Sisma Emilia: pubblicato il protocollo per i finanziamenti agevolati a imprese e cittadini

Terremoto Ferrara - foto di Mario FornasariIn Gazzetta ufficiale il Protocollo d'intesa firmato il 4 ottobre 2012 dal ministro dell'Economia e delle Finanze Vittorio Grilli e dai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Vasco Errani, Roberto Formigoni e Luca Zaia, contenente i criteri e le modalità di attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 6 miliardi di euro.

Il protocollo, che attua quanto previsto dal decreto-legge n. 95/2012, ammette alle agevolazioni:

  • a) i proprietari ovvero gli usufruttuari o i titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e classificate con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile);
  • b) i proprietari ovvero gli usufruttuari o i titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e classificate con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) che, alla data degli eventi sismici, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa, e risultavano adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
  • c) i proprietari ovvero gli usufruttuari o i titolari di diritti reali di garanzia o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e classificate con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile), sempreche' locate ovvero date in comodato a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli stessi eventi sismici;
  • d) i proprietari ovvero gli usufruttuari o i titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e per essi il soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e classificati con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile), nei quali, alla data degli eventi sismici stessi, era presente un'unità immobiliare di cui alle precedenti lettere a), b) o c);
  • e) i titolari di attività produttive, ovvero colui che per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della perizia sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati e dagli eventi sismici che, alla data degli eventi, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali.

Le risorse stanziate dal Governo sono così ripartite:

  1. 93,50% in favore dell'Emilia-Romagna;
  2. 6,10% in favore della Lombardia;
  3. 0,40% in favore del Veneto.

I Presidenti delle tre regioni, con propri provvedimenti, individueranno una metodologia di calcolo dei contributi, che saranno determinati dalle strutture comunali o regionali e verificati a campione dalla struttura commissariale o dai sindaci.

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Il 17 dicembre, Cassa depositi e prestiti e Abi hanno sottoscritto una convenzione che rende operativo l'accordo per l'attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. I fondi saranno messi a disposizione di cittadini e imprese danneggiate dal teremoto per interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili per uso residenziale e produttivo. "La firma dell’accordo", ha sottolineat l’assessore regionale alle Attività produttive Gian Carlo Muzzarelli, "rappresenta un atto concreto che consente, a partire dal 10 gennaio 2013, di entrare compiutamente nella fase della ricostruzione. Già da domani sarà possibile presentare domanda per richiedere i contributi a fondo perduto".

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


PROTOCOLLO DI INTESA 4 ottobre 2012

Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i
Presidenti  delle  regioni  Emilia-Romagna,   Lombardia   e   Veneto,
sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 3-bis,  comma
5,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante  criteri  e
modalita' di attuazione del credito di imposta  e  dei  finanziamenti
bancari agevolati per la ricostruzione nei  territori  colpiti  dagli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. (12A11299) 
 
 
 
                     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E 
                            DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                     I PRESIDENTI DELLE REGIONI 
                 EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO 
      in qualita' di Commissari delegati, ai sensi dell'art. 1, 
          comma 2, del decreto-legge n. 74/2012, convertito 
                       dalla legge n. 122/2012 
 
 
  Visti gli articoli 107, paragrafo 2, lettera b) e 108 del  Trattato
sul Funzionamento dell'Unione europea; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  "Istituzione  del  Servizio  nazionale  della
protezione civile"; 
  Visto il comma 11 dell'art. 16-bis della legge 4 febbraio 2005,  n.
11, ai sensi del quale "i destinatari degli aiuti di cui all'art.  87
del Trattato che istituisce la Comunita' europea possono avvalersi di
tali misure agevolative solo  se  dichiarano  di  non  rientrare  fra
coloro che  hanno  ricevuto  e,  successivamente,  non  rimborsato  o
depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati  quali
illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel
decreto di cui al presente comma"; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  23
maggio 2007  concernente  "Disciplina  delle  modalita'  con  cui  e'
effettuata la  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta',
concernente determinati  aiuti  di  Stato,  dichiarati  incompatibili
dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge
27 dicembre 2006, n. 296"; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del
6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili  con
il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
(Regolamento generale di esenzione per categoria); 
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004,  n.  136,  recante
"Disposizioni  urgenti  per  garantire  la  funzionalita'  di  taluni
settori   della   pubblica    amministrazione",    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il  quale  prevede
tra l'altro che "Per assicurare uniformi livelli di sicurezza,  ferme
restando le competenze delle regioni e delle  province  autonome,  il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto
con il Dipartimento della protezione civile, secondo un programma  di
priorita' per gli edifici scolastici e sanitari,  alla  redazione  di
norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica,  relative
alle costruzioni, nonche' alla redazione di  norme  tecniche  per  la
progettazione, la  costruzione  e  l'adeguamento,  anche  sismico  ed
idraulico, delle dighe di  ritenuta,  dei  ponti  e  delle  opere  di
fondazione e sostegno dei terreni"; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  5
maggio 2011, recante "Approvazione del modello per il rilevamento dei
danni,  pronto  intervento  e   agibilita'   per   edifici   ordinari
nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione"; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  1°
giugno 2012, recante "Sospensione, ai sensi  dell'art.  9,  comma  2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212,  dei  termini  per  l'adempimento
degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal  sisma
del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna,  Ferrara,
Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo", con il quale, tra  l'altro,
e' stato stabilito che: 
    - nei confronti delle  persone  fisiche,  anche  in  qualita'  di
sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio  2012,  avevano  la
residenza ovvero la sede operativa nel territorio  dei  comuni  delle
province di  Bologna,  Ferrara,  Modena,  Reggio  Emilia,  Mantova  e
Rovigo, riportati nell'elenco  allegato  allo  stesso  decreto,  sono
sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari; 
    - per le citta'  di  Bologna,  Ferrara,  Modena,  Reggio  Emilia,
Mantova e Rovigo la sospensione e'  subordinata  alla  richiesta  del
contribuente che dichiari l'inagibilita' della  casa  di  abitazione,
dello studio professionale o dell'azienda, verificata  dall'Autorita'
comunale; 
    - con successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze possono essere individuati, sulla  base  delle  comunicazioni
del Dipartimento della Protezione Civile, altri comuni colpiti  dagli
eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012,  relativamente  ai  quali
trova applicazione la sospensione dei termini disposta con lo  stesso
decreto; 
  Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  che
hanno interessato il territorio delle province  di  Bologna,  Modena,
Ferrara, Mantova e  Rovigo",  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del suddetto  decreto-legge
6  giugno  2012,  n.  74,  il  quale  prevede  tra  l'altro  che   le
disposizioni dello stesso decreto-legge sono volte a disciplinare gli
interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni  e  la
ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,  interessate  dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali  e'  stato
adottato il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  1°
giugno 2012 di  differimento  dei  termini  per  l'adempimento  degli
obblighi  tributari,  nonche'  di  quelli  ulteriori   indicati   nei
successivi decreti adottati ai sensi  dell'art.  9,  comma  2,  della
legge 27 luglio 2000, n. 212; 
  Visti i commi 2 e 4 del suddetto art. 1 del decreto-legge 6  giugno
2012, n. 74, i quali stabiliscono che, agli interventi previsti dallo
stesso  decreto-legge   provvedono   i   Presidenti   delle   Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia  e  Veneto,  che  operano  in  qualita'  di
Commissari delegati, e coordinano le attivita' per  la  ricostruzione
dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni
di  rispettiva  competenza  per  l'intera  durata  dello   stato   di
emergenza, operando con i poteri di cui all'art. 5,  comma  2,  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le  deroghe  alle  disposizioni
vigenti stabilite con delibera del Consiglio  dei  Ministri  adottata
nelle forme di cui  all'art.  5,  comma  1,  della  citata  legge  n.
225/1992; 
  Visto il comma 2 dell'art. 2 del suddetto  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, il quale stabilisce tra  l'altro  che  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato su  proposta  dei  Presidenti
delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e  Veneto  "sono  determinati
criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equita', la  parita'
di trattamento dei soggetti danneggiati,  nei  limiti  delle  risorse
allo scopo finalizzate"; 
  Visto l'art. 3, comma 1, del suddetto decreto-legge  del  6  giugno
2012, n. 74, il quale prevede tra  l'altro  che  "Per  soddisfare  le
esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del  29  maggio
2012 nei territori di cui all'art. 1, i Presidenti delle  Regioni  di
cui  al  comma  2  del  medesimo   articolo,   d'intesa   fra   loro,
stabiliscono, con propri provvedimenti adottati  in  coerenza  con  i
criteri stabiliti con il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  sulla  base   dei   danni
effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e percentuali entro
le quali possono essere concessi contributi nel limite delle  risorse
allo  scopo  finalizzate  a   valere   sulle   disponibilita'   delle
contabilita' speciali di cui all'art. 2, fatte salve le  peculiarita'
regionali.  I  contributi  sono  concessi,  al  netto  di   eventuali
risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di
cui all'art. 1, commi 4 e 5. In particolare, puo' essere disposta: a)
la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino  o  la
ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo
e per servizi pubblici e privati e  delle  infrastrutture,  dotazioni
territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti  o  danneggiati,  in
relazione al danno effettivamente subito"; 
  Visti i commi 2, 3 e 4 del suddetto art. 3 del decreto-legge del  6
giugno 2012, n. 74, i quali prevedono rispettivamente che: 
    - "L'accertamento dei danni provocati  dagli  eccezionali  eventi
sismici su costruzioni esistenti o in  corso  di  realizzazione  alla
data del  20  maggio  2012  deve  essere  verificato  e  documentato,
mediante presentazione di perizia giurata, a cura del  professionista
abilitato  incaricato  della  progettazione   degli   interventi   di
ricostruzione e ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio  2011.
Restano   salve   le   verifiche   da    parte    delle    competenti
amministrazioni."; 
    -  "Il  saldo  dei  contributi  di  cui  al  presente   articolo,
limitatamente alla ricostruzione  degli  immobili  distrutti  e  alla
riparazione degli immobili dichiarati inagibili,  e'  vincolato  alla
documentazione che attesti che gli interventi sono  stati  realizzati
ai sensi dell'art. 5  del  decreto-legge  28  maggio  2004,  n.  136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186."; 
    - "In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto  comma,  del
codice civile, gli  interventi  di  recupero  relativi  ad  un  unico
immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere  disposti
dalla maggioranza dei condomini che comunque  rappresenti  almeno  la
meta' del valore  dell'edificio.  In  deroga  all'art.  1136,  quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti  devono  essere
approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza  degli
intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio."; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  4
luglio 2012 recante "Attuazione dell'art. 2,  comma  2,  del  decreto
legge 6 giugno 2012, n. 74, recante  «Interventi  urgenti  in  favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno  interessato
il territorio delle province di Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,
Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012»"; 
  Visti, in particolare, i commi 3, 4 e 5 dell'art.  1  del  suddetto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio  2012,
i quali prevedono rispettivamente che: 
    - "Al fine di assicurare la parita' di trattamento  dei  soggetti
danneggiati dagli eventi sismici del 20 e  29  maggio  2012,  ciascun
Presidente di Regione - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge 16 giugno 2012, n. 74, nel limite massimo delle risorse
annualmente disponibili finalizzate allo scopo, puo' riconoscere: 
      ai proprietari  ovvero  agli  usufruttuari  o  ai  titolari  di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari,  degli
immobili  colpiti  dal  sisma  in  cui  era  presente   un'abitazione
principale,  un  contributo  per  la  riparazione  con  miglioramento
sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle  parti  comuni
dell'edificio, ai  sensi  dell'art.  1117  del  codice  civile,  fino
all'80% del costo ammesso e riconosciuto. Ai fini del  riconoscimento
del contributo di cui al presente comma il Commissario delegato  puo'
tener conto della presenza di piu' abitazioni principali  nell'ambito
di un unico edificio; 
      ai proprietari, ovvero  agli  usufruttuari  o  ai  titolari  di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai  proprietari  delle
abitazioni principali, per le riparazioni o la  ristrutturazione  con
miglioramento sismico o di ricostruzione degli edifici distrutti,  un
contributo  nel  limite  massimo  dell'80%  del   costo   ammesso   e
riconosciuto; 
      ai titolari delle attivita' produttive  un  contributo  per  la
riparazione o  la  ricostruzione  degli  immobili  destinati  ad  uso
produttivo e  degli  impianti,  fino  all'80%  del  costo  ammesso  e
riconosciuto." (comma 3); 
    - "Il contributo e' erogato nel periodo temporale di quattro anni
dal riconoscimento del contributo." (comma 4); 
    - "Con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto - Commissari delegati,  adottati  ai  sensi  degli
articoli 1, comma 4, e 3, comma 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,
n. 74, sono disciplinate le erogazioni dei contributi di cui al comma
3." (comma 5); 
  Visto  l'art.  3-bis  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
rubricato "Credito di imposta e finanziamenti bancari  agevolati  per
la ricostruzione", il quale prevede tra l'altro che: 
    "I contributi di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  destinati  ad  interventi  di
riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di  immobili  di  edilizia
abitativa e ad uso produttivo, nei limiti  stabiliti  dai  Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i  provvedimenti
di cui al  comma  5,  sono  alternativamente  concessi,  su  apposita
domanda del soggetto interessato, con le modalita' del  finanziamento
agevolato. A tal  fine,  i  soggetti  autorizzati  all'esercizio  del
credito  operanti  nei  territori  di  cui  all'art.  1  del   citato
decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo
contratti tipo definiti con apposita convenzione  con  l'Associazione
bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino  ad  un
massimo di 6.000 milioni di euro, ai  sensi  dell'art.  5,  comma  7,
lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326,  al  fine  di  concedere  finanziamenti  agevolati  ai  soggetti
danneggiati  dagli  eventi  sismici.   Con   decreti   del   Ministro
dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello Stato  di
cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalita'  di
operativita' della stessa, nonche' le modalita'  di  monitoraggio  ai
fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo  precedente.
La garanzia  dello  Stato  di  cui  al  presente  comma  e'  elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze di cui all'art. 31 della legge  31  dicembre  2009,  n.
196." (comma 1); 
    "In caso di accesso ai finanziamenti  agevolati  accordati  dalle
banche ai sensi del presente articolo, in capo  al  beneficiario  del
finanziamento matura un credito di imposta,  fruibile  esclusivamente
in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di  rimborso,
all'importo ottenuto  sommando  alla  sorte  capitale  gli  interessi
dovuti. Le  modalita'  di  fruizione  del  credito  di  imposta  sono
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito
di imposta  e'  revocato,  in  tutto  o  in  parte,  nell'ipotesi  di
risoluzione  totale  o  parziale  del  contratto   di   finanziamento
agevolato." (comma 2); 
    "Il soggetto che eroga il finanziamento  agevolato  comunica  con
modalita' telematiche  all'Agenzia  delle  entrate  gli  elenchi  dei
soggetti  beneficiari,  l'ammontare  del  finanziamento  concesso   a
ciascun beneficiario, il numero  e  l'importo  delle  singole  rate."
(comma 3); 
    "I finanziamenti agevolati, di durata  massima  venticinquennale,
sono erogati e posti  in  ammortamento  sulla  base  degli  stati  di
avanzamento  lavori  relativi   all'esecuzione   dei   lavori,   alle
prestazioni  di  servizi  e  alle  acquisizioni  di  beni   necessari
all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti  di
finanziamento  prevedono  specifiche  clausole  risolutive  espresse,
anche  parziali,  per  i  casi  di  mancato  o  ridotto  impiego  del
finanziamento, ovvero di utilizzo anche  parziale  del  finanziamento
per finalita' diverse da  quelle  indicate  nel  presente  articolo."
(comma 4); 
    "Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro  dell'economia
e  delle  finanze  e  i  Presidenti  delle  regioni   Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le  modalita'  attuativi
del presente articolo, anche al fine  di  assicurare  uniformita'  di
trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I
Presidenti  delle  regioni   Emilia-Romagna,   Lombardia   e   Veneto
definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'art.  3,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza  con  il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.  2,
comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto  protocollo  di
intesa, tutte le conseguenti disposizioni  attuative  di  competenza,
anche al fine di assicurare il rispetto del limite di  6.000  milioni
di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al
comma 6." (comma 5); 
    "Al fine dell'attuazione del presente articolo, e' autorizzata la
spesa massima di 450 milioni di euro annui  a  decorrere  dal  2013."
(comma 6); 
  Visto l'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012, il quale prevede
che "Il decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  recante  interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  che
hanno interessato il territorio delle province  di  Bologna,  Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio  2012,
e l'art. 10 del presente decreto si applicano anche ai territori  dei
comuni di Ferrara, Mantova,  nonche',  ove  risulti  l'esistenza  del
nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici,  dei  comuni
di Castel  d'Ario,  Commessaggio,  Dosolo,  Motteggiana,  Pomponesco,
Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo  Bariano,  Fiesso  Umbertiano,
Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati,  Piadena,  San  Daniele
Po, Robecco d'Oglio, Argenta"; 
  Visto l'art. 11 del suddetto decreto-legge del 6  giugno  2012,  n.
74, il quale prevede tra l'altro che "E' autorizzata la spesa di  100
milioni di euro, da trasferire, su ciascuna contabilita' speciale, in
apposita sezione,  in  favore  della  Regione  Emilia-Romagna,  della
regione Lombardia e della  regione  Veneto,  per  la  concessione  di
agevolazioni, nella forma del contributo  in  conto  interessi,  alle
imprese aventi sede o unita' locali  ubicate  nei  territori  di  cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto, che hanno subito danni per
effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e  29  maggio
2012. Sono comprese tra i beneficiari anche le  imprese  agricole  la
cui sede principale non e' ubicata nei territori di cui  all'art.  1,
comma 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori.  I  criteri,
anche per la ripartizione, e le  modalita'  per  la  concessione  dei
contributi in conto interessi sono stabiliti con  decreto  di  natura
non regolamentare del Ministro  dell'Economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta  delle
Regioni interessate"; 
  Ritenuto che per l'attuazione del presente Protocollo i  Presidenti
delle Regioni trasmettono al Ministero dell'economia e delle  finanze
la stima, per ciascuna regione,  delle  diverse  tipologie  di  danni
relativi all'edilizia residenziale per  categorie  di  beneficiari  e
relative alle attivita' produttive, suddivise in danni all'edilizia e
danni ai beni  strumentali,  per  fasce  di  importo,  cagionati  dai
predetti  eventi  sismici,  anche  al  fine  di  assicurare  che   la
concessione dei finanziamenti rientra nel limite delle  risorse  allo
scopo finalizzate; 
  Considerato che, limitatamente alla concessione  dei  finanziamenti
agevolati di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95 a favore dei soggetti titolari di attivita' produttive, gli  aiuti
in questione saranno  erogati  solo  dopo  che  la  Commissione,  con
propria comunicazione, avra' riconosciuto che il regime di  aiuti  in
discorso, in quanto diretto ad ovviare a danni  recati  da  calamita'
naturali,  puo'  legittimamente  beneficiare  della  deroga  di   cui
all'art. 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul  Funzionamento
dell'Unione europea; 
  Considerato che con decreto del Ministro delle  infrastrutture,  di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del  Dipartimento
della protezione civile, 14 gennaio 2008 di approvazione delle  norme
tecniche per la costruzione in applicazione della  legge  2  febbraio
1974, n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche, sono individuate, al punto 8.4, le
singole categorie di  intervento  sulle  costruzioni  esistenti,  ivi
inclusa quella del rafforzamento locale; 
  Ritenuto di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti del citato
art. 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  alla
fissazione dei criteri e delle modalita' attuative dello stesso  art.
3-bis, anche al fine di assicurare uniformita' di  trattamento  e  un
efficace  monitoraggio  sull'utilizzo  delle  risorse,  fatti  salvi,
limitatamente alla concessione dei  finanziamenti  agevolati  di  cui
all'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95  a  favore  dei
soggetti titolari di attivita' produttive, gli  adempimenti  previsti
dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato; 
 
                  Convengono fra loro quanto segue: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il  presente  protocollo  d'intesa  definisce  i  criteri  e  le
modalita' per la concessione dei contributi di cui all'art. 3,  comma
1, lettera a), del decreto-legge n.  74  del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, destinati,  nel  rispetto
delle disposizioni di  cui  al  D.M.  14  gennaio  2008  indicato  in
premessa, ad interventi di riparazione, ripristino con  miglioramento
sismico, ricostruzione di immobili di edilizia  abitativa  e  ad  uso
produttivo, volti a ristabilire la loro piena funzionalita' in  tutte
le componenti  fisse  e  mobili  strumentali  all'attivita',  inclusi
impianti  e  macchinari,  secondo  le  modalita'  del   finanziamento
agevolato di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
Riparto delle risorse tra  le  Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e
                               Veneto 
 
  1.  Al  fine   di   assicurare   il   rispetto   di   una   diretta
proporzionalita' tra danni e risorse accordate ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012,  convertito
dalla legge n. 135 del 2012, fino ad un massimo di 6.000  milioni  di
euro, ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti  nei
territori di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 74 del  2012,  cosi'
come integrato dall'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
ai fini della concessione  dei  finanziamenti  agevolati  di  cui  al
suddetto art. 3-bis del decreto-legge n. 95  del  2012,  le  medesime
risorse sono cosi' ripartite: 
    - 93,50 per cento in favore della Regione Emilia-Romagna; 
    - 6,10% in favore della Regione Lombardia; 
    - 0,40% in favore della Regione Veneto. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
Criteri e modalita' generali per  la  concessione  dei  finanziamenti
                              agevolati 
 
  1. I contributi di cui all'art. 1 del presente protocollo  d'intesa
sono concessi, nei limiti percentuali di cui all'art. 1, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4  luglio  2012,  a
domanda del soggetto interessato, con le modalita' del  finanziamento
agevolato di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 95 del  2012,  a
favore: 
    a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari,  delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi  sismici  del
20 e 29 maggio 2012  e  classificate  con  esito  B  (temporaneamente
inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio  2011,
che, alla data  degli  eventi  sismici  del  20  e  29  maggio  2012,
risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi  dell'art.  13,
comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge n. 201 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 
    b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai  proprietari  delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi  sismici  del
20 e 29 maggio 2012  e  classificate  con  esito  B  (temporaneamente
inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio  2011,
che, alla data  degli  eventi  sismici  del  20  e  29  maggio  2012,
risultavano  concesse  in  locazione  sulla  base  di  un   contratto
regolarmente registrato ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato  o
assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa, e  risultavano
adibite a residenza anagrafica  del  conduttore,  del  comodatario  o
dell'assegnatario; 
    c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di
diritti reali di garanzia o dei familiari  che  si  sostituiscano  ai
proprietari delle unita' immobiliari danneggiate  o  distrutte  dagli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e  classificate  con  esito  B
(temporaneamente  inagibile),  C   (parzialmente   inagibile)   o   E
(inagibile) ai sensi del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere  a)
e  b),  sempreche'  locate  ovvero  date  in  comodato   a   soggetti
temporaneamente privi di abitazione per effetto degli  stessi  eventi
sismici del maggio 2012; 
    d) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e  per
essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle  strutture
e delle parti comuni degli  edifici  danneggiati  o  distrutti  dagli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e  classificati  con  esito  B
(temporaneamente  inagibile),  C   (parzialmente   inagibile)   o   E
(inagibile), ai sensi del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi sismici
stessi, era presente un'unita' immobiliare  di  cui  alle  precedenti
lettere a), b) o c); 
    e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero a colui  che  per
legge o per contratto o sulla base di altro titolo  giuridico  valido
alla data della perizia sia  tenuto  a  sostenere  le  spese  per  la
riparazione o ricostruzione delle unita' immobiliari degli impianti e
beni mobili strumentali  all'attivita'  danneggiati  e  dagli  eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012 che, alla data degli  eventi  sismici
del  20  e  29  maggio  2012,   risultavano   adibite   all'esercizio
dell'attivita' produttiva o ad essa strumentali. 
  2. La concessione dei finanziamenti agevolati di cui  al  comma  1,
lettera b), e' subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte  del
proprietario o dell'usufruttuario, alla  prosecuzione  alle  medesime
condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, e per  un
periodo non inferiore a due anni, del  rapporto  di  locazione  o  di
comodato  o  dell'assegnazione  in  essere  alla  data  degli  eventi
sismici. La concessione  dei  finanziamenti  agevolati  di  cui  alla
lettera c) del  precedente  comma  1  e'  subordinata  all'assunzione
dell'impegno, da parte del proprietario  o  dell'usufruttuario,  alla
stipula di un contratto di locazione a  canone  concordato  ai  sensi
dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998,  n.  431,  per  un
periodo non inferiore a quattro anni, successivamente  all'esecuzione
dell'intervento di riparazione o ristrutturazione  con  miglioramento
sismico o ricostruzione. 
  3. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1  sono  concessi  per
gli immobili ubicati nei territori dei  Comuni  di  cui  all'art.  1,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, cosi' come integrato
dall'art.  67-septies  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134.  I
finanziamenti sono altresi' concessi, alle stesse condizioni, per gli
interventi da realizzare o realizzati in edifici di Comuni diversi da
quelli di cui al  precedente  periodo,  ma  ad  essi  limitrofi,  ove
risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni  subiti  ed  eventi
sismici accertata da un comitato tecnico  istituito,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica,  da  ciascun  Commissario.  I
comitati, composti ognuno da due membri scelti dal Commissario  e  da
due  membri   di   designazione   statale,   operano   tutti   previa
individuazione di comuni criteri oggettivi e uniformi. 
  4.  Qualora  all'interno  dell'edificio   siano   presenti   unita'
immobiliari residenziali  e  produttive  possono  essere  concessi  i
finanziamenti agevolati di cui alle lettere a), b), c), d) e  e)  del
comma 1. L'importo del  finanziamento  agevolato  concesso  ai  sensi
della lettere a), b) e c) del comma  1  e'  diminuito,  ove  inerisca
anche ad interventi strutturali o sulle parti  comuni  dell'edificio,
della quota, rapportata al valore della proprieta'  individuale,  del
contributo o del finanziamento concesso ai  sensi  della  lettera  d)
dello stesso comma 1. 
  5. Per i finanziamenti di cui alla  lettera  c)  del  comma  1,  la
percentuale  non  supera  il  50%  dei  costi  di  riparazione,   con
rafforzamento locale, o ripristino con  miglioramento  sismico  o  di
ricostruzione. 
  6. Per i danni coperti  da  indennizzo  assicurativo,  o  da  altri
contributi pubblici, la quota complessiva del rimborso assicurativo e
del finanziamento agevolato non puo' superare il 100%  dell'ammontare
dei danni riconosciuti, fatto salvo il tetto massimo  dell'80%  della
quota a  carico  del  finanziamento  agevolato  di  cui  al  presente
protocollo d'intesa  o  di  altri  contributi  pubblici  concessi  in
attuazione del decreto legge n. 74 del 2012. 
  7. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia  e  Veneto,
con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1,  del
decreto-legge n.  74  del  2012,  in  coerenza  con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio  2012,  individueranno
una  metodologia  di  calcolo  del  contributo   basata   sul   costo
convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle
attivita' produttive e delle  parti  comuni  di  ciascun  edificio  e
comparati in base a computi metrici estimativi redatti sulla base dei
prezziari regionali e del livello del danno. Per  gli  impianti  e  i
beni mobili strumentali la metodologia  sara'  basata  sui  costi  di
ripristino o  riacquisto  di  beni  con  equivalenti  caratteristiche
tecniche.  I  contributi  saranno  puntualmente   determinati   dalle
strutture  comunali  o  regionali  e  verificati  a  campione   dalla
struttura commissariale ovvero dai sindaci ove delegati. 
  8. Rientrano tra le spese  ammissibili  a  finanziamento  le  spese
tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo
del 10% dell'importo ammesso a finanziamento agevolato. 
  9. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono
la  dichiarazione,  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive  modificazioni,  in
ordine al possesso dei requisiti necessari  per  la  concessione  dei
finanziamenti  e  in  ordine  all'eventuale  spettanza  di  ulteriori
contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei
medesimi danni. Le domande sono  altresi'  corredate,  per  i  lavori
affidati successivamente all'efficacia del  presente  protocollo,  da
almeno due offerte  acquisite  da  imprese,  al  fine  di  consentire
valutazioni comparative, nonche' dalla  documentazione  prevista  nei
provvedimenti adottati dai Presidenti delle Regioni ed in particolare
da un'apposita perizia asseverata o giurata ai  sensi  del  comma  1,
lettera b), e comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge n. 74  del  2012,
convertito con modificazioni,  dalla  legge  n.  122  del  2012,  che
attesti: 
    a) il danno subito ed il nesso di causalita' tra il danno  e  gli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; 
    b) la natura, la quantificazione e l'idoneita'  degli  interventi
da  eseguire  per  rimuovere  lo  stato  di  inagibilita'  e  per  il
miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma; 
    c)    la    conformita'     alla     vigente     regolamentazione
urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria e al decreto del  Ministro
delle  infrastrutture  del  14  gennaio  2008  recante  «Nuove  norme
tecniche per le costruzioni» e la relativa circolare applicativa  del
2 febbraio 2009, n. 617; 
    d) la congruita' del preventivo di spesa. 
  10.  L'intervento  di  miglioramento  sismico  deve  assicurare  un
livello di sicurezza dell'edificio non inferiore  al  60%  di  quello
corrispondente  ad  una  struttura  adeguata  ai  sensi  delle  norme
tecniche delle costruzioni approvate con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture 14 gennaio  2008.  Nel  caso  in  cui  il  livello  di
sicurezza iniziale sia superiore al 60% di quello  corrispondente  ad
una struttura adeguata, potranno essere ammessi a  contributo,  entro
tetti di spesa da stabilire, ulteriori  interventi  di  miglioramento
finalizzati all'eliminazione di eventuali carenze locali. 
  11. I lavori di riparazione, con  rafforzamento  locale,  ai  quali
sono assimilati gli interventi di manutenzione ordinaria,  nonche'  i
lavori di ripristino con miglioramento sismico o  ricostruzione,  non
possono comportare il mutamento della destinazione d'uso  dell'unita'
immobiliare entro due anni dal termine della fine dei lavori. In caso
di interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione
il comune puo' autorizzare, in conformita'  alla  vigente  disciplina
urbanistica, edilizia ed ambientale, la demolizione  e  ricostruzione
nello stesso o  altro  sito  dell'edificio,  fermo  restando  che  il
contributo  massimo  ammissibile  e'   riferito   all'intervento   di
ripristino o  ricostruzione  della  situazione  originaria  medesima,
secondo quanto previsto e determinato con  le  relative  disposizioni
dei  Presidenti/Commissari  Delegati,  nel  rispetto   delle   «Norme
tecniche delle costruzioni» approvate con decreto del Ministro  delle
infrastrutture  del  14  gennaio  2008  e   la   relativa   circolare
applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009. Sono in ogni caso esclusi dal
finanziamento gli immobili o  le  porzioni  d'immobile  costruiti  in
violazione  delle  norme  urbanistiche  ed  edilizie,  o  di   tutela
paesaggistico-ambientale, senza  che  sia  intervenuta  sanatoria  ai
sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive  modificazioni
ed integrazioni. 
  12. Ai soli fini dei rapporti convenzionali tra  Cassa  Depositi  e
Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana,  i  finanziamenti
di cui al comma 1 hanno durata di 15 ovvero 20 ovvero 25 anni  tenuto
conto dell'ammontare del singolo finanziamento. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
Criteri e modalita' specifiche per la concessione  dei  finanziamenti
   agevolati a favore di soggetti titolari di attivita' produttive 
 
  1. Con il presente articolo sono  dettate  disposizioni  aggiuntive
relative alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'art.
3, comma 1,  lettera  e)  del  presente  protocollo  d'intesa,  ferma
restando l'applicazione,  per  tali  finanziamenti  agevolati,  delle
disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti del predetto art. 3. 
  2. I finanziamenti agevolati di cui all'art. 3,  comma  1,  lettera
e), sono concessi a favore delle imprese che  presentino  i  seguenti
requisiti: 
    a) rientrare nella definizione di  imprese  di  cui  all'art.  1,
dell'Allegato I al Regolamento (CE)  n.  800/2008  della  Commissione
europea del 6 agosto 2008; 
    b) avere la sede o unita' locale nei territori delle provincie di
Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia,  Mantova  e  Rovigo  di  cui
all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  cosi'
come integrato dall'art. 67-septies della legge  7  agosto  2012,  n.
134, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del presente
protocollo; 
    c) essere regolarmente costituite ed iscritte al  registro  delle
imprese presso la  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e
Agricoltura competente per territorio e all'Anagrafe regionale  delle
aziende agricole; per i professionisti, essere in possesso di Partita
Iva; 
    d)  essere  attive  e  non  essere  sottoposte  a  procedura   di
fallimento; 
    e) possedere  una  situazione  di  regolarita'  contributiva  per
quanto riguarda la correttezza  nei  pagamenti  e  negli  adempimenti
previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS  e
INAIL, tenendo conto  delle  sospensive  adottate  dai  provvedimenti
attinenti le zone colpite dal sisma; 
    f) rispettare le norme  dell'ordinamento  giuridico  italiano  in
materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro  e  delle
malattie professionali, della sicurezza sui  luoghi  di  lavoro,  dei
contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela
dell'ambiente; 
    g) non rientrare tra coloro che, essendo  stati  oggetto  di  una
richiesta  di  recupero  degli  aiuti  dichiarati  dalla  Commissione
Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi  di
rimborsare o depositare  in  un  conto  bloccato  detti  aiuti  nella
misura, comprensiva  degli  interessi  di  recupero,  loro  richiesta
dall'amministrazione; 
    h) insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza  ai
sensi dell'art. 67 del decreto legislativo del 6 settembre  2011,  n.
159. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
              Monitoraggio, controllo, rendicontazione 
 
  1. Al fine di garantire la disponibilita'  di  dati  affidabili  ed
esaustivi  necessari  ad   assicurare   una   corretta   gestione   e
programmazione dell'utilizzo delle risorse di 6.000 milioni  di  euro
di cui  all'art.  3-bis  del  decreto-legge  n.  95  del  2012  e  di
assicurare il monitoraggio sul rispetto della relativa autorizzazione
di spesa, nonche' al fine di  garantire  un'informazione  trasparente
sull'utilizzo dei fondi impiegati, anche  in  termini  di  equita'  e
parita' di trattamento, e di evitare il  rischio  sovracompensazioni,
le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e  Veneto  attivano,  anche  con
procedure informatiche condivise con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, a partire dalla richiesta del contributo da parte  del
beneficiario, come definite all'art. 6, procedure di idoneo: 
    a) monitoraggio finanziario e  procedurale,  anche  al  fine  del
riscontro di appropriate durate  dei  finanziamenti  in  funzione  di
predeterminate ed omogenee fasce di importo; 
    b) controllo e rendicontazione. 
  2. Le attivita' di cui al comma 1, lettere a) e b), sono concordate
nell'ambito del comitato di coordinamento di  cui  all'art.  6  e  si
basano, in quanto compatibili, sugli standard di rilevazione previsti
dall'art. 67-bis del decreto-legge n. 83  del  2012,  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 134 del 2012. 
  3.  La  convenzione  tra  Cassa  Depositi  e  Prestiti   S.p.A.   e
l'Associazione Bancaria Italiana, prevista dall'art. 3-bis, comma  1,
del decreto-legge n. 95 del 2012, definisce modelli  operativi  e  di
rendicontazione  funzionali  all'espletamento  delle   attivita'   di
monitoraggio di cui al comma 1, prevedendo tra l'altro che le  banche
che vi aderiscono forniscono mensilmente a Cassa Depositi e  Prestiti
S.p.A., il numero e l'importo aggregato dei  finanziamenti  agevolati
concessi. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                       Disposizioni attuative 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  una   uniforme   interpretazione   ed
applicazione del presente protocollo, con provvedimento  dirigenziale
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, senza nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza   pubblica,   un   comitato   di
coordinamento composto da rappresentati del Ministero, di cui uno  in
funzione di presidente, e da  un  rappresentante  di  ciascuna  delle
Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto.  Alle  riunioni   del
comitato  possono  essere  chiamati  a  partecipare,   con   funzione
consultiva,  un  rappresentante  del  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante
della  Cassa  Depositi  e  Prestiti  S.p.A.   e   un   rappresentante
dell'Associazione Bancaria Italiana. 
  2. Con provvedimenti dei Presidenti delle  Regioni  Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, adottati ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,  del
decreto-legge n. 74 del 2012, in coerenza con la  normativa  vigente,
con il presente protocollo e con le direttive del comitato di cui  al
comma  1,  sono  disciplinate   le   modalita'   operative   per   la
presentazione delle domande e per la concessione, l'erogazione  e  la
revoca, totale o parziale, dei finanziamenti agevolati e sono dettate
ulteriori disposizioni occorrenti per  l'attuazione  dell'art.  3-bis
del decreto-legge n. 95 del 2012, anche  al  fine  di  assicurare  il
rispetto del limite di 6.000 milioni di euro e dell'autorizzazione di
spesa di cui ai comma 1 e 6 dello stesso art. 3-bis. 
  3. I provvedimenti  di  cui  al  comma  2  assicurano  inoltre  che
l'importo aggregato dei provvedimenti di concessione  dei  contributi
in forma di finanziamento agevolato adottati da ciascuna Regione  non
ecceda la quota delle risorse rispettivamente assegnate ai sensi  del
precedente art. 2, sulla base della stima dei danni per categorie  di
beneficiari e fasce di importi. I provvedimenti e le  relative  stime
sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. I criteri e le  modalita'  di  cui  al  presente  protocollo  si
applicano  a   tutte   le   richieste   di   contributo   autorizzate
successivamente alla sottoscrizione del protocollo. Resta inteso  che
gli effetti per la finanza pubblica decorrono dal 1° gennaio 2013. 
  5. Il presente protocollo e' inviato agli organi di  controllo  per
gli adempimenti di competenza. 
 
    Roma, 4 ottobre 2012 
 
                             Il Ministro 
                    dell'economia e delle finanze 
                               Grilli 
 
 
                            Il Presidente 
                    della regione Emilia-Romagna 
                               Errani 
 
 
                            Il Presidente 
                       della regione Lombardia 
                              Formigoni 
 
 
                            Il Presidente 
                        della regione Veneto 
                                Zaia 

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