Incentivi progettazione interna - chiarimenti Anac su nuovo Codice

Photo credit: <a href="http://foter.com/">Foter.com</a> / <a href="http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0</a>Buone notizie per i progettisti della pubblica amministrazione: diventano più larghi i limiti per l’accesso all’incentivo del due per cento.

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Lo ha stabilito l’Autorità anticorruzione, con un comunicato appena pubblicato sul suo portale: l’incentivo per la progettazione interna, pesantemente modificato dal Codice degli appalti ad aprile del 2016, potrà essere incassato nella sua vecchia versione per tutte le progettazioni realizzate entro il 18 aprile del 2016. Non andrà guardata, secondo gli uffici di Raffaele Cantone, la data di effettiva pubblicazione dei bandi.

I chiarimenti dell'Anac

La nota dell’Anac nasce da alcune richieste di chiarimenti “in ordine all’applicabilità temporale della disciplina dell’incentivo per le attività professionali svolte da personale interno ex articolo 113 del Dlgs 50/2016”. Si tratta di questioni con un impatto su larga scala: per questo l’Authority ha scelto di realizzare una nota che chiarisca i tempi di entrata in vigore del nuovo sistema.

Bisogna, infatti, ricordare che la riforma del Codice appalti ha pesantemente modificato la struttura dell’incentivo del due per cento. Soprattutto, ha tagliato le forme di sostegno a favore della progettazione, riservando tutti gli incentivi alla programmazione e all’esecuzione delle opere. L’obiettivo, in questo modo, è allargare il mercato a favore dei progettisti esterni alla Pa, attivando nuove gare.

I principi del mercato pubblico

In linea generale, secondo quanto spiega la nota dell’Anac, nel settore degli appalti pubblici vige il principio secondo il quale l’applicabilità di una disposizione normativa è valutata “sulla base dell’entrata in vigore della stessa al momento della pubblicazione del bando di gara o dell’invio della lettera di invito”. Si fa, cioè, riferimento alle norme in vigore al momento della pubblicazione del bando.

Regole specifiche per gli incentivi

Non è detto, però, che questo accada sempre. Con specifico riferimento alle attività oggetto di incentivazione, infatti, “non può non rilevarsi come alcune di esse, quali la programmazione della spesa, la valutazione preventiva dei progetti, la  predisposizione della procedura di gara, intervengano in una fase precedente all’avvio della procedura di selezione dell’aggiudicatario”.

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Considerando questo presupposto e tenuto conto delle numerose pronunce della Corte dei conti arrivate negli anni scorsi sull’efficacia temporale delle disposizioni che riguardano gli incentivi, “deve ritenersi che per gli incentivi inerenti le funzioni tecniche ciò che rileva ai fini dell’individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione”.

Quando si applica il nuovo Codice

Il risultato è che le disposizioni del nuovo Codice si applicano alle attività incentivate effettivamente svolte successivamente all’entrata in vigore del Codice, indipendentemente dalla pubblicazione del bando. Quindi, dopo il 19 aprile del 2016.

Quindi, tutte le progettazioni realizzate entro questa data, poi uscite dal perimetro dell’incentivo, potranno essere ugualmente pagate con il due per cento. Anche se il relativo bando è stato pubblicato in un momento successivo.

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