Toscana: contributi per beni immobili distrutti o daneggiati dagli eventi alluvionali 2012

Data chiusura
22 Giu 2013
Agevolazione
Regionale
Stanziamento
€ 7.000.000
Soggetto gestore
Regione Toscana

Descrizione

Bando per la concessione di contributi per gli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali di novembre 2012.

Con Ordinanza n. 34 dell'8 agosto 2016, pubblicata sul Bur n. 36 del 17 agosto 2016, è stata determinata la percentuale finale di contributo per le domande presentate a valere sul bando in oggetto.

Finalità

Favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o gravemente danneggiate ovvero rese inagibili, ed il ritorno alle normali condizioni di vita.

Beneficiari

Privati residenti nei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 2012 che abbiano presentato al Comune di residenza la segnalazione del danno.

Interventi ammissibili

Possono essere le unità abitative o le parti comuni di immobili, destinati ad abitazione principale  conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia che a seguito degli eventi suddetti siano state:

  • distrutte o totalmente inagibili;
  • danneggiate o parzialmente inagibili.

Beneficiari e Finalitá

Beneficiari
Privato
Dimensione Beneficiari
Non Applicabile
Settore
Costruzioni, Sociale - No Profit - Altro
Finalita'
Ammodernamento, Sociale - Cooperazione
Ubicazione Investimento
Regione:
  • Toscana

Incentivi e Spese

Tipologia agevolazione
Contributo

Il contributo è determinato tenuto conto delle risorse disponibili e delle richieste prodotte, nel seguente modo:

  • per le abitazioni distrutte o totalmente inagibili fino al 100% del valore nel limite massimo del costo  al mq degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata per una superficie complessiva non superiore a quella distrutta o totalmente inagibile e comunque nel limite massimo di 120 mq;
  • per le abitazioni danneggiate o parzialmente inagibili fino al 75% del danno e comunque nel limite massimo di euro 100.000 per ciascuna unità abitativa.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili a contributo, sia per le singole unità sia per i condomini, possono essere:

  • per le unità abitative distrutte o totalmente inagibili: le spese di demolizione e ricostruzione, di  nuova costruzione, di acquisto di nuova unità abitativa, nel medesimo comune od in altro diverso;
  • per le unità abitative danneggiate o parzialmente inagibili: le spese per il ripristino.

Nel caso di lavori eseguiti in proprio possono essere ammissibili a contributo le spese sostenute per l’acquisto dei materiali necessari per la loro esecuzione o dei materiali di ricambio necessari per la riparazione, documentate come in seguito indicato. I lavori di ripristino o ricostruzione o comunque il nuovo acquisto devono essere effettuati entro sei mesi dalla ammissione a contributo, salvo un diverso termine indicato dal Comune in relazione a esigenze tecniche di ricostruzione.

 

Tempistica investimento

La domanda deve essere presentata entro il 22 giugno 2013 al proprio Comune di residenza tramite consegna a mano o servizio postale.

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