Il Governo approva definitivamente il disegno di legge sul federalismo fiscale
In particolare, vengono adottate disposizioni in materia di gestioni commissariali, utili in caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti dai piani di rientro dei deficit sanitari, e potenziati gli strumenti operativi del commissario ad acta per consentirgli l’accesso alle risorse finanziarie spettanti alla regione e sospese a seguito di inadempienze.
In materia di contabilità degli enti locali il decreto-legge è coerente con l’accordo siglato ieri fra Governo e Comuni e finalizzato a consentire la massima efficienza degli enti locali chiamati a nuova responsabilità dal disegno di legge in materia di federalismo fiscale approvato oggi.
Sono stati poi approvati i seguenti provvedimenti:
- uno schema di disegno di legge che disciplina il commercio interno del riso, in risposta alle esigenze della filiera produttiva di aggiornare i criteri di riconoscimento e di etichettatura delle varie tipologie di questo prodotto coltivate in Italia;
- un regolamento recante la disciplina di dettaglio finalizzata ad armonizzare la normativa nazionale vigente con il Regolamento comunitario 648/2004 in materia di detergenti;
- il decreto che completa il procedimento conseguente alla determinazione sostitutiva per la realizzazione del progetto definitivo di ampliamento della terza corsia dell’autostrada A9, Lainate-Como-Chiasso (tra l’interconnessione di Lainate e lo svincolo di Como sud);
- due disegni di legge per la ratifica e l’esecuzione dei seguenti Atti internazionali:
- Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e Stati membri e la Repubblica di Tagikistan;
- Accordo fra l’Italia e gli Stati Uniti d’America in merito alla conduzione di “ispezioni su sfida” da parte dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (co-proponente il Ministro della difesa).
Il Federalismo Fiscale
L'obiettivo è superare il sistema di finanza regionale e locale ancora improntato a meccanismi di trasferimento, in cui le risorse finanziarie di Regioni ed enti locali non sono stabilite e raccolte dagli enti che erogano i servizi ma derivano loro, in misura significativa, dallo Stato.
In questo modo tuttavia il sistema di finanza derivata non favorisce la responsabilizzazione degli amministratori, né il controllo dei cittadini. Inoltre, i trasferimenti si sono spesso realizzati sulla base della spesa storica; mancherebbe quindi un meccanismo premiante o un incentivo all’efficienza.
Pertanto non ci sarebbero alcuni elementi essenziali per un armonico funzionamento del sistema finanziario secondo l’articolo 119 della Costituzione:
- la responsabilizzazione dei centri di spesa;
- la trasparenza dei meccanismi finanziari;
- il controllo democratico dei cittadini nei confronti degli eletti e dei propri amministratori pubblici.
I punti principali del disegno di legge sul federalismo fiscale sono i seguenti.
Nessun aggravio del carico fiscale nei confronti dei cittadini: alla maggiore autonomia impositiva di Regioni ed enti locali corrisponderà una riduzione dell’imposizione statale.
Autonomia impositiva. Finisce il sistema di finanza derivata, sulla base della spesa storica, e si passerà gradualmente all’autonomia impositiva ed al criterio dei costi standard: in luogo del finanziamento della spesa storica, che può consentire anche sprechi o inefficienze, si farà riferimento ai costi corrispondenti ad una media buona amministrazione (costi standard). Prevista un’effettiva autonomia di entrata e di spesa di Regioni ed enti locali.
Le Regioni disporranno, per il finanziamento delle spese connesse ai livelli essenziali delle prestazioni (in specie: sanità, istruzione, assistenza e, in modo analogo, trasporto pubblico locale),
- di tributi regionali da individuare in base al principio di correlazione tra il tipo di tributo ed il servizio erogato;
- di una aliquota o addizionale IRPEF;
- della compartecipazione regionale all’IVA;
- di quote specifiche del fondo perequativo.
In via transitoria, le spese saranno finanziate anche con il gettito dell’IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi.
I Comuni disporranno di tributi propri derivanti da tributi già erariali. In particolare, compartecipazione e addizionale all’IRPEF. Disporranno anche di tributi di scopo legati ad esempio ai flussi turistici o alla mobilità urbana.
Le Province disporranno di tributi propri e di tributi di scopo; in particolare, le funzioni fondamentali saranno finanziate da una compartecipazione all’IRPEF.
Perequazione. Sarà assicurata l’integrale perequazione per gli enti con minore capacità fiscale per abitante, per le spese riconducibili ai livelli essenziali, per le Regioni, ed alle funzioni fondamentali, per gli enti locali. Il fondo perequativo per i livelli essenziali delle prestazioni sarà alimentato, per le Regioni, dalla compartecipazione all’IVA; per le altre spese dall’addizionale regionale all’IRPEF.
I tributi degli enti locali saranno stabiliti dallo Stato o dalla Regione, in quanto titolari del potere legislativo, con garanzia di un significativo margine di flessibilità e nel rispetto dell’autonomia propria dell’ente locale.
Città metropolitane e Roma capitale. Sono previste specifiche disposizioni per le aree metropolitane, la cui autonomia di entrata e di spesa dovrà essere commisurata alla complessità delle più ampie funzioni.
Si prevede per la prima fase attuativa l’istituzione di una Commissione paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, della quale faranno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali. La Commissione dovrà raccogliere ed elaborare i dati in vista della predisposizione dei decreti legislativi da parte del Governo, in un quadro di complessiva collaborazione e condivisione tra Stato, Regioni ed enti locali.
Prevista anche, sulla scorta dell’esempio di importanti Paesi europei di ispirazione federale (Spagna, Germania), l’istituzione di una cabina di regia denominata “Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica”, quale sede condivisa tra tutti gli attori istituzionali coinvolti, con funzioni di verifica del funzionamento del nuovo sistema a regime e del corretto utilizzo del fondo perequativo.
Regioni speciali. I decreti di attuazione dei rispettivi Statuti dovranno assicurare il concorso delle Regioni speciali al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti.
Nella fase transitoria saranno garantite:
- la gradualità del passaggio, in modo non traumatico, dal vecchio sistema basato sulla spesa storica al nuovo sistema fondato sul criterio dei costi standard;
- la sostenibilità del passaggio da parte di tutti i soggetti istituzionali;
- la congruità delle risorse a disposizione di ogni livello di governo.
L’attuazione della legge dovrà essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto europeo di stabilità e crescita.
(Fonte: Governo Italiano)