In Gazzetta il Regolamento sulle Zone Logistiche Semplificate

Foto di Jason Goh da PixabayDopo mesi d’attesa, arriva in Gazzetta ufficiale il Regolamento di istituzione delle Zone Logistiche Semplificate, che disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione delle ZLS e che entrerà in vigore dal 17 aprile 2024.

Come funziona la ZES unica Sud

Ad annunciare la novità del Regolamento era stato a metà luglio 2023 il Dipartimento per la coesione, a qualche giorno di distanza dall’avvio del dialogo del governo con la Commissione UE per l’istituzione della ZES unica Sud.

Due processi distinti, ma collegati tra loro, come aveva sottolineato all’epoca lo stesso ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto. “Il Governo - aveva infatti spiegato Fitto - intende “attuare una strategia di sviluppo che garantisca la modernizzazione, la crescita e la competitività del tessuto produttivo, nel rispetto delle specificità di tutte le diverse aree del Paese, all'interno di una visione unitaria a presidio della coesione in modo coerente lungo un percorso che traduce le differenze territoriali in motore di sviluppo”.

Ebbene, da quel momento il testo è stato approvato nelle varie sedi competenti fino ad approdare - adottando la veste formale del DPCM n. 40 del 4 marzo 2024 - sulla Gazzetta ufficiale n. 77 del 2 aprile 2024. 

Si tratta di un decreto composto da 15 articoli, a cui si aggiunge un allegato recante il valore massimo di superficie che ciascuna Regione può destinare alle ZLS.

Il nuovo Regolamento sulle ZLS

Il nuovo Regolamento mira a creare le condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese.

Per far ciò, il testo definisce in particolare:

  • le modalità per l'istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali;
  • la loro durata;
  • i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ZLS;
  • le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;
  • le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.

Partendo dall’inizio, il Regolamento ribadisce i requisiti base che possono portare all'istituzione di una ZLS, specificando altresì i dettagli in merito alla governance e alla durata. La ZLS può essere infatti istituita nelle regioni più sviluppate (come individuate nella Carta degli aiuti di stato a finalità regionale) purchè comprenda almeno un’area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). In particolare la ZLS è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali.

Vale la pena sottolineare che all’interno della ZLS possono essere incluse anche aree non territorialmente adiacenti all’area portuale, purchè abbiano con essa un nesso economico funzionale (esistente o potenziale). 

In linea generale, ciascuna regione può ospitare una sola ZLS, nel rispetto delle superfici indicate dal Regolamento stesso. Tuttavia, qualora in una regione ricadano più Autorità portuali, l’amministrazione regionale può anche procedere all'istituzione di una seconda ZLS, sempre nel rispetto delle superfici massime stabilite dal DPCM 40/2024.

Dato che non tutte le regioni italiane ospitano aree portuali, il Regolamento permette anche l'istituzione di ZLS interregionali, presentate congiuntamente da più regioni insieme.

Per quanto concerne la procedura di istituzione di una ZLS, il decreto prevede che la proposta arrivi dal presidente della Regione, sentiti i sindaci delle aree interessate. La proposta - specifica il Regolamento - deve essere accompagnata da un Piano di sviluppo strategico che contiene i criteri e gli obiettivi di sviluppo, nonché le forme di coordinamento con la pianificazione strategica portuale e con la programmazione regionale.

Una volta istituita, la ZLS resta in vigore sette anni, rinnovabili per un massimo di altri sette su richiesta delle regioni interessate sulla base dei risultati del monitoraggio.

Per quel che riguarda invece le semplificazioni, il DPCM 40/2024 prevede ad esempio: una riduzione di un terzo dei termini procedimentali; il dimezzamento dei termini previsti per la Conferenza di servizi semplificata; importanti misure di semplificazione relative all'applicazione dell'autorizzazione unica per i progetti inerenti alle attività economiche ivi localizzate e all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche non assoggettati a segnalazione certificata di inizio d'attività.

All'interno delle ZLS e delle ZLS interregionali possono essere istituite anche delle Zone franche doganali (ZFD) intercluse, ovvero spazi del territorio doganale dell’Unione europea dove è possibile: depositare merci terze in sospensione dal pagamento dei diritti doganali (dazi e IVA), effettuare manipolazioni usuali e svolgere lavorazioni in regime di temporanea importazione per poi essere importate, riesportate o vincolate ad altro regime doganale. Quando tali ZFD ricadono all’interno delle aree ZLS, tali benefici (principalmente esenzione dazi doganali e IVA) si aggiungono ovviamente a quelli già previsti per le Zone logistiche semplificate, come le semplificazioni amministrative.

Infine, per quanto concerne la governance, il Regolamento sulle ZLS prevede l'istituzione sia di una Cabina di regia ZLS presso Palazzo Chigi (con compiti di coordinamento generale delle politiche in ambito ZLS), sia di un Comitato di indirizzo per l’amministrazione fattiva di ciascuna ZLS.

Consulta il Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) - DPCM n. 40 del 4 marzo 2024 - GURI n. 77 del 2 aprile 2024

Foto di Jason Goh da Pixabay

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