Dal bonus baby sitter ai congedi parentali Covid: i nuovi aiuti economici alle famiglie

Aiuti famiglie coronavirusE’ stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge di conversione n. 61 del 6 maggio 2021 del decreto-legge n. 30-2021, che introduce misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.  

Cosa prevede il decreto Sostegni

Dopo il via libera alla Camera e al Senato, approda nella Gazzetta ufficiale del 12 maggio la legge di conversione del decreto n. 30-2021. Il provvedimento, oltre ad aggiornare le norme di comportamento per contenere l'emergenza Covid-19, sul fronte welfare conferma un ventaglio di misure per aiutare i genitori lavoratori con figli minori in dad o in quarantena.

Aiuti famiglie coronavirus: smart working o congedo straordinario

Ogni misura contenuta nel decreto prevede una precondizione comune, ossia l'aiuto sarà concesso per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della sospensione dell'attività didattica ed educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Covid-19, nonché alla durata della quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

La prima misura a sostegno delle famiglie è lo smart working. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, genitore di figlio minore di 16 anni si riconosce, alternativamente all'altro genitore, la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. 

Laddove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smart working, fino al 30 giugno 2021, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro.

Il beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), a prescindere dall’età del figlio. Questo congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

Per questi periodi di astensione, in luogo della retribuzione, viene riconosciuto un congedo parentale straordinario, un'indennità al pari al 50% della retribuzione stessa. I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.

Viene prevista la possibilità, ricorrendone le condizioni, di convertire nel congedo straordinario retribuito gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti, in base alla normativa generale, dai genitori dal 1° gennaio al 13 marzo 2021.

Infine, in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, si concede a uno dei genitori, alternativamente all’altro, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Ritorna il bonus babysitter

Una delle misure che ha accompagnato le famiglie italiane con figli dal principio della pandemia e che è stata riconfermata è il bonus babysitter, la cui platea viene però ridotta ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, ai lavoratori autonomi, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per far fronte al Covid, a medici, infermieri, tecnici di laboratorio e radiologia e agli operatori sanitari (dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato).

Questi soggetti, con figli conviventi minori di anni 14, possono ricevere uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sittingIl bonus ha un limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, viene erogato mediante il libretto famiglia e può essere usato per centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, ma è necessaria una comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. Il beneficio può essere utilizzato se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo Covid-19.

Quindi, in alternativa al diritto al lavoro agile e al congedo straordinario, e solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al medesimo congedo straordinario, fino al 30 giugno 2021 è riconosciuta la possibilità di usufruire della corresponsione del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia per i figli conviventi minori di anni 14 che - nell'arco temporale che va dal 1° gennaio al 30 giugno di quest'anno – si sono trovati o si troveranno in tre particolari condizioni: sospensione dell'attività didattica in presenza, infezione da Covid o quarantena a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il beneficio spetta anche in caso di adozione, affido preadottivo o condiviso tra i genitori. 

Consulta il testo del decreto-legge n. 30-2021, coordinato con la legge di conversione n. 61 del 6 maggio 2021

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