Anticipazioni finanziarie per la capitalizzazione di nuove imprese e PMI

Lo strumento, gestito da MCC Spa in base alla L. 388/2000 - artt. 103 e 106, ha per oggetto la concessione a soggetti accreditati di anticipazioni finanziarie da utilizzare per l’acquisizione di partecipazioni nel capitale di imprese a fronte di programmi pluriennali di sviluppo. Le partecipazioni devono essere temporanee e di minoranza in società di capitali (sono incluse le società cooperative) in grado di dimostrare la capacità di far fronte agli impegni finanziari previsti dai programmi di investimento.

Iniziative ammissibili
Per le piccole e medie imprese (PMI) ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2: rafforzamento patrimoniale delle imprese.

Per nuove imprese (costituite da non oltre tre anni alla data di presentazione della richiesta di intervento) ubicate sull’intero territorio nazionale:

  • progetti di sviluppo innovativi e ad elevato impatto tecnologico;
  • progetti di sviluppo di prodotti e servizi nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), comprese applicazioni di rete, software innovativo, sviluppo di contenuti multimediali e formazione interattiva a distanza.

Caratteristiche intervento
Anticipazioni finanziarie da utilizzare per l’acquisizione di azioni o per la sottoscrizione di quote di nuova emissione che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale.
Durata della partecipazione: massimo 7 anni.
Misura dell’anticipazione: 50% della partecipazione fino a 2,06 milioni di euro per singola iniziativa.
Restituzione dell’anticipazione: all’atto di dismissione della partecipazione i soggetti richiedenti versano allo Stato il 50% di quanto ricavato, al netto della propria remunerazione.

Possono richiedere l’anticipazione, se accreditati dal Ministero delle Attività Produttive, i seguenti soggetti intermediari:

  • banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 385/93, ovvero autorizzate ad operare in Italia ai sensi dell’articolo 14, stesso decreto legislativo;
  • intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 385/93; S.G.R. in nome e per conto dei fondi comuni di investimento di cui agli artt. 36 e ss. del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58, da esse gestiti;
  • S.F.I.S. (società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo) iscritte all’albo di cui all’art. 2 della legge 317/91.

La remunerazione degli investitori sarà definita in sede di accreditamento (contratto con il gestore) e sarà composta:

  • di una commissione di gestione (management fee) a copertura dei costi sostenuti dall’intermediario per le attività di selezione delle imprese partecipate e per la gestione delle partecipazioni;
  •  di un premio (success fee) calcolato sulla quota del capital gain eccedente il rendimento minimo prefissato. La success fee viene calcolata nel seguente modo: a) viene calcolato il rendimento annuo minimo prefissato sul 50% del valore della partecipazione all’atto di acquisizione; b) all’atto di dismissione si determina il valore della quota di pertinenza dell’intervento pubblico (50% del valore di dismissione dell’intera partecipazione); c) dall’importo sub b) vengono dedotti il 50% del valore di acquisizione della partecipazione e l’importo determinato sub a); d) su tale differenza viene calcolato il premio (l'intermediario è tenuto a restituire un importo pari all’importo sub b) ridotto dell’importo sub d) e dell’importo della management fee).
Per maggiori informazioni: MCC Spa  

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