modalita':
a) il beneficiario presenta allo sportello di uno dei
finanziatori aderenti al Protocollo la richiesta di finanziamento
corredata della documentazione necessaria per accedere al
finanziamento medesimo; il finanziatore comunica al Gestore la
richiesta di attivazione della garanzia per i finanziamenti
concedibili previsti dall'art 2;
b) il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione
progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di
arrivo della richiesta, verifica la disponibilita' del Fondo e
comunica entro 15 giorni lavorativi al finanziatore l'avvenuta
ammissione alla garanzia. Nel caso di incapienza delle disponibilita'
del Fondo, il Gestore nega l'ammissione alla garanzia, dandone
comunicazione al finanziatore e al Dipartimento entro 7 giorni
lavorativi;
c) il finanziatore, una volta acquisita positiva conferma
dell'avvenuta ammissione alla garanzia, a pena della sospensione
della facolta' di operare con il Fondo stesso, comunica al Gestore
entro 15 giorni lavorativi l'avvenuto perfezionamento dell'operazione
di finanziamento ovvero la eventuale mancata erogazione di tale
finanziamento;
d) l'efficacia della garanzia decorre in via automatica e senza
ulteriori formalita' dalla data di erogazione del finanziamento.
2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1 i finanziatori
comunicano l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del
finanziamento.
3. Resta inteso che i finanziatori sono liberi di erogare o non
erogare il finanziamento e non sono responsabili della verifica della
veridicita' delle informazioni presentate dai beneficiari.


                               Art. 6 


Attivazione della garanzia

1. Salvo quanto previsto per la sospensione delle rate del
finanziamento, in conformita' al Protocollo di cui all'art. 3, comma
3, in caso di inadempimento del beneficiario, il finanziatore,
decorsa la scadenza della prima rata rimasta anche parzialmente
insoluta, invia al beneficiario l'intimazione al pagamento
dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, interessi
contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.
2. L'intimazione al pagamento e' inviata, per conoscenza, al
Gestore, anche per via telematica.
3. Trascorsi infruttuosamente 90 giorni lavorativi dalla data di
ricevimento, da parte del beneficiario, delle intimazioni di
pagamento, il finanziatore puo' chiedere al Gestore l'intervento
della garanzia, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento inviata al Gestore entro i successivi novanta giorni
lavorativi, e puo' avviare, a proprie spese, la procedura per il
recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal
Fondo nel rispetto dei limiti di legge. Tale procedura non ha
efficacia, e non puo' essere opposta dal finanziatore al
beneficiario, e quindi anche al Fondo, qualora il beneficiario abbia
fatto richiesta di una sospensione delle rate del finanziamento. Il
mancato rispetto da parte del finanziatore del termine dei 90 giorni
lavorativi di cui la precedente periodo e' causa di decadenza della
garanzia.
4. Alla richiesta di attivazione della garanzia in caso di
inadempimento da parte del beneficiario, da inviare al Gestore, deve
essere allegata la seguente documentazione:
a) una dichiarazione del finanziatore da inviare al Gestore che
attesti:
1. l'avvenuta erogazione del finanziamento al beneficiario;
2. la data di erogazione del finanziamento a favore del
beneficiario;
3. il totale, diviso tra sorta capitale e sorta interessi di
quanto gia' corrisposto dal beneficiario al finanziatore a valere sul
finanziamento;
4. l'insolvenza del beneficiario accertata con le modalita' di
cui al comma 3;
5. l'ammontare dell'esposizione rilevato con riferimento al
novantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento
di cui al comma 3;
b) copia del contratto del finanziamento;
c) copia del piano di ammortamento consegnato al beneficiario con
le relative scadenze, ripartito per sorta capitale ed interessi;
d) copia della documentazione attestante il possesso da parte del
beneficiario dei requisiti presentati per aver ottenuto il
finanziamento;
e) copia di un documento di identita' del beneficiario.
5. Entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della
richiesta, completa della documentazione sopra descritta, il Gestore,
secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede
alla corresponsione dell'importo determinato ai sensi dell'art. 4,
comma 2.
6. Nel caso in cui si renda necessario il compimento di atti
istruttori per il completamento della documentazione, il termine di
cui al comma 5 si sospende fino alla data di ricezione della
documentazione mancante o dei documenti integrativi richiesti. Le
richieste di intervento del Fondo sono respinte nel caso in cui la
documentazione integrativa non pervenga al Gestore entro il termine
di 90 giorni lavorativi dalla data della richiesta.
7. Nel caso in cui successivamente all'intervento del Fondo il
beneficiario provveda al pagamento totale o parziale del debito
residuo al finanziatore, il finanziatore provvede a riversare al
Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota indicata
all'art. 4, comma 2, entro e non oltre 30 giorni lavorativi.


                               Art. 7 


Surrogazione legale

1. A seguito del pagamento il Dipartimento e' surrogato nei diritti
del finanziatore, ai sensi dell'art. 1203 del codice civile e
provvede tramite il Gestore al recupero della somma pagata, degli
interessi al saggio legale in vigore, maturati a decorrere dal giorno
del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per
il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a
ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46. Tali somme verranno versate al Fondo.
2. Nel caso in cui il finanziatore, a qualunque titolo, recuperi in
tutto o in parte anche la quota di credito garantita dal Fondo, e'
tenuto al rimborso al Fondo medesimo delle relative risorse.


                               Art. 8 


Modalita' di apporto di ulteriori risorse
al Fondo di garanzia

1. Le modalita' di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte
di soggetti pubblici sono stabilite con accordi stipulati ai sensi
dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le modalita' di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte
di soggetti privati sono stabilite con contratti di sponsorizzazione
stipulati ai sensi dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Il Dipartimento puo' incrementare la dotazione finanziaria di
cui all'art. 1, comma 2, nei limiti in cui lo consenta il decreto
annuale di riparto del Fondo per le Politiche giovanili, emanato ai
sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 4
agosto 2006, n. 248.


                               Art. 9 


Divieto di cartolarizzazione

1. I finanziamenti garantiti dal Fondo non possono essere oggetto
di operazioni di cartolarizzazione di cui agli articoli da 1 a 7
della legge n. 130/1999.


                               Art. 10 


Abrogazione

1. Il presente decreto abroga il precedente decreto
interministeriale adottato il 6 dicembre 2007, recante i criteri e le
modalita' di organizzazione e di funzionamento del «Fondo per il
credito ai giovani», e di conseguenza, a decorrere dalla data della
sua emanazione, cessa l'efficacia di ogni atto, protocollo,
convenzione ed accordo comunque denominato, stipulato con soggetti
pubblici e privati, allo stesso conseguenti o comunque connessi.


                               Art. 11 


Disposizione transitoria

1. Vengono comunque fatte salve le garanzie gia' ammesse, entro la
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale,
in relazione ai rapporti di credito attivati e da attivarsi in virtu'
del decreto abrogato ai sensi dell'art. 10. I connessi oneri, fino
all'estinzione dei crediti erogati, sono regolati dal disciplinare di
cui all'art. 1, comma 5, e, nelle more della sua emanazione, dalla
Convenzione attualmente intercorrente tra il Dipartimento ed il
Gestore.
Il presente decreto sara' trasmesso ai preposti organi di
controllo.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2010

Il Ministro della gioventu'
Meloni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

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