Il MISE potenzia il bonus formazione 4.0

Bonus formazione 4.0L’obiettivo è mettere in atto le novità introdotte dal decreto Aiuti: maggiorazione delle aliquote per le PMI e certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori sul fronte delle competenze digitali.

Digital Europe, PNRR e voucher 4.0. Come finanziare le competenze digitali?

Introdotto dalla legge di Bilancio 2018, il credito d’imposta per la formazione 4.0 è una delle misure previste dal Piano Transizione 4.0, che può contare anche sui fondi stanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Fondo complementare.

Guida a beneficiari, spese ammissibili e intensità del tax credit e alle novità introdotte con il decreto Aiuti.

Come funziona il credito d'imposta per formazione 4.0

Bonus formazione 4.0: quali beneficiari e aliquote?

Il credito d'imposta per la formazione 4.0 è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Con la legge di Bilancio 2020, è stato eliminato il precedente obbligo di pattuire le attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Formazione 4.0

A partire dalla legge di Bilancio 2019, il credito d'imposta è attribuito nella misura del: 

  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300mila euro per le micro e piccole imprese
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250mila euro per le medie imprese
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250mila euro le grandi imprese.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Credito d'imposta

Piano Transizione 4.0: le novità per il biennio 2021-2022 

Torna all'indice 

Quali attività formative sono ammissibili?

Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività formative svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Transizione 4.0 (ex Impresa 4.0), quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, Internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Un allegato alla legge di bilancio 2018 individua nel dettaglio gli ambiti in cui si potranno svolgere le attività formative 4.0 ammesse al credito d'imposta. Si tratta di oltre cento ambiti, raggruppati in tre categorie: vendita e marketing, informatica e tecniche tecnologie di produzione.

Sono escluse le attività di formazione ordinaria o periodica che l’impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Le attività di formazione devono essere rivolte al personale dipendente, ossia al personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato, personale con contratto di apprendistato; sono esclusi altri collaboratori con contratti lavorativi diversi.

La Manovra 2021, oltre a prorogare il bonus formazione 4.0 fino al 2022, ha ampliato le spese ammissibili, tra cui rientrano anche quelle relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione.

Spese

Torna all'indice 

Come richiedere il bonus formazione 4.0?

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo 6897.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da un'apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di 5mila euro, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

Le imprese beneficiarie del bonus devono poi redigere e conservare:

  • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
  • l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
  • i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Inoltre, le aziende che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, come chiarito dal MISE stesso con avviso del 29 dicembre 2020. In tal senso, è previsto che l’invio della comunicazione avvenga da parte delle imprese su base volontaria e in ottica collaborativa; il diritto all’applicazione delle discipline agevolative e l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono in alcun modo subordinati al suddetto invio.

Il MISE sta predisponendo l’apposito decreto direttoriale con le indicazioni per effettuare la comunicazione, che le imprese dovrebbero poter presentare nel corso del 2021. 

Comunicazioni

Torna all'indice 

Dl Aiuti: come cambia il bonus formazione 4.0?

L’8 luglio il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che dà attuazione alle novità – introdotte dal decreto Aiuti (dl n. 50-2022) - sul credito d'imposta per la formazione 4.0, uno dei pochi incentivi del Piano Transizione 4.0 a non essere stato toccato dalla Manovra 2022.

L'obiettivo - ci ha spiegato Isabella Di Gennaro dell'Unità di missione PNRR del MISE durante il webinar del 19 maggio 2022 - è introdurre un meccanismo premiale, con aliquote al rialzo per le PMI per incentivare le imprese ad investire maggiormente nelle competenze digitali.

Monitorando l'andamento del bonus, infatti, ci si è resi conto che:

  • spesso viene utilizzato dalle aziende per attività di training incentrate sull’utilizzo dei beni 4.0 acquistati, invece che sulla formazione dei processi di digitalizzazione
  • soprattutto le PMI hanno difficoltà ad individuare il gap digitale all’interno dell’azienda.

Sulla base di queste valutazioni, il bonus formazione 4.0 è stato ripensato con un restyling che prevede la maggiorazione delle aliquote:

  • dal 50% al 70% per le micro e piccole imprese (l'investimento massimo agevolabile resta pari a 300 milioni di euro all'anno)
  • dal 40% al 50% per le medie imprese (il massimale resta pari a 250 milioni di euro all'anno).

Per le grandi imprese, invece, è confermata l'aliquota del 30% nel limite massimo annuale di 250mila euro.

Nel decreto attuativo del MISE, di prossima pubblicazione in Gazzetta ufficiale, si specifica che:

  • le attività formative riguarderanno i settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, e dovranno essere svolte da soggetti qualificati esterni all’impresa, tra cui rientreranno anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli European Digital Innovation Hubs (EDIH)
  • a garanzia dell’effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo sono introdotti specifici parametri che vincoleranno l’erogazione del contributo agevolativo alla certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0

Leggi il testo del Decreto Aiuti - DL n. 50-2022 nella Gazzetta ufficiale del 17 maggio 2022

Per approfondire: Gli incentivi del Piano Transizione 4.0

Grafiche a cura di Confindustria

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.