Scudo Fiscale: Circolare 49-E/2009 Agenzia delle Entrate con nuovi chiarimenti

Stemma Guardia di FinanzaCon la nuova Circolare pubblicata oggi l'Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti degli operatori sull'applicazione dello strumento che consente ai contribuenti - che non hanno dichiarato attività detenute all'estero - di sanare la loro posizione con la presentazione di una "dichiarazione riservata " e il pagamento di un imposta pari al 5% delle attività che saranno rimpatriate o regolarizzate. 

Vediamo i quesiti di più larga applicazione.

Fondo pensione estero
Il residente fiscale italiano iscritto ad un fondo pensione estero ha l’obbligo di indicare l’ammontare dei contributi versati al fondo (consistenza) nella Sezione II del Modulo RW e i trasferimenti relativi ai contributi effettuati nel periodo d’imposta nella Sezione III del medesimo modulo. Il mancato rispetto delle suddette indicazioni determina la violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.

Rimpatrio giuridico di attività patrimoniali
Il rimpatrio è realizzabile anche per quelle attività patrimoniali (tra cui gli immobili, le opere d’arte e i gioielli) che, per loro natura, sono idonee a formare oggetto di un rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione con gli intermediari abilitati.
Il rimpatrio giuridico al pari di quello materiale esonera il contribuente dall’indicazione nel modulo RW della dichiarazione dei redditi delle attività rimpatriate.
 
Valore delle attività
Il valore delle attività e degli investimenti da indicare nella dichiarazione riservata deve essere compreso tra il costo di acquisto e il valore corrente alla data del 31 dicembre 2008. Il costo d’acquisto deve essere supportato da documentazione probatoria e il valore corrente deve essere supportato dalle quotazioni rilevate in mercati regolamentati ovvero da apposita valorizzazione effettuata da parte dell’interessato.
 
Costo fiscalmente riconosciuto delle attività rimpatriate
Con riguardo alla determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria eventualmente realizzati dal contribuente dopo avere effettuato il rimpatrio, ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 14 del D.L. n. 350 del 2001, possono essere anche derogati gli ordinari criteri di determinazione dei redditi stabiliti dal TUIR.
 
In particolare, il contribuente - in mancanza della documentazione di acquisto – può assumere alternativamente, quale costo fiscalmente rilevante:
  • il valore autocertificato all’intermediario, che non può in ogni caso superare il valore normale determinato sulla base dei criteri generali stabiliti dall’articolo 9 del TUIR alla data di effettuazione dell’operazione di emersione (ossia la media dei valori dei trenta giorni precedenti il rimpatrio);
  • l’importo dichiarato nella dichiarazione riservata.

Questionario relativo alle disponibilità costituite all’estero
I contribuenti che hanno ricevuto il questionario relativo alle disponibilità costituite all'estero e detengono investimenti o hanno compiuto operazioni finanziarie compresi tra quelli indicati nel questionario stesso non possono aderire allo scudo fiscale.

I contribuenti, che sono stati invece raggiunti dal questionario dopo aver presentato la dichiarazione riservata, sono comunque tenuti a restituirlo, ma, entro i 30 giorni successivi alla sua notifica, potranno far valere l'avvenuto rimpatrio (o regolarizzazione) esibendo copia della dichiarazione riservata.

Agenzia delle Entrate - CIRCOLARE n. 49E del 23.11.2009

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