DL 78/2010: i provvedimenti per imprese, ricercatori, Meridione e di contrasto all'evasione

Ministro dell'Economia Giulio TremontiIl Decreto legge 78/2010, firmato ieri dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ed entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, contiene alcune misure volte a sostenere l'economia delle regioni meridionali, oltre a provvedimenti per favorire gli investimenti esteri in Italia, il rientro dei ricercatori italiani operanti all'estero e per contrastare riciclaggio ed evasione fiscale.

Per quanto riguarda le regioni del Sud d'Italia due sono i provvedimenti previsti, rispettivamente con gli articoli 40 e 43:

  • il primo, Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, prevede che, in virtù della situazione economica che le caratterizza, le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possano modificare le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), fino ad azzerarle, e stabilire detrazioni e deduzioni nei confronti delle nuove attività produttive.
  • il secondo, Zone a burocrazia zero, autorizza appunto l'istituzione nel Meridione di zone a burocrazia zero, nelle quali tutti i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, ad accezione di quelli tributari, sono adottati da un Commissario di Governo entro 30 giorni dal loro avvio.

Per quanto riguarda il tentativo di attrarre investimenti esteri in Italia, il decreto prevede che alle imprese degli stati membri dell'UE che avvino attività imprenditoriali in Italia ed ai loro dipendenti si possa applicare la normativa tributaria del paese di origine, anziché quella italiana. Tale misura dovrà essere realizzata con apposito decreto attuativo.

Per i docenti e ricercatori residenti all'estero che decidano di svolgere la propria attività in Italia nei 5 anni successivi all'entrata in vigore del decreto, assumendo residenza in Italia, l'art. 44 prevede che il 90% degli emolumenti percepiti sia escluso dalla formazione del reddito ai fini del calcolo delle imposte sui redditi.
L'incentivo si applica nel periodo di imposta in cui il ricercatore assume la residenza in Italia e nei due periodi di imposta successivi.

Relativamente alle reti di imprese, invece, l'art. 42 stabilisce che al Direttore dell'Agenzia delle entrate spetti il compito di individuare i requisiti per il riconoscimento delle imprese appartenenti a reti di imprese, cui competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari e la possibilità di stipulare convenzioni con l'ABI.

Relativamente alle disposizioni antiriciclaggio si stabilisce che gli operatori economici aventi sede in paesi appartenenti alla "black list" possano partecipare alle gare pubbliche solo previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale può sottoporre a tale vincolo anche paesi non black list e specifici settori e soggetti.

Si ritiene inoltre "elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro" (art. 36 Disposizioni anti-frode).

Il decreto prevede inoltre l'adeguamento delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore all’importo di 5 mila euro compatibilmente con le disposizioni comunitarie.

Sempre al fine di un maggiore controllo dei pagamenti, l'art. 20 attribuisce al Direttore dell'Agenzia delle Entrate il compito di individuare le modalità per la comunicazione telematica delle operazioni di importo pari o superiore a 3 mila euro, mentre gli artt. 23 e 24 intendono rafforzare il contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi" e di quelle in perdita sistemica attraverso un maggiore controllo da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle entrate.

Infine, relativamente al Fondo Infrastrutture, il decreto stabilisce che i mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006 non erogati ai beneficiari all'entrata in vigore del decreto sono revocati.
I titolari dei mutui e la Cdp sono tenuti a comunicare al Ministero dell'Economia entro 45 giorni a partire da ieri i dati relativi ai suddetti mutui.

Testo Decreto Legge 78/2010

Indice degli articoli del D.L. 78/2010 citati nel testo:

Art. 20 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore

Art. 23 - Contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi”

Art. 24 - Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita sistemica

Art. 36 - Disposizioni anti-frode

Art. 37 - Disposizioni anti-riciclaggio

Art. 40 - Fiscalità di vantaggio per il mezzogiorno

Art. 41 - Regime fiscale di attrazione europea

Art. 42 - Reti di imprese

Art. 43 - Zone a burocrazia zero

Art. 44 - Rientro in Italia dei ricercatori all’estero

Art. 46 - Rifinanziamento del fondo infrastrutture

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