Lazio: convenzione tra Regione e Sviluppo Lazio per l'edilizia residenziale agevolata

Edilizia residenziale - immagine di Campanile Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio il testo di convenzione con Sviluppo Lazio Spa per la gestione del Fondo di rotazione destinato alla realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata. La Regione emanerà appositi bandi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del Fondo.

Il fondo, istituito dall'art. 82 della Legge regionale n. 8/02, è destinato a favorire la concessione di mutui da parte del sistema bancario:

a) per la realizzazione di case di abitazione e per la locazione a tempo indeterminato o determinato, aventi i requisiti previsti dalle leggi vigenti nei comuni ove si riscontri la deficienza di abitazioni in locazione, con priorità per i comuni ad alta intensità abitativa;

b) per l’acquisto in proprietà di alloggi, ivi compresi quelli realizzati o acquisiti dall’INA, anche con contributi statali, posti in vendita da parte di enti privati o di enti previdenziali.

I mutui sono concessi a società cooperative edilizie e ad imprese di costruzione e loro consorzi, nonché agli inquilini assegnatari degli alloggi di cui alla suddetta lettera b), rientranti nella prima fascia prevista per l’accesso all’edilizia agevolata.

Il fondo di rotazione è assegnato dall’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. che lo gestisce ai sensi dell’articolo 24 della L.R. 6/1999.

Per la gestione del fondo la Regione stipula con l’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. apposita convenzione (BURL n. 26 del 14.07.2010, pag. 137), che regola in particolare:

  • gli ambiti di applicazione dell’utilizzo del fondo;
  • l’ammontare massimo dei mutui concedibili, il tasso della provvista agevolata, le condizioni generali della concessione dei mutui da parte delle banche convenzionate.

A sua volta l’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. stipula apposite convenzioni con le banche, utilizzando il fondo di rotazione per il conferimento alle banche di provvista agevolata al fine di ridurre gli interessi di acquisizione dei mutui da parte dei beneficiari finali.

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