Fondo Kyoto - finanziamenti per efficienza energetica edifici scolastici
Il Ministero dell'Ambiente ha stanziato 350 milioni di euro, a valere sul Fondo Kyoto, per la concessione di finanziamenti agevolati per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici. Le domande di accesso agli incentivi potranno essere presentate solo a seguito della pubblicazione di un apposito avviso in Gazzetta ufficiale.
Il decreto del 14 aprile 2015, pubblicato il 13 maggio in GURI, prevede lo stanziamento di 350 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, di cui:
- 250 milioni di euro destinati ai progetti di investimento presentati dalle PA proprietarie di immobili pubblici destinati all'istruzione scolastica, inclusi gli asili nido, e all'istruzione universitaria, nonchè di edifici pubblici dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) o da soggetti pubblici che a titolo gratuito o oneroso hanno in uso gli immobili in questione;
- 100 milioni di euro per i progetti di investimento presentati da fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi del decreto-legge n. 98-2011.
I progetti presentati da soggetti pubblici devono:
- conseguire un miglioramento del parametro dell'efficienza energetica dell'edificio oggetto di intervento di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni dalla data di inizio dei lavori di riqualificazione energetica;
- rispettare i requisiti tecnici minimi e i costi unitari massimi di cui al decreto sul Conto Termico;
- prevedere, qualora necessario, l'adeguamento alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti nonché alle norme in materia di prevenzione antisismica;
- assicurare la bonifica o messa in sicurezza delle parti di immobile o sue pertinenze contaminate da amianto.
Relativamente alla seconda linea di intervento, il decreto prevede che la struttura del patrimonio immobiliare dei fondi possa essere costituita, alternativamente, da:
- immobili di proprietà pubblica individuati dall'art. 9 comma 1 del decreto-legge n. 91-2014,
- immobili di cui sopra e altri immobili di proprietà pubblica (patrimonio promiscuo).
Ai finanziamenti a tasso agevolato possono accedere i progetti di investimento per l'efficienza energetica in cui sono ricompresi soltanto gli edifici scolastici, gli asili nido, gli edifici dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli edifici destinati alla istruzione universitaria.
Finanziamenti
Per quanto riguarda i progetti presentati da soggetti pubblici il decreto prevede:
- per gli interventi che riguardano esclusivamente l'analisi, il monitoraggio, l'audit e la diagnosi energetica, finanziamenti della durata massima di 10 anni e dell'importo massimo di 30mila euro a edificio;
- per gli interventi relativi alla sostituzione dei soli impianti, incluse le opere necessarie alla loro installazione e posa in opera, comprensivi della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post, finanziamenti della durata massima di 20 anni e dell'importo massimo di un milione di euro a edificio;
- per gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio, inclusi gli impianti e l'involucro, comprese le opere necessarie all'installazione e posa in opera, oltre che la progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post, finanziamenti della durata massima di 20 anni e dell'importo massimo di due milioni di euro a edificio.
Relativamente ai progetti presentati da fondi immobiliari chiusi, i finanziamenti agevolati possono essere concessi per una durata massima di 20 anni, entro i limiti già individuati per i progetti di investimento presentati da soggetti pubblici, e comunque per importi non superiori al 20% del valore del fondo di investimento immobiliare.
L'importo massimo complessivo del finanziamento a tasso agevolato non può, in ogni caso, superare il valore di 20 milioni di euro per singolo progetto di investimento e, laddove sommato ad eventuali ulteriori contributi pubblici ottenuti, deve essere inferiore al 50% del valore degli interventi del fondo stesso.
L'ammortamento dei prestiti decorre, per entrambe le linee di intervento, dal 1° gennaio dell'anno successivo al perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato, ovvero dal 1° luglio dello stesso anno per i contratti conclusi nel primo semestre dell'anno.
Procedure
Le domande di ammissione e la relativa documentazione potranno essere inoltrate al Ministero dell'Ambiente e a Cassa Depositi e Prestiti (CDP), mediante PEC, a decorrere dalla data di pubblicazione da parte del Ministero dell'Ambiente di apposito comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e fino alle ore 17,00 del novantesimo giorno successivo.
Sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande, il Ministero dell'Ambiente adotterà i provvedimenti di concessione o di diniego dei finanziamenti agevolati e li notificherà ai beneficiari e a CDP, che procederà alla stipula dei contratti di finanziamento e alla successiva erogazione delle risorse.
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Author: Canale ufficiale / photo on flickr