Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto

Cambiamenti climatici - Luis García (Zaqarbal)E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del 25 novembre 2008 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante la disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo Kyoto, a sostegno delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Le risorse finanziarie disponibili per investimenti ambientali ammontano a 600milioni di euro nel triennio 2007-2009.

Il Protocollo, adottato a Kyoto l’11 dicembre 1997, e reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, concerne la riduzione delle emissioni di sei gas ad effetto serra, nel periodo 2008-2012, di almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990:

  • biossido di carbonio (CO2);
  • metano (CH4);
  • protossido di azoto (N2O);
  • idrofluorocarburi (HFC);
  • perfluorocarburi (PFC);
  • esafluoro di zolfo (SF6).

Tra il 2008 e il 2012 gli Stati membri dell'Unione devono ridurre collettivamente le loro emissioni di gas ad effetto serra dell'8%.

Per raggiungere questi obiettivi, il Protocollo propone una serie di mezzi di azione:

  • rafforzare o istituire politiche nazionali di riduzione delle emissioni (miglioramento dell'efficienza energetica, promozione di forme di agricoltura sostenibili, sviluppo di fonti di energia rinnovabili, ecc.);
  • cooperare con le altre parti contraenti (scambi di esperienze o di informazioni, coordinamento delle politiche nazionali per migliorarne l'efficacia attraverso meccanismi di cooperazione, quali i diritti di emissione, l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito).

Affluiscono al Fondo Kyoto, istituito presso la CDP S.p.A, ai sensi del comma 1113 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le seguenti risorse per il triennio 2007-2009 (la dotazione del Fondo Kyoto è utilizzata secondo cicli di programmazione annuale):

  • nel 2007: 200 milioni di euro;
  • nel 2008: 200 milioni di euro;
  • nel 2009: 200 milioni di euro;
  • le rate di rimborso dei finanziamenti agevolati.

Le risorse sono rese disponibili dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalità stabilite nella convenzione da stipularsi con CDP S.p.A..

Le Misure finanziabili sono:

  1. “Misura microcogenerazione diffusa”: installazione di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento elettrico e termico come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (G.U. n. 54 del 6 marzo 2007), alimentati a gas naturale, biomassa vegetale solida , biocombustibili vegetali liquidi , biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa (solida, liquida, gassosa);
  2. “Misura rinnovabili”: installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità o calore;
  3. “Misura motori elettrici”: sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza nominale superiore a 90 kWe con motori ad alta efficienza;
  4. “Misura usi finali”: risparmio energetico e incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia;
  5. “Misura protossido di azoto”: eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali e in agricoltura;
  6. “Misura ricerca”: progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero di gas ad effetto serra;
  7. “Misura gestione forestale sostenibile”: progetti regionali per la finalizzazione di interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.
Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati di cui al decreto, imprese, persone fisiche, persone giuridiche private, soggetti pubblici, condomini, comprendenti almeno dieci unità abitative, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la “Misura gestione forestale sostenibile”.
Il finanziamento agevolato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è determinato come il valore minimo tra:
  • il massimale di finanziamento agevolato;
  • il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale generale dei costi ammissibili;
  • il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale finanziamento agevolato richiesto.
L’erogazione del finanziamento agevolato, fino ad un massimo del 25% del suo importo, viene disposta dall’ufficio della CDP S.p.A. entro 15 giorni lavorativi dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento; per il restante 75% è disposta per stati di avanzamento, sottoscritti dal direttore dei lavori o figura analoga, ciascuno di importo non inferiore al 25% del finanziamento stesso, fatta salva l’erogazione a saldo.

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