Arriva in Gazzetta il nuovo modello CILA superbonus 110

Foto di energepic.com da PexelsA distanza di qualche settimana dal lancio della nuova CILA superbonus, il modulo fa capolino anche in Gazzetta ufficiale. Il modello rientra tra le novità del dl Semplificazioni bis che per snellire le pratiche per il superbonus ha previsto, tra l’altro, anche il venir meno dell’attestazione di stato legittimo.

Dalla CILA alle barriere architettoniche, le novità sul superbonus previste dal dl Semplificazioni

Più nello specifico quello pubblicato sulla Gazzetta del 23 agosto è l’Accordo raggiunto il 4 agosto tra Governo, Regioni e enti locali per l'adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della Comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus), in attuazione del decreto Semplificazioni. Il dl 77-2021, infatti, ha previsto alcune significative novità sul superbonus, a partire proprio dalla possibilità d’ora in avanti di usare una semplice Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) per tutte le ristrutturazioni che vogliono usare il 110, con la sola eccezione di quelle che prevedono la demolizione e ricostruzione degli edifici.

In tale contesto, quindi, “per assicurare la massima operatività e l'uniforme applicazione delle semplificazioni su tutto il territorio nazionale”, nei mesi passati il Dipartimento della Funzione pubblica guidato da Renato Brunetta ha lavorato con Regioni, ANCI e con tutte le altre amministrazioni interessate, per avere un modulo CILA superbonus il più snello e semplice possibile.

Cosa prevede la CILA superbonus?

Come funziona, dunque, la nuova CILA 110? Ebbene, il contenuto forse più importante è che attraverso la nuova CILA superbonus dovranno essere attestati solo “gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile, ovvero che la costruzione dell’immobile è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967 o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, non rendendo più obbligatoria la verifica dello stato legittimo”, scrive l’ANCI nella guida apposita redatta in questi giorni. “Allo stesso tempo”, aggiunge però il presidente ANCI, Antonio Decaro, “si lascia impregiudicata ogni valutazione successiva su questo stato”, in un bilanciamento quindi tra snellimento della burocrazia e tutela dell’urbanistica.

Vengono inoltre snellite le richieste sugli elaborati progettuali. Nella modulistica della CILA “Superbonus”, infatti, è stato ulteriormente chiarito che “l’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare” e “solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi”.  E per gli interventi in edilizia libera basterà una semplicissima descrizione dell’intervento nel modulo, chiariscono dagli uffici della Funzione Pubblica.

Buone nuove anche in caso di varianti in corso d’opera ad interventi rientranti sotto al cappello “CILA superbonus”. Tali varianti, infatti, potranno essere comunicate a fine lavori e costituiranno un’integrazione della CILA presentata. 

Infine per gli interventi di cui alla CILA “Superbonus” alla conclusione dei lavori, non sarà più richiesta la segnalazione certificata di agibilità.

In alcuni casi la CILA superbonus convive con altri procedimenti

La CILA superbonus non sarà però un passepartout per ogni intervento, perchè vale appunto “solo per gli interventi oggetto di richiesta del superbonus” e comunque con l’eccezione di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione del manufatto. Pertanto, chiarisce l’ANCI, “per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere” che possono accedere al superbonus e altre opere che invece non vi rientrano, “occorre presentare sia la CILA superbonus, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese” nella maxi-agevolazione.

Inoltre, sempre nell’ambito di “cosa non è ricompreso nella CILA”, l’ANCI sottolinea che “qualora la realizzazione degli interventi superbonus preveda la richiesta di atti o autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazioni Comunali, la CILA superbonus non supera ovviamente la vigente normativa in materia”. Ad esempio, quindi, nel caso di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/04 (il Codice sui beni culturali), resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l’autorizzazione dell’Ente competente qualora necessaria rispetto agli interventi progettati.

Quali sono le proroghe superbonus?

I vantaggi del nuovo modulo CILA superbonus

Indubbi gli aspetti positivi, a cominciare da quelli temporali. La nuova CILA superbonus, infatti, permetterà di evitare le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni, stimati in media in 3 mesi per ogni immobile oggetto di verifica. 

Ma lo snellimento delle procedure comporterà anche vantaggi in termini di costi. Il Dipartimento della Funzione pubblica ha infatti stimato che già soltanto l’eliminazione dell’attestazione di stato legittimo si tradurrà in un risparmio di spesa di almeno 110 milioni di euro.

Conseguenze positive, infine, anche sotto il profilo della certezza del procedimento. La legge infatti prevede che i moduli approvati previa intesa o accordo sono livelli essenziali delle prestazioni e dunque obbligatori. In questo modo si dà certezza a cittadini e operatori e alle stesse amministrazioni, in particolare ai Comuni.

E tra i più soddisfatti per la nuova CILA superbonus ci sono proprio i sindaci che da tempo denunciavano “la farraginosità della procedura per accedere al superbonus 110%”, afferma Decaro. Adesso la battaglia per l’ANCI si sposta sul fronte “hotel e immobili di edilizia residenziale pubblica dei Comuni”, con l'obiettivo di estendere il superbonus anche a questi immobili.

Modulo CILA - Superbonus (PDF)

Modulo CILA - Superbonus - Altri Soggetti coinvolti (PDF)

Accordo del 04.08.2021 - GURI del 23.08.2021

Foto di energepic.com da Pexels

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