Sisma Pollino: in arrivo sospensione mutui e contributi ai titolari di attivita' commerciali

Terremoto - foto di Danilo CacciamaniPubblicata l'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile del 7 dicembre 2012 che autorizza i soggetti residenti nei Comuni interessati dal sisma che il 26 ottobre 2012 ha colpito il territorio delle province di Cosenza e Potenza a richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione delle rate di mutuo fino alla cessazione dello stato di emergenza. Previsto anche un contributo, pari a 800 euro mensili, per i titolari di esercizi commerciali destinatari di ordinanze di sgombero, fino alla ripresa delle attività.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE


ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 7 dicembre 2012

Ulteriori  disposizioni  urgenti  di  protezione  civile  conseguenti
all'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha  colpito  alcuni  comuni
del territorio delle province di Cosenza  e  Potenza.  (Ordinanza  n.
30). (12A13053) 
 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  9  novembre  2012
con la quale e' stato dichiarato, fino al 6 febbraio 2013,  lo  stato
d'emergenza in ordine all'evento sismico che ha colpito alcuni comuni
del territorio delle province di Cosenza e Potenza il 26 ottobre 2012
e sono stati definiti  gli  ambiti  di  intervento  delle  successive
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri n.  25  del  20  novembre
2012; 
  Vista  la  nota  del  3  dicembre  2012,  con  cui  il  Commissario
delegato - Prefetto di Cosenza  ha  rappresentato  la  necessita'  di
espungere dalla delibera del 9 novembre 2012 sopra citata i comuni di
Santa Maria del Cedro e di Firmo, in quanto non hanno subito danni  a
seguito del sisma, e di mantenere  i  comuni  di  Castrovillari,  San
Basile  e  Papasideiro  limitatamente  alle  attivita'  di  messa  in
sicurezza degli edifici di culto e, pertanto, e' in corso di adozione
una delibera  del  Consiglio  dei  Ministri,  che  a  modifica  della
precedente del 9 novembre 2012, limita l'ambito di applicazione dello
stato di emergenza nei termini sopra descritti; 
  Viste le note del 28 e 30 novembre 2012 dei Commissari delegati; 
  Ravvisata la necessita' di integrare l'ordinanza  sopra  richiamata
al fine di consentire ai Commissari delegati di  porre  in  essere  i
necessari interventi per il superamento dell'emergenza; 
  Acquisita l'intesa delle regioni Basilicata e Calabria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  In  ragione  del  grave  disagio  socio   economico   derivante
dall'evento sismico in premessa citato  che  ha  colpito  i  soggetti
residenti nei Comuni interessati, detto evento costituisce  causa  di
forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui  all'art.  1218  del
codice civile. I mutuatari, ai sensi di quanto disposto dall'art.  5,
comma 5-quinquies della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  possono
richiedere agli istituti di credito e bancari  la  sospensione  delle
rate di mutuo fino alla cessazione dello stato di emergenza. 

        
      
                               Art. 2 
 
  1. Al fine di assicurare minime misure di sostentamento ai titolari
di  attivita'  commerciali  destinatari  di  ordinanze  di   sgombero
adottate dalle competenti autorita' a seguito dell'evento sismico del
26 ottobre 2012, ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225, il Commissario delegato - Prefetto di Cosenza,
e' autorizzato ad erogare ai  soggetti  interessati,  sulla  base  di
autocertificazione  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, un contributo pari a euro 800 mensili. Il contributo e'
erogato fino alla riapertura dell'attivita' in altri locali e in ogni
caso non oltre la scadenza dello stato d'emergenza. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro
28.800,00, si provvede  a  carico  della  contabilita'  speciale  del
Commissario delegato - Prefetto di Cosenza. 

        
      
                               Art. 3 
 
  1. L'assistenza  alloggiativa  a  carico  di  strutture  pubbliche,
ovvero i benefici economici di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20  novembre  2012
possono essere riconosciuti anche ai nuclei familiari  in  cui  siano
presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di  handicap,
ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non  inferiore  al
67%, la cui abitazione principale, abituale e continuativa alla  data
del sisma del 26 ottobre 2012,  pur  non  essendo  stata  danneggiata
dall'evento calamitoso, non sia agevolmente fruibile  in  conseguenza
di provvedimenti di chiusura al transito,  anche  pedonale,  adottati
dalle competenti autorita' a seguito dell'evento sismico predetto. 
  2. Le misure di cui al comma 1 sono concesse solo  per  i  casi  di
effettivo  spostamento  del  nucleo  familiare  in  altra   struttura
alloggiativa. 

        
      
                               Art. 4 
 
  1. Al fine di  garantire  la  pronta  assistenza  alla  popolazione
colpita dall'evento sismico di cui in premessa e  di  assicurare  una
piu' razionale  distribuzione  delle  risorse,  onde  consentire  una
maggiore tempestivita' di utilizzo, il Dipartimento della  protezione
civile, con il supporto del Settore Regionale  di  Protezione  Civile
della Regione Calabria, e' autorizzato allo spostamento del materiale
di  pronto  impiego  attualmente  stoccato  presso  il  deposito   di
Settingiano (CZ),  mediante  ricorso  alle  procedure  di  gara  gia'
espletate, anche oltre il limite di cui  all'articolo  11  del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, all'art. 120 del regio decreto  23
maggio 1924, n. 827 ed agli  articoli  161  e  311  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro
127.000,00 + IVA si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 6
dell'ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri n.  25  del  20  novembre
2012. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 dicembre 2012 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Gabrielli 

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