Fondo garanzia infrastrutture idriche - nel Dpcm le opere ammesse

Fondo garanzia infrastrutture idricheIn Gazzetta ufficiale il Dpcm del 30 maggio che individua gli interventi prioritari e i criteri di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche.

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Il Fondo di garanzia, istituito dalla legge n. 221 del 2015, sostiene gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dà seguito a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018, in base alla quale possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo le opere comprese nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato nelle due sezioni Acquedotti e Invasi.

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Il Fondo di garanzia opere idriche

In base al Dpcm, la finalità del Fondo è contribuire al potenziamento delle infrastrutture idriche e al superamento di deficit infrastrutturali attraverso la concessione di garanzie a favore del gestore titolato del servizio idrico integrato o del gestore o concessionario per le grandi dighe e le connesse opere di adduzione e derivazione e per le piccole dighe.

Il Fondo opera anche attraverso la concessione di garanzie dirette ai soggetti finanziatori o agli investitori, utilizzando in via alternativa due strumenti:

  • garanzia di pagamento del valore di subentro riconosciuto, prestata dal Fondo direttamente a beneficio del gestore titolato, 
  • garanzia di rimborso del credito vantato dai soggetti finanziatori o investitori nei confronti del gestore titolato.

Gli investimenti ammessi

La garanzia è concessa, con priorità per l’uso potabile, per la realizzazione di:

  • a) interventi previsti nel Piano nazionale idrico;
  • b) interventi non ancora finanziati e avviati che si qualifichino come necessari all’adeguamento delle infrastrutture idriche ai parametri di qualità tecnica fissati dall’Autorità con la deliberazione 917/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017, con priorità per gli interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, che presentino una o più delle seguenti caratteristiche:
    - interventi da realizzare in via d’urgenza e funzionali all’adeguamento delle infrastrutture fognarie e depurative alle norme comunitarie e nazionali, in conseguenza della pendenza di procedure d’infrazione europea, previsti nei Piani di ambito adottati dagli Enti di Governo (EGA) o da questi successivamente approvati e deliberati in via d’urgenza di concerto con il gestore del Servizio Idrico Integrato (SII);
    - interventi di carattere emergenziale, tra cui quelli resi necessari dal rilevamento di sostanze inquinanti nelle acque e funzionali al perseguimento degli obiettivi di qualità di cui alle direttive comunitarie previsti nei Piani di ambito adottati dagli EGA o da questi successivamente approvati e deliberati in via d’urgenza di concerto con il gestore del SII;
    - interventi di carattere strategico, funzionali al conseguimento o miglioramento degli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, e interventi volti al risanamento, ammodernamento o ampliamento delle reti idriche acquedottistiche anche ai fini del contenimento delle perdite, previsti nei Piani di ambito adottati dagli EGA o da questi successivamente approvati e deliberati in via d’urgenza di concerto con il gestore del SII;
    - interventi funzionali al SII, necessari e urgenti, finalizzati al recupero della capacità di invaso delle grandi dighe, al recupero della loro tenuta idraulica e alla loro messa in sicurezza sismica e idraulica, al completamento o adeguamento sia delle grandi dighe sia delle infrastrutture di adduzione e derivazione, afferenti agli stessi impianti di ritenuta, previsti nei Piani di ambito elaborati dagli EGA o indicati direttamente dal Ministero delle infrastrutture e di trasporti;
  • c) interventi riguardanti piccole dighe, non inseriti nel Piano nazionale e già dotati di proprio finanziamento.

La gestione del Fondo

Il Decreto affida all’ARERA il compito di definire le modalità di gestione del Fondo per l’accesso alle garanzie finanziarie, tenendo conto di:

  • requisiti soggettivi dei richiedenti;
  • modalità di richiesta della garanzia;
  • modalità e termini di rilascio della garanzia del valore di subentro riconosciuto;
  • modalità e termini delle garanzie di rimborso dei finanziamenti;
  • modalità di accantonamento, fissando una percentuale di accantonamento non inferiore all’8%dell’importo garantito;
  • procedure di escussione e di surroga nei diritti del creditore anche attraverso il ricorso alla procedura esattoriale.

Per quanto riguarda l'alimentazione del Fondo, l’ARERA definisce con propria delibera la componente tariffaria, da indicarsi separatamente in bolletta, destinata a soddisfare i fabbisogni dello strumento e la copertura dei costi di gestione.

La gestione vera e propria è affidata alla Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA), che concede le garanzie nel rispetto dei criteri del Dpcm e definisce le modalità operative in coerenza con quelle individuate dall’ARERA.

Dpcm del 30 maggio 2019 - Gazzetta ufficiale del 19 luglio 2019

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