Microcredito: DM 176-2014, finanziamenti per imprese e inclusione sociale

Author: Images_of_Money / photo on flickr Il Ministero dell’Economia, con il decreto n. 176-2014, pubblicato il 1° dicembre in Gazzetta ufficiale, ha aggiornato la disciplina sul microcredito per iniziative imprenditoriali e progetti di inclusione sociale.

A chi si rivolge

Il decreto regolamenta il microcredito a sostegno di progetti di avvio o sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di una microimpresa.

Le microimprese possono essere organizzate in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di cooperativa.

Sono invece esclusi:

  • lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;
  • lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
  • società con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;
  • imprese che al momento della richiesta presentino più di 100mila euro di debiti.

Cosa finanzia

I finanziamenti possono avere come finalità:

  • l’acquisto di beni e servizi strumentali all’attività svolta (compreso il pagamento di canoni e di polizze assicurative);
  • la retribuzione di nuovi dipendenti;
  • il pagamento di corsi di formazione, anche di natura universitaria o post-universitaria.

Gli operatori di microcredito devono fornire almeno due servizi ausiliari tra quelli presi in considerazione dal decreto ministeriale:

  • supporto alla definizione del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dell'attività;
  • formazione sulle tecniche di amministrazione d’impresa, contabile, finanziaria e del personale e sull'uso delle TIC;
  • supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita;
  • assistenza nella risoluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e di altre criticità in corso d’opera.

Modalità di finanziamento

I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali.

L'importo massimo è pari a 25mila euro, che può arrivare a 35mila in presenza di tre condizioni:

  • il contributo prevede un’erogazione frazionata;
  • il beneficiario ha pagato puntualmente le sei rate pregresse all’aumento del limite;
  • il progetto finanziato è ben avviato e rispetta il contratto stabilito con l’erogatore del microcredito.

La durata massima del finanziamento è di 7 anni, ma in caso di sostegno agli studi universitari o post-universitari sale a 10 anni.

Progetti di inclusione sociale

Il decreto disciplina anche la concessione di microcredito a progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si trovino in condizione di vulnerabilità economica, a causa di:

  • disoccupazione;
  • riduzione o sospensione dell’orario di lavoro;
  • aumento significativo delle spese familiari;
  • sopraggiungere dello stato di non autosufficienza proprio o di un membro del nucleo familiare.

I finanziamenti di questo tipo sono destinati all’acquisto di beni o servizi primari e includono per esempio spese mediche, scolastiche o di locazione. I prestiti non sono assistiti da garanzie reali e hanno una durata massima di 5 anni, per un importo non superiore a 10mila euro.

Chi può erogare microcredito

In base al decreto, possono concedere microfinanziamenti i soggetti iscritti all’elenco istituito dall’art. 111 comma 1 del Testo unico bancario (T.u.b.). I finanziamenti a progetti di inclusione sociale e finanziaria, invece, possono essere concessi anche da soggetti non iscritti all’elenco, quali associazioni e fondazioni aventi personalità giuridica, società di mutuo soccorso, aziende pubbliche di servizi alla  persona e cooperative sociali o riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Links
Il decreto ministeriale n. 176-2014 - Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2014

 Photo credit: Images_of_Money / Foter / CC BY

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