Legge 191-2009: Incentivi a chi assume lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione

People icons - immagine di Essjay I datori di lavoro che provvedono all'assuzione dei lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione possono usufruire di incentivi economici previsti dalla legge 23 dicembre 2009 n. 191. Due Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze delineano i criteri e le modalità per la loro fruizione, una Circolare Inps ne fornisce alcuni chiarimenti.

Il Decreto Interministeriale n. 53343 del 26 luglio 2010 prevede, ai sensi dell'art. 2, comma 134, della legge n. 191/2009, la riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e che abbiano compiuto almeno cinquanta anni di età.

Il beneficio, stabilito nella misura prevista dalla normativa vigente per gli apprendisti limitatamente all'anno 2010, spetta per le assunzioni, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 con le seguenti modalità:

  • nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di un lavoratore, il beneficio contributivo è riconosciuto per la durata del contratto di lavoro e, comunque, fino al 31 dicembre 2010;
  • nelle ipotesi in cui, nel corso del suo svolgimento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010, il contratto di lavoro a tempo determinato di cui sopra venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo è riconosciuto fino al 31 dicembre 2010;
  • nelle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato, il beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre 2010.

Il Decreto prevede inoltre il prolungamento della riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva.

Il beneficio è riconosciuto non oltre la data del 31 dicembre 2010 in favore dei datori di lavoro che:

  • assumono a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;
  • al momento dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, hanno già alle proprie dipendenze lavoratori che presentano le suddette caratteristiche,

ed è cumulabilè con l'incentivo previsto dall'art. 2, comma 151, della legge n. 191/2009, se ne ricorrono i presupposti.

Sono complessivamente stanziate risorse finanziarie pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010.

In entrambi i casi, il datore di lavoro che intende chiedere il beneficio deve effettuare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro, secondo le modalità che verranno definite dall'Istituto stesso; per i contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni dell'INPS, la domanda deve essere trasmessa entro il mese successivo alla suddetta pubblicazione.

Il Decreto Interministeriale n. 53344 del 26 luglio 2010 prevede, ai sensi dell'art. 2, comma 151, della legge n. 191/2009, incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile.

L'incentivo spetta:

  • per le assunzioni a tempo pieno eindeterminato effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;
  • nel caso in cui il datore di lavoro trasformi, nel corso dell'anno 2010, un contratto di lavoro a tempo determinato, comunque stipulato successivamente al 1° gennaio 2010, in contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato,

ed è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente e con l'incentivo di cui all'art. 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Sono complessivamente stanziate risorse finanziarie pari a 12 milioni di euro per l'anno 2010.

Il datore di lavoro che intende chiedere l'incentivo deve effettuare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro.
Per i contratti stipulati prima della pubblicazione del decreto interministeriale in questione (GURI n. 253 del 28 ottobre 2010 ) , la domanda può essere presentata entro il mese successivo alla data di pubblicazione del decreto stesso.

A proposito di quest'ultima scadenza per l'inoltro delle domande, l'Inps, con Messaggio n. 29897 del 26 novembre 2010, considerato che la presentazione della domanda potrà avvenire solo in via telematica, mediante il servizio online per le Aziende e i Consulenti “Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” – DiResCo –, ritiene opportuno, in analogia con quanto disposto dal decreto interministeriale n. 53343 del 26 luglio 2010 per la fruizione dei benefici di cui all’articolo 2, comma 134, della legge n.191/2009, che anche per fruire dei benefici contributivi di cui all’articolo 2, comma 151, della legge n. 191/2009, in relazione ai contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni dell’INPS, la domanda debba essere trasmessa entro il mese successivo alla pubblicazione delle suddette istruzioni.

Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse finanziarie l’incentivo viene concesso secondo l’ordine cronologico di stipula dei contratti di lavoro, essendo pertanto irrilevante la priorità nella presentazione delle domande.

Legge 23 dicembre 2009, n. 191

____________

L'INPS, con circolare n. 22 del 31 gennaio 2011, illustra le condizioni richieste per il riconoscimento e le istruzioni operative finalizzate all’effettivo godimento dei benefici a favore delle aziende che assumono lavoratori disoccupati - introdotti in via sperimentale dalla Legge n. 191/2009 (art. 2, commi 134, 135 e 151) e prorogati dalla legge di stabilità n. 220/2010.

Circolare INPS n. 22 del 31 gennaio 2011

Legge di stabilità n. 220/2010

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 26 luglio 2010
Riduzione contributiva, prevista dall'art. 2, comma 134, della legge
23 dicembre 2009 n. 191, a favore dei datori di lavoro che assumono
lavoratori beneficiari dell'indennita' di disoccupazione non agricola
con requisiti normali.
Titolo I Riduzione contributiva, prevista dall'art. 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di eta'
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.
1272, che disciplina l'indennita' di disoccupazione non agricola con
requisiti normali;
Visti l'art. 8, comma 2, e l'art. 25, comma 9, della legge 23
luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 2, commi 134 e 135, della legge 23 dicembre 2009, n.
191;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Decreta:
Art. 1
Datori di lavoro ammessi al beneficio
1. Sono ammessi al beneficio di cui all'art. 2, comma 134, primo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutti i datori di
lavoro che assumono lavoratori titolari dell'indennita' di
disoccupazione ordinaria con requisiti normali che abbiano compiuto
almeno cinquanta anni di eta'.
2. Il beneficio spetta anche alle societa' cooperative per il socio
con cui le medesime societa' instaurano un rapporto di lavoro
subordinato, secondo le modalita' di cui al successivo art. 2.
3. Il beneficio non spetta se l'assunzione costituisce attuazione
di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un
contratto individuale.
4. Il beneficio non spetta se, nei sei mesi precedenti, il datore
di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo
oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui
l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalita'
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati.
5. Il beneficio non spetta se il datore di lavoro abbia in atto
sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso
in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di
professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori
sospesi o in riduzione di orario.
6. Il beneficio non spetta nelle ipotesi di cui all'art. 8, comma
4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, se tra l'impresa che
assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia
sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano
rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio
spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal
licenziamento.
Titolo I Riduzione contributiva, prevista dall'art. 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di eta'
Art. 2
Misura e durata del beneficio
1. L'art. 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre
2009, n. 191 prevede il beneficio della riduzione della quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura prevista
dalla normativa vigente per gli apprendisti limitatamente all'anno
2010.
2. Il beneficio spetta per le assunzioni, a tempo indeterminato o
determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1° gennaio 2010
al 31 dicembre 2010 con le seguenti modalita':
a) nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di un
lavoratore avente i requisiti di cui al successivo art. 3, il
beneficio contributivo e' riconosciuto per la durata del contratto di
lavoro e, comunque, fino al 31 dicembre 2010;
b) nelle ipotesi in cui, nel corso del suo svolgimento e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2010, il contratto di lavoro a
tempo determinato di cui alla precedente lettera a) venga trasformato
in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo e'
riconosciuto fino al 31 dicembre 2010;
c) nelle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato, il
beneficio e' riconosciuto fino al 31 dicembre 2010.
3. Il beneficio e' cumulabile con l'incentivo previsto dall'art. 2,
comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, se ne ricorrono i
presupposti.
Titolo I Riduzione contributiva, prevista dall'art. 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di eta'
Art. 3
Lavoratori per la cui assunzione spetta il beneficio
1. Il beneficio spetta se, alla data dell'assunzione, il lavoratore
presenti congiuntamente i seguenti requisiti:
a) abbia compiuto 50 anni;
b) sia titolare dell'indennita' di disoccupazione non agricola
con requisiti ordinari, prevista dall'art. 19, comma 1, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.
2. Nell'ipotesi di trasformazione del contratto di lavoro di cui
all'art. 2, comma 2, lettera b), del presente decreto, il beneficio
spetta se il lavoratore:
a) era titolare dell'indennita' di disoccupazione non agricola
con requisiti ordinari alla data dell'assunzione a tempo determinato;
b) abbia compiuto 50 anni alla data della trasformazione del
contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
Titolo I Riduzione contributiva, prevista dall'art. 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di eta'
Art. 4
Concessione del beneficio
1. Il datore di lavoro che ha stipulato il contratto di lavoro e
che intende chiedere il beneficio deve effettuare apposita domanda
all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il mese
successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro, secondo
le modalita' che verranno definite dall'Istituto stesso; per i
contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni
dell'INPS, la domanda deve essere trasmessa entro il mese successivo
alla suddetta pubblicazione.
2. Il beneficio e' concesso nel limite delle risorse finanziarie
stanziate a tal fine, cosi' come disposto al titolo III del presente
decreto.
Titolo II Prolungamento della riduzione contributiva, previsto dall'art. 2, comma 134, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a favore di chi assuma lavoratori in mobilita' o che beneficiano dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianita' contributiva
Art. 5
Incentivo
1. L'art. 2, comma 134, secondo periodo, della legge 23 dicembre
2009, n. 191 prevede il prolungamento delle riduzioni contributive
previste dall'art. 8, comma 2, e dall'art. 25, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223, fino alla data di maturazione, in capo al
lavoratore, del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre la
data del 31 dicembre 2010.
2. Il beneficio di cui al precedente comma 1 e' riconosciuto non
oltre la data del 31 dicembre 2010 per le assunzioni, a tempo
indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal
1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, di lavoratori in mobilita' o che
beneficiano dell'indennita' di disoccupazione non agricola con
requisiti normali che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianita'
contributiva.
3. Il beneficio e' riconosciuto altresi' non oltre la data del 31
dicembre 2010 in favore dei datori di lavoro che, al momento
dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 134, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, hanno gia' alle proprie dipendenze lavoratori
che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) al momento dell'assunzione, erano in mobilita' o titolari
dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
b) nel corso dell'anno 2010, maturano almeno 35 anni di
anzianita' contributiva.
4. Il beneficio spetta anche alle societa' cooperative per il socio
con cui le medesime instaurano o abbiano instaurato un rapporto di
lavoro subordinato con le modalita' di cui ai commi precedenti.
5. Il beneficio non spetta se l'assunzione costituisce attuazione
di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un
contratto individuale.
6. Il beneficio e' cumulabile con l'incentivo previsto dall'art. 2,
comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, se ne ricorrono i
presupposti.
Titolo II
Prolungamento della riduzione contributiva, previsto dall'art. 2, comma 134, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a favore di chi assuma lavoratori in mobilita' o che beneficiano dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianita' contributiva
Art. 6
Concessione del beneficio
1. Il datore di lavoro che intende richiedere il beneficio deve
effettuare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza
sociale entro il mese successivo alla data di stipulazione del
contratto di lavoro secondo le modalita' che verranno definite
dall'Istituto stesso. Per i contratti stipulati prima della
pubblicazione delle istruzioni dell'INPS, la domanda deve essere
trasmessa entro il mese successivo alla suddetta pubblicazione.
2. Il beneficio e' concesso nel limite delle risorse finanziarie
stanziate a tal fine, cosi' come disposto al titolo III del presente
decreto.
Titolo III
Art. 7
Risorse finanziarie
1. Per la concessione dei benefici disciplinati ai titoli I e II
del presente decreto sono complessivamente stanziate risorse
finanziarie pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010.
2. Nelle ipotesi in cui per le domande di concessione dei benefici
disciplinati dai Titoli I e II del presente decreto le risorse
finanziarie disponibili non siano sufficienti, l'INPS concedera' il
beneficio seguendo l'ordine cronologico di stipulazione del contratto
di lavoro, ferma restando l'osservanza del termine per la
presentazione delle domande, indicato agli articoli 4 e 6 del
presente decreto.
3. L'INPS provvede a comunicare le risultanze delle concessioni dei
benefici di cui al presente decreto al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2010
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.