Contributi per le attività dello spettacolo dal vivo: modificati i criteri di erogazione

Maschere stilizzate - immagine di BooyabazookaPubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 3 agosto 2010 con cui il Ministero dei beni e delle attività culturali ha modificato i decreti ministeriali recanti criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo.

Gli atti modificati sono:

  • decreto ministeriale 9 novembre 2007 recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali;
  • decreto ministeriale 12 novembre 2007, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali;
  • decreto ministeriale 8 novembre 2007, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza;
  • decreto ministeriale 20 novembre 2007, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività circensi e di spettacolo viaggiante.

Una delle variazioni apportate, comune a tutti e quattro i decreti, riguarda le scadenze per la presentazione delle domande di contributo.

Le norme prevedono che tale termine è fissato al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo. Entro il successivo 31 gennaio è possibile inoltrare eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato.

Ma, nel periodo di attuazione dei decreti, è stato rilevato un gran numero di richieste di integrazioni e modifiche inoltrate alla data 31 gennaio, in riferimento alle istanze di contributo per progetti artistici presentate nel termine del 31 ottobre.
A tal proposito gli organismi operanti nel settore dello spettacolo dal vivo hanno manifestato il bisogno di disporre di un più ampio termine per la presentazione delle istanze di contributo ministeriale.

Considerato il fatto che i competenti uffici ministeriali debbano attendere, comunque, il termine del 31 gennaio ai fini della definizione delle istruttorie, le parole «al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo», sono state sostituite dalle seguenti: «al 31 gennaio dell'anno».

Si precisa che per le seguenti tipologie di contributo, nell'ambito dei settori circense e dello spettacolo viaggiante, restano vigenti i termini previsti dal D.M. 20/11/2007:

  • contributi per acquisti dello spettacolo viaggiante anno 2010: domande entro il 31 ottobre 2010;
  • contributi per evento fortuito, per entrambi i settori, entro 60 giorni dalla data dell'evento;
  • contributi per difficoltà di gestione, per entrambi i settori, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.

Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

Guri n. 233 del 5 ottobre 2010

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 3 agosto 2010

Modifica dei decreti recanti criteri  e  modalita'  straordinarie  di
erogazione di contributi in favore delle attivita'  dello  spettacolo
dal vivo. (10A11834) 

 
                             IL MINISTRO 
                 PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  novembre  2007
n. 233, recante regolamento di organizzazione  del  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali  ,  come  modificato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91; 
  Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239; 
  Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 9 novembre  2007  recante  criteri  e
modalita' di erogazione  di  contributi  in  favore  delle  attivita'
musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo
spettacolo di cui alla citata legge 30 aprile 1985, n. 163; 
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2007  recante  criteri  e
modalita' di erogazione  di  contributi  in  favore  delle  attivita'
teatrali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo
spettacolo di cui alla citata legge 30 aprile 1985, n. 163; 
  Visto il decreto ministeriale 8 novembre  2007  recante  criteri  e
modalita' di erogazione di contributi in favore  delle  attivita'  di
danza, in corrispondenza agli  stanziamenti  del  Fondo  Unico  dello
Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163; 
  Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2007  recante  criteri  e
modalita' di erogazione  di  contributi  in  favore  delle  attivita'
circensi  e  di  spettacolo  viaggiante,   in   corrispondenza   agli
stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla  legge  30
aprile 1985, n. 163; 
  Viste le disposizioni di cui agli articoli 4, comma  5  dei  citati
decreti ministeriali  relative  ai  termini  di  presentazione  delle
domande di contributo; 
  Rilevato, nel periodo di attuazione dei decreti citati in premessa,
il gran numero di  richieste  integrazioni,  specifiche  e  modifiche
inoltrate alla  data  31  gennaio  in  riferimento  alle  istanze  di
contributo per progetti  artistici  presentate  nel  termine  del  31
ottobre; 
  Considerata la  conseguente  necessita'  per  i  competenti  uffici
ministeriali di attendere,comunque, lo spirare del citato termine del
31 gennaio ai fini della definizione della istruttoria relativa  alle
istanze di contributo presentate; 
  Rilevata, pertanto, l'esigenza degli organismi operanti nel settore
dello  spettacolo  dal  vivo  di  un  piu'  ampio  termine   per   la
presentazione delle istanze di contributo ministeriale; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  nella  seduta  del  29
luglio 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modifiche al decreto ministeriale 9 novembre 2007 
      recante criteri  e modalita' di erogazione di contributi 
                 in favore delle attivita' musicali 
 
  1. All'articolo 4, comma 5, del  decreto  ministeriale  9  novembre
2007, le parole «al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «al  31  gennaio  dell'anno»  mentre  sono
abrogate le seguenti parole: «Entro  il  successivo  termine  del  31
gennaio  e'  possibile  inoltrare,  con  le   stesse   modalita'   di
presentazione delle  domande  eventuali  integrazioni,  specifiche  o
modifiche relative al progetto artistico presentato. Il termine della
presentazione delle domande per attivita' all'estero e quello  per  i
progetti speciali,  ad  eccezione  di  quelli  disposti  direttamente
dall'Amministrazione per i quali non sussistono termini,  e'  fissato
al 31 dicembre dell'anno antecedente  il  periodo  per  il  quale  si
chiede il contributo». 
  2. All'art. 4, il comma 7,  del  decreto  ministeriale  9  novembre
2007, e' sostituito dal seguente: «Ai fini della valutazione  di  cui
all'art.  5  del  presente  decreto,  la  Direzione  generale   rende
accessibile on line alle regioni le domande pervenute, alla  scadenza
dei termini di presentazione delle stesse». 
  3. All'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 9  novembre  2007,
le parole «entro il termine perentorio del 31 gennaio  dell'anno  cui
si riferisce il contributo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data  in  cui
alle regioni e' reso  disponibile  l'accesso  on  line  alle  domande
presentate». 
  4. Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto ministeriale  9  novembre
2007 e' sostituito dal seguente: 
    «9. La valutazione qualitativa puo' essere positiva  o  negativa.
Una valutazione qualitativa positiva conferma,  aumenta  fino  a  tre
volte ovvero diminuisce l'ammontare della  base  quantitativa,  fermo
restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del  preventivo.
Una valutazione qualitativa  negativa  azzera  la  base  quantitativa
determinando il rigetto  della  domanda  di  contributo  per  carenza
qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa.». 

        
      
                               Art. 2 
 
 
         Modifiche al decreto ministeriale 12 novembre 2007, 
              recante criteri e modalita' di erogazione 
          di contributi in favore delle attivita' teatrali 
 
  1. Il secondo comma dell'articolo 2  del  decreto  ministeriale  12
novembre 2007,e' sostituito dal seguente: 
    «2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attivita'
teatrali considerate sono quelle relative alla produzione  in  Italia
ed all'estero, alla distribuzione,  all'esercizio,  alla  promozione,
alle rassegne ed ai festival. Ai  sensi  del  presente  decreto,  gli
spettacoli di commedia musicale sono riconosciuti a condizione che il
testo sia in italiano, anche  con  riferimento  alla  parte  cantata.
Sono, altresi', considerate le recite per le quali sia corrisposto un
compenso a percentuale sugli  incassi  e  quelle  per  le  quali  sia
corrisposto un compenso fisso  massimo  di  dodicimila  euro  per  le
attivita' di produzione e di  ospitalita'  e  per  l'attivita'  degli
organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico. Per
quanto concerne il compenso da corrispondere per  singole  recite  di
compagnie internazionali straniere, esso avra' un limite massimo pari
a 18.000,00 euro.». 
  2. E' abrogata la lettera i) del secondo comma dell'articolo 8  del
decreto ministeriale 12 novembre 2007. 
  3. All'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 12 novembre  2007,
le parole «al 31  ottobre  dell'anno  antecedente  il  periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «al  31  gennaio  dell'anno»  mentre  sono
abrogate le seguenti parole: «Entro  il  successivo  termine  del  31
gennaio  e'  possibile  inoltrare,  con  le   stesse   modalita'   di
presentazione delle  domande  eventuali  integrazioni,  specifiche  o
modifiche relative al progetto artistico presentato. Il termine della
presentazione delle domande per attivita' all'estero e quello  per  i
progetti speciali,  ad  eccezione  di  quelli  disposti  direttamente
dall'Amministrazione per i quali non sussistono termini,  e'  fissato
al 31 dicembre dell'anno antecedente  il  periodo  per  il  quale  si
chiede il contributo». 
  4. Le lettere b) e c) del primo  comma  dell'art.  15  del  decreto
ministeriale 12 novembre 2007, sono sostituite dalle seguenti: 
    «1. b) programmazione di almeno centotrenta  giornate  recitative
annuali riservate alle attivita' disciplinate  dal  presente  decreto
per iniziative ad attivita'  continuativa,  di  cui  massimo  tredici
giornate recitative possono essere riservate alle attivita' di  danza
sovvenzionate ai sensi del decreto ministeriale 8 novembre 2007; 
    «1. c)  programmazione  di  almeno  ottanta  giornate  recitative
annuali riservate alle attivita' disciplinate  dal  presente  decreto
per iniziative ad attivita' stagionale, di cui massimo otto  giornate
recitative  possono  essere  riservate  alle   attivita'   di   danza
sovvenzionate ai sensi del decreto ministeriale 8 novembre 2007; 
  5. All'art. 4, il comma 7, del  decreto  ministeriale  12  novembre
2007, e' sostituito dal seguente: «Ai fini della valutazione  di  cui
all'art.  5  del  presente  decreto,  la  Direzione  generale   rende
accessibile on line alle regioni le domande pervenute, alla  scadenza
dei termini di presentazione delle stesse». 
  6. All'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 12 novembre  2007,
le parole «entro il termine perentorio del 31 gennaio  dell'anno  cui
si riferisce il contributo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data  in  cui
alle regioni e' reso  disponibile  l'accesso  on  line  alle  domande
presentate». 
  7. Il comma 8 dell'art. 5 del decreto ministeriale 12 novembre 2007
e' sostituito dal seguente: 
    «8. La valutazione qualitativa puo' essere positiva  o  negativa.
Una valutazione qualitativa positiva conferma,  aumenta  fino  a  tre
volte ovvero diminuisce l'ammontare della  base  quantitativa,  fermo
restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del  preventivo.
Una valutazione qualitativa  negativa  azzera  la  base  quantitativa
determinando il rigetto  della  domanda  di  contributo  per  carenza
qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa.». 

        
      
                               Art. 3 
 
 
         Modifiche al decreto ministeriale 8 novembre 2007, 
       recante criteri e modalita' di erogazione di contributi 
                 in favore delle attivita' di danza 
 
  1. All'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 8  novembre  2007,
le parole «al 31  ottobre  dell'anno  antecedente  il  periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «al  31  gennaio  dell'anno»  mentre  sono
abrogate le seguenti parole: «Entro  il  successivo  termine  del  31
gennaio  e'  possibile  inoltrare,  con  le   stesse   modalita'   di
presentazione delle  domande  eventuali  integrazioni,  specifiche  o
modifiche relative al progetto artistico presentato. Il termine della
presentazione delle domande per attivita' all'estero e quello  per  i
progetti speciali,  ad  eccezione  di  quelli  disposti  direttamente
dall'Amministrazione per i quali non sussistono termini,  e'  fissato
al 31 dicembre dell'anno antecedente  il  periodo  per  il  quale  si
chiede il contributo». 
  2. All'art. 4, il  comma  7,del  decreto  ministeriale  8  novembre
2007,e' sostituito dal seguente: «Ai fini della  valutazione  di  cui
all'art.  5  del  presente  decreto,la   Direzione   generale   rende
accessibile on line alle regioni le domande pervenute, alla  scadenza
dei termini di presentazione delle stesse». 
  3. All'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 8 novembre 2007 le
parole «entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno  cui  si
riferisce il contributo» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  il
termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data  in  cui
alle regioni e' reso  disponibile  l'accesso  on  line  alle  domande
presentate». 
  4. All'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale  8  novembre  2007
relativo alle attivita' di  danza,  sono  abrogate  le  parole:  «non
cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal  presente
decreto». 
  5. Il comma 8 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 novembre  2007
e' sostituito dal seguente: 
    «8. La valutazione qualitativa puo' essere positiva  o  negativa.
Una valutazione qualitativa positiva conferma,  aumenta  fino  a  tre
volte ovvero diminuisce l'ammontare della  base  quantitativa,  fermo
restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del  preventivo.
Una valutazione qualitativa  negativa  azzera  la  base  quantitativa
determinando il rigetto  della  domanda  di  contributo  per  carenza
qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa.». 

        
      
                               Art. 4 
 
 
         Modifiche al decreto ministeriale 20 novembre 2007, 
       recante criteri e modalita' di erogazione di contributi 
    in favore delle attivita' circensi e di spettacolo viaggiante 
 
  1. All'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 20 novembre  2007,
le parole «al 31  ottobre  dell'anno  antecedente  il  periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «al  31  gennaio  dell'anno»  mentre  sono
abrogate le seguenti parole: «Entro  il  successivo  termine  del  31
gennaio  e'  possibile  inoltrare,  con  le   stesse   modalita'   di
presentazione delle domande,  eventuali  integrazioni,  specifiche  o
modifiche relative al progetto artistico presentato  con  riferimento
alle domande per attivita' circense in Italia  ed  all'estero  e  per
iniziative promozionali, assistenziali ed educative. Il  termine  per
la presentazione delle domande per attivita' circense  all'estero  e'
fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente quello cui si  riferisce
il contributo»; 
  2. All'art. 6, comma 3, viene aggiunto il seguente capoverso: 
    «Per  l'attivita'  circense  in  Italia  devono  altresi'  essere
inviate   la   dichiarazione   SIAE   attestante   il    numero    di
rappresentazioni effettuate nell'anno e le autorizzazioni comunali di
cui all'art. 69 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
all'esercizio temporaneo dell'attivita' circense.»; 
  3. All'art. 6 e' aggiunto il seguente comma 10: 
    10. Nel caso in cui il beneficiario del  contributo  a  qualsiasi
titolo concesso ai sensi del presente decreto sia  una  societa',  e'
necessario inviare la dichiarazione sostitutiva del certificato della
Cancelleria del Tribunale di non trovarsi in stato di fallimento,  di
liquidazione coatta, di amministrazione concordata  o  di  concordato
preventivo  e  di  non  avere  in  corso  un  procedimento   per   la
dichiarazione di una di tali situazioni»; 
  4. All'art. 14, comma 3, e' aggiunto il seguente capoverso: 
    «In caso di riscontrate  gravi  irregolarita'  nelle  domande  di
contributo per acquisto di beni strumentali, i  soggetti  individuati
sono esclusi dall'assegnazione di contribuiti allo stesso titolo  per
il successivo quinquennio.»; 
  5. All'art. 14, comma 9, e' aggiunta la seguente lettera: 
    «g) autorizzazioni comunali di cui all'art. 69 del Regio  decreto
18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) relative all'esercizio temporaneo
dell'attivita' circense per l'anno cui si riferisce l'acquisto, e per
lo spettacolo  viaggiante,  le  stesse  autorizzazioni  comunali  per
l'esercizio dell'attrazione o degli impianti  oggetto  dell'acquisto,
ovvero copia della domanda relativa alle medesime autorizzazioni; 
  6. All'art. 14 e' aggiunto il seguente comma 10: 
    «10. Alla liquidazione del contributo concesso si procedera' dopo
l'avvenuta registrazione ed attribuzione  del  codice  identificativo
all'attrazione oggetto dell'acquisto da parte dei Comuni  competenti,
ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministero dell'interno 18 maggio
2007.». 
  7. Il comma 6 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 20  novembre
2007 e' sostituito dal seguente: 
    «6. La valutazione qualitativa puo' essere positiva  o  negativa.
Una valutazione qualitativa positiva conferma,  aumenta  fino  a  tre
volte ovvero diminuisce l'ammontare della  base  quantitativa,  fermo
restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del  preventivo.
Una valutazione qualitativa  negativa  azzera  la  base  quantitativa
determinando il rigetto  della  domanda  di  contributo  per  carenza
qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa.». 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed
entra in vigore  il  giorno  successivo  alla  sua  pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 3 agosto 2010 
 
                                                   Il Ministro: Bondi 

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 15, foglio n. 400.

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