Nuovo regolamento per le agevolazioni in favore di imprese miste in Paesi in via di sviluppo

Stemma Repubblica italiana- immagine di Flanker Il CIPE, in attuazione dell'art. 7 della legge n. 49 del 1987 «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo», che prevede la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori pubblici o privati, ha approvato un nuovo regolamento a sostituzione del precedente, adottato con delibera n. 53/1993 del soppresso Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).

Il Ministro degli affari esteri, con una nota del 27 luglio 2009 ha sottoposto all'esame del CIPE una proposta di delibera concernente il nuovo regolamento per il riconoscimento e l'applicazione delle agevolazioni di cui al sopracitato art. 7 della legge n. 49/1987.

La nuova proposta, approvata con Deliberazione 6 novembre 2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2010, intende rilanciare lo strumento agevolato, rafforzandone la capacità di sostenere iniziative aventi specifici impatti occupazionali e di sviluppo umano e ambientale e favorendo partenariati pubblico-privati orientati allo sviluppo ed anche ad iniziative di micro finanza.

Rispetto alla precedente disciplina, sarà facilitato l'accesso al credito agevolato per le dette imprese miste che promuoveranno nei Paesi in via di sviluppo obiettivi di tipo solidaristico e servizi locali di interesse  generale nei settori primari e le opere infrastrutturali connesse.

Sulla base degli elementi informativi forniti dal Ministero degli affari esteri con la richiamata nota, i principali aspetti innovativi della proposta in esame riguardano in particolare:
  • l'individuazione di Paesi agevolabili da parte del Comitato direzionale del Ministero degli affari esteri, che avverrà sulla base delle priorità geografiche generali indicate dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo (DGCS) dello stesso Dicastero, anziché per inclusione automatica di tutti i PVS con reddito pro-capite annuo inferiore ai 3.250 dollari USA;
  • i settori eleggibili al finanziamento, con esclusione del settore industriale ed ammissione di:
    - artigianato, agricoltura, allevamento, pesca e attività di trasformazione dei loro prodotti;
    - servizi locali di interesse generale ed eventuali opere infrastrutturali connesse nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, dei rifiuti, dell'ITC, promossi da soggetti pubblico/privati;
    - microfinanza, servizi per la microimprenditoria, commercio equo e  solidale, aiuto al commercio locale, turismo  sostenibile, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, anche immateriali;
  • la riduzione del tasso di interesse applicato al finanziamento agevolato, dal 30% al 15% del tasso di riferimento stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze per le operazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976.

I finanziamenti potranno essere concessi esclusivamente per:

  1. la partecipazione di imprese italiane al capitale di rischio di nuove imprese miste;
  2. aumenti di capitale in imprese miste sottoscritti da imprese italiane e finalizzati alla riabilitazione e/o all'ampliamento di imprese preesistenti.

I  crediti agevolati saranno finanziati con le risorse attualmente disponibili sul conto dedicato a tali operazioni a valere sulla quota del Fondo  rotativo istituito dall'art. 6 della legge n. 49/1987.

Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri emanerà, entro tre mesi dalla delibera di approvazione del nuovo regolamento, le istruzioni attuative, in sostituzione di quelle stabilite dal medesimo con propria delibera n. 76/1998.

Deliberazione CIPE 6 novembre 2009 - GURI n. 45 del 24 febbraio 2010

Legge 49/1987

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