Aree di crisi: accesso semplificato alle agevolazioni ai sensi del Temporary Framework

Aree di crisi industriale - Photo credit:Foto di Gabriele Lässer da Pixabay Alla luce dei tempi stretti per la concessione degli incentivi di cui alla legge 181-1989 in applicazione delle disposizioni della sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid, che scadono a fine anno, il MIMIT ha previsto una disciplina in deroga che accelera il processo di valutazione delle domande.

Legge 181-89: nuove regole per le agevolazioni per le aree di crisi industriale

Il decreto ministeriale del 24 marzo 2022, insieme alla successiva circolare del 16 giugno 2022, ha rinnovato la disciplina degli aiuti per le aree di crisi industriale di cui alla legge 181-1989, e ha previsto la possibilità di definire termini e modalità per il riconoscimento delle agevolazioni nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19 (Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020).

Le indicazioni per l'applicazione del Quadro temporaneo, insieme alla previsione di procedure semplificate per l’accesso alle agevolazioni, sono contenute nella circolare direttoriale n. 3500 approvata il 2 novembre dal MIMIT.

Accesso semplificato alle agevolazioni sezione 3.13 del Temporary Framework

In considerazione del periodo ridotto di validità della sezione 3.13 del Quadro temporaneo, in scadenza il 31 dicembre 2023, e dalla connessa necessità di accelerare la concessione delle agevolazioni, la circolare MIMIT fornisce le indicazioni di dettaglio per l’applicazione di un meccanismo semplificato, in deroga alla disciplina ordinaria, da applicare alle sole domande che hanno richiesto di beneficiare delle disposizioni della sezione 3.13.

La circolare stabilisce che Invitalia avvia le attività di istruttoria sulle domande di agevolazione che hanno richiesto l’applicazione delle disposizioni della sezione 3.13 del Quadro temporaneo per le quali risultino disponibili adeguate risorse finanziarie in relazione all’ordine di valutazione (formato sulla base dei criteri stabiliti al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2022) oppure per le quali risulti disponibile un’adeguata copertura finanziaria in esito allo scorrimento o alla modifica di tale ordine di valutazione in tempo utile per procedere alla concessione entro fine anno.

L’Agenzia valuta, in primo luogo, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità che sono previste dal decreto del 24 marzo 2022 relativamente alle caratteristiche dei beneficiari (all'articolo 4, comma 1) e dei programmi di investimento (all’articolo 5, commi 10, 11 e 12), sulla base di quanto dichiarato nella domanda di agevolazione dal soggetto proponente.

In caso di esito positivo di queste prime verifiche, l’Agenzia procede alla concessione delle agevolazioni - necessariamente entro il 31 dicembre 2023 –, all'iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e alla relativa comunicazione al soggetto proponente.

Qualora nell’ambito delle verifiche Invitalia riscontri elementi che incidono sui criteri stabiliti per la determinazione del punteggio attribuito alla domanda di agevolazione ai fini della formazione dell’ordine di valutazione, l’esito positivo è comunque condizionato alla determinazione di un punteggio uguale o superiore a quello attribuito all’ultima domanda di agevolazione per cui risulta disponibile adeguata copertura finanziaria.

L’efficacia della concessione delle agevolazioni, tuttavia, resta sempre subordinata al completo svolgimento, con esito positivo, delle attività istruttorie disciplinate dal decreto del 24 marzo 2022 e dalla circolare n. 237343 del 16 giugno 2022, che una volta completate permettono a Invitalia di determinare, tra l’altro, l’esatto ammontare delle agevolazioni concedibili.

L’importo concesso viene indicato in un apposito atto, che viene trasmesso dall’Agenzia al soggetto proponente, insieme alle ulteriori prescrizioni circa il programma d’investimento ammesso agli aiuti.

Le domande di agevolazione che, a seguito della formazione dell’ordine di valutazione, risultino prive di copertura finanziaria potranno accedere alla fase di valutazione istruttoria, in caso di eventuale scorrimento o di modifica dell’ordine di valutazione formatosi successivamente al 31 dicembre 2023, soltanto se considerate ammissibili ai sensi di quanto disposto dal regolamento UE n. 651/2014 (Regolamento GBER) o dal regolamento UE n. 1407/2013 (Regolamento “de minimis”). In caso contrario, tali domande si intendono decadute.

Consulta la Circolare n. 3500 del 2 novembre 2023 - Criteri e modalità semplificati di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 applicabili alle domande di agevolazione che hanno richiesto l’applicazione delle disposizioni della sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid

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