Fondo Mecenati: premiare il talento, l'innovatività e la creatività dei giovani

People icons - immagine di LiftarnAl fine di promuovere, sostenere e sviluppare l'imprenditoria giovanile, nonché il talento, l'innovatività e la creatività dei giovani di età inferiore ai 35 anni, è istituito, presso il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il "Fondo Mecenati" con una dotazione di 40 milioni di euro. Lo strumento opera su tutto il territorio nazionale ed è finalizzato a cofinanziare progetti proposti e realizzati da persone giuridiche private, sia singole che associate.

Il Fondo in questione risponde alla necessità, visto l'art. 1, commi 72, 73 e 74 della legge n. 247/2007, come modificati dalla legge n. 191/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2010, di predeterminare la destinazione e le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie di cui al citato comma 73.

I progetti cofinanziabili dal Fondo devono essere di rilevanza nazionale, ossia destinati ad essere attuati in non meno di tre Regioni, devono rispettare il principio delle pari opportunità tra uomo e donna ed essere finalizzati a:

  • promuovere lo spirito e la capacità imprenditoriale tra i giovani di età inferiore ai 35 anni, favorendo e supportando la nascita o l'avvio di nuove imprese, oppure sviluppando e sostenendo imprese già costituite, con particolare riguardo ai settori:
    - dell'eco-innovazione e dell'innovazione tecnologica;
    - del recupero delle arti e dei mestieri tradizionali;
    - della responsabilità sociale d'impresa;
    - della promozione dell'identità italiana ed europea;
  • sostenere il talento, l'immaginazione, la creatività e le capacità d'innovazione dei giovani nel campo della cultura, della musica, del cinema, del teatro, dell'arte, della moda e del design dei giovani di età inferiore ai 35 anni, anche attraverso la concessione di premi, borse di studio o esperienze formative;
  • favorire lo sviluppo dell'innovazione tecnologica, anche al fine di valorizzare i risultati della ricerca scientifica, agevolando l'acquisizione e/o l'utilizzo di brevetti e/o il trasferimento tecnologico promossi da giovani di età inferiore ai 35 anni.

Possono presentare domanda di accesso al Fondo le persone giuridiche private, singole o associate, che abbiano sede legale e/o operativa in Italia, in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

a) non versare in alcune delle ipotesi di impossibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

b) non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero non avere in corso procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;

c) aver realizzato negli ultimi due esercizi approvati un fatturato globale di almeno 8 milioni di euro;

d) essere regolarmente costituite da almeno 5 anni.

Il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha il compito di emanare un apposito avviso pubblico nel quale siano disciplinati:

  1. le modalità ed i termini di presentazione delle domande di accesso al Fondo;
  2. i requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso al Fondo;
  3. le modalità ed i termini di erogazione del cofinanziamento ai beneficiari;
  4. le modalità con le quali è svolta l'attività di controllo e monitoraggio;
  5. i dati e le informazioni, e le relative modalità di trasmissione, che i soggetti beneficiari devono fornire per il controllo ed il monitoraggio dei progetti;
  6. le eventuali priorità di intervento.

Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Finanziaria 2010

GURI n. 25 del 1° febbraio 2011

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU'
DECRETO 12 novembre 2010

Finalizzazione di parte delle risorse di cui all'art. 1, commi  72  e
73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. (11A01119)

 


IL MINISTRO DELLA GIOVENTU'

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina delle
attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri» e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, ed in particolare l'art. 12;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2000, n.165 e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
dicembre 2002, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice
dell'Amministrazione digitale» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l'art 19 comma 5 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con
il quale l'on.le Giorgia Meloni e' stata nominata Ministro senza
portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio
2008 con il quale al precitato Ministro e' stato conferito l'incarico
per le politiche della gioventu';
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con
modificazioni in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro,
attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di
indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
giugno 2008 con il quale all'on.le Giorgia Meloni e' stato delegato
l'esercizio delle funzioni in materia di politiche della gioventu';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
ottobre 2009, che ha, tra l'altro, istituito nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della
Gioventu';
Visto l'art. 1, commi 72 e 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
come dapprima modificati dall'art. 19-bis, comma 1 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, e con specifico riferimento al comma 72,
come sostituito dall'art. 2, comma 50 della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010;
Ritenuta la necessita', pur a seguito dell'intervenuta abrogazione,
ai sensi dell'art. 2, comma 50 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
del comma 74 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, di
predeterminare la destinazione e le modalita' di utilizzazione delle
risorse finanziarie di cui al citato comma 73;
Considerato quanto segue:
nell'Unione europea la disoccupazione giovanile ha raggiunto
livelli estremamente preoccupanti: un giovane su cinque al di sotto
dei 25 anni e' disoccupato, un giovane su cinque di eta' compresa tra
i 18 e i 24 anni e' a rischio di poverta' (Fonte: Eurostat,
Statistiche dell'UE sul reddito e sulle condizioni di vita);
in Italia nel 2009 l'occupazione si e' ridotta di 380 mila
unita', ed in particolare tra i giovani di eta' compresa tra i 15 e i
29 anni la riduzione e' stata di 311 mila unita', pari ad oltre l'80%
del calo complessivo dell'occupazione; la disoccupazione tra i
giovani raggiunge il 25,4% e coinvolge circa 450 mila persone tra i
15 e i 24 anni; inoltre, si e' verificato un allargamento dell'area
dei non impegnati ne' in un lavoro, ne' in un percorso di studio (142
mila in piu') e degli studenti (83 mila in piu'), cui si aggiungono
altri 47 mila giovani che, precedentemente in posizione di
studenti-lavoratori, prolungano gli studi, presumibilmente in ragione
delle ridotte prospettive occupazionali. Il tasso di occupazione
giovanile e' cosi' sceso al 44%, con una caduta tre volte superiore a
quella subita dal tasso di occupazione totale (Fonte: ISTAT, Rapporto
annuale «La situazione del Paese 2009»);
l'attuale crisi finanziaria internazionale ha fatto concentrare
sull'occupazione precaria l'onere dell'aggiustamento dell'input di
lavoro. Cio' ha determinato un peggioramento consistente della
condizione della fascia giovanile della popolazione, cioe' delle
persone con eta' compresa tra 18 e 29 anni. Si tratta di circa 7,8
milioni di giovani (13,1% del totale), al cui interno si individuano
2,5 milioni di studenti, 3,4 milioni di occupati (di cui 287 mila
inseriti in un percorso di studio) e 1,9 milioni ne' studenti ne'
occupati (Fonte: ISTAT, Rapporto annuale «La situazione del Paese
2009»);
Dato atto che l'attuale crisi finanziaria internazionale impone
urgenti iniziative specifiche in favore dei giovani, finalizzate a
consentire loro di partecipare attivamente ed equamente alla vita
economica, sociale, democratica e culturale, incentivando le
potenzialita' dei giovani in termini di competenze, talento e
motivazione, incoraggiando il lavoro autonomo e l'imprenditorialita';
Considerato che la disoccupazione, l'esclusione sociale ed
economica sono ostacoli al benessere dei giovani e possono impedirne
la partecipazione attiva nella societa'; una maggiore inclusione
sociale dei giovani e la loro partecipazione piena e attiva al
mercato del lavoro costituiscono strumenti essenziali per ridurre la
poverta', migliorare la qualita' della vita e promuovere la coesione
sociale;
Considerato che la promozione e l'incentivazione delle
potenzialita' dei giovani in termini di competenze, talento e
motivazione possono facilitare l'accesso dei giovani al mercato del
lavoro ed aumentare l'occupabilita';
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
maggio 2010 di attuazione della comunicazione della Commissione U.E.
del 25 giugno 2008, recante: «Pensare anzitutto in piccolo» Uno
«Small Business Act» per l'Europa, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2010, ed in particolare il paragrafo 2
lettera a) nella parte in cui prevede che occorre intensificare gli
sforzi al fine di incoraggiare e sostenere l'imprenditorialita'
giovanile e individuare misure a sostegno delle nuove generazioni di
imprenditori al fine di promuovere presso i giovani iniziative volte
alla diffusione della cultura d'impresa e all'orientamento al lavoro
autonomo, per sostenere l'occupazione e creare una coscienza del
«fare impresa» capace di rendere le idee dei giovani «business», in
particolare favorendo collaborazioni e necessarie sinergie tra
scuole, Universita' e associazioni no profit con partecipazione
prevalente di studenti. Si vuole incoraggiare l'attitudine
all'autoimpiego, le conoscenze necessarie per poter entrare nel mondo
dell'imprenditoria, sostenendo la creativita' e l'innovativita' dei
giovani nel tessuto delle piccole e medie imprese, tramite
orientamento, seminari, consulenza e tutoraggio per chi ha
effettivamente la volonta' di avviare un'impresa;
Ritenuto, a tal fine, in sede di prima applicazione alla sopra
citata legge, di istituire un apposito fondo finalizzato a
cofinanziare progetti finalizzati a promuovere le capacita'
imprenditoriali dei giovani e sostenere lo sviluppo del talento e
della creativita' dei giovani;

Decreta:

Art. 1


Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono con i termini:
a) «Legge»: l'art. 1, commi 72 e 73 della legge 24 dicembre 2007,
n. 247, come dapprima modificati dall'art. 19-bis, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e con specifico riferimento
al comma 72, come sostituito dall'art. 2, comma 50 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010;
b) «Dipartimento»: la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Gioventu';
c) «Fondo»: il «Fondo Mecenati» istituito ai sensi dell'art. 2
del presente decreto;
d) «Richiedente»: il soggetto aspirante all'accesso al Fondo;
e) «Beneficiario»: il soggetto ammesso al finanziamento.


                               Art. 2 


Istituzione del Fondo - Finalita'

1. Al fine di promuovere, sostenere e sviluppare l'imprenditoria
giovanile nonche' al fine di promuovere e sostenere il talento,
l'innovativita' e la creativita' dei giovani di eta' inferiore ai 35
anni, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate dalla «Legge»,
e' istituito presso il Dipartimento il «Fondo Mecenati» con una
dotazione di 40 milioni di euro.
2. Il «Fondo» opera su tutto il territorio nazionale ed e'
finalizzato a cofinanziare progetti proposti e realizzati da persone
giuridiche private, sia singole che associate, volti a:
a) promuovere, creare, sviluppare, sostenere ed incoraggiare
l'imprenditoria tra i giovani di eta' inferiore ai 35 anni;
b) promuovere e sostenere il talento, l'immaginazione, la
creativita' e le capacita' d'innovazione dei giovani di eta'
inferiore ai 35 anni nel campo della cultura, della musica, del
cinema, del teatro, dell'arte, della moda, del design e della
tecnologia.
3. Il progetto deve essere di rilevanza nazionale, ossia destinato
ad essere attuato in non meno di tre Regioni, deve rispettare il
principio delle pari opportunita' tra uomo e donna e deve essere
finalizzato a:
a) promuovere lo spirito e la capacita' imprenditoriale tra i
giovani di eta' inferiore ai 35 anni, favorendo e supportando la
nascita o l'avvio di nuove imprese oppure sviluppando e sostenendo
imprese gia' costituite, con particolare riguardo ai settori:
dell'eco-innovazione e dell'innovazione tecnologica; del recupero
delle arti e dei mestieri tradizionali; della responsabilita' sociale
d'impresa; della promozione dell'identita' italiana ed europea;
b) sostenere lo sviluppo del talento, dell'immaginazione, della
creativita' e delle capacita' d'innovazione dei giovani nel campo
della cultura, della musica, del cinema, del teatro, dell'arte, della
moda e del design dei giovani di eta' inferiore ai 35 anni, anche
attraverso la concessione di premi, borse di studio o esperienze
formative;
c) promuovere lo sviluppo dell'innovazione tecnologica, anche al
fine di valorizzare i risultati della ricerca scientifica, favorendo
l'acquisizione e/o l'utilizzo di brevetti e/o il trasferimento
tecnologico promossi da giovani di eta' inferiore ai 35 anni.
4. Le imprese da avviare o sviluppare ai sensi del comma 3 lettera
a), devono possedere le seguenti caratteristiche:
a) in caso di imprese individuali, il titolare deve essere un
giovane di eta' inferiore ai 35 anni;
b) in caso di societa' di persone, i giovani di eta' inferiore ai
35 anni devono rappresentare la maggioranza numerica dei componenti
la compagine sociale e devono detenere la maggioranza delle quote;
c) in caso di societa' di capitali, i giovani di eta' inferiore
ai 35 anni devono detenere almeno i due terzi delle quote del
capitale sociale, devono essere almeno i due terzi dei soci e devono
costituire almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo
di amministrazione;
d) in caso di societa' cooperative i giovani di eta' inferiore ai
35 anni devono costituire la maggioranza numerica dei soci e devono
rappresentare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione.


                               Art. 3 


Modalita' di accesso al Fondo

1. Il Dipartimento emana apposito avviso pubblico nel quale sono
disciplinati:
a) le modalita' ed i termini di presentazione delle domande di
accesso al «Fondo»;
b) i requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso al «Fondo»;
c) le modalita' ed i termini di erogazione del cofinanziamento ai
Beneficiari;
d) le modalita' con le quali e' svolta l'attivita' di controllo e
monitoraggio;
e) i dati e le informazioni, e le relative modalita' di
trasmissione, che i soggetti Beneficiari devono fornire per il
controllo ed il monitoraggio dei progetti;
f) le eventuali priorita' di intervento.
2. L'avviso pubblico di cui al comma 1 e' pubblicato in forma
integrale sul sito istituzionale del Ministro della gioventu' e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Possono presentare domanda di accesso al «Fondo» le persone
giuridiche private, singole o associate, che abbiano sede legale e/o
operativa in Italia, in possesso dei seguenti requisiti alla data di
presentazione della domanda:
a) non versare in alcune delle ipotesi di impossibilita' a
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
b) non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, concordato
preventivo ovvero non avere in corso procedimento per la
dichiarazione di tali situazioni;
c) aver realizzato negli ultimi due esercizi approvati un
fatturato globale di almeno 8 milioni di euro;
d) essere regolarmente costituite da almeno 5 anni.


                               Art. 4 


Esame delle domande e dei progetti

1. Il Dipartimento esamina le domande seguendo l'ordine cronologico
di ricezione delle stesse, come risultante dal protocollo di arrivo
(nel solo caso di domanda spedita a mezzo raccomandata a/r, fa fede
il timbro apposto dall'ufficio postale accettante), verificando
preliminarmente il possesso da parte dei Richiedenti dei requisiti
soggettivi stabiliti nell'art. 3, comma 3 e nell'avviso pubblico di
cui all'art. 3, comma 1. All'esito del procedimento istruttorio, il
Dipartimento dispone l'ammissione o l'esclusione della domanda,
dandone comunicazione ai Richiedenti, ai sensi della legge 7 agosto
1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Successivamente, il Dipartimento accerta che i progetti relativi
alle domande ritenute ammissibili siano conformi a quanto stabilito
nell'art. 2, commi 3 e 4 e nell'avviso pubblico di cui all'art. 3,
comma 1, e li ammette a finanziamento, secondo l'ordine cronologico e
fino ad esaurimento delle risorse del «Fondo» di cui all'art. 2,
comma 1.
3. Il Dipartimento stipula apposita convenzione con il
Beneficiario, volta a regolare i rapporti tra le parti, anche con
riferimento alle modalita' ed ai termini di erogazione del
cofinanziamento, al monitoraggio sullo stato di avanzamento del
progetto ed alle modalita' di rendicontazione delle spese.
4. Ai fini delle attivita' istruttorie relative alla verifica dei
requisiti soggettivi, di cui al comma 1, nonche' alla conformita' dei
progetti pervenuti rispetto a quanto stabilito nell'art. 2, commi 3 e
4, e nell'avviso pubblico di cui all'art. 3, comma 1, e' istituita,
con decreto del Capo del Dipartimento, apposita Commissione.
5. Il cofinanziamento e' concesso a titolo di compartecipazione
finanziaria, nel limite massimo del 40% del costo complessivo del
progetto, e comunque sino ad un massimo di 3 milioni di euro.


                               Art. 5 


Soggetto gestore del Fondo

1. Il Dipartimento affida la gestione amministrativa, tecnica,
finanziaria e contabile del Fondo di cui al presente decreto ad un
soggetto esterno, privato o pubblico, individuato, ai sensi dell'art.
19 comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni, tra gli Enti Pubblici aventi specifica
competenza nella materia, oppure, ai sensi dell'art. 19 comma 5 del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto
2009 n. 102, a societa' a capitale interamente detenuto da
Amministrazioni dello Stato.
2. I rapporti tra il Dipartimento ed il Soggetto Gestore del Fondo
sono regolati da un accordo o da una convenzione. L'Accordo stipulato
con il Dipartimento ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di
affidamento della gestione a soggetto pubblico, oppure il
Disciplinare emanato dal Dipartimento e sottoscritto per accettazione
dal Gestore, ove la gestione sia invece affidata a societa' a
capitale interamente detenuto da Amministrazioni dello Stato,
contemplano necessariamente la quantificazione degli oneri di
gestione annuali, oppure l'indicazione di parametri oggettivi per la
loro definizione ex ante, nonche' l'obbligo, per il Soggetto Gestore
del Fondo, di munirsi, ai fini del prelevamento dal «Fondo» degli
oneri ad esso dovuti della preventiva autorizzazione del
Dipartimento, rilasciata previo accertamento della regolare
esecuzione degli obblighi assunti.
3. Il Soggetto Gestore del Fondo ha la rappresentanza negoziale e
giudiziale, sia attiva che passiva, del Fondo, ivi compreso il potere
di farsi a sua volta rappresentare.
4. Al Soggetto Gestore del Fondo sono affidati almeno i seguenti
compiti:
a) predisposizione delle convenzioni, sulla base di format
concordati con il Dipartimento, in duplice originale;
b) ricezione delle richieste di erogazione del co-finanziamento
trasmesse dai «Beneficiari» e verifica della regolarita' delle
rendicontazioni trasmesse e degli altri documenti richiesti per dar
corso ai pagamenti a favore dei «Beneficiari»;
c) erogazione ai beneficiari del co-finanziamento pubblico;
d) custodia, presso i locali del Soggetto Gestore del Fondo, dei
giustificativi di spesa allegati dai «Beneficiari», a supporto delle
richieste di pagamento;
e) implementazione di un sistema informativo per la gestione del
«Fondo»;
f) rendicontazione periodica relativa alle operazioni effettuate
sul «Fondo»;
g) rendicontazione semestrale in merito alla situazione
contabile, alle disponibilita' ed agli impieghi, ivi inclusi i
prelevamenti per gli oneri di gestione;
h) redazione, sottoscrizione ed invio, al termine dell'attivita',
di una relazione descrittiva conclusiva, con annessi relativi
prospetti finanziari;
i) predisposizione delle controdeduzioni, eventualmente formulate
a seguito dei controlli;
j) controllo della documentazione giustificativa delle spese
sostenute e regolarmente quietanzate espletando tutti i necessari
obblighi derivanti;
k) cura delle eventuali procedure di recupero dei fondi versati
ai Beneficiari;
l) supporto tecnico ed operativo nei confronti del Dipartimento
nei rapporti con gli organi di controllo;
m) ricezione e custodia per un periodo di anni 5 della
documentazione inviata dai «Richiedenti» e dai «Beneficiari»;
n) tenuta della corrispondenza e dei contatti formali, in nome e
per conto del Dipartimento e su indicazioni di quest'ultimo per
situazioni controverse, sia con riferimento ai «Richiedenti» che ai
«Beneficiari»;
o) richiesta e ricezione, in nome e per conto del Dipartimento,
della documentazione prevista da leggi, regolamenti e dallo stesso
avviso, preliminare alla sottoscrizione delle Convenzioni.


                               Art. 6 


Modalita' di trasferimento delle risorse finanziarie

1. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli
effetti dal patrimonio del Soggetto Gestore del Fondo di cui all'art.
5. A tal fine, la gestione del «Fondo» deve essere svolta con
apposita contabilita' separata e secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e
integrazioni.
2. A seguito dell'approvazione, e del susseguente esito positivo
dei controlli, dell'Accordo o Disciplinare, di cui all'art. 5 comma
2, le risorse del Fondo sono trasferite su un apposito conto corrente
infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato,
intestato al Soggetto Gestore del Fondo di cui all'art. 5. Al conto
corrente affluiscono altresi' i recuperi provenienti dalla gestione
del «Fondo».
3. In caso di sopravvenute disposizioni legislative o
regolamentari, di revoca o modifica del presente decreto, che
comportino l'interruzione dell'intervento di cui all'art. 2
anteriormente all'esaurimento delle risorse finanziarie di cui al
medesimo art. 2, il soggetto Gestore del Fondo di cui all'art. 5
provvede entro sessanta giorni dalla ricezione di comunicazione
scritta del Dipartimento alla restituzione delle residue giacenze,
mediante versamento delle stesse sulla contabilita' speciale n. 350
22330 intestata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice
fiscale 80188230587 - IBAN: IT49J0100003245350200022330 - indicando
nella disposizione del bonifico il codice fiscale del versante e la
seguente causale: «Restituzione economie di spesa risultanti dalla
gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro della gioventu' 12
novembre 2010».


                               Art. 7 


Logo

1. Il Beneficiario si impegna a riportare il logo del Ministro
della gioventu' ed a indicare che il progetto e' stato realizzato
anche grazie al cofinanziamento del «Fondo Mecenati». A tal fine, il
Beneficiario sara' autorizzato all'uso ed alla riproduzione del logo
del Ministro della gioventu'.


                               Art. 8 


Divieto di cessione del cofinanziamento

1. E' fatto divieto assoluto al Beneficiario di cedere, a qualsiasi
titolo, in tutto o in parte, il cofinanziamento a pena di risoluzione
della convenzione.


                               Art. 9 


Decadenza dal cofinanziamento

1. Il Beneficiario decade dal cofinanziamento:
a) in caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 3;
b) in caso di scioglimento anticipato del Beneficiario e di
liquidazione del patrimonio;
c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione
ovvero il legale rappresentante del Beneficiario siano condannati,
con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica
amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio,
ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa
antimafia;
d) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure
cautelari che impediscano al Beneficiario di contrattare con le
pubbliche amministrazioni;
e) in caso di rilascio di informazione antimafia attestante la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
f) in caso di mancato rispetto, da parte del Beneficiario delle
modalita' di realizzazione del progetto nonche' dei termini e delle
condizioni di realizzazione dello stesso;
g) in caso di rifiuto o mancata consegna dei documenti e/o delle
giustificazioni necessarie al monitoraggio del progetto.
2. La decadenza dal cofinanziamento e' disposta con provvedimento
motivato del Dipartimento, che e' notificato al Beneficiario con
raccomandata a/r. A seguito della decadenza, il Soggetto Gestore del
Fondo provvede al recupero delle somme eventualmente indebitamente
percepite e degli interessi al saggio legale in vigore, anche
mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 12 novembre 2010

Il Ministro della gioventu': Meloni

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