Circolare 15E-2011 Agenzia delle Entrate: Agevolazioni fiscali per il Contratto di Rete di Imprese

ReteIl “contratto di rete”, introdotto nell’ordinamento dal d.l. 5/2009, è stato modificato dal d.l. 78/2010 che ha anche istituito un agevolazione fiscale in favore delle imprese che vi aderiscono, sia per originaria sottoscrizione, sia per adesione successiva. La norma prevede la sospensione di imposta sugli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal "programma comune di rete". Vediamo in sintesi i chiarimenti forniti dalla circolare su questa nuova fattispecie.

Definizioni

Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Elemento essenziale del “contratto di rete” è il “programma comune di rete”, sulla base del quale gli imprenditori “si obbligano … a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.

Il contratto di rete, inoltre, “può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”. Solo le imprese aderenti a contratti di rete che prevedano l’istituzione del fondo patrimoniale comune possono accedere all’agevolazione fiscale.

Il contratto di rete, da redigere “per atto pubblico o per scrittura privata autenticata”, deve indicare:

  • la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante,
  • le modalità di realizzazione dello scopo comune,
  • se previsto il fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo
  • le regole di gestione del fondo medesimo.

Agevolazione

Mira ad incentivare l’effettivo compimento del programma comune di rete da parte delle imprese aderenti al contratto agevolando gli investimenti realizzati per il completamento del programma stesso. Per accedere all’agevolazione le imprese aderenti devono accantonare ad apposita riserva una quota degli utili di esercizio destinandoli al fondo patrimoniale comune (o al patrimonio destinato all’affare) per realizzare gli investimenti previsti dal programma comune di rete, che abbia ottenuto la preventiva asseverazione da parte degli organismi abilitati.

L’agevolazione può essere fruita prima della realizzazione degli investimenti, al ricorrere dei seguenti presupposti:

  • adesione al contratto di rete;
  • accantonamento e destinazione dell’utile dell’esercizio;
  • asseverazione del programma di rete.

L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può superare il limite di euro 1.000.000

  • per singola impresa, anche se aderisce a più di un contratto di rete,
  • e per ciascun periodo d’imposta in cui è consentito l’accesso all’agevolazione.

La realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete può avvenire dopo la fruizione dell’agevolazione, purché entro l’esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la destinazione dell’utile.

In sostanza, la norma istituisce un regime di sospensione di imposta sugli utili dell’esercizio, al netto delle imposte di competenza, accantonati ad apposita riserva, attuato per effetto di una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa relativo al periodo di imposta cui si riferiscono gli utili stessi.

L’agevolazione opera ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), con esclusione quindi dell’IRAP e può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati, senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo di riferimento.

Asseverazione

Il programma comune di rete deve essere “preventivamente asseverato” da parte di “organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.

L’asseverazione del programma comune comporta la verifica preventiva da parte degli organismi abilitati della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto.

Investimenti

Possono considerarsi ammissibili – in linea generale – i costi sostenuti per l’acquisto o l’utilizzo di beni (strumentali e non) e servizi, nonché per l’utilizzo di personale, anche messi a disposizione da parte delle imprese aderenti al contratto di rete, purché sia dimostrabile che tali costi siano stati sostenuti per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete asseverato.

Agenzia delle Entrate - Modello e Istruzioni agevolazione

Agenzia delle Entrate Normativa e prassi

Agenzia delle Entrate - Circolare 15/E del 14 aprile 2011 - Articolo 42, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – Reti di imprese

Decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78 - "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"

Legge 9 aprile 2009, n. 33 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi"

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Risoluzione n. 89/E del 12 settembre 2011: per il primo anno di applicazione dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate precisa che le imprese “in rete” potranno avvalersi del regime di sospensione d’imposta anche nel caso in cui l’asseverazione del “programma comune di rete” sia acquisito dopo il 30 settembre 2011. Ciò, a condizione che la comunicazione all’organo comune per l’esecuzione del contratto della rete, ovvero al rappresentante della rete risultante dalla stipula del contratto, avvenga entro il 31 dicembre 2011.

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