Incentivi rinnovabili – cosa prevede la nuova bozza di decreto

Alle battute conclusive il decreto sui nuovi incentivi alle rinnovabili elettriche non fotovoltaiche

Author: Duke Energy / photo on flickr Dopo una prima bozza di decreto messa a punto dal Ministero dello Sviluppo economico, poi modificata, il nuovo testo passa all'esame della Conferenza Unificata Stato-Regioni.

Stando al contatore GSE del “costo indicativo cumulato annuo degli incentivi” riconosciuti agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici, siamo agli sgoccioli: con 5,747 miliardi di euro (dato aggiornato al 31 maggio 2015), si avvicina il raggiungimento del tetto dei 5,8 miliardi di euro, stabilito con il precedente decreto del 6 luglio 2012 (in attuazione dell’art. 24 del del d.lgs. 28/2011).

Il Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi ha annunciato novità in tal senso a fine maggio, nel corso di un'audizione in Senato: intenzione del dicastero è emanare un nuovo decreto per incentivare le rinnovabili diverse dal fotovoltaico, valido fino alla fine del 2016. Quindi, dovranno essere definite nuove regole fino al 2020.

Dopo una prima bozza di decreto, criticata dalle associazioni del settore, il Mise ha messo a punto un nuovo testo, inviato ai ministeri dell’Ambiente e delle Politiche Agricole e ora all'esame della Conferenza Unificata Stato-Regioni.

Cosa prevede la nuova bozza di decreto

Resta il tetto di 5,8 miliardi di euro stabilito nel decreto del 2012, ma vengono aggiornate le modalità di calcolo.

Possono accedere ai meccanismi di incentivazione, previa iscrizione negli appositi registri:

  • gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza non è superiore alla potenza di soglia;
  • gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva non è superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;
  • gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti;
  • gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento non sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

Il decreto fissa inoltre i contingenti di potenza per i registri:

  • Eolico onshore: 60 MW;
  • Idroelettrico: 80 MW;
  • Geotermoelettrico: 30 MW;
  • Biomasse e Biogas: 112 MW;
  • Oceanica (comprese maree e moto ondoso): 6 MW;
  • Solare termodinamico: 10 MW.

per le aste:

  • Eolico onshore: 800 MW (100 in più rispetto al precedente decreto);
  • Eolico offshore: 30 MW (non previsto nel precedente decreto);
  • Geotermoelettrico: 20 MW (non previsto nel precedente decreto);
  • Solare termodinamico: 110 MW.

e per i rifacimenti (gli incentivi ai rifacimenti saranno assegnati con le modalità previste per i registri e non più per le aste, come prevedeva invece il decreto del 2012):

  • Eolico onshore 40 MW;
  • Idroelettrico: 30 MW;
  • Geotermoelettrico: 20 MW.

Nel testo precedente, figuravano nella lista degli interventi di rifacimento parziale e totale ammessi ai meccanismi di incentivazione anche quelli riguardanti le biomasse, escluse nella nuova versione.

Il testo indica anche un contingente massimo di 120,5 MW per le centrali a biomasse da riconversione degli ex zuccherifici, riservato a chi abbia ottenuto l’autorizzazione al 5 febbraio 2014. Livello più basso rispetto ai precedenti 135 MW previsti nella prima bozza di decreto.

Sono previsti incentivi ulteriori per impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate. Cancellata dal nuovo testo l'esclusione dall'accesso agli incentivi per gli impianti alimentati dalla sansa vergine di oliva.

Prevista la pubblicazione di due bandi: il primo bando per richiedere al GSE l’iscrizione al registro informatico relativo alla fonte e alla tipologia di appartenenza dell’impianto; il secondo per la partecipazione a procedure pubbliche d’asta al ribasso, svolte in forma telematica, per la definizione del livello di incentivazione dell’energia elettrica prodotta.

Quanto alle tempistiche di pubblicazione dei bandi, le date inizialmente indicate nella prima bozza di decreto – entro il 30 settembre 2015 per l'iscrizione al registro, e entro il 30 ottobre 2016 per le aste – vengono eliminate nel nuovo testo, in cui si parla di tempistiche da definire quando si è in dirittura d'arrivo.

L’accettazione delle richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione cessa 30 giorni dopo il raggiungimento del costo indicativo massimo degli incentivi di 5,8 miliardi o, in ogni caso, il 31 dicembre 2016.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il GSE pubblica o aggiorna le procedure per l’effettuazione di interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti incentivati, inclusi i fotovoltaici, con le finalità di salvaguardare l’efficienza del parco di generazione e, al contempo, di evitare comportamenti che possano causare indebiti incrementi della spesa di incentivazione.

Sul testo si attende il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni. Parere atteso inizialmente per la riunione del 30 luglio, durante la quale però il tema non è stato affrontato.  

Link
Nuova bozza decreto incentivi alle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico

Photo credit: Duke Energy / Foter / CC BY-NC-ND

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