Friuli Venzia Giulia: sostegno al reddito ai collaboratoti a progetto - LR 11-2009

Data apertura
04 Mar 2010
Data chiusura
01 Gen 2013
Agevolazione
Regionale
Soggetto gestore
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Descrizione

Regolamento per il riconoscimento di un trattamento a sostegno del reddito dei collaboratori a progetto nei casi di fine lavoro, ai sensi dell’art. 22, comma 7, della Legge regionale n. 11/2009.

I destinatari del trattamento di sostegno al reddito, nei casi di fine lavoro, sono i collaboratori a progetto di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), residenti nella regione Friuli Venezia Giulia e iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS del Friuli Venezia  Giulia, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Ai fini del riconoscimento del trattamento i collaboratori a progetto devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) abbiano cessato per fine lavoro almeno un rapporto di lavoro con contratto a progetto, con data di fine lavoro successiva al 31 dicembre 2009;

b) abbiano percepito, per lo svolgimento dei rapporti di lavoro a progetto con riferimento alla cessazione dei quali è presentata la domanda, un ammontare di compensi pari almeno al 30 per cento del reddito di cui alla successiva lettera a), numero 1);

c) abbiano in corso di esecuzione, all’atto della cessazione dei rapporti di lavoro a progetto con riferimento ai quali è presentata la domanda, almeno un ulteriore rapporto di lavoro a progetto.


Devono soddisfare altresì i seguenti requisiti:

a) con riguardo all’anno solare precedente a quello di riferimento:

- 1)
abbiano conseguito, con riferimento alle prestazioni lavorative per le quali è prevista l’iscrizione alla gestione separata di cui al numero 2), un reddito lordo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 20.000 euro;

- 2) sia stato accreditato presso la gestione separata dell’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, un numero di almeno tre mensilità;

b) con riguardo all’anno di riferimento:

- 1) sia accreditato, presso la gestione separata dell’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, un numero di mensilità non inferiore a uno.

Beneficiari e Finalitá

Beneficiari
Privato
Dimensione Beneficiari
Non Applicabile
Settore
Tutti
Finalita'
Sociale - Cooperazione
Ubicazione Investimento
Regione:
  • Friuli-Venezia Giulia

Incentivi e Spese

Tipologia agevolazione
Contributo

L’ammontare del trattamento di cui al presente regolamento è pari al 30% del reddito da lavoro derivante dalle prestazioni lavorative per le quali è prevista l’iscrizione alla gestione separata dell’INPS, percepito l’anno solare precedente a quello di riferimento, fino a un massimo di 4.000 euro.

Il trattamento può essere concesso una sola volta per ciascun anno di riferimento.

Tempistica investimento

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (3 marzo 2010).

La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di cessazione del contratto di lavoro a progetto alla sede dell’INPS territorialmente competente.

 

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