Guida al superbonus: interventi ammessi, cessione del credito e sconto in fattura. Ultime novità

Superbonus edilizia - Photo by Senne Hoekman from PexelsIl superbonus del 110% permette di ristrutturare casa gratis, ma ad alcune condizioni, con la possibilità di cedere il credito o ottenere lo sconto in fattura. Tutto quel che c'è da sapere sulla maxi-detrazione e le ultime novità, inclusa la nuova guida dell'Agenzia delle entrate aggiornata al 2021.

Superbonus: i chiarimenti del Fisco

Il superbonus 110% previsto dal decreto Rilancio è utilizzabile non solo per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di miglioramento sismico, ma anche per il fotovoltaico e l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. 

Si dovranno rispettare alcune condizioni, come illustrato dai decreti MISE e dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate. Tra questi si segnala la nuova guida dell’Agenzia delle entrate che illustra le principali novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021. 

Superbonus 110%

Chi può accedere al superbonus

Il superbonus si applica agli interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.

Possono accedere al superbonus: 

  • condomini
  • persone fisiche ma non nello svolgimento di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità;
  • gli Iacp (Istituti autonomi case popolari) e altri enti similari, per le opere realizzate su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi effettuati su immobili di loro proprietà o assegnati in godimento ai propri soci;
  • organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore
  • associazioni e società sportive dilettantistiche.

Al superbonus del 110% possono accedere anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell’immobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori; ok al superbonus anche per le persone che svolgono attività di impresa o arti e professioni ma se i lavori interessano singole unità immobiliari, allora limitatamente agli immobili estranei all’attività esercitata, appartenenti quindi solo alla sfera “privata” della vita dei contribuenti; questo requisito non è richiesto se i lavori riguardano le parti comuni dei condomini.

Superbonus anche per seconde case, villette e immobili vincolati

La detrazione si applica anche alle seconde case e alle unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno, come nel caso delle villette a schiera. Escluse le abitazioni di tipo signorile, ville e castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Per quanto riguarda gli immobili vincolati saranno ammessi al superbonus gli interventi di efficientamento energetico in grado di  produrre un miglioramento della prestazione energetica di due classi o, se impossibile, il raggiungimento della classe energetica più alta. 

Gli interventi "trainanti", indispensabili per accedere al superbonus

 Gli interventi che permettono di accedere alla detrazione del 110% riguardano il cosiddetto cappotto termico, gli impianti di riscaldamento e il miglioramento sismico. Nello specifico:

Cappotto termico

Gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio di incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. Stiamo parlando del cosiddetto cappotto termico, che ripara dal freddo in inverno e dal caldo in estate.

Per quanto riguarda i requisiti tecnici, i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi fissati dal decreto 11 ottobre 2017 del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Sistemi di climatizzazione

Il superbonus copre anche la sostituzione, nelle parti comunidegli edifici, dell’esistente sistema di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno di classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi i meccanismi ibridi o geotermici, anche abbinati a impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di energia o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.

L’ammontare della spesa su cui applicare la detrazione non può superare i 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se composto di un numero compreso tra 2 e 8 unità immobiliari, e 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se superiore alle 8 unità. 

Negli edifici unifamiliari (purché si tratti di abitazione principale), la detrazione del 110% riguarda la sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore e aventi le caratteristiche tecniche già descritte per i condomini. 

La soglia massima di spesa è di 30mila euro e anche in questo caso sono agevolabili anche i costi di smaltimento e bonifica dell’impianto.

Anche il sismabonus diventa super

Anche gli interventi di miglioramento antisismico sugli edifici la detrazione arriva al 110%. Per chi realizza i lavori antisimici c’è la possibilità di acquistare una polizza anticalamità con detrazione al 90%.

È prevista, inoltre, limitatamente agli interventi interessati dalla maggiorazione, una detrazione del 90%, anziché del 19%, a favore dei beneficiari che decidono di cedere la somma corrispondente al sismabonus a un’assicurazione con contestuale stipula di una polizza a copertura del rischio per eventi calamitosi. La maggiorazione non è applicabile alla zona sismica 4, ovvero a minor rischio sismico.

Gli interventi descritti finora - quindi cappotto termico, climatizzazione e sismabonus - possono essere definiti "trainanti", permettono cioè di abbinare altri interventi, coperti dall'ecobonus o introdotti ad hoc dal decreto Rilancio, arrivando alla detrazione del 110%.

Ad esempio, se un condominio ha installato un impianto di riscaldamento centralizzato con le caratteristiche descritte sopra, allora anche la detrazione per la sostituzione degli infissi nel singolo appartamento diventa maxi. 

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Gli interventi "trainati" 

Ai "trainanti" si possono abbinare anche altre tre tipologie di interventi.

Interventi di efficientamento energetico

Il superbonus spetta per gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Ai fini del Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e gli eventuali trainati devono assicurare, nel loro complesso (anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali  sistemi di accumulo), il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Installazione di impianti solari fotovoltaici 

La detrazione spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli  aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad un intervento di riqualificazione energetica o miglioramento sismico.

Infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici

Se l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è eseguita congiuntamente ad un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al superbonus,  la detrazione prevista dall'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, calcolata su un ammontare massimo delle spese pari a 3.000 euro, è elevata al 110%.

Cessione del bonus e sconto in fattura

Un'importante novità introdotta con il superbonus è la decisione di ampliare la platea di coloro che possono cedere il credito d'imposta maturato, possibilità oggi consentita solo agli incapienti, e che viene allargata a tutte le famiglie e i condomini. 

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

La cessione del credito si può richiedere per gli interventi di: 

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

La cessione del credito sul superbonus al 110% potrà essere utilizzata dal 15 ottobre

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I decreti attuativi

 In Gazzetta ufficiale il 6 ottobre sono stati pubblicati il decreto Asseverazioni, relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal superbonus, e il decreto Requisiti tecnici, che definisce gli interventi che  godono delle agevolazioni, i costi massimi per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione. 

Le circolari dell'Agenzia delle entrate

Circolare 24/E dell'8 agosto 2020

L'8 agosto 2020 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 24/E ed il provvedimento attuativo su cessione del credito/sconto in fattura.

Oltre a chiarire una serie di punti, come l'apertura del superbonus del 110% anche ai familiari e ai conviventi del possessore o del detentore dell’immobile, la circolare 24/E dell'8 agosto 2020 fornisce indicazioni anche in merito alle partite IVA e ai costi accessori agevolabili. 

Circolare 24/e dell'8 agosto 2020

Il provvedimento su cessione del credito e sconto in fattura

Chi non opta per la detrazione fiscale ha davanti due alternative: il cosiddetto sconto in fattura e la cessione del credito.

Il primo consiste in un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore, quindi, recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. 

In alternativa si può optare per la possibilità di cedere il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

La comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato dal provvedimento di oggi. 

Il modello di comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate è stato predisposto l'8 agosto e modificato il 12 ottobre (di seguito i link ai modelli). 

Cessione del credito o sconto in fattura: il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020 

Cessione del credito o sconto in fattura: il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020

Circolare 30/E del 22 dicembre

Con la circolare n. 30/E l’Agenzia delle entrate fornisce nuovi chiarimenti in materia di superbonus e cessione del credito d’imposta in alternativa alla detrazione o per lo sconto in fattura.

Tra i temi trattati:

  • il concetto di “accesso autonomo dall’esterno”;
  • la spettanza dell'incentivo per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici;
  • l’aumento del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati nei territori colpiti dal sisma del centro Italia 2016-2017. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive;
  • il quorum ridotto (1/3 della proprietà) necessario per la maggioranza delle assemblee condominiali per l’approvazione dei lavori agevolabili;
  • le semplificazioni delle asseverazioni dei tecnici che, nel caso di soli interventi sulle parti comuni, devono essere riferite esclusivamente alle parti condominiali.

Il Fisco fornisce, inoltre, l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive, da acquisire all’atto dell’apposizione del visto di conformità sulle comunicazioni da inviare all’amministrazione finanziaria per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Circolare 30/E del 22 dicembre 2020 

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Cumulabilità con altre detrazioni

Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica. Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per:

  • interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al superbonus, per i quali la detrazione attualmente prevista va dal 50% al 85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali;
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al superbonus che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all’articolo 16- bis, comma 1, lett. h), del TUIR, nonché dell’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi. In questo caso la detrazione è attualmente pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. 

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Le modifiche introdotte dal decreto Agosto

Il decreto Agosto prevede una serie di ritocchi al superbonus, prevedendo innanzitutto una definizione più ampia di "accesso autonomo" agli edifici. Ciò consente quindi di ritenere immobili unifamiliari anche quelli funzionalmente indipendenti che hanno accesso autonomo da aree comuni esterne.

Si prevede inoltre che difformità urbanistiche e catastali su singole unità abitative non compromettano la possibilità di godere della detrazione sulle spese per i lavori sulle parti comuni di edifici plurifamiliari.

E si abbassa il quorum dei condomini favorevoli ai lavori: per decidere sullo sconto in fattura o la cessione del credito sarà sufficiente la maggioranza di un terzo dei millesimi, invece dei due terzi.

Il dl Agosto estende inoltre anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico.

Superbonus al 160% per le aree del sisma

Previsto anche un aumento del superbonus al 160% per le aree del sisma, come misura alternativa al contributo per la ricostruzione.  

I limiti delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del 2009, 2016 e 2017. In tal caso però gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese anche le seconde case. Le agevolazioni, invece, non si applicano agli immobili destinati alle attività produttive. 

Per approfondire: Sisma: superbonus, sismabonus e ecobonus mai cosi’ convenienti grazie al dl Agosto

Le novità sul superbonus previste dalla Manovra 2021

La Manovra 2021, oltre ad aver prorogato il superbonus al 2022, ha introdotto anche una serie di novità, su cui fa il punto la nuova Guida dell’Agenzia delle entrate, aggiornata a febbraio 2021.

Superbonus 110%, proroga al 2022

Come è ormai noto, la legge di Bilancio 2021 ha prorogato il superbonus al 2022. In particolare la detrazione spetta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi trainanti. Il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi sulle parti comuni degli edifici effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Se gli interventi con tale percentuale di ultimazione sono stati eseguiti dagli istituti autonomi case popolari (Iacp), il superbonus vale per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Gli interventi ammessi

Agli interventi trainanti si aggiunge la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Inoltre, la detrazione del 110% si applica anche agli interventi trainati, finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna ai portatori di handicap grave, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.

Superbonus e sisma

L'Agenzia fa il punto anche sull’utilizzo del superbonus per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati da un terremoto

In particolare in tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza, i limiti delle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 ammesse all’ecobonus e al sismabonus sono aumentati del 50%. Prima, la maggiorazione era prevista solo per i comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2009.

Colonnine di ricarica elettrica

Per quanto riguarda invece l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (realizzate insieme a un intervento trainante), la guida spiega che la legge di Bilancio ha previsto tre differenti limiti di spesa agevolabile: 2.000 euro per gli edifici unifamiliari, 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni con massimo otto colonnine, 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che ne installano più di otto.

Quali sono gli accessi e gli immobili indipendenti per il superbonus?

Altre due precisazioni contenute nella guida riguardano i concetti di “indipendente” connessi all’accesso e all’edificio. Nel primo caso “l'accesso autonomo dall'esterno” consiste in un accesso indipendente, non comune alle altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.

Nel secondo caso, invece, l’immobile “funzionalmente indipendente” è un fabbricato dotato di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per la climatizzazione invernale.

La ripartizione delle spese nel superbonus

La detrazione pari al 110% delle spese è ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, se sostenute entro il 31 dicembre 2021, e in 4 quote annuali di pari importo se sostenute, invece, nell’anno 2022. 

Per gli Iacp e gli enti aventi le stesse finalità sociali, la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2022.

Superbonus: attenzione ad esporre il cartello nel cantiere

Infine, tra gli adempimenti previsti per accedere alla maxi-agevolazione, la guida evidenzia un'altra novità prevista della legge di Bilancio 2021: l’obbligo di esposizione del cartello nel cantiere. Il cartello deve essere ben visibile e deve inoltre riportare la dicitura  “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Per approfondire: Proroga per le detrazioni casa 2021 in Manovra

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