ANAC: PPP più favorevoli per i privati, anche per progetti PNRR

Foto di Diva Plavalaguna da PexelsL’ANAC ha dato nuovo slancio ai partenariati pubblico-privato. L’Anticorruzione ha infatti escluso i contributi a fondo perduto a valere sui fondi europei (inclusi quelli del PNRR) dal computo della soglia limite del 49% per i finanziamenti pubblici concessi nell’ambito delle operazioni PPP.

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Per capire bene la portata della Delibera ANAC n. 432 del 20 settembre 2022 bisogna fare un passo indietro e aver chiaro in mente cosa sono i PPP, i vantaggi che offrono ai privati e i limiti entro i quali essi operano.

La clausola del 49% nel Partenariato pubblico privato

Come spiega il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, “il Partenariato Pubblico Privato (PPP) é un insieme di forme di collaborazione tra il settore pubblico e quello privato, in cui le rispettive risorse e competenze si integrano per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e per la gestione dei relativi servizi”.

In altre parole, grazie al PPP, progettazione, realizzazione, gestione e finanziamento (in tutto o in parte) di un’opera pubblica (o di pubblica utilità) sono affidati al settore privato.

A parte i vantaggi per il pubblico (in termini di bilancio e di potenziale aumento della qualità di progettazione/realizzazione/gestione di un’opera), i vantaggi dei PPP per i privati sono numerosi. Come spiega infatti il DIPE, grazie ai PPP "il settore privato è posto nelle condizioni di fornire le proprie capacità manageriali, commerciali ed innovative nella progettazione, finanziamento, costruzione e gestione di infrastrutture di pubblica utilità, ottenendone un ritorno economico. La fase di gestione dell’opera consente di generare i flussi di cassa necessari a rimborsare il debito contratto e remunerare gli azionisti”.

Chiaramente i partenariati pubblico-privato devono rispettare una serie di regole, previste dal Codice degli appalti.

Tra queste vi è anche la c.d "clausola del 49%”. Affinché si possa parlare di PPP, infatti, la legge ha previsto che il finanziamento dell’opera sia in tutto o in parte a carico del privato. Qualora fossero previsti meccanismi di finanziamento a carico della PA, essi non possono superare il 49% del costo dell’investimento complessivo (off balance). 

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La delibera ANAC che incentiva la partecipazione dei privati nei PPP

Su tale fronte è dunque intervenuta qualche giorno fa l’ANAC. Rispondendo ad un parere richiesto dalla Ragioneria generale dello Stato e dal DIPE, l'Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato la Delibera n. 432 del 20 settembre 2022, in base alla quale nelle operazioni di PPP cofinanziate da fondi europei la quota di risorse pubbliche può andare oltre il limite del 49%, in quanto i finanziamenti a carico del bilancio UE non concorrono al calcolo di tale soglia, ma solo le risorse nazionali, regionali o locali.

L’ANAC ha infatti scritto che “se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano a carico della pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto provenienti dall’Unione europea, anche nell’ambito del PNRR, non incidono nella quota di contributo pubblico che nei contratti di partenariato pubblico privato non può superare il 49% del costo dell’investimento complessivo”.

Come si legge nel comunicato, appoggiandosi a varie fonti (l’Eurostat e il Codice appalti), l'ANAC è giunta quindi alla conclusione che “la valutazione della contribuzione pubblica rispetto all’apporto di soggetti privati nel finanziamento dei costi di investimento deve escludere le sovvenzioni a fondo perduto di matrice euro-unitaria. Inoltre - spiega sempre l’ANAC - lo stesso Codice appalti suggerisce che il “contributo pubblico” in conto capitale, complessivamente inteso per il rispetto del limite del 49%, debba riferirsi esclusivamente al perimetro delle risorse “della pubblica amministrazione” e, dunque, a carico di Autorità nazionali, così escludendo le altre fonti di finanziamento, comprese le risorse europee”.

Ovviamente, visto che il PNRR è composto da una quota di contributi a fondo perduto (grants) che l’Italia non deve restituire e una quota di prestiti (loans) che il nostro Paese deve, invece, rimborsare, l’ANAC ha specificato che l'esclusione delle risorse PNRR dal limite del 49% si applica solo alla quota di sovvenzioni.

Al di là di questo “limite” (grants/loans), la portata della delibera ANAC è indubbia. Scomputando dal tetto del 49% i grants UE, di fatto si riduce la quota di finanziamento che i privati devono apportare in un’operazione PPP, mantenendo però intatti i vantaggi che le aziende private traggono da questo tipo di operazioni.

"Il testo della delibera - fanno sapere dall'ANAC - è stato inviato anche al Consiglio di Stato, dato che costituisce anticipazione interpretativa di soluzioni che potranno essere recepite nel nuovo Codice dei Contratti". Le conseguenze di questa delibera potrebbero essere quindi ancora più profonde.

Consulta la delibera ANAC n. 432 del 20.09.2022

Foto di Diva Plavalaguna da Pexels

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