Emilia-Romagna: sistemazione dei nuclei familiari sfollati a seguito dei terremoti del 20 e 29 maggio 2012

Data chiusura
10 Gen 2014
Agevolazione
Regionale
Soggetto gestore
Regione Emilia-Romagna

Descrizione

Criteri e modalità procedurali per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito del sisma del 20 maggio 2012 e 29 maggio 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia.

Con Determinazioni dirigenziali n. 950 del 20 luglio 2016 e n. 990 del 22 luglio 2016, pubblicate sul Bur n. 261 del 24 agosto 2016, sono state approvate le assegnazioni dei contributi a favore di 18 Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia riferiti ad uno o più periodi ricadenti nel trimestre aprile-giugno 2016.

Obiettivi
Concessione del contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa in conseguenza degli eventi sismici del 20 maggio 2012 o 29 maggio 2012, sia stata distrutta in tutto o in parte, sgomberata con provvedimento della competente autorità, ubicata in un’area del territorio comunale il cui accesso è vietato con provvedimento della competente autorità o per la quale sia stato richiesto sopralluogo speditivo ai fini della verifica dell’agibilità.

Per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi sismici del 20 maggio 2012 e 29 maggio 2012 risulta stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale; nei casi in cui residenza anagrafica e dimora abituale non coincidano, è onere del richiedente il contributo dimostrare la dimora abituale nell’abitazione distrutta o inagibile.

Beneficiari
La domanda può essere presentata dai soggetti:

  • la cui abitazione è stata distrutta in tutto o in parte;
  • la cui abitazione sia stata sgomberata con provvedimento della competente autorità;
  • la cui abitazione è ubicata in un’area del territorio comunale il cui accesso è stato vietato con provvedimento della competente autorità;
  • per la cui abitazione sia stato richiesto sopralluogo speditivo ai fini della verifica dell’agibilità.

Casi

Il contributo è concesso dalla data del sisma del 20 maggio 2012 o del 29 maggio 2012 sino alle date specificate di seguito relativamente alle diverse tipologie di situazioni - e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza, prorogato dal D.L. n. 74 del 6 giugno 2012 fino al 31 maggio 2013:

a) Abitazione sgomberata per inagibilità con provvedimento della competente autorità rivolto al singolo nucleo familiare. Se l’esito di una eventuale successiva verifica con scheda AeDEs:
a.1) non confermi l’inagibilità, il contributo è riconosciuto dalla data del sisma sino alla data di tale verifica;
a.2) confermi l’inagibilità, il contributo è riconosciuto dalla data del sisma sino alla data in cui è ripristinata l’agibilità e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza;

b) Abitazione distrutta in tutto o in parte: il contributo è riconosciuto dalla data del sisma sino alla data di ricostruzione e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza;

c) Abitazione per cui è stato unicamente richiesto sopralluogo speditivo ai fini della verifica dell’agibilità ai sensi del richiamato DPCM del 5 maggio 2011:
c.1) se l’esito della verifica attesti l’agibilità ovvero la possibilità di riuso immediato, il contributo non è riconosciuto;
c.2) se l’esito è “da rivedere” con successivo sopralluogo AeDEs il contributo è riconosciuto dalla data del sisma sino alla data della scheda AeDEs se l’esito è di agibilità oppure, se l’esito è di inagibilità, il contributo è riconosciuto sino alla data in cui è ripristinata l’agibilità e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza;

d) Abitazione ubicata in un’area del territorio comunale il cui accesso è stato vietato con provvedimento della competente autorità. Fermo restando che il contributo è comunque riconosciuto dalla data del sisma sino alla revoca di tale provvedimento e non oltre la scadenza dello stato di emergenza, se l’abitazione inoltre:
d.1) è distrutta in tutto o in parte, si applica la precedente lettera b);
d.2) è stata sgomberata per inagibilità con provvedimento della competente autorità rivolto al singolo nucleo familiare, si applica, in caso di eventuale successiva verifica, il punto a.1) o a.2) della precedente lettera a);
d.3) rientra nel caso previsto dalla lettera c), si applica il punto c.1) o c.2) della medesima lettera c).

Per la sistemazione di durata inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo il massimale mensile di cui alla presente lettera per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dall'abitazione.

Beneficiari e Finalitá

Beneficiari
Privato
Dimensione Beneficiari
Non Applicabile
Settore
Sociale - No Profit - Altro
Finalita'
Sociale - Cooperazione
Ubicazione Investimento
Province:
  • Bologna
  • Ferrara
  • Modena
  • Reggio nell'Emilia

Incentivi e Spese

Tipologia agevolazione
Contributo

Il contributo è concesso fino ad un massimo di € 600 mensili e, comunque, nel limite di € 100 per ogni componente il nucleo familiare.

Ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo è stabilito nella misura massima di € 200 mensili.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200 mensili per ognuno dei predetti soggetti. L’importo del contributo aggiuntivo non varia se un componente il nucleo familiare presenti più di uno dei predetti stati.

Il contributo è erogato al nucleo familiare cha ha provveduto autonomamente alla propria sistemazione alloggiativa, anche mediante ospitalità presso conoscenti e parenti.

Non si farà luogo all’erogazione del contributo al nucleo familiare, nei casi di sistemazione alloggiativa, con oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione, presso strutture di accoglienza quali, a titolo esemplificativo, tendopoli, moduli abitativi, appartamenti, strutture ricettive.

Tempistica investimento

Per accedere al contributo per l’autonoma sistemazione, i soggetti devono presentare al Comune in cui è ubicata l’unità abitativa, apposita domanda in carta semplice, utilizzando il modulo Domanda Contributo/Autonoma sistemazione (DC/As-sIsMA MAGGIO 2012).

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 10 luglio 2012.

La domanda di contributo può essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta. In quest’ultimo caso fa fede la data risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante.

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Con Ordinanza n. 64 del 6 giugno 2013, pubblicata sul Bur n. 163 del 14 giugno 2013, sono stati approvati criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 giugno 2013 del nuovo contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: per la prosecuzione dal 1 agosto 2013 del nuovo contributo per l’autonoma sistemazione (NCAS), gli interessati devono presentare entro il 31 luglio 2013, a mano o a mezzo posta al Comune nel cui territorio è ubicata l’abitazione principale abituale continuativa, dichiarata inagibile.

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Con Ordinanza n. 149 del 13 dicembre 2013, sono state apportate integrazioni e modifiche all'ordinanza n. 64/2013 per il nuovo contributo per l’autonoma sistemazione (NCAS). Il termine per la presentazione delle domande entro il 10 gennaio 2014.

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