Consumo di suolo – cosa prevede la legge

Fra le novità del ddl sul consumo di suolo, approvato alla Camera, incentivi alla rigenerazione urbana e riuso delle aree dismesse.

Consumo di suolo

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256 voti favorevoli, 140 contrari e 2 astenuti: passa con questi voti alla Camera dei Deputati il disegno di legge sul consumo di suolo.

Consumo di suolo: finalità

Partiamo dal primo articolo del ddl per il "Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato", inerente le finalità del provvedimento.

In primo luogo, il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono princìpi fondamentali della materia del governo del territorio. Il consumo di suolo è dunque consentito solo nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse.

Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo.

Anche la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua al provvedimento, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana e l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati.

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Riuso e rigenerazione urbana

“L’obiettivo è azzerare il consumo di suolo entro il 2050 e incentivare da subito anche fiscalmente la rigenerazione urbana e l’edilizia di qualità”, spiega il presidente della commissione Ambiente delle Camera Ermete Realacci (Pd).

Il provvedimento detta disposizioni finalizzate alla rigenerazione urbana, prevedendo in particolare una procedura a più fasi per l'individuazione, entro tempi certi, degli ambiti urbanistici e delle aree a destinazione produttiva dismesse da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e rinnovo edilizio.

Le Regioni sono tenute ad adottare disposizioni per incentivare i Comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio.

Si assegna inoltre una delega specifica al Governo, da esercitare entro 9 mesi, per semplificare le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate, e stabilire un regime di favore sugli oneri di urbanizzazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Previsto inoltre un censimento degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti, e un albo dei Comuni virtuosi, “che acquisiscono priorità nell’accesso a finanziamenti pubblici per progetti di rigenerazione urbana, bonifica e di agricoltura in città”, spiega ancora Realacci.

Siamo all'articolo 8 del provvedimento, che attribuisce priorità ai Comuni iscritti nel Registro degli Enti locali, nella concessione di finanziamenti statali e regionali finalizzati:

  • agli interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati a tal fine necessaria, nel rispetto della disciplina di settore;
  • agli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o in ogni caso non più sfruttati ai fini agricoli.

Aree agricole

Quanto ai terreni agricoli, il ddl stabilisce che per 5 anni quelli che hanno beneficiato di finanziamenti pubblici legati alle politiche agricole comunitarie (PAC) e ai piani di sviluppo rurale (PSR) non potranno cambiare destinazione d’uso né essere oggetto di interventi di trasformazione urbanistica, ad eccezione delle opere pubbliche.

Comuni e Regioni possano prevedere di qualificare gli insediamenti rurali come compendi agricoli neorurali, nel caso in cui gli stessi siano stati oggetto di attività di recupero e riqualificazione, attuata anche attraverso interventi di demolizione e di ricostruzione di fabbricati esistenti, se non più funzionali all'attività agricola. La demolizione non può interessare manufatti di valore storico-culturale. Gli interventi realizzati non devono comportare maggior consumo di suolo all'interno del compendio.

Comuni e Regioni definiscono la percentuale di superficie ricostruibile, tenendo in considerazione le tipologie di manufatti da recuperare, le peculiarità dei contesti ambientali e territoriali, nonché il carico urbanistico generato dalle nuove funzioni. La superficie ricostrubile, certificata dal Comune territorialmente competente, non può comunque superare la consistenza complessiva delle superfici edificate esistenti e non può essere ceduta ai terreni agricoli non confinanti, eventualmente parte del compendio agricolo neorurale.

I nuovi fabbricati devono essere realizzati in modo da permettere un inserimento paesaggistico adeguato: spetterà all'ente territoriale competente stabilire i requisiti tenendo conto della normativa e della pianificazione urbanistica, territoriale, paesaggistica e paesistica vigente.

All'interno del compendio, ferma restando la prevalente destinazione ad uso agricolo, è possibile prevedere ulteriori destinazioni d'uso, relative a: 

  • attività amministrative;
  • servizi ludico-ricreativi; 
  • servizi turistico-ricettivi;
  • servizi dedicati all'istruzione;
  • attività di agricoltura sociale;
  • servizi medici e di cura;
  • servizi sociali;
  • attività di vendita diretta dei prodotti agricoli o ambientali locali.

Prossime tappe

Il testo passa ora all'esame del Senato. Il provvedimento licenziato alla Camera prevede già una tabella di marcia, che consiste:

  • nell'emanazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, di una deliberazione della Conferenza unificata, con cui si provvede alla definizione dei criteri e delle modalità per la riduzione in termini quantitativi di consumo del suolo a livello nazionale: entro 90 giorni dall'adozione di tale deliberazione le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a mettere a disposizione i dati acquisiti;
  • nell'emanazione di un decreto del Ministero delle Politiche agricole che provvede alla definizione della riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale.

Disegno di legge: "Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato" 

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