Cessione credito Agenzia entrate: nuove funzionalità dal 15 luglio

Photocredit: phooto en PixabayDa metà luglio la “Piattaforma cessione crediti” dell’Agenzia delle entrate prevederà nuove funzionalità per la comunicazione della cessione del credito, in linea con le ultime novità normative di questi mesi.

Bonus edilizi: le novità su SOA e rispetto dei CCNL

A comunicarlo è la stessa Agenzia che, con il provvedimento n. 202205 del 10 giugno 2022, ha modificato quello del 3 febbraio scorso che, nell’approvare il modello di cessione, aveva fornito indicazioni non più in linea con le attuali norme.

Comunicazione cessione credito bonus edilizi: le novità da luglio 2022

In particolare tra le novità varate qualche giorno fa da Fisco, vi è anche quella che prevede nuove funzionalità della Piattaforma, destinate alle comunicazioni della cessione del credito dalle banche ai clienti professionali.

In linea, infatti, con quanto disposto dal decreto Sostegni ter (DL 4-2022) e dal decreto Aiuti (DL 50-2022), dal 15 luglio 2022 la Piattaforma permetterà ai soggetti “qualificati” (cioè le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario “vigilato”) di comunicare al Fisco la cessione del credito dei bonus edilizi a favore dei clienti professionali privati che hanno un conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Le altre novità del provvedimento n. 202205-2022 dell’Agenzia delle entrate

Le modifiche al provvedimento del 3 febbraio 2022 non si limitano però alle nuove funzionalità della Piattaforma, offerte alle banche.

Il 10 giugno, infatti, il Fisco ha disposto un restyling più ampio del modello di cessione, adeguandolo alle novità normative approvate nel frattempo dal governo e cioè:

  • la possibilità di effettuare, dopo la prima, due ulteriori cessioni dei crediti, ma solo a favore di banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato” e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Il dl Aiuti ha poi esteso tale facoltà anche ai clienti professionali privati delle banche (purchè abbiano un conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo) ma senza dargli la facoltà di ulteriore cessione;
  • il divieto di cessioni parziali per quei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura), comunicate all'Agenzia a partire dal 1° maggio 2022.

Alla luce di ciò, il provvedimento del 10 giugno 2022 stabilisce una serie di novità tra cui quella che in alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione:

  • i fornitori che hanno applicato gli sconti, possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In tale contesto, i successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore dei richiamati soggetti “qualificati”, i quali possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti “qualificati”;
  • se la comunicazione è stata inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore di altri soggetti, sempre “qualificati”;
  • con riferimento ai crediti acquistati dai successivi cessionari, comunicati tramite la Piattaforma fino al 16 febbraio 2022, resta fermo quanto previsto dall’articolo 28, comma 2, del Dl “Sostegni-ter” convertito, circa la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti “qualificati”, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore di altri soggetti “qualificati”;
  • la comunicazione delle cessioni deve essere effettuata esclusivamente dal cedente tramite la Piattaforma cessione crediti, dopo aver accettato la cessione, utilizzando la stessa Piattaforma;
  • i cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione attraverso la Piattaforma. Inoltre, in caso di utilizzo in compensazione, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente, tramite la suddetta Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale;
  • le rate annuali dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni da parte dei titolari delle detrazioni, comunicate all’Agenzia dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti. Tali disposizioni non si applicano ai crediti derivanti dalle opzioni comunicate all’Agenzia entro il 30 aprile 2022, ivi comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022 (risoluzione n. 21/2022);
  • i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni fissate dall’articolo 121, comma 1, del decreto “Rilancio” e dall’articolo 28, comma 2, del Dl “Sostegni-ter” sono nulli.

In conclusione si tratta sia di modifiche procedurali, sia di modifiche informatiche che i soggetti alle prese con le ristrutturazioni finanziate tramite i bonus edilizi, debbono conoscere al fine di non perdere l’agevolazione.

Consulta il provvedimento n. 202205 del 10 giugno 2022

Photocredit: phooto en Pixabay

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