Decreto legge 201-2011 con il testo della manovra Monti

Palazzo Chigi - Foto di ArepoIn Gazzetta Ufficiale le "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Il provvedimento si divide in tre Titoli, dedicati, rispettivamente, a "Sviluppo ed equita'", "Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale " e "Consolidamento dei conti pubblici".

GU n. 284 del 6-12-2011 - Supplemento Ordinario n. 251

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011 , n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il  consolidamento
dei conti pubblici. (11G0247) 
Titolo I
Sviluppo ed equita'
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
 Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed   urgenza   di   emanare
disposizioni per il consolidamento dei conti  pubblici,  al  fine  di
garantire la stabilita' economico-finanziaria del Paese  nell'attuale
eccezionale situazione di crisi internazionale  e  nel  rispetto  del
principio di equita', nonche' di adottare misure dirette  a  favorire
la crescita, lo sviluppo e la competitivita'; 
 Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 dicembre 2011; 
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  e  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento; 
 
                              E M A N A 
 
 Il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                 Aiuto alla crescita economica (Ace) 
 
 1. In  considerazione  della  esigenza  di  rilanciare  lo  sviluppo
economico del Paese e fornire un aiuto  alla  crescita  mediante  una
riduzione della imposizione sui redditi derivanti  dal  finanziamento
con capitale di  rischio,  nonche'  per  ridurre  lo  squilibrio  del
trattamento fiscale tra imprese  che  si  finanziano  con  debito  ed
imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi,
la struttura patrimoniale delle  imprese  e  del  sistema  produttivo
italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo  netto
dichiarato dalle societa' e dagli  enti  indicati  nell'articolo  73,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e' ammesso in deduzione un  importo  corrispondente  al
rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale   proprio,   secondo   le
disposizioni dei commi  da  2  a  8.  Per  le  societa'  e  gli  enti
commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d),  del  citato
testo unico  le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano
relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. 
 2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale  proprio  e'  valutato
mediante applicazione dell'aliquota percentuale  individuata  con  il
provvedimento di cui al  comma  3  alla  variazione  in  aumento  del
capitale  proprio  rispetto  a   quello   esistente   alla   chiusura
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. 
 3. Dal quarto periodo  di  imposta  l'aliquota  percentuale  per  il
calcolo del  rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale  proprio  e'
determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  tenendo  conto  dei
rendimenti  finanziari  medi  dei  titoli  obbligazionari   pubblici,
aumentabili  di  ulteriori  tre  punti  percentuali   a   titolo   di
compensazione del maggior rischio.In via transitoria,  per  il  primo
triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento. 
 4.  La  parte  del  rendimento  nozionale  che  supera  il   reddito
complessivo netto dichiarato e'  computata  in  aumento  dell'importo
deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi. 
 5. Il capitale proprio esistente  alla  chiusura  dell'esercizio  in
corso nel primo anno di applicazione della disposizione e' costituito
dal patrimonio netto risultante dal relativo  bilancio,  senza  tener
conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni  in
aumento i conferimenti in denaro  nonche'  gli  utili  accantonati  a
riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non  disponibili;
come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio  netto
con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b)  gli
acquisti di partecipazioni in societa' controllate; c)  gli  acquisti
di aziende o di rami di aziende. 
 6. Gli incrementi derivanti da conferimenti  in  denaro  rilevano  a
partire    dalla    data    del    versamento;    quelli    derivanti
dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio  in
cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire
dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le  aziende
e le societa' di nuova costituzione si considera incremento tutto  il
patrimonio conferito. 
 7. Il presente articolo si applica anche  al  reddito  d'impresa  di
persone  fisiche,  societa'  in  nome  collettivo  e  in  accomandita
semplice in  regime  di  contabilita'  ordinaria,  con  le  modalita'
stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e  delle  Finanze
di cui al comma 8 in modo  da  assicurare  un  beneficio  conforme  a
quello garantito ai soggetti di cui al comma 1. 
 8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono  emanate
con decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  entro  30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto.  Con  lo  stesso  provvedimento   possono   essere
stabilite disposizioni aventi finalita' antielusiva specifica. 
 9. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011. 

        
      
Titolo I
Sviluppo ed equita'
                               Art. 2 
 
          Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro 
                     nonche' per donne e giovani 
 
 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e'
ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma  1,  del  testo
unico delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle  attivita'
produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  relativa  alla  quota
imponibile delle spese per il personale dipendente  e  assimilato  al
netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11,  commi  1,
lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n.
446 del 1997. 
 2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) al numero 2),  dopo  le  parole  "periodo  di  imposta"  sono
aggiunte le seguenti: ", aumentato a 10.600 euro per i lavoratori  di
sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni"; 
     b) al numero 3),  dopo  le  parole  "Sardegna  e  Sicilia"  sono
aggiunte le seguenti: ", aumentato a 15.200 euro per i lavoratori  di
sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni". 
 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano  a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. 
 

        
      
Titolo I
Sviluppo ed equita'
                               Art. 3 
 
      Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e 
                  rifinanziamento fondo di garanzia 
 
 1.   In   considerazione   della   eccezionale    crisi    economica
internazionale e della conseguente necessita' della  riprogrammazione
nell'utilizzo delle risorse disponibili, al  fine  di  accelerare  la
spesa dei programmi  regionali  cofinanziati  dai  fondi  strutturali
negli anni 2012, 2013 e 2014, all'articolo 32, comma 4,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183, dopo la lett. n), e' aggiunta la  seguente:
"o) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate  a  valere
sulle risorse dei cofinanziamenti  nazionali  dei  fondi  strutturali
comunitari. Per le Regioni ricomprese  nell'Obiettivo  Convergenza  e
nel regime di phasing in nell'Obiettivo  Competitivita',  di  cui  al
Regolamento del Consiglio  (CE)  n.  1083/2006,  tale  esclusione  e'
subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione  Coesione
del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei  limiti  complessivi  di
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012,  2013  e  2014.".
L'esclusione delle spese di  cui  al  periodo  precedente  opera  per
ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2. 
 2. Per  compensare  gli  effetti  in  termini  di  fabbisogno  e  di
indebitamento netto di cui al comma 1, e' istituito  nello  stato  di
previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  con  una
dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un "Fondo di compensazione  per
gli interventi volti  a  favorire  lo  sviluppo",  ripartito  tra  le
singole  Regioni  sulla  base  della  chiave  di  riparto  dei  fondi
strutturali 2007-2013, tra programmi operativi regionali, cosi'  come
stabilita dal Quadro Strategico  Nazionale  2007-2013,  adottato  con
Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All'utilizzo  del  Fondo
si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da  comunicare
al   Parlamento   e   alla   Corte   dei    conti,    su    richiesta
dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine  cronologico
delle richieste e entro i limiti della dotazione  assegnata  ad  ogni
singola Regione. 
 3. Alla copertura  degli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  del
predetto fondo si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento. 
 4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni,  e'
incrementata di 400 milioni di euro annui  per  ciascuno  degli  anni
2012, 2013 e 2014. 
 5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni,  la  somma  di  300
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto  corrente  di
Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo
31 marzo 1988, n. 143, e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e'
versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 150  milioni
nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura  del  titolare  del  medesimo
conto, per essere riassegnata al fondo di cui  all'articolo  3  della
legge 28  maggio  1973,  n.  295,  per  le  finalita'  connesse  alle
attivita'  di  credito  all'esportazione.  All'onere  derivante   dal
presente comma in termini di  fabbisogno  e  indebitamento  netto  si
provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate  e  delle
minori spese recate dal presente decreto. 
 

        
      
Titolo I
Sviluppo ed equita'
                               Art. 4 
 
           Detrazioni per interventi di ristrutturazione, 
                   di efficientamento energetico e 
             per spese conseguenti a calamita' naturali 
 
 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) nell'articolo 11,  comma  3,  le  parole:  "15  e  16",  sono
sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis)"; 
     b) nell'articolo 12,  comma  3,  le  parole:  "15  e  16",  sono
sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis)"; 
     c) dopo l'articolo 16, e' aggiunto  il  seguente:  "Art.  16-bis
(Detrazione delle spese per interventi  di  recupero  del  patrimonio
edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) 
 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo  pari  al  36  per  cento
delle spese documentate,  fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle
stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare,  sostenute
ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono  o
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale  sono
effettuati gli interventi: 
     a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  effettuati
sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117,
n. 1), del codice civile; 
     b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3  del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  effettuati
sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi  categoria
catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; 
     c) necessari alla ricostruzione o  al  ripristino  dell'immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non  rientranti
nelle categorie di cui alle lettere  a)  e  b)  del  presente  comma,
sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza; 
     d) relativi alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto
pertinenziali anche a proprieta' comune; 
     e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche,
aventi ad oggetto ascensori e  montacarichi,  alla  realizzazione  di
ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica  e  ogni
altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia  adatto  a  favorire  la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici
di handicap in situazioni di  gravita',  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
     f) relativi all'adozione di misure finalizzate  a  prevenire  il
rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; 
     g)  relativi  alla  realizzazione  di  opere  finalizzate   alla
cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; 
     h)  relativi  alla  realizzazione  di   opere   finalizzate   al
conseguimento  di  risparmi  energetici  con   particolare   riguardo
all'installazione  di  impianti  basati  sull'impiego   delle   fonti
rinnovabili di energia. Le predette opere possono  essere  realizzate
anche in assenza di opere  edilizie  propriamente  dette,  acquisendo
idonea  documentazione  attestante  il  conseguimento   di   risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in materia; 
     i) relativi all'adozione di misure antisismiche con  particolare
riguardo all'esecuzione di opere per la messa in  sicurezza  statica,
in particolare  sulle  parti  strutturali,  per  la  redazione  della
documentazione obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  statica
del  patrimonio  edilizio,  nonche'  per   la   realizzazione   degli
interventi necessari al rilascio della suddetta  documentazione.  Gli
interventi   relativi   all'adozione   di   misure   antisismiche   e
all'esecuzione di opere per la  messa  in  sicurezza  statica  devono
essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici  o  complessi
di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici  e,
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di
progetti unitari e non su singole unita' immobiliari; 
 l) di bonifica dall'amianto  e  di  esecuzione  di  opere  volte  ad
evitare gli infortuni domestici. 
 2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle  di
progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione
delle opere edilizie e alla messa a  norma  degli  edifici  ai  sensi
della legislazione vigente in materia. 
 3. La detrazione di  cui  al  comma  1  spetta  anche  nel  caso  di
interventi   di   restauro   e   risanamento   conservativo   e    di
ristrutturazione  edilizia  di  cui  di  cui  alle  lett.  c)  e   d)
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da  imprese  di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie,
che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei  lavori  alla
successiva alienazione o assegnazione  dell'immobile.  La  detrazione
spetta al successivo acquirente o assegnatario delle  singole  unita'
immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per  cento  del  valore
degli interventi eseguiti, che si assume in misura  pari  al  25  per
cento  del  prezzo  dell'unita'  immobiliare   risultante   nell'atto
pubblico di  compravendita  o  di  assegnazione  e,  comunque,  entro
l'importo massimo di 48.000 euro. 
 4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma  1  realizzati  in
ciascun  anno  consistano  nella  mera  prosecuzione  di   interventi
iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del  limite  massimo
delle spese ammesse a fruire della detrazione si  tiene  conto  anche
delle spese sostenute negli stessi anni. 
 5. Se gli interventi di cui al comma 1  sono  realizzati  su  unita'
immobiliari   residenziali   adibite   promiscuamente   all'esercizio
dell'arte o della professione,  ovvero  all'esercizio  dell'attivita'
commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento. 
 6. La detrazione e' cumulabile con  le  agevolazioni  gia'  previste
sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento. 
 7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti  e  di
pari importo nell'anno  di  sostenimento  delle  spese  e  in  quelli
successivi. 
 8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati
realizzati gli interventi  di  cui  al  comma  1  la  detrazione  non
utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti  periodi
di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona
fisica  dell'unita'  immobiliare.  In  caso  di  decesso  dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede  che  conservi  la  detenzione  materiale  e
diretta del bene. 
 9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle
finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici  18  febbraio
1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  marzo  1998,  n.
60, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante  norme  di
attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27
dicembre 1997, n. 449, in materia  di  detrazioni  per  le  spese  di
ristrutturazione edilizia". 
 10. Con  successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze possono essere stabilite ulteriori  modalita'  di  attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo."; 
     d) nell'articolo 24, comma  3  dopo  le  parole:  "e  i)",  sono
aggiunte le seguenti: ", e dell'articolo 16-bis)". 
 2. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) all'alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 »  sono  sostituite
dalle seguenti: «2010 e 2011»; 
     b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dicembre 2011»; 
     c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dicembre 2011»  e  le  parole:  «giugno  2013»  sono
sostituite dalle seguenti: «giugno 2012». 
 3.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  25   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122. 
 4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,
le parole "31 dicembre 2011"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2012". La detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma  1,
lettera h), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
come  modificato  dal  presente  articolo,  si  applica  alle   spese
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
 5. Le disposizioni del presente articolo entrano  in  vigore  il  1°
gennaio 2012. 
 

        
      
Titolo I
Sviluppo ed equita'
                               Art. 5 
 
              Introduzione dell'ISEE per la concessione 
          di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, 
   con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie 
 
 1. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, da emanare previo  parere  delle  commissioni
parlamentari competenti entro il 31  maggio  2012,  sono  riviste  le
modalita' di determinazione dell'ISEE  (Indicatore  della  situazione
economica equivalente) al  fine  di  rafforzare  la  rilevanza  degli
elementi di ricchezza  patrimoniale  della  famiglia,  nonche'  della
percezione di somme anche se esenti da imposizione  fiscale.  Con  il
medesimo  decreto  sono  individuate  le   agevolazioni   fiscali   e
tariffarie, nonche' le provvidenze di  natura  assistenziale  che,  a
decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere  piu'  riconosciute
ai soggetti in possesso di un Isee superiore alla soglia  individuata
con il decreto stesso. Restano, comunque,  fermi  anche  i  requisiti
reddituali gia' previsti dalla normativa vigente. I risparmi a favore
del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di  previdenza  e  di
assistenza  derivanti  dall'applicazione  del  presente  comma   sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnati
al fondo per le politiche sociali per essere destinati ad  interventi
in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani. 
 

        
      
Titolo I
Sviluppo ed equita'
                               Art. 6 
 
               Equo indennizzo e pensioni privilegiate 
 
 1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria  contro
gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti
dell'accertamento  della  dipendenza  dell'infermita'  da  causa   di
servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di  servizio,
dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.  La  disposizione
di cui al primo  periodo  del  presente  comma  non  si  applica  nei
confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa  e
soccorso pubblico. La  disposizione  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   nonche'   ai
procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora  scaduto
il termine di presentazione della domanda,  nonche'  ai  procedimenti
instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. 
 

        
      
Titolo II
Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale
                               Art. 7 
 
              Partecipazione italiana a banche e fondi 
 
 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  ad  accettare  gli
emendamenti  all'Accordo  istitutivo  della  Banca  Europea  per   la
Ricostruzione e  lo  Sviluppo  (BERS),  adottati  dal  Consiglio  dei
Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e  n.  138
del 30 settembre 2011. Il Ministro dell'Economia e delle  Finanze  e'
incaricato dell'esecuzione della presente disposizione e dei rapporti
da  mantenere  con  l'amministrazione  della  Banca  Europea  per  la
Ricostruzione e lo Sviluppo,  conseguenti  ai  predetti  emendamenti.
Piena ed intera  esecuzione  e'  data  agli  emendamenti  di  cui  al
presente  comma  a  decorrere  dalla  sua  entrata  in   vigore,   in
conformita'  a  quanto   disposto   dall'articolo   56   dell'Accordo
istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione  e  lo  Sviluppo,
ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e  successive
modificazioni. 
 2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano  derivanti
dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali  e'  autorizzata
la spesa di 87,642 milioni di euro nell'anno 2012, di 125,061 milioni
di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014.  Ai  relativi
oneri si provvede mediante corrispondente  riduzione,  per  gli  anni
2012, 2013 e 2014 dello stanziamento  del  fondo  speciale  di  conto
capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2012-2014,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2012,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
 3.  Per  finanziare  la  partecipazione  italiana  agli  aumenti  di
capitale nelle Banche Multilaterali di  Sviluppo,  la  somma  di  226
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto  corrente  di
Tesoreria di cui all'art. 7, comma 2 bis, del D.Lgs. 31  marzo  1998,
n. 143, e successive modifiche e integrazioni, e' versata all'entrata
del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012,  45
milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel  2016
e 29,5 milioni  di  euro  nel  2017,  per  essere  riassegnata  nella
pertinente missione e programma dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
 

        
      
Titolo II
Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale
                               Art. 8 
 
           Misure per la stabilita' del sistema creditizio 
 
 1.  Ai  sensi  della   Comunicazione   della   Commissione   europea
C(2011)8744 concernente l'applicazione  delle  norme  in  materia  di
aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della
crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al
30 giugno 2012, e' autorizzato a concedere la  garanzia  dello  Stato
sulle passivita' delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino
a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette  anni  per  le
obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge  30
aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data  di  entrata
in vigore del  presente  decreto.  Con  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto  termine
in conformita' alla normativa europea in materia. 
 2. La concessione della garanzia di cui al  comma  1  e'  effettuata
sulla  base  della  valutazione  da  parte   della   Banca   d'Italia
dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e
della sua capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte. 
 3. La garanzia dello Stato di cui  al  comma  1  e'  incondizionata,
irrevocabile e a prima richiesta. 
 4. La garanzia  dello  Stato  di  cui  al  comma  1  sara'  elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa  di  200  milioni  di
euro  annui  per  il  periodo  2012-2016.  I  predetti  importi  sono
annualmente versati su apposita  contabilita'  speciale,  per  essere
destinati alla copertura  dell'eventuale  escussione  delle  suddette
garanzie.  Ad  eventuali  ulteriori  oneri,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  con
imputazione nell'ambito dell'unita' di voto parlamentare  25.2  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
 5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane  si  intendono
le banche aventi sede legale in Italia. 
 6. L'ammontare delle garanzie concesse  ai  sensi  del  comma  1  e'
limitata  a  quanto  strettamente  necessario  per  ripristinare   la
capacita'  di  finanziamento  a  medio-lungo  termine  delle   banche
beneficiarie.  L'insieme  delle   operazioni   e   i   loro   effetti
sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale  da  parte  del
Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della  Banca
d'Italia, anche al fine di verificare la necessita' di  mantenere  in
vigore l'operativita' di cui al comma 1  e  l'esigenza  di  eventuali
modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati alla
Commissione europea; le eventuali necessita' di prolungare la vigenza
delle operazioni oltre i sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto e le eventuali modifiche operative ritenute  necessarie  sono
notificate alla Commissione europea.  Il  Ministero  dell'Economia  e
delle  Finanze,  sulla  base  degli  elementi  forniti  dalla   Banca
d'Italia, presenta entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico  sul
funzionamento dello schema di garanzia di cui  al  comma  1  e  sulle
emissioni garantite e non garantite delle banche. 
 7. Le banche che ricorrono agli  interventi  previsti  dal  presente
articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non  abusare
del sostegno ricevuto e conseguire indebiti vantaggi per  il  tramite
dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali  rivolte
al pubblico. 
 8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al  comma  7,
il Ministero dell'economia e delle  finanze,  su  segnalazione  della
Banca d'Italia, puo' escludere la banca  interessata  dall'ammissione
alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le  operazioni  gia'  in
essere. Di tale esclusione e'  data  comunicazione  alla  Commissione
europea. 
 9.  Per  singola  banca,  l'ammontare  massimo   complessivo   delle
operazioni di cui al presente articolo non puo' eccedere,  di  norma,
il patrimonio di  vigilanza,  ivi  incluso  il  patrimonio  di  terzo
livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto  dei
suddetti  limiti  e  ne  comunica  tempestivamente   gli   esiti   al
Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento  del  Tesoro  comunica  alla
Commissione europea i risultati del monitoraggio. 
 10. La garanzia  dello  Stato  puo'  essere  concessa  su  strumenti
finanziari di debito emessi da banche che  presentino  congiuntamente
le seguenti caratteristiche: 
     a)  sono  emessi  successivamente  all'entrata  in  vigore   del
presente  decreto,  anche  nell'ambito  di  programmi  di   emissione
preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi  e  non
superiore a cinque anni, a partire dal 1° gennaio 2012, a sette  anni
per le obbligazioni bancarie garantite di cui  all'art.  7-bis  della
legge 30 aprile 1999, n. 130; 
     b) prevedono il rimborso del capitale in  un'unica  soluzione  a
scadenza; 
     c) sono a tasso fisso; 
     d) sono denominati in euro; 
     e) rappresentano un debito  non  subordinato  nel  rimborso  del
capitale e nel pagamento degli interessi; 
     f)  non  sono  titoli  strutturati  o  prodotti  complessi   ne'
incorporano una componente derivata. A tal  fine  si  fa  riferimento
alle definizioni contenute  nelle  Istruzioni  di  Vigilanza  per  le
banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229  del  21  aprile  1999,
Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.); 
 11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale  e  gli
interessi. 
 12. Non possono in alcun caso essere  assistite  da  garanzia  dello
Stato le passivita' computabili nel  patrimonio  di  vigilanza,  come
individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per  le
banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27  dicembre  2006,
Titolo I, Capitolo 2). 
 13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10
emessi dalle banche con durata superiore ai 3  anni  sui  quali  puo'
essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non puo'  eccedere  un
terzo del valore nominale totale dei  debiti  garantiti  dallo  Stato
emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del  comma
1. 
 14. Gli oneri economici a carico  delle  banche  beneficiarie  della
garanzia di cui al comma 1 effettuate a partire dal 1° gennaio  2012,
sono cosi' determinati: 
     a) per passivita' con durata originaria di almeno  12  mesi,  e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: 
     (i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e 
     (ii) una commissione basata sul rischio eguale  al  prodotto  di
0,40 punti percentuali per  una  metrica  di  rischio  composta  come
segue: la  meta'  del  rapporto  fra  la  mediana  degli  spread  sui
contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi  alla
banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente
la data di emissione della garanzia e la mediana  dell'indice  iTraxx
Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo  di  tre  anni,
piu' la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui  contratti
CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell'Unione  Europea  e
la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dell'Italia
nel medesimo periodo di tre anni. 
     b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art.  7-bis
della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui  al  punto
(ii) della lettera a), e' computata per la meta'; 
     c) per passivita' con durata originaria inferiore a 12 mesi,  e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: 
     (i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e 
     (ii) una commissione basata sul  rischio  eguale  a  0,20  punti
percentuali nel caso di banche aventi un  rating  del  debito  senior
unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso
di banche aventi  un  rating  di  A-  o  equivalente,  a  0,40  punti
percentuali per banche aventi un rating inferiore a  A-  o  prive  di
rating. 
 15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o
comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana  degli
spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 e' calcolata
nel modo seguente: 
     a)  per  banche  che  abbiano  un  rating  rilasciato  da   ECAI
riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di CDS  a  cinque
anni nei tre anni  che  terminano  il  mese  precedente  la  data  di
emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche,
definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro
appartenenti  alla  medesima  classe  di  rating  del  debito  senior
unsecured; 
     b) per banche prive di  rating:  la  mediana  degli  spread  sui
contratti CDS registrati nel medesimo  periodo  per  un  campione  di
grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi
dell'area dell'euro e  appartenenti  alla  piu'  bassa  categoria  di
rating disponibile. 
 16. In caso di difformita' delle valutazioni di  rating,  il  rating
rilevante per il calcolo della commissione e' quello piu' elevato. 
 17. I rating di cui al presente articolo sono  quelli  assegnati  al
momento della concessione della garanzia. 
 18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al  comma  1  sia
concessa  sulle  passivita'  emesse  nel  periodo  intercorrente  tra
l'entrata in vigore del presente decreto e il 31  dicembre  2011,  le
commissioni  sono   determinate   secondo   quanto   previsto   dalle
Raccomandazioni della Banca Centrale Europea  del  20  ottobre  2008,
come aggiornate dalla Commissione europea a far  data  dal  1  luglio
2010. 
 19. La commissione e'  applicata  in  ragione  d'anno  all'ammontare
nominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni  dovute  dalle
banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate,  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnate al Fondo per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato.  Le
relative  quietanze  sono  trasmesse  dalla  banca   interessata   al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro. 
 20. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Banca
d'Italia, puo' variare  i  criteri  di  calcolo  e  la  misura  delle
commissioni del presente articolo in conformita' delle  Comunicazioni
della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di  mercato.
Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere. 
 21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1  sono
presentate dalle banche interessate nel medesimo  giorno  alla  Banca
d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalita' che assicurano la
rapidita' e la riservatezza della comunicazione. 
 22.  La  richiesta  e'  presentata  secondo  un   modello   uniforme
predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento  del  Tesoro  che
deve indicare,  tra  l'altro,  il  fabbisogno  di  liquidita',  anche
prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a  cui  la  banca
chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente  sia  gia'
stata  ammessa  o  per  le  quali  abbia  gia'  fatto  richiesta   di
ammissione. 
 23. Ai fini  dell'ammissione  alle  operazioni,  la  Banca  d'Italia
valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacita' di fare fronte  alle
obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri: 
     a)   i   coefficienti   patrimoniali   alla   data   dell'ultima
segnalazione di vigilanza disponibile non siano  inferiori  a  quelli
obbligatori; 
     b) la capacita' reddituale della  banca  sia  adeguata  per  far
fronte agli oneri delle passivita' garantite. 
 24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al  Dipartimento  del
Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della  richiesta,
le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di  valutazione  positiva
la Banca d'Italia comunica inoltre: 
     a) la valutazione della congruita' delle condizioni e dei volumi
dell'intervento di liquidita' richiesto, alla luce  delle  dimensioni
della banca e della sua patrimonializzazione; 
     b)  l'ammontare  del  patrimonio  di   vigilanza,   incluso   il
patrimonio di terzo livello; 
     c) l'ammontare della garanzia; 
     d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al
comma 14. 
 25. Sulla base degli elementi comunicati dalla  Banca  d'Italia,  il
Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente  e  di  norma  entro
cinque  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  della   Banca
d'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine
tiene conto del complesso delle richieste  provenienti  dal  sistema,
dell'andamento  del  mercato  finanziario   e   delle   esigenze   di
stabilizzazione  dello  stesso,  della   rilevanza   dell'operazione,
nonche' dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore.
Il  Dipartimento  del  Tesoro  comunica  la  decisione   alla   banca
richiedente e alla Banca d'Italia, con modalita'  che  assicurano  la
rapidita' e la riservatezza della comunicazione. 
 26. La banca che non sia  in  grado  di  adempiere  all'obbligazione
garantita presenta richiesta motivata d'intervento della garanzia  al
Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la  relativa
documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni
contrattuali per i quali richiede l'intervento e i  relativi  importi
dovuti. La richiesta e' presentata, di norma, almeno 30 giorni  prima
della scadenza della passivita' garantita,  salvo  casi  di  motivata
urgenza. 
 27.  Il  Dipartimento  del  Tesoro  accertata,  sulla   base   delle
valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilita'  della  richiesta,
autorizza l'intervento della garanzia entro il giorno antecedente  la
scadenza dell'operazione.  Qualora  non  sia  possibile  disporre  il
pagamento  con  procedure  ordinarie,  sulla  base   della   predetta
autorizzazione, la Banca d'Italia effettua il pagamento a favore  dei
creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo.  Il
pagamento e' regolarizzato entro i successivi novanta giorni. 
 28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato,  la  banca
e' tenuta  a  rimborsare  all'erario  le  somme  pagate  dallo  Stato
maggiorate degli  interessi  al  tasso  legale  fino  al  giorno  del
rimborso. La banca e'  altresi'  tenuta  a  presentare  un  piano  di
ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione
europea  del  25  ottobre   2008   e   successive   modificazioni   e
integrazioni. Tale piano viene  trasmesso  alla  Commissione  europea
entro e non oltre sei mesi. 
 29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV  del  Testo  unico
bancario, sia stato adottato in conseguenza  della  escussione  della
garanzia  ai  sensi  del  presente  articolo,  il  provvedimento   e'
trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi. 
 30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto  esigenze
di liquidita', la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento
o di altra natura che siano garantite mediante pegno  o  cessione  di
credito, la garanzia ha effetto nei  confronti  del  debitore  e  dei
terzi all'atto della sua prestazione,  ai  sensi  degli  articoli  1,
comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265  e  2800
del  codice  civile  e  all'articolo  3,  comma  1-bis  del   decreto
legislativo 21 maggio 2004, n.170. In caso di garanzia costituita  da
crediti  ipotecari,   non   e'   richiesta   l'annotazione   prevista
dall'articolo 2843 del codice civile.  Alle  medesime  operazioni  si
applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267. La disciplina derogatoria si applica ai contratti di garanzia
finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro la data del
31 dicembre 2012. 
 31. Il Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  sulla  base  degli
elementi forniti dalla  Banca  d'Italia,  presenta  alla  Commissione
europea  una  relazione  (viability  review)   per   ciascuna   banca
beneficiaria della garanzia di cui al comma 1  nel  caso  in  cui  il
totale delle passivita' garantite ecceda sia il  5  per  cento  delle
passivita' totali della banca sia l'ammontare di 500 milioni di euro.
Il rapporto ha ad oggetto la solidita' e  la  capacita'  di  raccolta
della banca  interessata,  e'  redatto  in  conformita'  dei  criteri
stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed
e' comunicato alla Commissione europea  entro  3  mesi  dal  rilascio
della garanzia. 
 32. Il Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  sulla  base  degli
elementi forniti dalla  Banca  d'Italia,  comunica  alla  Commissione
europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di  strumenti
garantiti  ai  sensi  del  comma  1,  l'ammontare  della  commissione
effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione. 
 33.  Con  decreti  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita  la  Banca  d'Italia,  possono
essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e  modalita'
di attuazione del presente articolo. 
 34. Nel rispetto della normativa europea  in  materia  di  aiuti  di
Stato, il Ministro dell'Economia e  delle  Finanze  puo'  rilasciare,
fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti  erogati
discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche  italiane  e  alle
succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di
liquidita' (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri  si
provvede nell'ambito delle risorse e con le modalita' di cui al comma
4 del presente articolo. 
 

        
      
Titolo II
Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale
                               Art. 9 
 
                      Imposte Differite Attive 
 
 1. All'articolo 2  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2011,  n.  10,
sono apportate le seguenti modifiche: 
     a) al comma 56: 
 1) dopo le parole "dei soci" sono aggiunte le  seguenti:  "-  o  dei
diversi organi competenti per legge -"; 
 2) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il  seguente:  "Con  decorrenza
dal  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di  approvazione  del
bilancio, non sono deducibili i  componenti  negativi  corrispondenti
alle  attivita'  per  imposte  anticipate  trasformate   in   credito
d'imposta ai sensi del presente comma;" 
     b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti: 
 "56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate iscritte in
bilancio relative alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione  dei
componenti negativi di reddito di cui al comma 55, e' trasformata per
intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data  di
presentazione della dichiarazione dei redditi in cui  viene  rilevata
la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta
rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente
e'  computata  in  diminuzione  del  reddito  dei  periodi  d'imposta
successivi per un ammontare pari alla perdita del  periodo  d'imposta
rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente
ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo  alla
quota di attivita' per  imposte  anticipate  trasformata  in  crediti
d'imposta ai sensi del presente comma. 
 56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56  e  56-bis  si  applica
anche  ai  bilanci  di  liquidazione  volontaria  ovvero  relativi  a
societa' sottoposte a  procedure  concorsuali  o  di  gestione  delle
crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione  straordinaria
e  alla  liquidazione  coatta  amministrativa  di  banche   e   altri
intermediari finanziari vigilati dalla  Banca  d'Italia.  Qualora  il
bilancio finale per cessazione di attivita',  dovuta  a  liquidazione
volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi
un patrimonio netto positivo, e'  trasformato  in  crediti  d'imposta
l'intero ammontare di attivita' per  imposte  anticipate  di  cui  ai
commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di  cui  al
presente comma si applicano le  disposizioni  previste  dall'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600." 
     c) al comma 57: 
 1) nel primo periodo, le parole "al comma 55" sono sostituite  dalle
parole "ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter" e le  parole  "rimborsabile
ne'" sono soppresse; 
 2) nel secondo periodo, le parole "puo' essere ceduto  ovvero"  sono
soppresse; 
 3) nel secondo periodo, dopo le parole "n.  241"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", ovvero puo' essere ceduto  al  valore  nominale  secondo
quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."; 
 4) dopo il terzo periodo,  e'  aggiunto  il  seguente:  "L'eventuale
credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di  cui  al
secondo periodo del presente comma e' rimborsabile."; 
 5) l'ultimo periodo e' soppresso. 
     d) nel comma 58 dopo le parole "modalita'  di  attuazione"  sono
aggiunte le parole "dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57". 
 

        
      
Titolo III
Consolidamento dei conti pubblici

Capo I

Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale
                               Art. 10 
 
             Regime premiale per favorire la trasparenza 
 
 1. Al fine di  promuovere  la  trasparenza  e  l'emersione  di  base
imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono
attivita' artistica o professionale ovvero attivita'  di  impresa  in
forma individuale o con le forme associative di  cui  all'articolo  5
del TUIR sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma  2,  i
seguenti benefici: 
     a) semplificazione degli adempimenti amministrativi; 
     b)  assistenza  negli  adempimenti   amministrativi   da   parte
dell'Amministrazione finanziaria; 
     c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei  crediti
IVA; 
     d) per i contribuenti non soggetti  al  regime  di  accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della  legge
8 maggio 1998, n. 146, esclusione  dagli  accertamenti  basati  sulle
presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d),
secondo periodo, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e  all'articolo  54,  secondo  comma,  ultimo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633; 
     e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attivita'
di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
dall'articolo 57, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si  applica
in caso di violazione che  comporta  obbligo  di  denuncia  ai  sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per  uno  dei  reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 
 2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a  condizione  che
il contribuente: 
     a) provveda all'invio telematico all'amministrazione finanziaria
dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze
degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura; 
     b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari
relativi  all'attivita'  artistica,  professionale   o   di   impresa
esercitata. 
 3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,  sono
individuati i benefici di cui al comma 1, lettere a),  b)  e  c)  con
particolare  riferimento  agli  obblighi  concernenti  l'imposta  sul
valore  aggiunto  e  gli  adempimenti  dei  sostituti  d'imposta.  In
particolare, col provvedimento potra' essere previsto: 
     a)  predisposizione  automatica  da  parte  dell'Agenzia   delle
entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di  versamento
e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio  telematico  da
parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie; 
     b)  predisposizione  automatica  da  parte  dell'Agenzia   delle
entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e  dei  modelli
di versamento periodico delle ritenute, nonche' gestione degli  esiti
dell'assistenza fiscale, eventualmente  previo  invio  telematico  da
parte del sostituto o del contribuente delle  ulteriori  informazioni
necessarie; 
     c) soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi
mediante scontrino o ricevuta fiscale; 
     d) anticipazione del termine di compensazione del  credito  IVA,
abolizione del visto di conformita'  per  compensazioni  superiori  a
15.000 euro  ed  esonero  dalla  prestazione  della  garanzia  per  i
rimborsi IVA. 
 4. Ai soggetti di cui  al  comma  1,  che  non  sono  in  regime  di
contabilita' ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma
2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresi' i seguenti benefici: 
     a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa
e predisposizione in forma automatica  da  parte  dell'Agenzia  delle
entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP; 
     b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili  rilevanti  ai
fini delle imposte  sui  redditi  e  dell'IRAP  e  dalla  tenuta  del
registro dei beni ammortizzabili; 
     c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti  periodici  e  dal
versamento dell'acconto ai fini IVA. 
 5. Con uno o piu' provvedimenti  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, da emanare entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono  dettate   le   relative   disposizioni   di
attuazione. 
 6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa opzione
da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel  periodo
d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime. 
 7. Il contribuente puo' adempiere agli obblighi previsti dal comma 2
o direttamente o per il tramite  di  un  intermediario  abilitato  ai
sensi dell'articolo 3, comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
 8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui  al  precedente
comma 2 nonche' a quelli di cui al decreto  legislativo  n.  231  del
2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai  commi
precedenti  e  sono  soggetti  all'applicazione   di   una   sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti  che  adempiono
agli obblighi di cui al comma  2,  lettera  a)  con  un  ritardo  non
superiore a 90 giorni  non  decadono  dai  benefici  medesimi,  ferma
restando l'applicazione della sanzione di cui al primo  periodo,  per
la  quale  e'  possibile  avvalersi  dell'istituto  del  ravvedimento
operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo.  18  dicembre
1997, n. 472. 
 9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10, della legge
8  maggio  1998,  n.  146,  che   dichiarano,   anche   per   effetto
dell'adeguamento,  ricavi  o  compensi  pari  o  superiori  a  quelli
risultanti dell'applicazione degli studi medesimi: 
     a) sono  preclusi  gli  accertamenti  basati  sulle  presunzioni
semplici di cui all'articolo 39, primo  comma,  lettera  d),  secondo
periodo, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo  periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
     b)  sono  ridotti  di  un  anno  i  termini  di  decadenza   per
l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43,  primo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, e dall'articolo 57, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la  disposizione  non  si
applica in caso di violazione che comporta  obbligo  di  denuncia  ai
sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale  per  uno  dei
reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; 
     c) la determinazione sintetica del reddito  complessivo  di  cui
all'articolo 38  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600,  e'  ammessa  a  condizione  che  il  reddito
complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. 
 10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che: 
     a) il contribuente abbia regolarmente assolto  gli  obblighi  di
comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; 
     b) sulla base dei dati di cui alla  precedente  lettera  a),  la
posizione  del  contribuente  risulti  coerente  con  gli   specifici
indicatori previsti dai  decreti  di  approvazione  dello  studio  di
settore o degli studi di settore applicabili. 
 11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di  accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della  legge
8 maggio 1998, n. 146, per  i  quali  non  si  rende  applicabile  la
disposizione di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate e la  Guardia
di  Finanza  destinano   parte   della   capacita'   operativa   alla
effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il
territorio in modo proporzionato alla  numerosita'  dei  contribuenti
interessati e basati su specifiche analisi del  rischio  di  evasione
che tengano anche conto delle informazioni  presenti  nella  apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o  compensi
inferiori  a  quelli  risultanti  dall'applicazione  degli  studi  di
settore e per i quali non ricorra la condizione di cui  alla  lettera
b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti  prioritariamente
con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e  7  del
primo  comma  dell'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e  ai  numeri  6-bis  e  7  del
secondo comma dell'articolo  51  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
 12. Il comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10-ter della  legge
8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentite  le  associazioni  di  categoria,
possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina  di
cui al presente articolo tenuto conto del tipo  di  attivita'  svolta
dal  contribuente.  Con  lo  stesso  provvedimento  sono  dettate  le
relative disposizioni di attuazione. 
 13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10  si  applicano
con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualita' 2011 ed  a
quelle successive. Per le attivita'  di  accertamento  effettuate  in
relazione alle annualita' antecedenti il 2011 continua ad  applicarsi
quanto  previsto  dal  previgente  comma  4-bis  dell'articolo  10  e
dall'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146. 
 

        
      
Titolo III
Consolidamento dei conti pubblici

Capo I

Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale
                               Art. 11 
 
                    Emersione di base imponibile 
 
 1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei
poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli  51  e  52  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1972,  n.  633,
esibisce o trasmette atti o documenti  falsi  in  tutto  o  in  parte
ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e'  punito  ai
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. 
 2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli  operatori  finanziari  sono
obbligati a  comunicare  periodicamente  all'anagrafe  tributaria  le
movimentazioni che hanno interessato i rapporti di  cui  all'articolo
7, sesto comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, ed ogni  informazione  relativa  ai  predetti
rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche'  l'importo
delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. 
 3. Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono
stabilite le modalita'  della  comunicazione  di  cui  al  precedente
periodo, estendendo l'obbligo di  comunicazione  anche  ad  ulteriori
informazioni relative ai rapporti necessarie ai  fini  dei  controlli
fiscali. 
 4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le
informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7,  sesto  comma,  del
predetto  decreto  e  del  precedente   comma   2   sono   utilizzate
dall'Agenzia delle entrate per la individuazione dei  contribuenti  a
maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo. 
 5.  All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011  n.  148,
il comma 36-undevicies e' abrogato. 
 6. Nell'ambito dello scambio informativo previsto dall'articolo  83,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Istituto  Nazionale  della  previdenza
sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza
i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni
socio-assistenziali  affinche'  vengano  considerati  ai  fini  della
effettuazione di controlli sulla  fedelta'  dei  redditi  dichiarati,
basati su specifiche analisi del rischio di evasione. 
 7.  All'articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.   70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modifiche: 
     a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "  a)
esclusi i casi straordinari di controlli  per  salute,  giustizia  ed
emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di
qualsiasi autorita' competente deve essere oggetto di  programmazione
da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti
interessati  al  fine  di  evitare  duplicazioni  e   sovrapposizioni
nell'attivita' di controllo. Codificando la  prassi,  la  Guardia  di
Finanza, negli accessi  di  propria  competenza  presso  le  imprese,
opera, per quanto possibile, in borghese;" 
     b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono soppressi. 
 8. All'articolo 44 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche: 
     a) al secondo comma le parole "e dei consigli  tributari"  e  le
parole "nonche' ai relativi consigli tributari" sono  soppresse,  nel
terzo comma le parole ", o il consorzio al quale lo stesso partecipa,
ed il consiglio tributario" sono soppresse, la parola "segnalano"  e'
sostituita dalla seguente: "segnala",  e  le  parole  "Ufficio  delle
imposte  dirette"  sono  sostituite  dalle  seguenti:"Agenzia   delle
entrate"; 
     b) al quarto comma, le parole:",  ed  il  consiglio  tributario"
sono  soppresse,  la  parola:  "  comunicano"  e'  sostituita   dalla
seguente:"comunica"; 
     c) all'ottavo comma  le  parole:  "ed  il  consiglio  tributario
possono" sono sostituite dalla seguente: "puo'"; 
     d) al nono comma, secondo periodo, le parole:  "e  dei  consigli
tributari" sono soppresse. 
 9.  All'articolo  18  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i
commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati. 
 10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto  2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, e' abrogato. 
 

        
      
Titolo III
Consolidamento dei conti pubblici

Capo I

Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale
                               Art. 12 
 
             Riduzione del limite per la tracciabilita' 
               dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto 
                        all'uso del contante 
 
 1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di
cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto  legislativo
21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo  di  euro  mille:
conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49,  le  parole:
"30 settembre 2011" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31  dicembre
2011". 
 2.  All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: 
 "4-ter. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza  degli
strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
derivanti dalla gestione del denaro contante: 
     a) le  operazioni  di  pagamento  delle  spese  delle  pubbliche
amministrazioni centrali e locali  e  dei  loro  enti  sono  disposte
mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E'  fatto  obbligo  alle
Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo  di  superamento  di
sistemi basati sull'uso di supporti cartacei; 
     b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si  effettuano  in
via ordinaria mediante accreditamento sui conti  correnti  bancari  o
postali dei creditori ovvero con le  modalita'  offerte  dai  servizi
elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli
eventuali  pagamenti  per  cassa  non  possono,  comunque,   superare
l'importo di 500 euro; 
     c) lo stipendio, la pensione, i  compensi  comunque  corrisposti
dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti,  in
via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento
a chiunque  destinato,  di  importo  superiore  a  cinquecento  euro,
debbono essere erogati con  strumenti  diversi  dal  denaro  contante
ovvero mediante l'utilizzo  di  strumenti  di  pagamento  elettronici
bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento  prepagate.  Il
limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificato
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; 
     d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e  tutelare  i
soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e
pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono
esenti in modo assoluto dall'imposta di  bollo.  Per  tali  rapporti,
alle banche e agli altri intermediari finanziari e' fatto divieto  di
addebitare alcun costo; 
     e) per  consentire  ai  soggetti  di  cui  alla  lettera  a)  di
riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal
contante,  fatte  salve  le  attivita'  di  riscossione  dei  tributi
regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e  delle
finanze promuove la  stipula  di  una  o  piu'  convenzioni  con  gli
intermediari  finanziari,  per  il  tramite  delle  associazioni   di
categoria, affinche' i soggetti in questione possano dotarsi  di  POS
(Point of Sale) a  condizioni  agevolate,  che  tengano  conto  delle
economie  realizzate  dagli  intermediari  per  effetto  delle  norme
introdotte dal  presente  articolo.  Relativamente  ai  Comuni,  alla
stipula  della  Convenzione  provvede  l'ANCI.  Analoghe  Convenzioni
possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma  la
possibilita' per gli intermediari di offrire condizioni  migliorative
di quelle stabilite con le convenzioni.". 
 3. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  l'Associazione
bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da  stipulare
entro tre mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le
caratteristiche di un conto corrente di base. 
 4. Le banche sono tenute ad offrire il  conto  corrente  di  cui  al
comma 3. 
 5. La convenzione individua  le  caratteristiche  del  conto  avendo
riguardo ai seguenti criteri: 
     a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato di  servizi  ed
operazioni, compresa la disponibilita' di una carta di debito; 
     b)  struttura  dei  costi  semplice,   trasparente,   facilmente
comparabile; 
     c) livello  dei  costi  coerente  con  finalita'  di  inclusione
finanziaria e conforme a quanto  stabilito  dalla  sezione  IV  della
Raccomandazione  della  Commissione  europea  del  18   luglio   2011
sull'accesso al conto corrente di base; 
     d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali  il
conto corrente e' offerto senza spese. 
 6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 e'
esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d). 
 7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non e' stipulata entro tre
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le  caratteristiche
del  conto  corrente  sono  individuate  con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. 
 8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i contratti di
conto corrente ai sensi del Titolo  VI  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385. 
 9. L'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle  imprese
rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  le  regole  generali
per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni  a  carico
dei  beneficiari  delle  transazioni  effettuate  mediante  carte  di
pagamento. 
 10.  Entro  i  sei  mesi  successivi  il  Ministero  dello  sviluppo
economico,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,   verifica   l'efficacia   delle   misure   definite   dalle
rappresentanze di impresa. In caso di esito positivo, a decorrere dal
primo giorno  del  mese  successivo,  le  regole  cosi'  definite  si
applicano anche alle transazioni di cui al comma 7  dell'articolo  34
della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
 11. All'articolo 51, comma 1, del decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e  per  la
immediata comunicazione della infrazione  anche  alla  Agenzia  delle
entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale". 
 

        
      
Capo II
Disposizioni in materia di maggiori entrate
                               Art. 13 
 
     Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria 
 
 1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e'  anticipata,  in
via sperimentale, a decorrere dall'anno  2012,  ed  e'  applicata  in
tutti i comuni del territorio nazionale fino al  2014  in  base  agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  in
quanto   compatibili,   ed    alle    disposizioni    che    seguono.
Conseguentemente  l'applicazione  a  regime  dell'imposta  municipale
propria e' fissata al 2015. 
 2. L'imposta municipale propria ha per presupposto  il  possesso  di
immobili di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale  e  le  pertinenze
della  stessa.  Per  abitazione  principale  si  intende  l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica  unita'
immobiliare, nel quale il possessore dimora  abitualmente  e  risiede
anagraficamente.  Per  pertinenze   dell'abitazione   principale   si
intendono  esclusivamente   quelle   classificate   nelle   categorie
catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di   un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,  anche
se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo. 
 3. La base imponibile dell'imposta municipale propria e'  costituita
dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5,  commi
1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  e  dei
commi 4 e 5 del presente articolo. 
 4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito  da
quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti  in
catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di  imposizione,  rivalutate
del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
     a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo  catastale  A  e
nelle categorie catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  con  esclusione  della
categoria catastale A/10; 
     b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo  catastale  B  e
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
     c. 80 per i fabbricati classificati  nella  categoria  catastale
A/10; 
     d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D; 
     e. 55 per i fabbricati classificati  nella  categoria  catastale
C/1. 
 5. Per i  terreni  agricoli,  il  valore  e'  costituito  da  quello
ottenuto applicando all'ammontare del reddito  dominicale  risultante
in  catasto,  vigente  al  1°  gennaio  dell'anno   di   imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120. 
 6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76  per  cento.  I
comuni con deliberazione del consiglio comunale,  adottata  ai  sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota  di  base
sino a 0,3 punti percentuali. 
 7. L'aliquota  e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per  l'abitazione
principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare,
in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino  a  0,2  punti
percentuali. 
 8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati  rurali
ad  uso  strumentale  di  cui  all'articolo  9,  comma   3-bis,   del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono
ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 
 9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base  fino  allo  0,4  per
cento nel caso di immobili non produttivi  di  reddito  fondiario  ai
sensi dell'articolo  43  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917  del  1986,  ovvero  nel  caso  di
immobili posseduti dai  soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito
delle societa', ovvero nel caso di immobili locati. 
 10.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare   adibita   ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le   relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae  tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a  ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  la  destinazione
medesima si verifica. I comuni possono  stabilire  che  l'importo  di
euro 200 puo' essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta,
nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il  comune  che
ha  adottato  detta  deliberazione  non  puo'  stabilire  un'aliquota
superiore a quella ordinaria  per  le  unita'  immobiliari  tenute  a
disposizione.  La  suddetta  detrazione  si   applica   alle   unita'
immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del  decreto  legislativo
30  dicembre  1992,  n.  504.  L'aliquota  ridotta  per  l'abitazione
principale e per le relative pertinenze e la detrazione si  applicano
anche alle fattispecie  di  cui  all'articolo  6,  comma  3-bis,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504  e  i  comuni  possono
prevedere  che  queste  si  applichino  anche  ai  soggetti  di   cui
all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
 11. E' riservata allo Stato la quota  di  imposta  pari  alla  meta'
dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di  tutti  gli
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale  e  delle  relative
pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati  rurali  ad  uso
strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma  6,
primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata  allo  Stato
contestualmente  all'imposta  municipale   propria.   Le   detrazioni
previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le  riduzioni
di aliquota deliberate dai comuni non  si  applicano  alla  quota  di
imposta riservata allo  Stato  di  cui  al  periodo  precedente.  Per
l'accertamento,  la  riscossione,  i  rimborsi,  le   sanzioni,   gli
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni  vigenti  in
materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e
riscossione dell'imposta erariale sono svolte  dal  comune  al  quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 12. Il  versamento  dell'imposta,  in  deroga  all'articolo  52  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'  effettuato  secondo
le disposizioni di cui all'articolo  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. 
 13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo  9  e  dell'articolo
14, commi 1 e 6  del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23.
All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti:
"dal 1° gennaio 2012".  Al  comma  4  dell'articolo  14  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli  articoli  23,
53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e  al  comma
31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  le  parole
"ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura  stabilita
dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del  codice  civile
il  riferimento  alla  "legge  per  la  finanza  locale"  si  intende
effettuato a tutte disposizioni che disciplinano  i  singoli  tributi
comunali e provinciali. La riduzione dei  trasferimenti  erariali  di
cui ai commi 39 e 46 dell'articolo  2  del  decreto-legge  3  ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a decorrere
dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al
decreto 7 aprile 2010 del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
emanato, di concerto con il  Ministero  dell'interno,  in  attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
 14. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
     a. l'articolo  1  del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126; 
     b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e)  ed  h)  del
comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
n. 446; 
     c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8  e  il  comma  4
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
     d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 14. 
 15. A decorrere dall'anno d'imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  tributarie  degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e  delle
finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e
comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine
previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione.  Il  mancato
invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo
periodo  e'  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del   Ministero
dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento   dell'obbligo
dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti
inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno,  di  natura  non
regolamentare  sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione,  anche
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  pubblica,  sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai  comuni.  Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n.
446 del 1997. 
 16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto  legislativo
28 settembre 1998, n. 360, le parole "31  dicembre"  sono  sostituite
dalle parole:"20 dicembre". All'articolo 1,  comma  11,  del  decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito  dalla  legge  14  settembre
2011, n. 148, le parole da "differenziate"  a  "legge  statale"  sono
sostituite dalle seguenti:  "utilizzando  esclusivamente  gli  stessi
scaglioni di reddito stabiliti,  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
delle  persone  fisiche,  dalla  legge  statale,  nel  rispetto   del
principio  di  progressivita'".  L'Agenzia  delle  Entrate   provvede
all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o  con
istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, senza far  valere  l'eventuale  prescrizione  decennale  del
diritto dei contribuenti. 
 17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e  il
fondo perequativo, come determinato ai  sensi  dell'articolo  13  del
medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regione
Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al maggior gettito  ad
aliquota di base attribuito ai comuni dalle disposizioni  recate  dal
presente  articolo.  In  caso  di  incapienza  ciascun  comune  versa
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  le  somme  residue.  Con  le
procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province
autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio
statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio
territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo
stesso articolo 27, a valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al  maggior  gettito
di cui al precedente periodo. 
 18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo  2011,
n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi 1 e 2", sono  aggiunte
le seguenti:  "nonche',  per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  dalla
compartecipazione di cui al comma 4"; 
 19. Per gli anni 2012, 2013 e  2014,  non  trovano  applicazione  le
disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo  2,
nonche' dal comma 10 dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23. 
 20.  La  dotazione  del  fondo  di  solidarieta'  per  i  mutui  per
l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
 21. All'articolo  7  del  decreto  legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modifiche: 
     a) al comma 2-bis, secondo  periodo,  le  parole  "30  settembre
2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012"; 
     b) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: "20 novembre 2011",
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012"; 
     c) al comma 2-ter, terzo periodo, le parole: "20 novembre 2012",
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013". 
 Restano salve le domande  presentate  e  gli  effetti  che  si  sono
prodotti  dopo  la  scadenza  dei   termini   originariamente   posti
dall'articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011. 

        
      
Capo II
Disposizioni in materia di maggiori entrate
                               Art. 14 
 
     Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
 
 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in  tutti  i  comuni
del territorio nazionale  il  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui
servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di  gestione  dei
rifiuti urbani e dei rifiuti  assimilati  avviati  allo  smaltimento,
svolto in regime di privativa dai comuni, e  dei  costi  relativi  ai
servizi indivisibili dei comuni. 
 2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune nel cui
territorio insiste,  interamente  o  prevalentemente,  la  superficie
degli immobili assoggettabili al tributo. 
 3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda,  occupi  o  detenga  a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte,  a  qualsiasi  uso  adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
 4. Sono escluse dalla tassazione le aree  scoperte  pertinenziali  o
accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali  di  cui
all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate
in via esclusiva. 
 5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i  locali
o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di  solidarieta'
tra i componenti del nucleo familiare  o  tra  coloro  che  usano  in
comune i locali o le aree stesse. 
 6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi
nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal
possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto,
uso, abitazione, superficie. 
 7. Nel caso di locali in multiproprieta'  e  di  centri  commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni  e'  responsabile
del versamento del tributo dovuto per i locali ed  aree  scoperte  di
uso comune e per i locali  ed  aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai
singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi
ultimi,  gli  altri  obblighi  o  diritti  derivanti   dal   rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
 8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata  ad  anno
solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 
 9. La  tariffa  e'  commisurata  alle  quantita'  e  qualita'  medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in  relazione
agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri
determinati con il regolamento di cui al  comma  12.  Per  le  unita'
immobiliari a  destinazione  ordinaria  iscritte  o  iscrivibili  nel
catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al  tributo  e'
pari all'80 per cento della superficie catastale determinata  secondo
i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 23  marzo  1998,  n.  138.  Per  gli  immobili  gia'
denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli
interessati, le  superfici  che  risultano  inferiori  alla  predetta
percentuale a seguito di  incrocio  dei  dati  comunali,  comprensivi
della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio,  secondo
modalita' di interscambio stabilite con provvedimento  del  Direttore
della  predetta  Agenzia,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli
elementi necessari per effettuare la determinazione della  superficie
catastale, gli intestatari  catastali  provvedono,  a  richiesta  del
comune,  a  presentare  all'ufficio  provinciale   dell'Agenzia   del
territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le
modalita' stabilite dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n.  701,  per  l'eventuale  conseguente
modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per  le
altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al  tributo  e'
costituita da quella calpestabile. 
 10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al  tributo
non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano  di  regola
rifiuti  speciali,  a  condizione  che  il  produttore  ne   dimostri
l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. 
 11. La tariffa e' composta da una  quota  determinata  in  relazione
alle componenti essenziali del costo del  servizio  di  gestione  dei
rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata  alle  quantita'  di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e  all'entita'  dei  costi  di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
di  investimento  e  di  esercizio.   La   tariffa   e'   determinata
ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 
 12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri
per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e
per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai  sensi
del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno
successivo alla data  della  sua  entrata  in  vigore.  Si  applicano
comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013  e  fino
alla data da cui decorre l'applicazione del  regolamento  di  cui  al
primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
 13. Alla tariffa determinata in base alle  disposizioni  di  cui  ai
commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a  0,30  euro  per
metro  quadrato,  a  copertura  dei   costi   relativi   ai   servizi
indivisibili dei comuni,  i  quali  possono,  con  deliberazione  del
consiglio  comunale,  modificare   in   aumento   la   misura   della
maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola  in  ragione  della
tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato. 
 13-bis.  A  decorrere  dall'anno  2013  il  fondo  sperimentale   di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  e  il  fondo  perequativo,  come
determinato  ai  sensi  dell'articolo   13   del   medesimo   decreto
legislativo n. 23 del 2011, ed i  trasferimenti  erariali  dovuti  ai
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono  ridotti
in misura corrispondente al  gettito  derivante  dalla  maggiorazione
standard di cui al  comma  13  del  presente  articolo.  In  caso  di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello  Stato
le somme residue. Con le procedure previste  dall'articolo  27  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e  Valle
d'Aosta, nonche'  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
assicurano il recupero  al  bilancio  statale  del  predetto  maggior
gettito  dei  comuni   ricadenti   nel   proprio   territorio.   Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso  articolo
27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e'
accantonato un importo pari al maggior gettito di cui  al  precedente
periodo. 
 14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio  di
gestione  dei  rifiuti  delle   istituzioni   scolastiche,   di   cui
all'articolo 33-bis, del decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.  Il
costo  relativo  alla  gestione   dei   rifiuti   delle   istituzioni
scolastiche e' sottratto dal costo che deve  essere  coperto  con  il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 
 15. Il comune con regolamento puo' prevedere  riduzioni  tariffarie,
nella misura massima del trenta per cento, nel caso di: 
     a) abitazioni con unico occupante; 
     b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od  altro
uso limitato e discontinuo; 
     c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 
     d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano  o  abbiano  la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; 
     e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 
 16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il  tributo  e'
dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da
determinare, anche in maniera graduale, in  relazione  alla  distanza
dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o
di fatto servita. 
 17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. 
 18.  Alla  tariffa  e'  applicato  un  coefficiente   di   riduzione
proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il  produttore
dimostri di aver avviato al recupero. 
 19. Il consiglio comunale puo'  deliberare  ulteriori  riduzioni  ed
esenzioni.  Tali  agevolazioni  sono  iscritte   in   bilancio   come
autorizzazioni di spesa e la  relativa  copertura  e'  assicurata  da
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio
al quale si riferisce l'iscrizione stessa. 
 20. Il tributo e' dovuto nella misura massima del 20 per cento della
tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione  dei
rifiuti, ovvero di effettuazione dello  stesso  in  grave  violazione
della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio
per motivi sindacali o per  imprevedibili  impedimenti  organizzativi
che abbiano determinato una  situazione  riconosciuta  dall'autorita'
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 
 21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20  si  applicano  anche
alla maggiorazione di cui al comma 13. 
 22. Con regolamento da  adottarsi  ai  sensi  dell'articolo  52  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il  consiglio  comunale
determina la disciplina per l'applicazione del  tributo,  concernente
tra l'altro: 
     a) la classificazione delle categorie di attivita' con  omogenea
potenzialita' di produzione di rifiuti; 
     b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
     c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
     d) l'individuazione di  categorie  di  attivita'  produttive  di
rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta'  di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,  percentuali  di
riduzione rispetto all'intera superficie  su  cui  l'attivita'  viene
svolta; 
     e)  i  termini  di  presentazione  della  dichiarazione   e   di
versamento del tributo. 
 23. Il consiglio comunale deve  approvare  le  tariffe  del  tributo
entro il termine fissato da  norme  statali  per  l'approvazione  del
bilancio di previsione,  in  conformita'  al  piano  finanziario  del
servizio di gestione dei rifiuti urbani,  redatto  dal  soggetto  che
svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorita' competente. 
 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati  prodotti  da
soggetti che  occupano  o  detengono  temporaneamente,  con  o  senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i  comuni
stabiliscono con il regolamento  le  modalita'  di  applicazione  del
tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione e'
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183  giorni  nel
corso dello stesso anno solare. 
 25. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale
del  tributo,  rapportata  a  giorno,  maggiorata   di   un   importo
percentuale non superiore al 100 per cento. 
 26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con il
pagamento del tributo da effettuarsi con le modalita' e  nei  termini
previsti per la tassa di occupazione  temporanea  di  spazi  ed  aree
pubbliche  ovvero  per  l'imposta  municipale   secondaria   di   cui
all'articolo 11 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  a
partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 
 27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano
in quanto compatibili le disposizioni relative  al  tributo  annuale,
compresa la maggiorazione di cui al comma 13. 
 28. E'  fatta  salva  l'applicazione  del  tributo  provinciale  per
l'esercizio  delle  funzioni  di   tutela,   protezione   ed   igiene
dell'ambiente di cui  all'articolo  19  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n.  504.  Il  tributo  provinciale,  commisurato  alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e'  applicato
nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo  del
tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13. 
 29. I comuni che hanno realizzato sistemi  di  misurazione  puntuale
della quantita' di rifiuti conferiti al  servizio  pubblico  possono,
con regolamento,  prevedere  l'applicazione  di  una  tariffa  avente
natura corrispettiva, in luogo del tributo. 
 30. Il costo del servizio e'  determinato  sulla  base  dei  criteri
stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12. 
 31. La tariffa e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario  del
servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
 32. I comuni di cui al comma 29 applicano il  tributo  comunale  sui
rifiuti e sui servizi  limitatamente  alla  componente  diretta  alla
copertura dei costi  relativi  ai  servizi  indivisibili  dei  comuni
determinato ai sensi del comma 13. 
 33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro
il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione
alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione
dei locali e  delle  aree  assoggettabili  a  tributo.  Nel  caso  di
occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione puo'  essere
presentata anche da uno solo degli occupanti. 
 34. La dichiarazione, redatta su modello messo  a  disposizione  dal
comune, ha effetto anche per gli anni successivi  sempreche'  non  si
verifichino modificazioni dei  dati  dichiarati  cui  consegua  a  un
diverso ammontare del tributo;  in  tal  caso,  la  dichiarazione  va
presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. 
 35. Il tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi,  in  deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  e'
versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo  comunale
per l'anno di riferimento  e'  effettuato,  in  mancanza  di  diversa
deliberazione comunale, in quattro  rate  trimestrali,  scadenti  nei
mesi di gennaio, aprile, luglio e  ottobre,  mediante  bollettino  di
conto corrente postale ovvero  modello  di  pagamento  unificato.  E'
consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di
ciascun anno. 
 36. Il  comune  designa  il  funzionario  responsabile  a  cui  sono
attribuiti  tutti  i  poteri  per  l'esercizio  di   ogni   attivita'
organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i
provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche'  la  rappresentanza
in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
 37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli  obblighi
tributari, il funzionario responsabile puo'  inviare  questionari  al
contribuente, richiedere dati e notizie a uffici  pubblici  ovvero  a
enti di gestione  di  servizi  pubblici,  in  esenzione  da  spese  e
diritti, e disporre l'accesso ai  locali  ed  aree  assoggettabili  a
tributo, mediante personale debitamente autorizzato e  con  preavviso
di almeno sette giorni. 
 38. In caso di mancata  collaborazione  del  contribuente  od  altro
impedimento alla  diretta  rilevazione,  l'accertamento  puo'  essere
effettuato in base a presunzioni semplici di  cui  all'articolo  2729
del codice civile. 
 39. In  caso  di  omesso  o  insufficiente  versamento  del  tributo
risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
 40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si  applica
la sanzione dal 100 per cento  al  200  per  cento  del  tributo  non
versato, con un minimo di 50 euro. 
 41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50
per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo  di
50 euro. 
 42.  In  caso  di  mancata,  incompleta  o  infedele   risposta   al
questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta  giorni
dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione  da  euro  100  a
euro 500. 
 43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se,
entro  il  termine  per  la  proposizione  del  ricorso,   interviene
acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se  dovuto,
della sanzione e degli interessi. 
 44. Resta  salva  la  facolta'  del  comune  di  deliberare  con  il
regolamento  circostanze  attenuanti  o  esimenti  nel  rispetto  dei
principi stabiliti dalla normativa statale. 
 45. Per tutto quanto non previsto dalle  disposizioni  del  presente
articolo concernenti  il  tributo  comunale  rifiuti  e  servizi,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a  170,
della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  Resta  ferma  l'applicazione
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti  i  vigenti
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti  urbani,  sia  di  natura
patrimoniale sia di natura  tributaria,  compresa  l'addizionale  per
l'integrazione  dei  bilanci  degli  enti  comunali  di   assistenza.
All'articolo 195, comma 2, lettera  e),  del  decreto  legislativo  3
aprile  2006,  n.  152,  sono  abrogate  le  parole  da  "Ai  rifiuti
assimilati" fino a "la predetta tariffazione". 
 47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14  marzo  2011,
n. 23, e' abrogato, con efficacia a decorrere dalla data  di  cui  al
comma 46 del presente articolo. 

        
      
Capo II
Disposizioni in materia di maggiori entrate
                               Art. 15 
 
                  Disposizioni in materia di accise 
 
 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le seguenti aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
successive modificazioni, sono fissate nelle misure sottoindicate: 
     a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri; 
     b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri; 
     c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77
per mille chilogrammi; 
     d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331per metro cubo. 
 2. A decorrere dal 1°  gennaio  2013,  l'aliquota  di  accisa  sulla
benzina e sulla benzina con piombo nonche' l'aliquota di  accisa  sul
gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo  unico
richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70
per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri. 
 3. Agli aumenti di accisa  sulle  benzine,  disposti  dai  commi  1,
lettera a), e 2, non si applica  l'articolo  1,  comma  154,  secondo
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
 4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell'aliquota di accisa
sul gasolio usato come carburante, disposti dai commi 1, lettera  b),
e 2, e' rimborsato, con le modalita' previste dall'articolo 6,  comma
2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio  2007,
n. 26, nei confronti dei soggetti di cui  all'articolo  5,  comma  1,
limitatamente agli esercenti le  attivita'  di  trasporto  merci  con
veicoli  di  massa  massima  complessiva  pari  o  superiore  a   7,5
tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre  2001,  n.  452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. 

        
      
Capo II
Disposizioni in materia di maggiori entrate
                               Art. 16 
 
Disposizioni per la tassazione di  auto  di  lusso,  imbarcazioni  ed
                                aerei 
 
 1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "A  partire
dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica  di
cui al primo periodo e' fissata in euro  20  per  ogni  chilowatt  di
potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.". 
 2. Dal 1° maggio 2012 le unita' da diporto che stazionino  in  porti
marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in  acque  pubbliche,
anche se in concessione a privati, sono soggette al  pagamento  della
tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione
di esso, nelle misure di seguito indicate: 
     a) euro 5 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri  a
12 metri; 
     b) euro 8 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri  a
14 metri; 
     c) euro 10 per le unita' con scafo di lunghezza da  14,01  a  17
metri; 
     d) euro 30 per le unita' con scafo di lunghezza da  17,01  a  24
metri; 
     e) euro 90 per le unita' con scafo di lunghezza da  24,01  a  34
metri; 
     f) euro 207 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01  a  44
metri; 
     g) euro 372 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01  a  54
metri; 
     h) euro 521 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01  a  64
metri; 
     i) euro 703 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a  64
metri. 
 3. La tassa e' ridotta  alla  meta'  per  le  unita'  con  scafo  di
lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai  proprietari
residenti, come propri ordinari  mezzi  di  locomozione,  nei  comuni
ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per  le
unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario. 
 4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o in  uso  allo
Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio,
ai  battelli  di  servizio,  purche'  questi  rechino   l'indicazione
dell'unita' da diporto al  cui  servizio  sono  posti,  nonche'  alle
unita' di cui al comma 2 che si trovino in un'area di  rimessaggio  e
per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio. 
 5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le  unita'  da  diporto
possedute ed utilizzate  da  enti  ed  associazioni  di  volontariato
esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso. 
 6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2  e
3 la lunghezza e' misurata secondo le  norme  armonizzate  EN/ISO/DIS
8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto. 
 7. Sono tenuti al  pagamento  della  tassa  di  cui  al  comma  2  i
proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di  riservato
dominio o gli utilizzatori a titolo  di  locazione  finanziaria.  Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita' ed i termini di pagamento della tassa, di  comunicazione
dei dati identificativi dell'unita' da diporto e  delle  informazioni
necessarie all'attivita' di  controllo.  I  pagamenti  sono  eseguiti
anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio  dello
Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata
del bilancio dello Stato. 
 8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa  di  cui
al  comma  2  e'  esibita  dal  comandante  dell'unita'  da   diporto
all'Agenzia delle dogane  ovvero  all'impianto  di  distribuzione  di
carburante, per l'annotazione nei registri  di  carico-scarico  ed  i
controlli a posteriori, al  fine  di  ottenere  l'uso  agevolato  del
carburante per lo stazionamento o la navigazione. 
 9. Le Capitanerie di porto, le  forze  preposte  alla  tutela  della
sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le altre  forze  preposte
alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia  giudiziaria  e
tributaria  vigilano  sul  corretto   assolvimento   degli   obblighi
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a  7  del  presente
articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale
di  constatazione  che   trasmettono   alla   direzione   provinciale
dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al
luogo della commissione della violazione,  per  l'accertamento  delle
stesse. Per  l'accertamento,  la  riscossione  e  il  contenzioso  si
applicano le disposizioni in materia  di  imposte  sui  redditi;  per
l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di  cui  al
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la  definizione
ivi prevista. Le violazioni possono essere  definite  entro  sessanta
giorni  dalla  elevazione  del  processo  verbale  di   constatazione
mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al
cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui  al
comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie
ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
 10. Per l'omesso, ritardato o parziale  versamento  dell'imposta  si
applica una sanzione amministrativa tributaria dal  200  al  300  per
cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta. 
 11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui
all'articolo 744 del  codice  della  navigazione,  immatricolati  nel
registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali: 
     a) velivoli con peso massimo al decollo: 
       1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg; 
       2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg; 
       3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg; 
       4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg; 
       5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg; 
       6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg; 
       7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg; 
     b) elicotteri: l'imposta dovuta e'  pari  al  doppio  di  quella
stabilita per i velivoli di corrispondente peso; 
     c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00. 
 12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici registri  essere
proprietario,  usufruttuario,  acquirente  con  patto  di   riservato
dominio,  ovvero  utilizzatore  a  titolo  di  locazione  finanziaria
dell'aeromobile,  ed  e'  corrisposta  all'atto  della  richiesta  di
rilascio  o  di  rinnovo   del   certificato   di   revisione   della
aeronavigabilita' in relazione all'intero periodo  di  validita'  del
certificato stesso. Nel caso in cui il  certificato  abbia  validita'
inferiore  ad  un  anno  l'imposta  e'  dovuta  nella  misura  di  un
dodicesimo degli importi di cui al  comma  11  per  ciascun  mese  di
validita'. 
 13.  Per  gli  aeromobili  con  certificato   di   revisione   della
aeronavigabilita' in corso di  validita'  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto  l'imposta  e'  versata,  entro  novanta
giorni da tale data, in misura pari a  un  dodicesimo  degli  importi
stabiliti nel comma 11 per ciascun  mese  da  quello  in  corso  alla
predetta data sino al mese in cui scade  la  validita'  del  predetto
certificato. Entro lo stesso termine  deve  essere  pagata  l'imposta
relativa agli aeromobili per i quali il rilascio  o  il  rinnovo  del
certificato di revisione della aeronavigabilita' avviene nel  periodo
compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed  il
31 gennaio 2012. 
 14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 11  gli  aeromobili  di
Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprieta' o  in
esercenza dei licenziatari dei servizi  di  linea  e  non  di  linea,
nonche' del lavoro aereo, di cui al codice della  navigazione,  parte
seconda, libro I, titolo VI, capi I, II  e  III;  gli  aeromobili  di
proprieta' o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle
scuole di addestramento FTO  (Flight  Training  Organisation)  e  dei
Centri di Addestramento per  le  Abilitazioni  (TRTO  -  Type  Rating
Training Organisation); gli aeromobili di proprieta' o  in  esercenza
dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali  e  dell'Associazione
nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome
dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente
destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso. 
 15. L'imposta di cui  al  comma  11  e'  versata  secondo  modalita'
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate
da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. 

        
      
Capo II
Disposizioni in materia di maggiori entrate
                               Art. 17 
 
                             Canone RAI 
 
 1. Le imprese e le societa', ai sensi di quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  nella
relativa dichiarazione dei redditi,  devono  indicare  il  numero  di
abbonamento speciale alla radio o alla televisione  la  categoria  di
appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa  di  abbonamento
radiotelevisivo speciale, nonche'  gli  altri  elementi  che  saranno
eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del  modello
per  la  dichiarazione  dei  redditi,  ai  fini  della  verifica  del
pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale. 

        
      
Capo II
Disposizioni in materia di maggiori entrate
                               Art. 18 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
 1.  All'articolo  40  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: 
 "1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012  le
aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di  2  punti
percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 continua  ad  applicarsi
il predetto aumento. A decorrere dal  1°  gennaio  2014  le  predette
aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.". 
 b) al comma 1-quater, dopo le parole: "comma 1-ter" sono inserite le
seguenti: ", secondo e terzo periodo"; nel medesimo comma la  parola:
" adottati" e' sostituita dalle seguenti: "entrati  in  vigore";  nel
medesimo comma le parole: "4.000 milioni di  euro  per  l'anno  2012,
nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000  milioni
di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2014"  sono  sostitute  dalle
seguenti: "13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2014". 

        
      
Capo II
Disposizioni in materia di maggiori entrate
                               Art. 19 
 
       Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli, 
 
     strumenti e prodotti finanziari nonche' su valori "scudati" 
 
   1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 13 della Tariffa,
parte prima, allegata al decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
 
    

---------------------------------------------------------------------
Articolo | Indicazione degli atti   | Imposte | Imposte dovute
della    | soggetti all'imposta     | dovute  | proporzionali
Tariffa  |                          | fisse   |
---------|--------------------------|---------|----------------------
13       | 2-ter. Le comunicazioni  |         | 0,1 per cento annuo
         | relative ai prodotti e   |         | per il 2012
         | agli strumenti finan-    |         | 0,15 per cento a
         | ziari, anche non soggetti|         | decorrere dal 2013
         | ad obbligo di deposito,  |         |
         | ad esclusione dei fondi  |         |
         | pensione e dei fondi     |         |
         | sanitari.                |         |
         | Per ogni esemplare, sul  |         |
         | complessivo valore di    |         |
         | mercato o, in mancanza,  |         |
         | sul valore nominale o    |         |
         | di rimborso.             |         |
---------------------------------------------------------------------

    
 
   2. Nella Nota 3-ter all'articolo  13  della  Tariffa  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: 
     a) il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "L'estratto
conto, compresa  la  comunicazione  relativa  agli  strumenti  ed  ai
prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di  deposito,  si
considera in ogni caso inviato almeno una volta nel  corso  dell'anno
nonche' alla chiusura  del  rapporto,  anche  nel  caso  in  cui  non
sussista un obbligo  di  invio.  Se  le  comunicazioni  sono  inviate
periodicamente nel corso dell'anno,  l'imposta  di  bollo  dovuta  e'
rapportata al periodo rendicontato"; 
     b)  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Per   le
comunicazioni relative  ai  prodotti  e  agli  strumenti  finanziari,
l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella  misura
massima di euro 1.200,00.". 
   3. Per le comunicazioni di cui al  comma  2-ter  dell'articolo  13
della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la  percentuale  della  somma  da
versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo  15-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642,  e'
ridotta al 50 per cento. 
   4. Le attivita' oggetto di  rimpatrio  o  di  regolarizzazione  ai
sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 12 e 15 del
decreto  legge  25  settembre   2001,   n.   350,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  409,  e  successive
modificazioni e integrazioni, e ancora  segretate,  sono  soggette  a
un'imposta straordinaria dell'1,5 per cento. 
   5. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1,  lettera  b),
del  decreto  legge  25  settembre  2001,  n.  350,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  409,  provvedono  a
trattenere l'imposta dalle  attivita'  rimpatriate  o  regolarizzate,
ovvero ricevono  provvista  dallo  stesso  contribuente.  I  medesimi
intermediari effettuano il relativo versamento in due  rate  di  pari
importo entro il 16 febbraio 2012  ed  entro  il  16  febbraio  2013,
secondo  le  disposizioni  contenute  nel  Capo   III   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
   6.  Gli  intermediari  di  cui  al  comma   precedente   segnalano
all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali  non
e' stata applicata  e  versata  l'imposta  a  causa  dell'intervenuta
cessazione del rapporto di deposito, amministrazione o gestione delle
attivita' rimpatriate o  regolarizzate  o,  comunque,  per  non  aver
ricevuto la provvista di cui al comma precedente. Nei  confronti  dei
contribuenti l'imposta e' riscossa mediante  iscrizione  a  ruolo  ai
sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. 
   7.  Per  l'omesso  versamento  si  applica   una   sanzione   pari
all'importo non versato. 
   8. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta,  nonche'  per
il relativo contenzioso si applicano le disposizioni  in  materia  di
imposte sui redditi. 
   9. L'imposta di cui al comma 4 e' dovuta anche  per  le  attivita'
oggetto di emersione che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono state in tutto o in parte  prelevate  dal  rapporto  di
deposito,  amministrazione  o  gestione  acceso  per  effetto   della
procedura di emersione ovvero comunque dismesse. 
   10. Con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 4 a 9. 

        
      
Capo II
Disposizioni in materia di maggiori entrate
                               Art. 20 
 
                    Riallineamento partecipazioni 
 
 1. La disposizione del comma 12 dell'articolo 23 del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate  nel
periodo di imposta in  corso  al  31  dicembre  2011.  Il  versamento
dell'imposta sostitutiva e' dovuto in tre rate  di  pari  importo  da
versare: 
     a) la prima, entro il termine di  scadenza  dei  versamenti  del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; 
     b) la seconda e la  terza  entro  il  termine  di  scadenza  dei
versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata
di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta
2014. 
 2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma  1  decorrono  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. 
 3. Si applicano, ove compatibili, le  modalita'  di  attuazione  dei
commi da 12 a 14 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, disposte con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate del 22 novembre 2011. 

        
      
Capo III
Riduzioni di spesa. Costi degli apparati
                               Art. 21 
 
                    Soppressione enti e organismi 
 
 1. In considerazione del processo di convergenza  ed  armonizzazione
del  sistema  pensionistico  attraverso  l'applicazione  del   metodo
contributivo,  nonche'  al  fine   di   migliorare   l'efficienza   e
l'efficacia dell'azione amministrativa nel  settore  previdenziale  e
assistenziale, l'INPDAP e  l'ENPALS  sono  soppressi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e le  relative  funzioni  sono
attribuite all' INPS, che  succede  in  tutti  i  rapporti  attivi  e
passivi degli Enti soppressi. 
 2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e  la
semplificazione, da emanarsi entro 60  giorni  dall'approvazione  dei
bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla
data di entrata in vigore del presente decreto  legge  e  sulla  base
delle risultanze dei bilanci medesimi,  da  deliberare  entro  il  31
marzo 2012, le risorse strumentali, umane e  finanziarie  degli  Enti
soppressi sono trasferite  all'INPS.  Conseguentemente  la  dotazione
organica  dell'INPS  e'  incrementata   di   un   numero   di   posti
corrispondente alle unita' di personale di ruolo in  servizio  presso
gli enti soppressi alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Non sono trasferite le posizioni  soprannumerarie,  rispetto
alla dotazione organica vigente degli  enti  soppressi,  ivi  incluse
quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. Le posizioni soprannumerarie di  cui  al  precedente  periodo
costituiscono  eccedenze  ai  sensi  dell'articolo  33  del   decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
I  due  posti  di  direttore  generale  degli  Enti  soppressi   sono
trasformati in altrettanti posti  di  livello  dirigenziale  generale
dell'INPS,  con  conseguente   aumento   della   dotazione   organica
dell'Istituto  incorporante.  I  dipendenti   trasferiti   mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza. 
 3. L'Inps subentra, altresi',  nella  titolarita'  dei  rapporti  di
lavoro diversi da quelli di cui  al  comma  2  per  la  loro  residua
durata. 
 4.  Gli  organi  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del   decreto
legislativo 30 giugno 1994,  n.  479  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, degli Enti soppressi ai  sensi  del  comma  1,  cessano
dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2. 
 5. I posti corrispondenti all'incarico di  componente  del  Collegio
dei  sindaci  dell'INPDAP,  di  qualifica  dirigenziale  di   livello
generale, in posizione  di  fuori  ruolo  istituzionale,  sono  cosi'
attribuiti: 
     a) in considerazione  dell'incremento  dell'attivita'  dell'INPS
derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti,
di cui uno  in  rappresentanza  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali   ed   uno   in   rappresentanza   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei  componenti
del Collegio dei sindaci dell'INPS; 
     b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e  delle
politiche  sociali  e  tre  posti  in  rappresentanza  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  sono   trasformati   in   posizioni
dirigenziali di livello  generale  per  le  esigenze  di  consulenza,
studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   nell'ambito   del
Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato;  le  dotazioni
organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate
in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad
adeguare  in  misura  corrispondente  l'organizzazione  dei  medesimi
Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel  senso  che  i
relativi posti concorrono alla determinazione  delle  percentuali  di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e
successive modifiche ed integrazioni,  relativamente  alle  dotazioni
organiche dei Ministeri di appartenenza. 
 6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5,  lettera  a),  e  per
assicurare  una   adeguata   rappresentanza   degli   interessi   cui
corrispondevano le funzioni  istituzionali  di  ciascuno  degli  enti
soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di  indirizzo  e  vigilanza
dell'INPS e' integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti
con decreto, non regolamentare,  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
 7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di  cui  al  comma  2,
l'Inps provvede al riassetto organizzativo e  funzionale  conseguente
alla  soppressione  degli  Enti  di  cui  al  comma  1  operando  una
razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure. 
 8. Le disposizioni  dei  commi  da  1  a  9  devono  comportare  una
riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed
agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel  2012,  50
milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal
2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli  di  Stato.
Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato  versamento
all'entrata del bilancio  statale,  derivante  dall'attuazione  delle
misure di razionalizzazione organizzativa degli enti  di  previdenza,
previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011,  n.
183. 
 9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di  efficienza  e
di   efficacia   di   cui   al   comma   1,   di    razionalizzazione
dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7,  nonche'  la
riduzione dei costi di cui al comma 8, il  Presidente  dell'INPS,  la
cui durata in carica, a tal fine, e' differita al 31  dicembre  2014,
promuove le  piu'  adeguate  iniziative,  ne  verifica  l'attuazione,
predispone rapporti, con cadenza  quadrimestrale,  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali,  e  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze in ordine allo stato di  avanzamento  del  processo  di
riordino conseguente alle disposizioni di cui al  comma  1  e  redige
alla fine  del  mandato  una  relazione  conclusiva,  che  attesti  i
risultati conseguiti. 
 10. Al fine di razionalizzare  le  attivita'  di  approvvigionamento
idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata,  nonche'  nei
territori della provincia di Avellino,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto,  l'Ente  per  lo  sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in  Puglia  e  Lucania
(EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione. 
 11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse  umane  e
strumentali,  nonche'  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi,   sono
trasferiti, entro 180 giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto  al  soggetto  costituito   o   individuato   dalle   Regioni
interessate, assicurando  adeguata  rappresentanza  delle  competenti
amministrazioni dello Stato. La tutela occupazionale e' garantita con
riferimento al personale titolare  di  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla soppressione  di
cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui  al  presente
comma, la gestione liquidatoria dell'Ente e' assicurata  dall'attuale
gestione commissariale. 
 12. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  e'
istituito, sotto la vigilanza  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi
laghi prealpini, che svolge le  funzioni,  con  le  inerenti  risorse
finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'articolo  63,
comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  al  consorzio
del Ticino -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed
esercizio dell'opera regolatrice  del  lago  Maggiore,  al  consorzio
dell'Oglio -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed
esercizio dell'opera regolatrice  del  lago  d'Iseo  e  al  consorzio
dell'Adda  -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed
esercizio dell'opera regolatrice del  lago  di  Como.  Per  garantire
l'ordinaria  amministrazione  e  lo   svolgimento   delle   attivita'
istituzionali fino all'avvio del  Consorzio  nazionale,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con  proprio
decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  nomina  un  commissario  e  un   sub
commissario e, su designazione del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di  cui  uno
con  funzioni  di  presidente.  Dalla  data   di   insediamento   del
commissario,  il  consorzio  del  Ticino  -  Ente  autonomo  per   la
costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del
lago Maggiore,  il  consorzio  dell'Oglio  -  Ente  autonomo  per  la
costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del
lago  d'Iseo  e  il  consorzio  dell'Adda  -  Ente  autonomo  per  la
costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del
lago di  Como  sono  soppressi  e  i  relativi  organi  decadono.  La
denominazione "Consorzio nazionale  per  i  grandi  laghi  prealpini"
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque  presente,  le  denominazioni:
,
  e
<
Capo III
Riduzioni di spesa. Costi degli apparati
                               Art. 22 
 
     Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici 
 
 1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica,  gli  enti  e  gli
organismi pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto
privato, escluse le societa', che ricevono contributi  a  carico  del
bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa  mediante
apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo  prevedano,
a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla  data  di  delibera  o
approvazione. 
 2. Al fine di conseguire l'obiettivo di  riduzione  della  spesa  di
funzionamento  delle  Agenzie,  incluse   quelle   fiscali   di   cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e
degli enti e degli organismi strumentali,  comunque  denominati,  con
uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo  17,  comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
riordinati,  tenuto   conto   della   specificita'   dei   rispettivi
ordinamenti, gli organi  collegiali  di  indirizzo,  amministrazione,
vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle  fiscali  di  cui
all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e
degli  enti  e  degli  organismi  strumentali,  comunque  denominati,
assicurando la riduzione del numero complessivo  dei  componenti  dei
medesimi organi. 
 3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e  gli  Enti
locali, negli ambiti di  rispettiva  competenza,  adeguano  i  propri
ordinamenti  a  quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma   5,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  con  riferimento  alle  Agenzie,
agli  enti  e  agli  organismi  strumentali,   comunque   denominati,
sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata  in  vigore
del presente decreto. 
 4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere  dal  primo
rinnovo dei componenti degli organi  di  indirizzo,  amministrazione,
vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in  vigore  dei
regolamenti ivi previsti. 
 5. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64,
recante "Disposizioni urgenti in materia di  spettacolo  e  attivita'
culturali", convertito, con  modificazioni,  nella  legge  29  giugno
2010, n. 100, le parole "entro il termine di diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012". 
 6. I commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti: 
 «18.  E'  istituita  l'Agenzia  per  la  promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di denominata "ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane", ente dotato di personalita' giuridica  di  diritto
pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico, che li esercita sentiti, per le materie  di
rispettiva  competenza,  il  Ministero  degli  affari  esteri  ed  il
Ministero dell'economia e delle finanze. 
 19. Le funzioni attribuite all'ICE  dalla  normativa  vigente  e  le
inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi  i
relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti,  senza
che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche  giudiziale,
al Ministero dello  sviluppo  economico,  il  quale  entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore della legge e' conseguentemente  riorganizzato
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
300, e successive  modificazioni,  e  all'Agenzia  di  cui  al  comma
precedente. Le risorse gia' destinate all'ICE  per  il  finanziamento
dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli  scambi  commerciali
con l'estero,  come  determinate  nella  Tabella  C  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito  Fondo  per  la
promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese,  da
istituire nello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
 20. L'Agenzia opera al fine di  sviluppare  l'internazionalizzazione
delle imprese italiane, nonche' la commercializzazione dei beni e dei
servizi  italiani  nei  mercati  internazionali,  e   di   promuovere
l'immagine del prodotto  italiano  nel  mondo.  L'Agenzia  svolge  le
attivita' utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati  e,  in
particolare, offre servizi di informazione, assistenza  e  consulenza
alle imprese italiane che  operano  nel  commercio  internazionale  e
promuove  la  cooperazione  nei  settori  industriale,   agricolo   e
agro-alimentare, della distribuzione e  del  terziario,  al  fine  di
incrementare  la  presenza  delle  imprese   italiane   sui   mercati
internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita',  l'Agenzia
opera in stretto raccordo con le regioni,  le  camere  di  commercio,
industria,   artigianato    e    agricoltura,    le    organizzazioni
imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati. 
 21. Sono organi dell'Agenzia il  presidente,  nominato,  al  proprio
interno,  dal  consiglio  di   amministrazione,   il   consiglio   di
amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni
di presidente, e il collegio dei revisori dei  conti.  I  membri  del
consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri
e' designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio
di amministrazione sono  scelti  tra  persone  dotate  di  indiscusse
moralita' e indipendenza,  alta  e  riconosciuta  professionalita'  e
competenza nel settore. La carica  di  componente  del  consiglio  di
amministrazione e' incompatibile con incarichi politici elettivi.  Le
funzioni di controllo di regolarita'  amministrativo-contabile  e  di
verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono  affidate
al collegio dei  revisori,  composto  di  tre  membri  ed  un  membro
supplente, designati dai Ministeri dello  sviluppo  economico,  degli
affari esteri e dell'economia e delle finanze, che  nomina  anche  il
supplente. La presidenza del collegio spetta  al  rappresentante  del
Ministero dell'economia e delle finanze. I membri  del  consiglio  di
amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e  possono
essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica  il  decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E' esclusa l'applicabilita' della
disciplina della revisione legale di cui al  decreto  legislativo  27
gennaio 2009, n. 39. 
 22.  Il   direttore   generale   svolge   funzioni   di   direzione,
coordinamento  e  controllo  della  struttura  dell'Agenzia.  Formula
proposte al consiglio di amministrazione, da' attuazione ai programmi
e alle deliberazioni da questo approvati e assicura  gli  adempimenti
di  carattere   tecnico-amministrativo,   relativi   alle   attivita'
dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue  finalita'  istituzionali.
Il direttore generale e' nominato per un  periodo  di  quattro  anni,
rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si  applica
il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. 
 23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di  amministrazione
sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   in
conformita' alle  norme  di  contenimento  della  spesa  pubblica  e,
comunque, entro i limiti di quanto  previsto  per  enti  di  similari
dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  comma
sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis,  primo
periodo,  26-ter  e  26-quater.  Se  dipendenti  di   amministrazioni
pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si  applica  il
comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto. 
 24.  Il  consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia  delibera   lo
statuto,  il  regolamento  di  organizzazione,  di  contabilita',  la
dotazione organica del personale, nel limite massimo di  300  unita',
ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed  approvati  dai  Ministeri
vigilanti,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta  giorni
per lo statuto  ed  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  per  i
restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito tenuto conto
delle proposte provenienti, attraverso  il  Ministero  degli  esteri,
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. 
 25. L'Agenzia  opera  all'estero  nell'ambito  delle  Rappresentanze
diplomatiche  e  consolari  con  modalita'  stabilite  con   apposita
convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri
e il Ministero dello sviluppo economico.  Il  personale  dell'Agenzia
all'estero -  e'  individuato,  sentito  il  Ministero  degli  Affari
Esteri, nel limite di un  contingente  massimo  definito  nell'ambito
della dotazione  organica  di  cui  al  comma  24  -  e  puo'  essere
accreditato, previo nulla osta del  Ministero  degli  affari  esteri,
secondo le  procedure  previste  dall'articolo  31  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18,  in  conformita'
alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e
tenendo   conto   delle   consuetudini   esistenti   nei   Paesi   di
accreditamento.   Il   funzionario   responsabile   dell'ufficio   e'
accreditato presso le  autorita'  locali  in  lista  diplomatica.  Il
restante  personale  e'  notificato   nella   lista   del   personale
tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero  dipende
dal titolare della Rappresentanza  diplomatica  per  tutto  cio'  che
concerne i rapporti  con  le  autorita'  estere,  e'  coordinato  dal
titolare della  Rappresentanza  diplomatica,  nel  quadro  delle  sue
funzioni di vigilanza e  di  direzione,  e  opera  in  linea  con  le
strategie  di  internazionalizzazione  delle  imprese  definite   dal
Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli
affari esteri. 
 26. In sede di prima applicazione, con i decreti  di  cui  al  comma
26-bis, e' trasferito  all'Agenzia  un  contingente  massimo  di  300
unita', provenienti dal personale dipendente  a  tempo  indeterminato
del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione
comparativa per titoli. Il personale  locale,  impiegato  presso  gli
uffici all'estero del soppresso  istituto  con  rapporti  di  lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello
Stato estero, e' attribuito all'Agenzia. I contratti  di  lavoro  del
personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e  direzione,
al fine dell'impiego del personale  in  questione  nell'ambito  della
Rappresentanza stessa. 
 26-bis. Con uno o piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26  e
dalla lettera b)  del  comma  26-sexies,  alla  individuazione  delle
risorse  umane,  strumentali,  finanziarie,  nonche'   dei   rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo  al  soppresso  istituto,  da
trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i
medesimi decreti si provvede a rideterminare le  dotazioni  organiche
del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente  alle
unita' di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.  Al  fine
della adozione dei decreti di cui al  presente  comma,  il  Ministero
dello sviluppo  economico  cura,  anche  con  la  collaborazione  dei
competenti dirigenti del soppresso istituto,  la  ricognizione  delle
risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla
gestione delle attivita' strumentali a tale trasferimento. Nelle more
dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, sono  fatti  salvi
gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici gia'  facenti
capo all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a
fronte  di  obbligazioni  gia'   assunte.   Fino   all'adozione   del
regolamento di cui al comma 19, con  il  quale  sono  individuate  le
articolazioni  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  necessarie
all'esercizio  delle  funzioni   e   all'assolvimento   dei   compiti
trasferiti, le attivita' relative all'ordinaria amministrazione  gia'
facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con
gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Per garantire  la  continuita'
dei  rapporti  che  facevano  capo  all'ICE  e  la  correttezza   dei
pagamenti,  il  predetto  Ministero  dello  sviluppo  economico  puo'
delegare un dirigente per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria
amministrazione. 
 26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al
comma 19 e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera
d),  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  ed   e'   destinata
all'erogazione  all'Agenzia  di  un   contributo   annuale   per   il
finanziamento  delle  attivita'  di  promozione   all'estero   e   di
internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere  dall'anno
2012 e' altresi' iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero
dello  sviluppo  economico  un   apposito   capitolo   destinato   al
finanziamento delle spese  di  funzionamento,  la  cui  dotazione  e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 e  di  un  apposito  capitolo  per  il
finanziamento delle  spese  di  natura  obbligatoria  della  medesima
Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento  delle  attivita'
di promozione all'estero e di  internazionalizzazione  delle  imprese
italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese fisse per
il personale dipendente. Ai predetti oneri  si  provvede  nell'ambito
delle risorse individuate al comma 4. 
 26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite,  oltre  che  dai
contributi di cui al comma 26-ter, da: 
 a)  eventuali  assegnazioni  per  la   realizzazione   di   progetti
finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea; 
 b) corrispettivi per servizi  prestati  agli  operatori  pubblici  o
privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali; 
 c) utili delle societa' eventualmente costituite o partecipate; 
 d) altri proventi patrimoniali e di gestione. 
 26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento
e alle spese relative  alle  attivita'  di  promozione  all'estero  e
internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  nei  limiti   delle
risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, primo periodo,  26-ter  e
26-quater. 
 26-sexies. Sulla base delle linee guida e  di  indirizzo  strategico
adottate dal Ministero dello sviluppo economico sentito, il Ministero
degli esteri e, per quanto di competenza, il Ministero  dell'economia
e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione
a: 
 a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma  25  mantenendo
in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano.  Il  Ministero  dello
sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  possono  definire  opportune
intese  per  individuare  la  destinazione   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse; 
 b)  una  rideterminazione  delle  modalita'  di  svolgimento   delle
attivita' di promozione fieristica, al fine  di  conseguire  risparmi
nella misura di almeno il 20 per cento della spesa  media  annua  per
tali attivita' registrata nell'ultimo triennio; 
 c) una concentrazione delle  attivita'  di  promozione  sui  settori
strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese. 
 26-septies.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  del   soppresso
istituto, fatto salvo quanto previsto per  il  personale  di  cui  al
comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati  nei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di  apposite
tabelle di corrispondenza approvate con uno o piu'  dei  decreti  del
Ministro per la pubblica  amministrazione  e  per  l'innovazione,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  assicurando  l'invarianza
della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle
Regioni  o  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura ha luogo in conformita' con le intese  di  cui  al  comma
26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. 
 26-octies. I  dipendenti  trasferiti  al  Ministero  dello  sviluppo
economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento
previdenziale  di  provenienza  nonche'  il   trattamento   economico
fondamentale  e  accessorio   limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale  del  Ministero  e  dell'Agenzia,  disciplinato  dai
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri,
ai dipendenti trasferiti e' attribuito per la differenza  un  assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici  a
qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente  comma  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura  dello
Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30  ottobre  1933,
n. 1611. 
 26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria  dell'Agenzia  e'
esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958,
n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa.» 
 7. Fino alla piena operativita' dell'Agenzia  di  cui  al  comma  18
dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   come
sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a  non  oltre  30
giorni dalla data di adozione dei decreti di  cui  al  comma  26-bis,
fermo restando quanto previsto dal medesimo comma 26, con uno o  piu'
decreti del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri, nei limiti  delle  risorse  finanziarie
disponibili a valere sui fondi di  cui  ai  commi  19  e  26-ter  del
medesimo  articolo  e  delle  altre  risorse   finanziarie   comunque
spettanti al  soppresso  istituto,  le  iniziative  di  promozione  e
internazionalizzazione da realizzare ed  e'  definito  il  limite  di
spesa per ciascuna di esse. 
 8. Il dirigente delegato di cui al comma 26-bis dell'articolo 14 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  come  inserito  dal  presente
articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge 25  marzo
1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore  generale
del  soppresso  istituto  necessari  per   la   realizzazione   delle
iniziative di cui al comma 7,  stipula  i  contratti  e  autorizza  i
pagamenti.  Puo'   altresi'   delegare,   entro   limiti   di   spesa
specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai  decreti
di cui al comma 7, la stipula dei contratti  e  l'autorizzazione  dei
pagamenti  ai  titolari  degli  uffici  del  soppresso  istituto.  Le
attivita' necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui  al
comma 7 sono svolte presso le sedi e con gli uffici gia' a  tal  fine
utilizzati, con le modalita' e secondo le procedure previste  per  il
soppresso istituto. Fino al termine di cui al primo periodo del comma
7 il personale in servizio presso gli uffici all'estero del soppresso
istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto continua
ad operare presso i medesimi uffici. Fino  allo  stesso  termine,  il
controllo sulla gestione del soppresso ICE e' assicurato dal collegio
dei revisori dell'Istituto stesso. 
 9. Dall'attuazione dei commi da 6 a 8 non devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello  Stato,  utilizzando  allo
scopo le risorse gia' destinate al soppresso ICE per il finanziamento
dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli  scambi  commerciali
con l'estero nonche' le risorse per le spese di funzionamento  e  per
le spese di natura obbligatoria del soppresso ente. 
 
 

        
      
Capo III
Riduzioni di spesa. Costi degli apparati
                               Art. 23 
 
  Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorita' di Governo, 
       del CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province 
 
 1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per
il funzionamento  delle  Autorita'  amministrative  indipendenti,  il
numero dei componenti: 
     a)  del  Consiglio  dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni e' ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente; 
     b) dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi  e  forniture  e'  ridotto  da  sette  a  tre,  compreso   il
Presidente; 
     c) dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' ridotto da
cinque a tre, compreso il Presidente; 
     d) dell'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato  e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; 
     e) della Commissione nazionale per la societa'  e  la  borsa  e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; 
     f)  del  Consiglio  dell'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo e' ridotto da  sei  a
tre, compreso il Presidente; 
     g) della Commissione per la  vigilanza  sui  fondi  pensione  e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; 
     h) della  Commissione  per  la  valutazione,  la  trasparenza  e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche e' ridotto da  cinque  a
tre, compreso il Presidente; 
     i) della Commissione di  garanzia  dell'attuazione  della  legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e' ridotto da  nove  a
cinque, compreso il Presidente. 
 2. La disposizione di cui al comma 1 non si  applica  ai  componenti
gia' nominati alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.
Ove  l'ordinamento  preveda  la  cessazione  contestuale   di   tutti
componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a  decorrere
dal primo rinnovo successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
 3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1  e
delle altre Autorita' amministrative indipendenti di  cui  all'Elenco
(ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, non possono essere  confermati  alla  cessazione  dalla
carica, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  3,
della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
 4. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,
e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  comma:  "3-bis.  I  Comuni  con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti  nel  territorio
di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale
di  committenza  l'acquisizione  di  lavori,  servizi   e   forniture
nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo
unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo  consortile  tra  i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. 
 5. L'articolo 33, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica  alle  gare  bandite
successivamente al 31 marzo 2012. 
 6. Fermi restando i divieti e  le  incompatibilita'  previsti  dalla
legge, il secondo comma dell'articolo 47, della legge 24 aprile 1980,
n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici,  che  non
siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di  Ministro
e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento  economico,
comprese le componenti accessoria  e  variabile  della  retribuzione,
eccedente il  limite  indicato  nella  predetta  disposizione,  fermo
restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa e'  considerato
utile ai fini  dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento  di
quiescenza e di previdenza, con  riferimento  all'ultimo  trattamento
economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la  parte  fissa  e
variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione
di risultato. 
 7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per
il livellamento retributivo Italia - Europa prevista dall'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011  non  abbia  provveduto
alla ricognizione e alla individuazione della media  dei  trattamenti
economici di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 98  del
2011, riferiti all'anno precedente ed aggiornati  all'anno  in  corso
sulla base delle previsioni dell'indice  armonizzato  dei  prezzi  al
consumo contenute nel Documento di economia  e  finanza,  il  Governo
provvedera' con apposito provvedimento d'urgenza. 
 8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche: 
 a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
 " Art. 2. Composizione del Consiglio. 
     1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto
da  esperti,  da  rappresentanti  delle  categorie  produttive  e  da
rappresentanti delle  associazioni  di  promozione  sociale  e  delle
organizzazioni di volontariato, in numero di  sessantotto,  oltre  al
presidente  e   al   segretario   generale,   secondo   la   seguente
ripartizione: 
     a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica,
sociale e giuridica, dei quali otto  nominati  dal  Presidente  della
Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri; 
     b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive di beni
e  servizi  nei  settori  pubblico  e  privato,  dei  quali  ventidue
rappresentanti dei lavoratori  dipendenti,  nove  rappresentanti  dei
lavoratori autonomi e diciassette rappresentanti delle imprese.  Tali
rappresentanti nominano fra loro tre vicepresidenti, uno per ciascuna
delle categorie produttive; 
     c) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale
e delle organizzazioni di volontariato, dei  quali,  rispettivamente,
cinque designati dall'Osservatorio nazionale  dell'associazionismo  e
cinque designati dall'Osservatorio  nazionale  per  il  volontariato.
Tali rappresentanti nominano fra loro un vicepresidente."; 
 b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche: 
 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedura di nomina dei
componenti"; 
 2) al comma  2,  le  parole:  "lettera  b)"  sono  sostituite  dalle
seguenti: " lettere b) e c)"; 
 c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche: 
     1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedura di nomina
dei rappresentanti"; 
     2) il comma 10 e' soppresso. 
 9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta  del  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,   previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla nomina dei
componenti  del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro,
secondo la ripartizione di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre
1986, n. 936, e successive modificazioni, come modificato  dal  comma
8. In sede di prima applicazione, al fine  di  evitare  soluzione  di
continuita' nel funzionamento del Consiglio, restano confermati, fino
alla nomina dei nuovi componenti, gli attuali  esperti,  gli  attuali
rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi,  nonche'
gli attuali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato. In sede di prima  applicazione,
la riduzione numerica, nonche' l'assegnazione dei  resti  percentuali
risultanti da tale riduzione, tiene conto dei seguenti criteri: 
     a) maggiore rappresentativita' nella categoria  di  riferimento,
secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della  composizione  per
il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificita'  del
settore rappresentato nell'ambito della categoria di riferimento; 
     b) pluralismo. 
 10. La durata in  carica  dei  componenti  del  Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro  individuati  secondo  i  criteri  di  cui
sopra, ha scadenza coincidente con quella  dell'attuale  consiliatura
relativa al quinquennio 2010- 2015. 
 11. Per quanto concerne la procedura di nomina  dei  componenti  del
Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  alle  successive
scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3  e  4,  della
legge n. 936 del 1986. 
 12. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, e' soppresso il terzo periodo. 
 13. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da  8  a  12  non
derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
 14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di  indirizzo
politico e di coordinamento delle attivita' dei Comuni nelle  materie
e nei limiti indicati con  legge  statale  o  regionale,  secondo  le
rispettive competenze. 
 15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio  provinciale
ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque
anni. 
 16. Il Consiglio provinciale  e'  composto  da  non  piu'  di  dieci
componenti eletti dagli organi  elettivi  dei  Comuni  ricadenti  nel
territorio della Provincia. Le modalita' di elezione  sono  stabilite
con legge dello Stato entro il 30 aprile 2012. 
 17.  Il  Presidente  della  Provincia  e'   eletto   dal   Consiglio
provinciale tra i suoi componenti. 
 18. Fatte salve le funzioni di cui  al  comma  14,  lo  Stato  e  le
Regioni,  con  propria  legge,  secondo  le  rispettive   competenze,
provvedono a trasferire ai  Comuni,  entro  il  30  aprile  2012,  le
funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo  che,
per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle
Regioni, sulla base dei principi di sussidiarieta',  differenziazione
ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento  delle  funzioni  da
parte delle Regioni entro il 30  aprile  2012,  si  provvede  in  via
sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,  n.
131, con legge dello Stato. 
 19. Lo  Stato  e  le  Regioni,  secondo  le  rispettive  competenze,
provvedono altresi' al trasferimento delle risorse umane, finanziarie
e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite,  assicurando
nell'ambito  delle  medesime  risorse  il  necessario   supporto   di
segreteria per l'operativita' degli organi della provincia. 
 20. Con legge dello Stato e' stabilito il termine decorso  il  quale
gli organi in carica delle Province decadono. 
 21. I Comuni possono istituire  unioni  o  organi  di  raccordo  per
l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo
l'invarianza della spesa. 
 22. La titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo  di  natura
elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e' a
titolo esclusivamente onorifico e non puo'  essere  fonte  di  alcuna
forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza. 
 

        
      
Capo IV
Riduzioni di spesa. Pensioni
                               Art. 24 
 
        Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 
 
 1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il
rispetto, degli impegni internazionali e con  l'Unione  europea,  dei
vincoli  di  bilancio,  la  stabilita'  economico-finanziaria   e   a
rafforzare  la  sostenibilita'   di   lungo   periodo   del   sistema
pensionistico in termini di incidenza della spesa  previdenziale  sul
prodotto interno  lordo,  in  conformita'  dei  seguenti  principi  e
criteri: 
     a)    equita'     e     convergenza     intragenerazionale     e
intergenerazionale,  con  abbattimento  dei  privilegi   e   clausole
derogative soltanto per le categorie piu' deboli; 
     b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche
attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; 
     c) adeguamento dei requisiti di accesso  alle  variazioni  della
speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei
profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. 
 2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle  anzianita'
contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di  pensione
corrispondente a tali anzianita'  e'  calcolata  secondo  il  sistema
contributivo. 
 3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di
eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla normativa  vigente,
prima della data di entrata in vigore del presente decreto,  ai  fini
del  diritto  all'accesso   e   alla   decorrenza   del   trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto  alla
prestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  puo'  chiedere
all'ente  di  appartenenza  la  certificazione  di  tale  diritto.  A
decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che,  nei
regimi misto e contributivo, maturano i  requisiti  a  partire  dalla
medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di
anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a)  «pensione
di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di
cui  ai  commi  6  e  7;   b)   «pensione   anticipata»,   conseguita
esclusivamente sulla base dei requisiti di cui  ai  comma  10  e  11,
salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18. 
 4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata  a
carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di  seguito  AGO)  e
delle forme esclusive e sostitutive  della  medesima,  nonche'  della
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, la pensione  di  vecchiaia  si  puo'  conseguire
all'eta' in cui operano i requisiti minimi  previsti  dai  successivi
commi. Il proseguimento  dell'attivita'  lavorativa  e'  incentivato,
fermi restando i  limiti  ordinamentali  dei  rispettivi  settori  di
appartenenza,  dall'operare  dei   coefficienti   di   trasformazione
calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli  adeguamenti
alla  speranza  di  vita,  come   previsti   dall'articolo   12   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. Nei confronti dei  lavoratori  dipendenti,  l'efficacia
delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e successive modificazioni opera  fino  al  conseguimento  del
predetto limite massimo di flessibilita'. 
 5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1°
gennaio 2012 maturano i requisiti per il  pensionamento  indicati  ai
commi da 6 a 11 del presente articolo  non  trovano  applicazione  le
disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni,  e  le
disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  21,  primo  periodo  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
 6. Relativamente  ai  soggetti  di  cui  al  comma  5,  al  fine  di
conseguire  una  convergenza  verso  un  requisito  uniforme  per  il
conseguimento del diritto al trattamento pensionistico  di  vecchiaia
tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi,
a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per  l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti  nei  termini  di  seguito
indicati: 
     a. 62 anni per le lavoratrici  dipendenti  la  cui  pensione  e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima.
Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere
dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016  e  66
anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in  ogni  caso  ferma  la
disciplina  di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  sistema
pensionistico  agli  incrementi  della  speranza  di  vita  ai  sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
     b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui  pensione
e'  liquidata  a  carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,
nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8 agosto 1995,  n.  335.  Tale  requisito  anagrafico  e'
fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni
e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere  dal
1°  gennaio  2018.  Resta  in  ogni  caso  ferma  la  disciplina   di
adeguamento dei requisiti di accesso al  sistema  pensionistico  agli
incrementi della speranza di  vita  ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
     c. per i lavoratori dipendenti e per le  lavoratrici  dipendenti
di cui all'articolo 22-ter, comma  1,  del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria  e  delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico
di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di  vecchiaia  nel
sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto  2004,  n.
243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; 
     d. per i lavoratori autonomi la  cui  pensione  e'  liquidata  a
carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,   nonche'   della
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di  sessantacinque  anni
per l'accesso alla pensione di  vecchiaia  nel  sistema  misto  e  il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di  cui  all'articolo  1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, e' determinato in 66 anni. 
 7. Il diritto alla pensione di  vecchiaia  di  cui  al  comma  6  e'
conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20
anni, a condizione che l'importo della pensione  risulti  essere  non
inferiore, per  i  lavoratori  con  riferimento  ai  quali  il  primo
accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,  a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n.  335.  Il  predetto  importo  soglia
pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale  di
cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e'
annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL)  nominale,  appositamente  calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al
quinquennio  precedente  l'anno  da  rivalutare.  In   occasione   di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i
tassi di variazione da considerare sono quelli  relativi  alla  serie
preesistente anche per l'anno in  cui  si  verifica  la  revisione  e
quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore,  per  un  dato
anno, a 1,5 volte l'importo mensile  dell'assegno  sociale  stabilito
per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di  importo
minimo se in possesso di un'eta  anagrafica  pari  a  settanta  anni,
ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di  cinque
anni.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   2   del
decreto-legge 28 settembre 2001, n.  355,  convertito  con  legge  27
novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8  agosto
1995, n. 335, le parole ", ivi comprese quelle relative ai  requisiti
di accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono soppresse. 
 8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito  anagrafico  per  il
conseguimento dell'assegno di cui all' articolo  3,  comma  6,  della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di  cui  all'articolo
10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge
30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno. 
 9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata  a
carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,
nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  i  requisiti  anagrafici  per
l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6  del  presente
articolo devono essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti,  in
possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto  alla  prima
decorrenza utile  del  pensionamento  dall'anno  2021.  Qualora,  per
effetto degli adeguamenti  dei  predetti  requisiti  agli  incrementi
della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  la  predetta  eta'
minima  di  accesso  non   fosse   assicurata,   sono   ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale
di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare  entro  il  31
dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso  dei
predetti requisiti, che maturano il  diritto  alla  prima  decorrenza
utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al
trattamento pensionistico comunque non inferiore  a  67  anni.  Resta
ferma la disciplina  di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per  gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal  penultimo  periodo  del
presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n.  183  e'
soppresso. 
 10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la
cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive
ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  che
maturano i requisiti a partire dalla  medesima  data  l'accesso  alla
pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti anagrafici di  cui
al  comma  6  e'  consentito  esclusivamente  se   risulta   maturata
un'anzianita' contributiva di 42 anni e 1 mese per gli  uomini  e  41
anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che  maturano
i  requisiti  nell'anno  2012.  Tali  requisiti   contributivi   sono
aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese
a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa  alle
anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012,
e' applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali per
ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta'
di 62 anni. Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia intera la
riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi. 
 11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10,  per  i  lavoratori
con riferimento ai quali  il  primo  accredito  contributivo  decorre
successivamente  al  1°  gennaio  1996  il  diritto   alla   pensione
anticipata, previa risoluzione del rapporto di  lavoro,  puo'  essere
conseguito, altresi',  al  compimento  del  requisito  anagrafico  di
sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in
favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e
che l'ammontare mensile della prima rata di pensione  risulti  essere
non inferiore ad un importo soglia  mensile,  annualmente  rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del  prodotto  interno
lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio  precedente
l'anno da rivalutare, pari per l'anno  2012  a  2,8  volte  l'importo
mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della
legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e   successive   modificazioni   e
integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica
del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare  sono
quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno  in  cui  si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni
successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni  caso
essere inferiore, per un dato anno, a  2,8  volte  l'importo  mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. 
 12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per
l'accesso  attraverso  le  diverse   modalita'   ivi   stabilite   al
pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma  10,
trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza  di  vita  di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive
modificazioni   e   integrazioni;    al    citato    articolo    sono
conseguentemente apportate le seguenti modifiche: 
     a. al comma 12-bis dopo le parole "e all' articolo 3,  comma  6,
della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  e  successive  modificazioni,"
aggiungere le seguenti: "e il  requisito  contributivo  ai  fini  del
conseguimento    del    diritto    all'accesso    al    pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica"; 
     b. al comma 12-ter alla lettera a) le  parole  "i  requisiti  di
eta'" sono sostituite dalle seguenti:  "i  requisiti  di  eta'  e  di
anzianita' contributiva"; 
     c. al comma 12-quater, al  primo  periodo,  e'  soppressa,  alla
fine, la parola "anagrafici". 
 13.  Gli  adeguamenti  agli  incrementi  della  speranza   di   vita
successivi a quello effettuato con decorrenza 1°  gennaio  2019  sono
aggiornati  con  cadenza  biennale  secondo  le  modalita'   previste
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  e  successive
modificazioni  e  integrazioni.  A  partire  dalla  medesima  data  i
riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12  del
citato  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,   convertito   con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122  e  successive
modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio. 
 14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e  di  regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del
presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i
requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui  all'articolo
1, comma  9  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti del numero di 50.000
lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per  l'accesso
al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: 
     a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli  articoli
4  e  24  della  legge  23  luglio  1991,  n.   223,   e   successive
modificazioni,   sulla   base   di   accordi   sindacali    stipulati
anteriormente al 31 ottobre 2011 e che maturano i  requisiti  per  il
pensionamento  entro  il  periodo  di  fruizione  dell'indennita'  di
mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge  23  luglio
1991, n. 223; 
     b)  ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'  lunga   ai   sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  per  effetto  di  accordi
collettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011; 
     c) ai lavoratori che,  alla  data  del  31  ottobre  2011,  sono
titolari  di  prestazione  straordinaria  a  carico  dei   fondi   di
solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della  legge
23 dicembre 1996, n. 662; 
     d) lavoratori che, antecedentemente alla  data  del  31  ottobre
2011, siano stati  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della
contribuzione; 
     e) ai lavoratori che alla data del  31  ottobre  2011  hanno  in
corso l'istituto dell'esonero dal servizio di  cui  all'articolo  72,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito  con
modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133. 
 15. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria  provvedono
al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto  di
lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui  alla  lettera  d)
del  comma  14,  delle  domande  di  pensionamento   presentate   dai
lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi  dei  requisiti
di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data  di
entrata  in  vigore  del  presente  articolo.  Qualora  dal  predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di  50.000  domande
di pensione, i predetti  Enti  non  prenderanno  in  esame  ulteriori
domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici
previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Nell'ambito del
predetto limite numerico  vanno  computati  anche  i  lavoratori  che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari  presupposti  e
requisiti, congiuntamente del beneficio di  cui  al  comma  14  e  di
quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo
12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito,  con
modificazioni, con legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per  il  quale
risultano comunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al
predetto articolo 12, comma 5 afferente al beneficio  concernente  il
regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso,  ai  soggetti
che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 di cui al presente comma
trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12. 
 16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo  1,
comma 11 della legge 8 agosto 1995, n.  335,  come  modificato  dall'
articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,  ai  fini
dell'aggiornamento triennale del coefficiente  di  trasformazione  di
cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in
via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies
del decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni
con legge 30 luglio  2010,  n.  122,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso  coefficiente
di trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a valori
fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli  incrementi
della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia' previsto per
i  requisiti  del  sistema   pensionistico   dall'articolo   12   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  e,   conseguentemente,   ogniqualvolta   il   predetto
adeguamento   triennale   comporta,   con   riferimento   al   valore
originariamente indicato in 70 anni  per  l'anno  2012,  l'incremento
dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore
di 70, il coefficiente di trasformazione di  cui  al  comma  6  dell'
articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con  effetto
dalla  decorrenza  di  tale  determinazione,  anche   per   le   eta'
corrispondenti  a  tali  valori  superiori  a  70  nell'ambito  della
medesima procedura di cui all' articolo 1,  comma  11,  della  citata
legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata
del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma
anche per eta'  corrispondenti  a  valori  superiori  a  70  anni  e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'  articolo  1,  comma
11, della citata legge n. 335 del 1995.  Al  fine  di  uniformare  la
periodicita' temporale della procedura di cui all'articolo  1,  comma
11  della  citata  legge  8  agosto  1995,  n.   335   e   successive
modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al
comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e successive modificazioni  e  integrazioni,  gli  aggiornamenti  dei
coefficienti  di  trasformazione  in  rendita,  successivi  a  quello
decorrente dal 1°  gennaio  2019  sono  effettuati  con  periodicita'
biennale. 
 17. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate  le
seguenti modifiche all'articolo 1 ai fini  del  riconoscimento  della
pensione anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire  la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11  del  presente  articolo,  per  gli
addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a  norma
dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183: 
 - al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle  seguenti:
"2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole "per gli
anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011"; 
 - al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla seguente:  "2012"
e le parole: "con un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed una somma
di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta  di  tre  unita'
rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B"; 
 - al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e 5"  sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1° luglio 2009 al  31
dicembre 2011" e "al comma 5"; 
 - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma 
 "6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al comma 1,
lettera b), numero 1), per  un  numero  di  giorni  lavorativi  annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti  per  l'accesso  anticipato
dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui
alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: 
     a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unita'
per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni
lavorativi all'anno da 64 a 71; 
     b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una  unita'
per coloro che svolgono  le  predette  attivita'  lavorative  per  un
numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77." 
 - al comma 7 le parole "comma 6"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"commi 6 e 6-bis". 
 Per i lavoratori di cui  al  presente  comma  non  si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e  continuano  a
trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per  il
pensionamento dal  1°  gennaio  2012  ai  sensi  del  citato  decreto
legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal  presente  comma,  le
disposizioni di cui all'articolo 12, comma  2  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. 
 18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti
minimi di accesso al pensionamento anche ai  regimi  pensionistici  e
alle gestioni pensionistiche per cui siano  previsti,  alla  data  di
entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi da  quelli
vigenti nell'assicurazione  generale  obbligatoria,  ivi  compresi  i
lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23  dicembre
2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12  maggio
1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941,  n.  1570,  nonche'
dei rispettivi dirigenti, con regolamento  da  emanare  entro  il  30
giugno 2012, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  su  proposta  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  adottate  le  relative
misure  di  armonizzazione  dei  requisiti  di  accesso  al   sistema
pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze
dei settori di attivita' nonche' dei  rispettivi  ordinamenti.  Fermo
restando quanto indicato al comma 3, primo periodo,  le  disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti
al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi  dell'articolo  43
della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
 19. All'articolo 1, comma 1,  del  decreto  legislativo  2  febbraio
2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni,  con  effetto
dal 1° gennaio 2012 le parole ", di durata non inferiore a tre anni,"
sono soppresse. 
 20.  Resta  fermo  che  l'attuazione  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito
con modificazioni con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  con  riferimento  ai  soggetti   che
maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1°  gennaio
2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso  al
pensionamento come disciplinata dal presente  articolo.  Al  fine  di
agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi  delle
pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di
collocamento a riposo per raggiungimento  del  limite  di  eta'  gia'
adottati,  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento,  nei  confronti   dei   dipendenti   delle   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo  30  marzo  2011,  n.  165,  anche  se   aventi   effetto
successivamente al 1° gennaio 2012. 
 21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31  dicembre  2017  e'
istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei
pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il  personale  di
volo dipendente da  aziende  di  navigazione  aerea,  allo  scopo  di
determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del
predetto Fondo. L'ammontare della misura del contributo  e'  definita
dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del  presente  decreto-legge
ed e' determinata in rapporto al periodo  di  iscrizione  antecedente
l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla
quota di pensione calcolata in  base  ai  parametri  piu'  favorevoli
rispetto al regime  dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono
escluse dall'assoggettamento al contributo  le  pensioni  di  importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni  e
gli assegni di invalidita'  e  le  pensioni  di  inabilita'.  Per  le
pensioni a carico del Fondo di previdenza per il  personale  di  volo
dipendente  da  aziende  di   navigazione   aerea   l'imponibile   di
riferimento e' al lordo della  quota  di  pensione  capitalizzata  al
momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione  del  predetto
contributo   sui   trattamenti    pensionistici,    il    trattamento
pensionistico medesimo,  al  netto  del  contributo  di  solidarieta'
complessivo  non  puo'  essere  comunque  inferiore  a  5  volte   il
trattamento minimo. 
 22. Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote  contributive
pensionistiche  di  finanziamento  e  di   computo   delle   gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti  alle
gestioni  autonome  dell'INPS  sono   incrementate   di   0,3   punti
percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22 per cento. 
 23. Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote  contributive
pensionistiche  di  finanziamento  e  di   computo   dei   lavoratori
coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  iscritti  alla   relativa
gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e
C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto. 
 24.  In  considerazione  dell'esigenza  di  assicurare  l'equilibrio
finanziario   delle   rispettive   gestioni   in   conformita'   alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le  forme
gestorie di cui ai predetti decreti  adottano,  nell'esercizio  della
loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure
volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per
prestazioni pensionistiche secondo bilanci  tecnici  riferiti  ad  un
arco temporale  di  cinquanta  anni.  Le  delibere  in  materia  sono
sottoposte  all'approvazione  dei  Ministeri  vigilanti  secondo   le
disposizioni di cui ai predetti  decreti,  che  si  esprime  in  modo
definitivo entro trenta giorni  dalla  ricezione  di  tali  delibere.
Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza  l'adozione  dei  previsti
provvedimenti, ovvero nel  caso  di  parere  negativo  dei  Ministeri
vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio  2012:  a)  le
disposizioni   di   cui   al   comma   2   del   presente    articolo
sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative  gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a  carico
dei pensionati nella misura dell'1 per cento. 
 25. In considerazione della contingente situazione  finanziaria,  la
rivalutazione automatica dei trattamenti  pensionistici,  secondo  il
meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448 per il biennio  2012  e  2013  e'  riconosciuta
esclusivamente ai trattamenti pensionistici  di  importo  complessivo
fino a due volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per
cento. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito con  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni e  integrazioni,  e'  soppresso.  Per  le  pensioni  di
importo superiore a due volte trattamento minimo Inps e  inferiore  a
tale limite, incrementato della  quota  di  rivalutazione  automatica
spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione  e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato. 
 26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme  previdenziali  obbligatorie  sono  estese  le  tutele  di  cui
all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 27. Presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
istituito un Fondo  per  il  finanziamento  di  interventi  a  favore
dell'incremento    in    termini    quantitativi    e     qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato  per
l'anno 2012 con 200 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2013 con
300 milioni di euro. Con decreti del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sono definiti  i  criteri  e  le  modalita'  istitutive  del
predetto Fondo. 
 28. Il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  costituisce,  senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da
esperti  e  da  rappresentanti  di   enti   gestori   di   previdenza
obbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti  nel  settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31  dicembre  2012,  nel
rispetto degli equilibri programmati  di  finanza  pubblica  e  delle
compatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel  medio/lungo
periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita' nell'accesso  al
trattamento pensionistico determinato secondo il metodo  contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto.  Tali  forme  devono
essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate  alle
dinamiche del mercato del lavoro,  fermo  restando  il  rispetto  del
principio   dell'adeguatezza   della    prestazione    pensionistica.
Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e  compatibilita'
succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre  2012,  eventuali
forme  di   decontribuzione   parziale   dell'aliquota   contributiva
obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare  a
favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di
previdenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti  nel
settore della previdenza. 
 29. Il Ministero  del  Lavoro  e  della  Politiche  Sociali  elabora
annualmente, unitamente agli enti  gestori  di  forme  di  previdenza
obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e
di educazione previdenziale. A cio' concorrono  la  comunicazione  da
parte  degli  enti  gestori  di  previdenza  obbligatoria  circa   la
posizione  previdenziale  di  ciascun  iscritto  e  le  attivita'  di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'  operanti  nel
settore  della  previdenza.  I  programmi  dovranno  essere  tesi   a
diffondere  la  consapevolezza,  in  particolare   tra   le   giovani
generazioni, della necessita' dell'accantonamento di risorse  a  fini
previdenziali, in funzione dell'assolvimento del  disposto  dell'art.
38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede  attraverso  le
risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. 
 30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di
un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare  il
sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno  al
reddito e della formazione continua. 
 31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui all'articolo
17, comma 1, lettere a) e c),  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura,  di  importo
complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'articolo 19 del  medesimo  TUIR.  Tale
importo  concorre  alla  formazione  del  reddito   complessivo.   Le
disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a  tutti  i
compensi e indennita' a qualsiasi titolo erogati agli  amministratori
delle societa' di capitali. In deroga all'articolo 3 della  legge  23
luglio 2000, n. 212, le disposizioni di  cui  al  presente  comma  si
applicano con riferimento alle  indennita'  ed  ai  compensi  il  cui
diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011. 
 

        
      
Capo V
Misure per la riduzione del debito pubblico
                               Art. 25 
 
                    Riduzione del debito pubblico 
 
 1. Una quota dei proventi  di  cui  all'articolo  2,  comma  4,  del
decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19  luglio  2010,  n.  111,  stabilita  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dei  Ministri
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del  Ministro
dell'economia e delle finanze, e' versata  all'entrata  del  bilancio
dello stato per essere destinata  al  Fondo  per  l'ammortamento  dei
titoli di Stato di cui  all'articolo  2,  comma  1,  della  legge  27
ottobre 1993, n. 462. 
 

        
      
Capo V
Misure per la riduzione del debito pubblico
                               Art. 26 
 
         Prescrizione anticipata delle lire in circolazione 
 
 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1  ed  1
bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1
ed 1 bis,  del  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n.  213,  le
banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione  si
prescrivono a favore  dell'Erario  con  decorrenza  immediata  ed  il
relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. 
 

        
      
Capo V
Misure per la riduzione del debito pubblico
                               Art. 27 
 
                        Dismissioni immobili 
 
     1. Dopo l'articolo 33 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111  e'
inserito il seguente articolo: 
                            "Art. 33 bis 
 
    Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici 
 
 1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del
patrimonio immobiliare pubblico di proprieta' dei  Comuni,  Province,
Citta' metropolitane, Regioni, Stato  e  degli  Enti  vigilati  dagli
stessi, nonche' dei diritti reali relativi ai  beni  immobili,  anche
demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze -  Agenzia  del
demanio promuove, anche ai sensi  della  presente  legge,  iniziative
idonee per la costituzione, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, di societa', consorzi o fondi immobiliari. 
 2. L'avvio della verifica di fattibilita' delle iniziative di cui al
presente  articolo  e'  promosso  dall'Agenzia  del  demanio  ed   e'
preceduto dalle attivita' di cui  al  comma  4  dell'art.  3-ter  del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili
soggetti  a  vincoli  di  tutela,  per  l'acquisizione  di  pareri  e
nulla-osta   preventivi   ovvero   orientativi   da    parte    delle
Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del  demanio  procede
alla convocazione di una conferenza dei servizi di  cui  all'articolo
14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si  deve  esprimere  nei
termini e con i criteri indicati nel predetto articolo.  Conclusa  la
procedura di individuazione degli immobili di cui al presente  comma,
i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento
della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa  preventiva
all'avvio dell'iniziative. In caso di  mancata  espressione  entro  i
termini anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile. 
 3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano forme
societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Agenzia  del  demanio,  che  aderisce
anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di  proprieta'  dello
Stato in qualita' di finanziatore e di struttura tecnica di supporto.
L'Agenzia del demanio individua,  attraverso  procedure  di  evidenza
pubblica, gli eventuali  soggetti  privati  partecipanti.  La  stessa
Agenzia, per lo svolgimento delle attivita'  relative  all'attuazione
del presente articolo, puo' avvalersi di soggetti  specializzati  nel
settore, individuati tramite procedure  ad  evidenza  pubblica  o  di
altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  al
presente comma dovra' avvenire nel limite delle  risorse  finanziarie
disponibili.  Le  iniziative  realizzate  in  forma  societaria  sono
soggette  al  controllo  della  Corte  dei   Conti   sulla   gestione
finanziaria, con le modalita' previste dall'articolo 12  della  legge
21 marzo 1958, n. 259. 
 4. I rapporti tra il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla
legge, e da un atto contenente a pena  di  nullita'  i  diritti  e  i
doveri delle parti, anche per gli  aspetti  patrimoniali.  Tale  atto
deve contenere, inoltre, la definizione delle modalita' e dei criteri
di eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo  l'attribuzione
delle  spese  sostenute,  in  quota  proporzionale,  tra  i  soggetti
partecipanti. 
 5. Il trasferimento alle societa' o  l'inclusione  nelle  iniziative
concordate ai sensi del presente  articolo  non  modifica  il  regime
giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del  codice
civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i  diritti
reali si  applicano  le  leggi  generali  e  speciali  vigenti.  Alle
iniziative di cui al presente articolo, se  costituite  in  forma  di
societa', consorzi o  fondi  immobiliari  si  applica  la  disciplina
prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi
comuni di investimento immobiliare. 
 6. L'investimento nelle iniziative avviate  ai  sensi  del  presente
articolo e' compatibile con i fondi disponibili di  cui  all'articolo
2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
 7. Il primo e il secondo comma dell'articolo 58 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, sono cosi' sostituiti: 
 "1.  Per  procedere  al  riordino,  gestione  e  valorizzazione  del
patrimonio immobiliare di Regioni,  Province,  Comuni  e  altri  Enti
locali, nonche' di  societa'  o  Enti  a  totale  partecipazione  dei
predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di  Governo
individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei  limiti  della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i  singoli
beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,  suscettibili  di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi'  redatto  il  piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato  al  bilancio
di previsione nel quale, previa intesa,  sono  inseriti  immobili  di
proprieta' dello Stato  individuati  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze-Agenzia  del  demanio  tra  quelli  che  insistono  nel
relativo territorio. 
 2.  L'inserimento  degli  immobili  nel  piano   ne   determina   la
conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto  salvo
il rispetto delle tutele di natura  storico-artistica,  archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli
Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi  i
quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti,  la
predetta classificazione e' resa  definitiva.  La  deliberazione  del
consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica  dell'atto  di
deliberazione se trattasi di societa' o Ente a totale  partecipazione
pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni  determina  le
destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro  60
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
disciplinano  l'eventuale   equivalenza   della   deliberazione   del
consiglio comunale di  approvazione  quale  variante  allo  strumento
urbanistico generale,  ai  sensi  dell'articolo  25  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le  procedure  semplificate
per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della  predetta
normativa approvano procedure  di  copianificazione  per  l'eventuale
verifica   di   conformita'   agli   strumenti   di    pianificazione
sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine
perentorio di 90 giorni dalla  deliberazione  comunale.  Trascorsi  i
predetti 60 giorni, si applica il  comma  2  dell'articolo  25  della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti  urbanistiche  di  cui  al
presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma  3
e  all'articolo  3  della  direttiva  2001/42/CE  e   del   comma   4
dell'articolo 7 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e
s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica"." 
 2. Dopo l'articolo 3 bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351
convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410,
e' aggiunto il seguente articolo: 
 2. Dopo l'articolo 3 bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351
convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410,
e' aggiunto il seguente articolo: 
                             "Art. 3 ter 
 
         Processo di valorizzazione degli immobili pubblici 
 
 1. L'attivita' dei Comuni, Citta' metropolitane, Province, Regioni e
dello Stato, anche ai fini dell'attuazione del presente articolo,  si
ispira   ai   principi   di   cooperazione   istituzionale    e    di
copianificazione, in base ai quali essi agiscono  mediante  intese  e
accordi procedimentali, prevedendo,  tra  l'altro,  l'istituzione  di
sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento,
l'armonizzazione,  la  coerenza  e  la  riduzione  dei  tempi   delle
procedure di pianificazione del territorio. 
 2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria,  nonche'
per promuovere  iniziative  volte  allo  sviluppo  economico  e  alla
coesione  sociale  e  per  garantire  la  stabilita'  del  Paese,  il
Presidente della Giunta regionale, d'intesa  con  la  Provincia  e  i
comuni interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di  uno
o piu' protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241,  la  formazione  di  "programmi  unitari   di
valorizzazione  territoriale"  per  il  riutilizzo  funzionale  e  la
rigenerazione degli immobili  di  proprieta'  della  Regione  stessa,
della Provincia e dei comuni  e  di  ogni  soggetto  pubblico,  anche
statale, proprietario, detentore  o  gestore  di  immobili  pubblici,
nonche' degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di  cui
al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso  in  cui  tali
programmi unitari di valorizzazione territoriali non coinvolgano piu'
Enti  territoriali,  il  potere   d'impulso   puo'   essere   assunto
dall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi  unitari
di valorizzazione siano riferiti  ad  immobili  di  proprieta'  dello
Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato,  il  potere
d'impulso e' assunto, ai sensi  del  comma  15  dell'articolo  3  del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Agenzia del  demanio,  concordando  le  modalita'  di
attuazione e i reciproci impegni con il Ministero utilizzatore. 
 3. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta',  differenziazione  e
adeguatezza di cui all'articolo 118 della  Costituzione,  nonche'  di
leale collaborazione  tra  le  istituzioni,  lo  Stato  partecipa  ai
programmi di cui al comma  2  coinvolgendo,  a  tal  fine,  tutte  le
Amministrazioni statali competenti,  con  particolare  riguardo  alle
tutele  differenziate  ove  presenti  negli  immobili  coinvolti  nei
predetti programmi, per consentire la  conclusione  dei  processi  di
valorizzazione di cui al presente articolo. 
 4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente  articolo  il
Ministero  dell'economia  e  finanze  -  Agenzia  del  demanio  e  le
strutture tecniche della Regione  e  degli  enti  locali  interessati
possono individuare, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza  pubblica,  le  azioni,  gli  strumenti,  le   risorse,   con
particolare  riguardo  a  quelle   potenzialmente   derivanti   dalla
valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  pubblico,  che  saranno
oggetto  di   sviluppo   nell'ambito   dei   programmi   unitari   di
valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una  struttura
unica  di  attuazione  del  programma,  anche  nelle  forme  di   cui
all'articolo  33  bis  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
 5.  I  programmi  unitari  di   valorizzazione   territoriale   sono
finalizzati  ad  avviare,  attuare  e  concludere,  in  tempi  certi,
autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto  dei
limiti e dei principi  generali  di  cui  al  presente  articolo,  un
processo di valorizzazione unico dei predetti  immobili  in  coerenza
con gli indirizzi di sviluppo territoriale e  con  la  programmazione
economica che possa costituire, nell'ambito del contesto economico  e
sociale  di  riferimento,  elemento  di  stimolo  ed  attrazione   di
interventi di sviluppo sostenibile locale, nonche'  per  incrementare
le  dotazioni  di  servizi  pubblici  locali  e  di  quelle  relative
all'abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di  valorizzazione
territoriale disciplinati dalla presente norma, i beni gia'  inseriti
in programmi di valorizzazione di cui decreto ministeriale richiamato
al comma 5 bis dell'articolo 5  del  decreto  legislativo  28  maggio
2010, n. 85, nonche' di alienazione e permuta gia' avviati  e  quelli
per i quali, alla data di entrata in  vigore  della  presente  norma,
risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche, a  meno
che  i  soggetti   sottoscrittori   concordino   congiuntamente   per
l'applicazione della presente disciplina. 
 6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e
urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione di cui
al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Organo  di
governo  preposto,  promuove  la  sottoscrizione  di  un  accordo  di
programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonche'  in  base  alla  relativa  legge  regionale  di
regolamentazione  della  volonta'  dei  soggetti   esponenziali   del
territorio  di  procedere  alla  variazione  di  detti  strumenti  di
pianificazione, al quale  partecipano  tutti  i  soggetti,  anche  in
qualita' di mandatari da  parte  degli  enti  proprietari,  che  sono
interessati all'attuazione del programma. 
 7. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui  al  comma  6,  puo'
essere attribuita agli enti locali interessati dal  procedimento  una
quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato  della  vendita  degli
immobili valorizzati se di proprieta' dello Stato da corrispondersi a
richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o  in  parte,  anche
come quota parte dei beni oggetto  del  processo  di  valorizzazione.
Qualora tali immobili, ai fini  di  una  loro  valorizzazione,  siano
oggetto  di  concessione  o  locazione  onerosa,  all'Amministrazione
comunale e' riconosciuta  una  somma  non  inferiore  al  50%  e  non
superiore al 100% del  contributo  di  costruzione  dovuto  ai  sensi
dell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  e  delle  relative
leggi  regionali  per  l'esecuzione  delle  opere   necessarie   alla
riqualificazione  e  riconversione,  che  il  concessionario   o   il
locatario corrisponde all'atto  del  rilascio  o  dell'efficacia  del
titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione  per  l'attribuzione
di tali importi e' definita nell'accordo stesso, in modo  commisurato
alla complessita' dell'intervento e  alla  riduzione  dei  tempi  del
procedimento e sono finalizzati all'applicazione dei commi da  138  a
150 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. I  suddetti
importi sono versati all'Ente territoriale  direttamente  al  momento
dell'alienazione degli immobili valorizzati. 
 8. L'accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di 120
giorni  dalla  data  della  sua  promozione.   Le   Regioni   possono
disciplinare  eventuali  ulteriori  modalita'  di   conclusione   del
predetto  accordo  di  programma,  anche   ai   fini   della   celere
approvazione  della  variante  agli   strumenti   di   pianificazione
urbanistica e dei relativi effetti, della  riduzione  dei  termini  e
delle semplificazioni procedurali  che  i  soggetti  partecipanti  si
impegnano ad attuare, al  fine  di  accelerare  le  procedure,  delle
modalita' di superamento delle criticita', anche  tramite  l'adozione
di forme di esercizio dei poteri  sostitutivi  previste  dal  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' ogni altra  modalita'  di
definizione del  procedimento  utile  a  garantire  il  rispetto  del
termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non  sia  concluso
entro il termine di 120 giorni sono  attivate  dal  Presidente  della
Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 34  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono  concludere
entro  i  successivi  60  giorni,  acquisendo  motivate  proposte  di
adeguamento   o   richieste   di   prescrizioni   da   parte    delle
Amministrazioni partecipanti al programma unitario di  valorizzazione
territoriale. Il programma unitario di  valorizzazione  territoriale,
integrato  dalle  modifiche  relative  alle  suddette   proposte   di
adeguamento  e  prescrizioni  viene  ripresentato   nell'ambito   del
procedimento di conclusione dell'accordo di  programma.  La  ratifica
dell'accordo di programma da parte dell'Amministrazione comunale, ove
ne ricorrano le condizioni, puo' assumere l'efficacia di cui al comma
2 dell'articolo 22 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380. 
 9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Provincie  e  i  comuni,
ovvero l'Amministrazione promuovente per l'attuazione dei processi di
valorizzazione di cui al comma  2,  possono  concludere  uno  o  piu'
accordi di cooperazione con il Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali, ai sensi dei commi 4  e  5  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  anche  per  supportare   la
formazione del programma  unitario  di  valorizzazione  territoriale,
identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei  beni
immobili, in coerenza con la sostenibilita'  economica-finanziaria  e
attuativa del programma stesso. 
 10. Gli organi periferici dello  Stato,  preposti  alla  valutazione
delle   tutele    di    natura    storico-artistica,    archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale  si  esprimono  nell'ambito
dell'accordo di cui al  comma  6,  unificando  tutti  i  procedimenti
previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale
espressione non avvenga entro i  termini  stabiliti  nell'accordo  di
programma, il Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali  puo'
avocare a se' la determinazione, assegnando  alle  proprie  strutture
centrali un termine non superiore a 30 giorni  per  l'emanazione  dei
pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
anche   proponendo   eventuali   adeguamenti   o   prescrizioni   per
l'attuazione del programma unitario di  valorizzazione  territoriale.
Analoga facolta' e' riservata al  Ministro  per  l'ambiente,  per  la
tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza. 
 11. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo,  e'  possibile
avvalersi  di  quanto  previsto  negli  articoli  33  e  33  bis  del
decreto-legge 6 luglio 2011  n.  98  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111  e  delle  procedure  di  cui
all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112  convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. Per il finanziamento  degli  studi  di
fattibilita' e delle azioni di  supporto  dei  programmi  unitari  di
valorizzazione  territoriale,  l'Agenzia  del   demanio,   anche   in
cofinanziamento  con  la  Regione,  le  Province  e  i  comuni,  puo'
provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul  capitolo
relativo  alle  somme  da  attribuire  all'Agenzia  del  demanio  per
l'acquisto   dei   beni   immobili,   per   la    manutenzione,    la
ristrutturazione, il risanamento e la  valorizzazione  dei  beni  del
demanio  e  del  patrimonio  immobiliare  statale,  nonche'  per  gli
interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata. 
 12. In deroga a quanto previsto all'ultimo capoverso  del  comma  2,
per la valorizzazione  degli  immobili  in  uso  al  Ministero  della
difesa, lo stesso Ministro, previa intesa  con  il  Presidente  della
Giunta regionale o il Presidente della  Provincia,  nonche'  con  gli
Organi di governo  dei  comuni  provvede  alla  individuazione  delle
ipotesi di destinazioni d'uso da attribuire agli immobili stessi,  in
coerenza  con  quanto  previsto  dagli   strumenti   territoriali   e
urbanistici. Qualora gli stessi strumenti debbano essere  oggetto  di
riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente
della  Provincia  promuove  un  accordo   di   programma   ai   sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
anche ai sensi della relativa legislazione regionale  applicabile.  A
tale accordo di programma possono essere applicate  le  procedure  di
cui al presente articolo. 
 13. Per garantire la conservazione,  il  recupero  e  il  riutilizzo
degli immobili non necessari in  via  temporanea  alle  finalita'  di
difesa dello Stato e' consentito, previa intesa con il Comune  e  con
l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dello
strumento della concessione di  valorizzazione  di  cui  all'articolo
3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351  convertito,  con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.  L'utilizzo  deve
avvenire nel rispetto delle volumetrie  esistenti,  anche  attraverso
interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno
2001,  n.  380  e  delle  relative   leggi   regionali   e   possono,
eventualmente, essere monetizzati gli oneri di urbanizzazione.  Oltre
alla corresponsione della somma prevista nel predetto articolo 3-bis,
e' rimessa  al  Comune,  per  la  durata  della  concessione  stessa,
un'aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il  concessionario,
ove richiesto, e' obbligato al ripristino dello stato dei  luoghi  al
termine del periodo di concessione o di locazione. Nell'ambito  degli
interventi previsti per la concessione dell'immobile  possono  essere
concordati con l'Amministrazione comunale l'eventuale  esecuzione  di
opere di riqualificazione degli immobili per consentire parziali  usi
pubblici dei beni stessi, nonche' le modalita' per il rilascio  delle
licenze di esercizio  delle  attivita'  previste  e  delle  eventuali
ulteriori autorizzazioni amministrative.". 
 3. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre  2011,  n.  183,
dopo le parole "a  vocazione  agricola"  sono  inserite  le  seguenti
parole "e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati," 
 All'articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  dopo
le parole "terreni alienati" sono inserite le seguenti "ai sensi  del
presente articolo" 
 All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  e'
aggiunto il seguente capoverso: "Il prezzo dei  terreni  da  porre  a
base  delle  procedure  di  vendita  di  cui  al  presente  comma  e'
determinato sulla base di valori agricoli medi di  cui  al  D.P.R.  8
giugno 2001, n. 327." 
 All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  dopo
le parole "i comuni" sono aggiunte le seguenti ", anche su  richiesta
dei soggetti interessati" 
 All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  le
parole "aventi destinazione agricola" sono  sostituite  "a  vocazione
agricola e agricoli" 
 4. All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,
le parole "c)  stipula  i  contratti  di  locazione  ovvero  rinnova,
qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle
predette amministrazioni e, salvo quanto previsto  alla  lettera  d),
adempie i predetti contratti; d) consegna gli  immobili  locati  alle
amministrazioni interessate che, per  il  loro  uso  e  custodia,  ne
assumono ogni responsabilita' e onere. A  decorrere  dal  1°  gennaio
2011, e' nullo ogni contratto di locazione di immobili non  stipulato
dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per
la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di  previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e'  istituito
un fondo unico destinato  alle  spese  per  canoni  di  locazione  di
immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per  la
quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al  fondo,  le
predette  amministrazioni   comunicano   annualmente   al   Ministero
dell'economia e delle  finanze  l'importo  dei  canoni  locativi.  Le
risorse del fondo sono impiegate  dall'Agenzia  del  demanio  per  il
pagamento dei canoni di locazione." sono sostituite dalle seguenti: 
     "c) rilascia alle predette amministrazioni il  nulla  osta  alla
stipula dei contratti di locazione ovvero al  rinnovo  di  quelli  in
scadenza, ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio.  E'  nullo
ogni contratto di locazione stipulato dalle predette  amministrazioni
senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio,
fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e dichiarati  indispensabili  per  la  protezione  degli
interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente  del
Consiglio dei  ministri.  Le  predette  amministrazioni  adempiono  i
contratti  sottoscritti,  effettuano  il  pagamento  dei  canoni   di
locazione ed assumono ogni responsabilita' e onere  per  l'uso  e  la
custodia  degli  immobili   assunti   in   locazione.   Le   medesime
amministrazioni  hanno  l'obbligo  di  comunicare   all'Agenzia   del
demanio,  entro  30  giorni  dalla  data   di   stipula,   l'avvenuta
sottoscrizione del contratto  di  locazione  e  di  trasmettere  alla
stessa  Agenzia  copia  del  contratto  annotato  degli  estremi   di
registrazione  presso  il  competente  Ufficio   dell'Agenzia   delle
Entrate.". 
 5.  All'articolo  12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,
n. 111,sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) al comma 2, le parole  "1  gennaio  2012"  sono  soppresse  e
sostituite dalle seguenti "1 gennaio 2013"; 
     b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole  "limiti  stabiliti
dalla  normativa  vigente,  "  sono  inserite  le  seguenti  "dandone
comunicazione, limitatamente ai  nuovi  interventi,  all'Agenzia  del
demanio che ne assicurera' la  copertura  finanziaria  a  valere  sui
fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano  ricompresi
nel piano generale degli interventi." 
     c)  al  comma  8,  dopo  le  parole  "manutenzione  ordinaria  e
straordinaria" le parole "si avvale" sono soppresse e  sono  inserite
le seguenti parole "puo' dotarsi di  proprie  professionalita'  e  di
strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri
a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura  massima  dello
0,5%. Per i  predetti  fini,  inoltre,  l'Agenzia  del  demanio  puo'
avvalersi". 
 6. Il comma 442 dell'articolo 1 della legge  30  dicembre  2004,  n.
311, e' abrogato e, conseguentemente, al comma  441  dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "nonche' agli alloggi
di cui al comma 442" sono soppresse. 
 7. Al comma 1, lettera a), della legge 15 dicembre 1990, n. 396,  le
parole "nonche' definire organicamente  il  piano  di  localizzazione
delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli
uffici  pubblici  anche  attraverso  il  conseguente   programma   di
riutilizzazione dei beni pubblici" sono soppresse. 
 Il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
abrogato. 
 I commi 208 e 209 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
sono abrogati. 
 Al comma 4 dell'articolo 3 del  DPR  27  aprile  2006,  n.  204,  e'
soppressa la lettera h). 
 8. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28  maggio  2010,
n. 85: sono soppresse le parole "In sede di  prima  applicazione  del
presente decreto"; le parole "entrata in vigore del presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti parole: "presentazione  della  domanda
di trasferimento". 
 9.  Per  fronteggiare  l'eccessivo   affollamento   degli   istituti
penitenziari presenti sul territorio nazionale,  il  Ministero  della
giustizia puo' individuare beni immobili  statali,  comunque  in  uso
all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e
dismissione in  favore  di  soggetti  pubblici  e  privati,  mediante
permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e
da destinare a nuovi istituti  penitenziari.  Nel  caso  in  cui  gli
immobili  da  destinare  a  nuovi  istituti  penitenziari  siano   da
edificare i soggetti di cui al precedente periodo non  devono  essere
inclusi  nella  lista   delle   Amministrazioni   Pubbliche   redatta
dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n.196.  Le  procedure  di  valorizzazione  e  dismissione  sono
effettuate dal  Ministero  della  giustizia,  sentita  l'Agenzia  del
demanio, anche in  deroga  alle  norme  in  materia  di  contabilita'
generale  dello   Stato,   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico - contabile. 
 10. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  9,  il  Ministero  della
giustizia, valutate le esigenze  dell'Amministrazione  penitenziaria,
individua i comuni all'interno del cui  territorio  devono  insistere
gli immobili gia' esistenti o da edificare e  da  destinare  a  nuovi
istituti penitenziari e determina le opere da realizzare. 
 11. Il Ministero della giustizia affida a  societa'  partecipata  al
100% dal Ministero del Tesoro, in qualita' di contraente generale, ai
sensi dell'articolo 173, comma 1, lett. b) del codice  degli  appalti
di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il  compito  di
provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per la
realizzazione delle nuove  infrastrutture  penitenziarie,  presentate
dai soggetti di cui al  comma  9,  con  preferenza  per  le  proposte
conformi alla disciplina urbanistico - edilizia vigente. 
 12. Per l'approvazione degli  interventi  volti  alla  realizzazione
delle nuove infrastrutture penitenziarie e  di  eventuali  variazioni
degli strumenti urbanistici,  il  contraente  generale  previsto  dal
comma 11 puo' convocare una o piu' conferenze di servizi e promuovere
accordi  di  programma  ai  sensi  dell'articolo   34   del   decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  con  la  partecipazione  delle
Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate. 
 13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure  previste  dal
presente articolo sono  oggetto  di  permuta  con  immobili  statali,
comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili  di
valorizzazione e/o  dismissione.  A  tal  fine,  il  Ministero  della
giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con  uno  o  piu'
decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo  le  seguenti
procedure: 
     a)  le  valorizzazioni  e/o  dismissioni  sono  effettuate   dal
Ministero  della  giustizia,  che   puo'   avvalersi   del   supporto
tecnico-operativo dell'Agenzia  del  Demanio,  e/o  dell'Agenzia  del
Territorio e/o del contraente generale di cui al comma 11; 
     b) la  determinazione  del  valore  degli  immobili  oggetto  di
dismissione e' decretata dal Ministero della giustizia, previo parere
di congruita' emesso dall'Agenzia del Demanio, che tiene conto  della
valorizzazione dell'immobile medesimo; 
     c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni
e le attivita' culturali l'elenco degli  immobili  da  valorizzare  e
dismettere, insieme alle schede descrittive di cui  all'articolo  12,
comma 3 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e
le attivita' culturali si pronuncia, entro il termine  perentorio  di
trenta giorni dalla ricezione della  comunicazione,  in  ordine  alla
verifica  dell'interesse  storico-artistico  e  individua,  in   caso
positivo, le parti degli  immobili  stessi  soggette  a  tutela,  con
riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,
comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo  n.  42  del
2004.  Per  i  beni  riconosciuti  di  interesse   storico-artistico,
l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai
sensi dell'articolo 13  del  citato  codice.  Le  approvazioni  e  le
autorizzazioni previste dal citato codice sono  rilasciate  o  negate
entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro  il
termine di 60 giorni  le  amministrazioni  competenti  non  si  siano
pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal  citato
codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del
citato codice, parti prima e seconda,  si  applicano  anche  dopo  la
dismissione; 
     d) gli immobili da dismettere sono individuati con  decreto  dal
Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed  entrano
a far parte del patrimonio disponibile dello Stato; 
     e)  per  l'approvazione  della  valorizzazione  degli   immobili
individuati  e   delle   conseguenti   variazioni   degli   strumenti
urbanistici, il contraente generale di cui al comma 11 puo' convocare
una o piu' conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai
sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.
267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali  e  delle
altre amministrazioni interessate; 
     f) i contratti di permuta sono  approvati  dal  Ministero  della
giustizia.  L'approvazione  puo'  essere  negata   per   sopravvenute
esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero; 
     g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di  permuta,
esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale,  sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato per una quota  pari  all'80  per
cento. La restante quota del 20 per  cento  e'  assegnata  agli  enti
territoriali interessati alle valorizzazioni. 
 14. Gli oneri  economici  derivanti  dalle  attivita'  svolte  dalla
societa' indicata nel comma 3, in virtu' del presente  articolo  sono
posti a carico dei soggetti  che  risulteranno  cessionari  dei  beni
oggetto di valorizzazione e/o dismissione. 
 15. I soggetti di cui al comma 9,  in  caso  di  immobili  di  nuova
realizzazione,  devono  assumere  a  proprio  carico  gli  oneri   di
finanziamento e di costruzione. Devono altresi' essere previste forme
di penalita' a carico dei medesimi soggetti per la  realizzazione  di
opere non conformi alla proposta. 
 16. In considerazione della necessita' di procedere in  via  urgente
all'acquisizione  di  immobili  da   destinare   a   nuovi   istituti
penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi  11
e 12 lettera e) sono concluse entro il termine di quindici giorni dal
loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi  sono
conclusi e approvati entro il  termine  di  trenta  giorni  dal  loro
avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti
urbanistici,  l'adesione  del  sindaco  deve  essere  ratificata  dal
consiglio   comunale   entro   quindici   giorni    dall'approvazione
dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso  si  intende  comunque
ratificato. 
 17. E' fatto salvo quanto disposto dagli  statuti  delle  Regioni  a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di  Bolzano  e
dalle pertinenti norme di attuazione relativamente  al  trasferimento
dei beni oggetto dei commi da 9 a 16. 
 

        
      
Capo VI
Concorso alla manovra degli Enti territoriali
                               Art. 28 
 
           Concorso alla manovra degli Enti territoriali e 
                    ulteriori riduzioni di spese 
 
 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6  maggio  2011,
n. 68, le parole: "pari allo 0,9 per cento",  sono  sostituite  dalle
seguenti:"pari  a  1,23  per  cento".  Tale  modifica  si  applica  a
decorrere dall'anno di imposta 2011. 
 2. L'aliquota di cui al comma 1, si applica  anche  alle  Regioni  a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano. 
 3. Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5  maggio
2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome  di
Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un  concorso
alla finanza pubblica di euro 860  milioni  annui.  Con  le  medesime
procedure le Regioni Valle d'Aosta  e  Friuli  Venezia  Giulia  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  assicurano,  a  decorrere
dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di  60  milioni  di
euro annui, da parte dei Comuni  ricadenti  nel  proprio  territorio.
Fino all'emanazione delle norme di  attuazione  di  cui  al  predetto
articolo 27, l'importo complessivo di  920  milioni  e'  accantonato,
proporzionalmente alla media  degli  impegni  finali  registrata  per
ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere  sulle  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali. Per la  Regione  Siciliana  si
tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale  per
effetto del comma 2. 
 4. All'articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio  2009,  n.  42  le
parole "entro il termine di trenta mesi  stabilito  per  l'emanazione
dei decreti legislativi di cui all'articolo 2" sono soppresse. 
 5.  Nell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al   comma   4,
dell'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  si
tiene  conto   degli   effetti   derivanti   dalla   rideterminazione
dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini  della
definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna
Regione. 
 6. All'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  in
ciascuno dei commi 4 e 5, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"Le risorse corrispondenti al  predetto  importo,  condizionate  alla
verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono  accantonate
in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni  che,  ai  sensi
della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilita' alle regioni
e comunque per un periodo non superiore al quinto anno  successivo  a
quello di iscrizione in bilancio.". 
 7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai  sensi
dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  e  il
fondo perequativo, come determinato ai sensi  dell'articolo  13,  del
medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
erariali dovuti ai Comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regione
Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni
2012 e successivi. 
 8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai  sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,  il
fondo perequativo, come determinato ai sensi  dell'articolo  23,  del
medesimo decreto legislativo n. 68,  del  2011,  ed  i  trasferimenti
erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per  gli  anni
2012 e successivi. 
 9. La riduzione di cui al comma 7, e' ripartita in proporzione  alla
distribuzione   territoriale    dell'imposta    municipale    propria
sperimentale di cui all'articolo 13, del presente decreto. 
 10. La riduzione di cui al comma 8 e' ripartita proporzionalmente. 
 11. Il comma 6, dell'articolo 18, del decreto legislativo  6  maggio
2011, n. 68, e' soppresso. 
 

        
      
Capo VII
Ulteriori riduzioni di spese
                               Art. 29 
 
        Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso 
 alla centrale di committenza nazionale e interventi per l'editoria 
 
 1.  Le  amministrazioni  pubbliche  centrali  inserite   nel   conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196
possono  avvalersi,  sulla  base  di  apposite  convenzioni  per   la
disciplina  dei  relativi  rapporti,  di  Consip  S.p.A.,  nella  sua
qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo  3,  comma
34,  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  per   le
acquisizioni di beni e servizi al di sopra della  soglia  di  rilievo
comunitario. 
 2. Allo scopo di agevolare il processo  di  razionalizzazione  della
spesa  e  garantire  gli  obiettivi  di  risparmio   previsti   dalla
legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall'art. 3, comma
66, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  gli  enti  nazionali  di
previdenza e assistenza sociale possono avvalersi  di  Consip  S.p.A.
per lo svolgimento di funzioni di  centrale  di  committenza  di  cui
all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo12 aprile  2006,  n.
163, stipulando apposite convenzioni per la disciplina  dei  relativi
rapporti. 
 3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di  bilancio
entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta  di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre
2014, con riferimento alla gestione 2013. Il  Governo  provvede,  con
decorrenza dal 1° gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223,  al
fine di conseguire il risanamento della contribuzione  pubblica,  una
piu' rigorosa selezione dell'accesso alle risorse,  nonche'  risparmi
nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze
di pareggio di bilancio, sono destinati alla  ristrutturazione  delle
aziende    gia'    destinatarie    della    contribuzione    diretta,
all'innovazione tecnologica del settore, a  contenere  l'aumento  del
costo  delle  materie   prime,   all'informatizzazione   della   rete
distributiva. 
 

        
      
Capo VIII
Esigenze indifferibili
                               Art. 30 
 
                       Esigenze indifferibili 
 
 1. All'articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n.  183,
le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle parole "31  dicembre
2012" e le parole "700 milioni" sono sostituite dalle  parole  "1.400
milioni". 
 2. Per l'anno 2011, alle  esigenze  del  trasporto  pubblico  locale
ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto  ordinario
i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si  provvede  anche
nell'ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico  locale  di
cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, e dal relativo decreto di attuazione del  22  luglio  2009.  Fermo
restando l'esigenza di applicazione a  decorrere  dall'anno  2012  di
misure di efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l'articolo
1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e' abrogato. 
 3. Il fondo di cui all'articolo 21, comma  3,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, e' incrementato di 800 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2012. A decorrere  dall'anno  2013  il  fondo  e'
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise
di cui all'articolo 15 del presente provvedimento;  l'aliquota  della
compartecipazione e' stabilita entro il 30 settembre 2012 con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle   finanze.   Conseguentemente,   al   decreto
legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
     a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le  parole  "ed  alle
entrate  derivanti  dalla  compartecipazione   soppressa   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 4". 
     b) all'articolo 8, il comma 4 e' abrogato; 
     c) all'articolo 32, comma 4, le parole: "a  decorrere  dall'anno
2012", sono sostituite dalle seguenti: " a decorrere dall'anno 2013". 
 4. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27 maggio
1999, n. 165,  come  determinata  dalla  tabella  C  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, e' incrementata di  40  milioni  di  euro  per
l'anno 2012. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo  7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 
 5. La dotazione finanziaria del Fondo per la  protezione  civile  di
cui all'articolo  19  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e'
incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della  legge  20  maggio
1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). 
 6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione: 
     a) al fine di assicurare la  continuita'  e  lo  sviluppo  delle
fondamentali funzioni di promozione,  coordinamento,  integrazione  e
diffusione delle conoscenze  scientifiche  nelle  loro  piu'  elevate
espressioni nel quadro dell'unita' e universalita' della cultura,  e'
autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere  dal  2012,
quale contributo per le attivita' e il  funzionamento  dell'Accademia
dei Lincei; 
     b)  al  fine  di  promuovere  lo  studio,   la   tutela   e   la
valorizzazione della lingua italiana,  e'  autorizzata  la  spesa  di
700.000 euro annui, a decorrere dal 2012,  quale  contributo  per  le
attivita' e il funzionamento dell'Accademia della Crusca. 
 7. All'onere derivante dalle disposizioni  contenute  nel  comma  6,
pari a due milioni di euro annui, si provvede  mediante  utilizzo  di
una quota parte, a  valere,  per  un  importo  corrispondente,  sulle
risorse aggiuntive di cui all'articolo 1,  comma  1,  lett.  b),  del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,  destinate  alla  spesa  di  parte
corrente. 
 8. Al fine di assicurare l'espletamento delle  funzioni  di  tutela,
fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i
principi di efficienza, razionalita' ed economicita' e di far  fronte
alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di  uno
sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed in grado di
generare ricadute positive sul turismo  e  sull'economia  del  Paese,
nonche' in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2  del  decreto
legge 31 marzo 2011, n.  34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75 come modificato dall'articolo  24,  comma
2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le
attivita'  culturali  non  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del  decreto  legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalita' sopra  evidenziate,
il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'  autorizzato  per
gli anni 2012 e 2013 all'assunzione di personale, anche dirigenziale,
mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso  di  validita',  nel
limite  delle  ordinarie  facolta'  assunzionali   consentite   dalla
normativa vigente. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente
comma si provvede, a valere sulle facolta' assunzionali del  predetto
Ministero, per  i  medesimi  anni  2012  e  2013,  nell'ambito  degli
stanziamenti di bilancio  previsti  a  legislazione  vigente  per  il
reclutamento del personale del Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali e  nel  rispetto  dei  limiti  percentuali  in  materia  di
assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo  3,
comma 102, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  successive
modificazioni. Il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali
procede  alle  suddette  assunzioni,  tenendo  conto  delle  esigenze
funzionali delle strutture centrali e periferiche  e  ove  necessario
anche attraverso la formazione di  una  graduatoria  unica  nazionale
degli idonei secondo l'ordine generale  di  merito  risultante  dalla
votazione  complessiva   riportata   da   ciascun   candidato   nelle
graduatorie regionali in corso di validita', applicando  in  caso  di
parita' di merito il  principio  della  minore  eta'  anagrafica.  La
graduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine di  consentire
ai candidati di esprimere la propria accettazione e non  comporta  la
soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non
accettano  mantengono  la  collocazione  ad  essi   spettante   nella
graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per  i
beni e le attivita' culturali  provvede  alle  attivita'  di  cui  al
presente  comma  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie   e
strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per
i  beni  e  le  attivita'  culturali  comunica  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica  ed  al
Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi  del  presente
comma ed i relativi oneri. 

        
      
Titolo IV
Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

Capo I

Liberalizzazioni
                               Art. 31 
 
                        Esercizi commerciali 
 
 1. In materia di esercizi  commerciali,  all'articolo  3,  comma  1,
lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono  soppresse
le parole: "in via sperimentale" e dopo  le  parole  "dell'esercizio"
sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli  elenchi
regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte". 
 2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in  materia
di concorrenza, liberta' di  stabilimento  e  libera  prestazione  di
servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la
liberta' di apertura di nuovi  esercizi  commerciali  sul  territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli  di  qualsiasi
altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della  salute,  dei
lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti
locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni  del  presente
comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. 
 

        
      
Titolo IV
Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

Capo I

Liberalizzazioni
                               Art. 32 
 
                              Farmacie 
 
 1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali  di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che
ricadono nel territorio di  Comuni  aventi  popolazione  superiore  a
quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come
individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso  dei  requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi  fissati  con  decreto  del
Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano, adottato entro 60  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  possono  essere  venduti   anche   i
medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad  eccezione  dei
medicinali di cui all'articolo 45 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive  modificazioni  e  di
cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219.
Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, sono
definiti gli  ambiti  di  attivita'  sui  quali  sono  assicurate  le
funzioni  di  farmacovigilanza  da  parte  del   Servizio   sanitario
nazionale. 
 2. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la  vendita  dei  medicinali  deve
avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo
5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto  al  resto
dell'area  commerciale,  da   strutture   in   grado   di   garantire
l'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e  del  personale
non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura. 
 3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle
imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono
in una ingiustificata discriminazione  tra  farmacie  e  parafarmacie
quanto ai tempi, alle condizioni, alle  quantita'  ed  ai  prezzi  di
fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale  ai  fini
dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia. 
 4. E' data facolta' alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui
all'art. 5, comma 1,  del  decreto  legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248,  di
praticare liberamente sconti  sui  prezzi  al  pubblico  su  tutti  i
prodotti venduti, purche' gli sconti siano esposti in modo  leggibile
e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti. 
 

        
      
Titolo IV
Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

Capo I

Liberalizzazioni
                               Art. 33 
 
     Soppressione limitazioni esercizio attivita' professionali 
 
 1. All'articolo 10, della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
 a)  al  comma  2,  dopo  le  parole  "sono  abrogate   con   effetto
dall'entrata in vigore del regolamento governativo di  cui  al  comma
5", e' aggiunto il seguente periodo: "e, in ogni caso, dalla data del
13 agosto 2012"; 
 b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. All'articolo 3,
comma 5, lett.  c),  del  decreto  legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole "la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente
superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "la durata del
tirocinio non potra' essere  complessivamente  superiore  a  diciotto
mesi". 
 

        
      
Capo II
Concorrenza
                               Art. 34 
 
           Liberalizzazione delle attivita' economiche ed 
                 eliminazione dei controlli ex-ante 
 
 1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono  adottate  ai
sensi  dell'articolo  117,  comma  2,  lettere  e)   ed   m),   della
Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo
condizioni  di  pari  opportunita'  e   il   corretto   ed   uniforme
funzionamento del mercato,  nonche'  per  assicurare  ai  consumatori
finali un livello minimo e uniforme di condizioni  di  accessibilita'
ai beni e servizi sul territorio nazionale. 
 2.  La  disciplina  delle  attivita'  economiche  e'  improntata  al
principio di liberta' di accesso, di organizzazione e di svolgimento,
fatte  salve  le   esigenze   imperative   di   interesse   generale,
costituzionalmente  rilevanti   e   compatibili   con   l'ordinamento
comunitario, che possono giustificare l'introduzione  di  previ  atti
amministrativi di  assenso  o  autorizzazione  o  di  controllo,  nel
rispetto del principio di proporzionalita'. 
 3. Sono  abrogate  le  seguenti  restrizioni  disposte  dalle  norme
vigenti: 
     a) il divieto di esercizio di  una  attivita'  economica  al  di
fuori di una certa area geografica  e  l'abilitazione  a  esercitarla
solo all'interno di una determinata area; 
     b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni  delle
sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica; 
     c) il divieto di esercizio di una attivita'  economica  in  piu'
sedi oppure in una o piu' aree geografiche; 
     d) la limitazione dell'esercizio di una attivita'  economica  ad
alcune categorie o divieto, nei confronti  di  alcune  categorie,  di
commercializzazione di taluni prodotti; 
     e) la limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'  economica
attraverso l'indicazione tassativa della  forma  giuridica  richiesta
all'operatore; 
     f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura
di beni o servizi; 
     g) l'obbligo di fornitura  di  specifici  servizi  complementari
all'attivita' svolta. 
 4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a  sottoporre  a
previa autorizzazione  l'esercizio  di  un'attivita'  economica  deve
essere  giustificato  sulla  base  dell'esistenza  di  un   interesse
generale,   costituzionalmente   rilevante    e    compatibile    con
l'ordinamento   comunitario,   nel   rispetto   del   principio    di
proporzionalita'. 
 5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e'  tenuta  a
rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta  giorni
decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito  al  rispetto
del principio di proporzionalita' sui disegni di legge governativi  e
i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio
di attivita' economiche. 
 6. Quando e' stabilita, ai sensi  del  comma  4,  la  necessita'  di
alcuni requisiti per l'esercizio di  attivita'  economiche,  la  loro
comunicazione all'amministrazione competente deve poter  essere  data
sempre tramite autocertificazione e l'attivita' puo' subito iniziare,
salvo il successivo  controllo  amministrativo,  da  svolgere  in  un
termine definito;  restano  salve  le  responsabilita'  per  i  danni
eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attivita' stessa. 
 7. Le  Regioni  adeguano  la  legislazione  di  loro  competenza  ai
principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6. 
 8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le
professioni, i servizi  finanziari  come  definiti  dall'art.  4  del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione
come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo  2010,  n.
59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel  mercato
interno). 
 

        
      
Capo II
Concorrenza
                               Art. 35 
 
                    Potenziamento dell'Antitrust 
 
 1. Alla legge 10 ottobre  1990,  n.  287,  dopo  l'articolo  21,  e'
aggiunto il seguente: 
 "21-bis (Poteri  dell'Autorita'  Garante  della  concorrenza  e  del
mercato sugli atti amministrativi che determinano  distorsioni  della
concorrenza) 
 1.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e   del   mercato   e'
legittimata ad agire  in  giudizio  contro  gli  atti  amministrativi
generali,   i   regolamenti   ed   i   provvedimenti   di   qualsiasi
amministrazione  pubblica  che  violino  le  norme  a  tutela   della
concorrenza e del mercato. 
 2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,  se  ritiene
che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in  violazione
delle norme a tutela della  concorrenza  e  del  mercato,  emette  un
parere  motivato,  nel  quale  indica  gli  specifici  profili  delle
violazioni  riscontrate.  Se  la  pubblica  amministrazione  non   si
conforma  nei  sessanta  giorni  successivi  alla  comunicazione  del
parere,  l'Autorita'  puo'  presentare,  tramite  l'Avvocatura  dello
Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni. 
 3. Ai giudizi  instaurati  ai  sensi  del  comma  1  si  applica  la
disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104.". 
 

        
      
Capo II
Concorrenza
                               Art. 36 
 
         Tutela della concorrenza e partecipazioni personali 
           incrociate nei mercati del credito e finanziari 
 
 1. E' vietato ai titolari di cariche  negli  organi  gestionali,  di
sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di  imprese  o
gruppi di imprese operanti nei mercati del  credito,  assicurativi  e
finanziari di assumere o esercitare analoghe  cariche  in  imprese  o
gruppi di imprese concorrenti. 
 2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si  intendono  concorrenti
le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti  di
controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10  ottobre  1990,  n.
287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici. 
 

        
      
Capo II
Concorrenza
                               Art. 37 
 
             Liberalizzazione del settore dei trasporti 
 
 1. Il Governo con uno  o  piu'  regolamenti  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n.  400,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, sentite  le  Commissioni  parlamentari  che  si
esprimono nel termine di 30 giorni, emana  le  disposizioni  volte  a
realizzare una compiuta  liberalizzazione  nel  settore  ferroviario,
aereo e marittimo. 
 2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati secondo i  seguenti
principi e criteri direttivi: 
     a)  individuare  tra  le   Autorita'   indipendenti   esistenti,
l'Autorita' che svolge competenze assimilabili a quelle previste  dal
presente articolo; 
     b) attribuire all'Autorita' di cui alla lettera a)  le  seguenti
funzioni: 
  1) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie  alle
infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali e portuali; 
  2) definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di
concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati,  i  criteri
per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei
canoni e dei  pedaggi,  tenendo  conto  dell'esigenza  di  assicurare
l'orientamento  ai  costi  e  l'equilibrio  economico  delle  imprese
regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti e  delle
eventuali sovvenzioni pubbliche concesse; 
  3) stabilire le  condizioni  minime  di  qualita'  dei  servizi  di
trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati; 
  4) definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione  dei
servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei
capitolati delle medesime gare. 
 3. Nell'esercizio delle competenze  disciplinate  dal  comma  2  del
presente articolo, l'Autorita'  individuata  ai  sensi  del  medesimo
comma: 
     a) puo' sollecitare e coadiuvare  le  amministrazioni  pubbliche
competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei
metodi piu' efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri
che puo' rendere pubblici; 
     b) determina i criteri per la redazione della contabilita' delle
imprese regolate e puo'  imporre,  se  necessario  per  garantire  la
concorrenza, la separazione  contabile  e  societaria  delle  imprese
integrate; 
     c) propone all'amministrazione  competente  la  sospensione,  la
decadenza o la revoca degli atti di concessione,  delle  convenzioni,
dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma  e  di
ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora  sussistano
le condizioni previste dall'ordinamento; 
     d)  richiede  a  chi  ne  e'  in  possesso  le  informazioni   e
l'esibizione  dei  documenti  necessari  per  l'esercizio  delle  sue
funzioni,  nonche'  raccoglie   da   qualunque   soggetto   informato
dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; 
     e) se sospetta  possibili  violazioni  della  regolazione  negli
ambiti  di  sua  competenza,  svolge  ispezioni  presso  i   soggetti
sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a  mezzi  di
trasporto e uffici;  durante  l'ispezione,  anche  avvalendosi  della
collaborazione di altri organi dello Stato, puo' controllare i  libri
contabili e qualsiasi altro  documento  aziendale,  ottenerne  copia,
chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre  sigilli;  delle
operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve  essere  redatto
apposito verbale; 
     f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti
di regolazione adottati  e  con  gli  impegni  assunti  dai  soggetti
sottoposti  a  regolazione,  disponendo  le   misure   opportune   di
ripristino; nei casi in cui intenda adottare una  decisione  volta  a
fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni  idonei  a
rimuovere le contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali  impegni  per  le  imprese  e  chiudere  il  procedimento  senza
accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento  se  mutano  le
circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni  o  se  le
informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o
fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che  sussistano
motivi di necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la
concorrenza e di tutelare gli  interessi  degli  utenti  rispetto  al
rischio di un danno grave e irreparabile, puo' adottare provvedimenti
temporanei di natura cautelare; 
     g) valuta i reclami, le istanze  e  le  segnalazioni  presentati
dagli utenti e dai consumatori, singoli o  associati,  in  ordine  al
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da  parte  dei  soggetti
esercenti   il   servizio   sottoposto   a   regolazione,   ai   fini
dell'esercizio delle sue competenze; 
     h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco  onerose
per  la  conciliazione  e  la  risoluzione  delle  controversie   tra
esercenti e utenti; 
     i) ferme restando le sanzioni  previste  dalla  legge,  da  atti
amministrativi e  da  clausole  convenzionali,  irroga  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria  fino  al  10  per  cento  del   fatturato
dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per  la
formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi,  diritti  e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di
inosservanza dei criteri  per  la  separazione  contabile  e  per  la
disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle  attivita'  di
servizio  pubblico  e  di  violazione   della   disciplina   relativa
all'accesso alle  reti  e  alle  infrastrutture  o  delle  condizioni
imposte dalla stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini
e alle misure disposti; 
     l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per
cento del fatturato dell'impresa interessata qualora: 
  1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorita' forniscano
informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano
le informazioni nel termine stabilito; 
  2) i  destinatari  di  un'ispezione  rifiutino  di  fornire  ovvero
presentino  in  modo  incompleto  i  documenti   aziendali,   nonche'
rifiutino di fornire o forniscano  in  modo  inesatto,  fuorviante  o
incompleto i chiarimenti richiesti; 
     m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui  alla  lettera
f)  applica  una  sanzione  fino  al  10  per  cento  del   fatturato
dell'impresa interessata. 
 4. Restano  ferme  tutte  le  altre  competenze  diverse  da  quelle
disciplinate nel presente articolo delle  amministrazioni  pubbliche,
statali e regionali, nei settori indicati;  in  particolare,  restano
ferme le competenze in materia di  vigilanza,  controllo  e  sanzione
nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i  gestori
delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,  di
definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela  sociale  e
di promozione degli investimenti. Restano altresi'  ferme  e  possono
essere  contestualmente  esercitate  le   competenze   dell'Autorita'
garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10  ottobre  1990,
n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n.  145  e  2  agosto
2007, n.  146,  e  le  competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza  sui
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
163 e le competenze dell'Agenzia per  le  infrastrutture  stradali  e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98. 
 5. L'Autorita' individuata ai sensi del comma 2 rende  pubblici  nei
modi piu'  opportuni  i  provvedimenti  di  regolazione  e  riferisce
annualmente alle Camere evidenziando lo  stato  della  disciplina  di
liberalizzazione  adottata  e  la  parte  ancora  da   definire.   La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo  resta  efficace
fino  a  quando  e'  sostituita   dalla   regolazione   posta   dalle
amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste
dal presente articolo. 
 6. Alle attivita' di  cui  al  comma  3  del  presente  articolo  si
provvede come segue: 
     a) nel limite delle risorse disponibili a  legislazione  vigente
per l'Autorita' individuata dal comma 2; 
     b)  mediante   un   contributo   versato   dai   gestori   delle
infrastrutture e  dei  servizi  regolati,  in  misura  non  superiore
all'uno  per  mille  del  fatturato  derivanti  dall'esercizio  delle
attivita' svolte percepiti nell'ultimo esercizio.  Il  contributo  e'
determinato  annualmente  con  atto  dell'Autorita',  sottoposto   ad
approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Nel  termine
di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere  formulati
rilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in  assenza  di  rilievi  nel
termine l'atto si intende approvato.  Ai  fini  dell'esercizio  delle
competenze  previste  dal  presente  articolo  l'Autorita'   provvede
mediante l'utilizzo delle risorse umane  disponibili  a  legislazione
vigente. 
 

        
      
Capo III
Misure per lo sviluppo industriale
                               Art. 38 
 
              Misure in materia di politica industriale 
 
 1. All'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,
sono apportate le seguenti modifiche: 
     a) le parole "e per i quali sussiste  apposito  stanziamento  di
bilancio" sono soppresse; 
     b) dopo la lettera  c-ter)  e'  aggiunta  la  seguente  lettera:
"c-quater) iniziative e programmi di ricerca  e  sviluppo  realizzati
nell'ambito  dei  progetti  di   innovazione   industriale   di   cui
all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296." 
 

        
      
Capo III
Misure per lo sviluppo industriale
                               Art. 39 
 
            Misure per le micro, piccole e medie imprese 
 
 1. In materia di fondo di garanzia a favore delle  piccole  e  medie
imprese, la garanzia  diretta  e  la  controgaranzia  possono  essere
concesse a valere sulle disponibilita' del Fondo di garanzia a favore
delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett.
a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed
integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare  delle  operazioni
finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in
tutto il territorio nazionale, purche' rientranti nei limiti previsti
dalla vigente normativa comunitaria. La misura della copertura  degli
interventi di garanzia e  controgaranzia,  nonche'  la  misura  della
copertura  massima  delle  perdite  e'  regolata  in  relazione  alle
tipologie   di   operazioni   finanziarie,   categorie   di   imprese
beneficiarie  finali,  settori  economici  di  appartenenza  e   aree
geografiche, con decreto di natura non  regolamentare,  adottato  dal
Ministro  dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa   con   il   Ministro
dell'Economia e delle Finanze. 
 2. Nel rispetto  degli  equilibri  di  finanza  pubblica,  per  ogni
operazione finanziaria ammessa all'intervento del  Fondo  di  cui  al
comma  1,  la  misura  dell'accantonamento  minimo,   a   titolo   di
coefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto  di  natura
non regolamentare adottato dal  Ministro  dello  Sviluppo  Economico,
d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 
 3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di  cui
al comma 1 e' elevato a 2  milioni  e  cinquecentomila  euro  per  le
tipologie  di  operazioni  finanziarie,  le  categorie   di   imprese
beneficiarie finali, le aree geografiche e  i  settori  economici  di
appartenenza individuati con  decreto  di  natura  non  regolamentare
adottato dal Ministro  dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa  con  il
Ministro dell'Economia e  delle  Finanze.  Una  quota  non  inferiore
[all'80] per cento delle  disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  e'
riservata  ad  interventi  non  superiori  a  [cinquecentomila]  euro
d'importo massimo garantito per singola impresa. 
 4. La garanzia del Fondo di cui al comma l puo' essere  concessa,  a
titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati  a  piccole  e
medie  imprese  da  banche   e   intermediari   finanziari   iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto  di
natura  non  regolamentare  adottato  dal  Ministro  dello   Sviluppo
Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia  e  delle  Finanze,
sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di
concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle
disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura  del
rischio derivante dalla concessione di detta garanzia. 
 5. Con decreto di natura non  regolamentare  adottato  dal  Ministro
dello Sviluppo Economico, d'intesa con il  Ministro  dell'Economia  e
delle Finanze, puo' essere modificata la misura delle commissioni per
l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti,  a  pena  di
decadenza, in relazione alle  diverse  tipologie  di  intervento  del
Fondo di cui al comma 1. 
 6. Con decreto di natura non  regolamentare  adottato  dal  Ministro
dello Sviluppo Economico, d'intesa con il  Ministro  dell'Economia  e
delle Finanze,  sono  definite  le  modalita'  e  le  condizioni  per
l'eventuale cessione  a  terzi  e  la  controgaranzia  degli  impegni
assunti a carico del Fondo di cui al  comma  1,  le  cui  rinvenienze
confluiscono al medesimo Fondo. 
 7. In materia  di  patrimonializzazione  dei  Confidi,  al  capitale
sociale dei  confidi  e  delle  banche  di  cui  ai  commi  29  e  32
dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito  nella
legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche  in  deroga
alle  disposizioni  di  legge  che  prevedono  divieti  o  limiti  di
partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed  enti
pubblici  e  privati,  purche'  le  piccole  e  medie  imprese  socie
dispongano  almeno  della  meta'  piu'  uno  dei  voti   esercitabili
nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano
funzioni di gestione  e  di  supervisione  strategica  sia  riservata
all'assemblea. 
 

        
      
Capo III
Misure per lo sviluppo industriale
                               Art. 40 
 
      Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese 
 
 1.  In  materia  di  semplificazione  degli   adempimenti   per   la
registrazione dei clienti nelle  strutture  ricettizie,  al  comma  3
dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, le parole: "I soggetti
di cui al comma 1 sono altresi'  tenuti  a  comunicare  all'autorita'
locale di pubblica sicurezza le generalita' delle persone alloggiate,
mediante consegna di copia della scheda, entro  le  ventiquattro  ore
successive al loro arrivo, In alternativa, il gestore puo'  scegliere
di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo  stesso  termine,
alle questure territorialmente competenti  i  dati  nominativi  delle
predette schede con mezzi informatici o  telematici  o  mediante  fax
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno"
sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui al  comma  i  sono
altresi' tenuti  a  comunicare  entro  le  ventiquattrore  successive
all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le  generalita'
delle persone alloggiate mediante l'invio dei  dati  contenuti  nella
predetta  scheda  con  mezzi  informatici  o  telematici  secondo  le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali." 
 2. Per  la  riduzione  degli  oneri  in  materia  di  privacy,  sono
apportate le seguenti modifiche  al  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196: 
     a) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole  "persona
giuridica,  ente  od  associazione"  sono  soppresse  e   le   parole
"identificati  o  identificabili"  sono   sostituite   dalle   parole
"identificata o identificabile". 
     b) All'articolo 4, comma 1,  alla  lettera  i),  le  parole  "la
persona giuridica, l'ente o l'associazione" sono soppresse. 
     c) Il comma 3-bis dell'articolo 5 e' abrogato. 
     d) Al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo e' soppresso. 
     e) La lettera h) del comma i dell'articolo 43 e' soppressa. 
 3. Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle
more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il  comma  9
dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  e'
inserito il seguente comma: 
     "9-bis. In attesa del rilascio o del  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti  giorni
di  cui  al  precedente   comma,   il   lavoratore   straniero   puo'
legittimamente soggiornare nel  territorio  dello  Stato  e  svolgere
temporaneamente   l'attivita'   lavorativa    fino    ad    eventuale
comunicazione dell'Autorita' di  pubblica  sicurezza,  da  notificare
anche al datore  di  lavoro,  con  l'indicazione  dell'esistenza  dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso  di  soggiorno.
L'attivita' di' lavoro di cui  sopra  puo'  svolgersi  alle  seguenti
condizioni: 
     a) che la richiesta del rilascio del permesso di  soggiorno  per
motivi di  lavoro  sia  stata  effettuata  dal  lavoratore  straniero
all'atto  della  stipula  del  contratto  di  soggiorno,  secondo  le
modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso  di
rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della  scadenza  del
permesso, ai sensi del precedente comma 4,  e  dell'articolo  13  del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394,  o
entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; 
     b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio  la  ricevuta
attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o  di
rinnovo del permesso." 
 4. In  materia  di  semplificazione  degli  obblighi  di  tenuta  ed
annotazione del registro dei lavoratori, al comma 3 dell'articolo  39
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, le parole "entro il giorno 16", sono  sostituire
con le seguenti: "entro la fine". 
 5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per  semplificare  gli
adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, e'  inserito
il seguente: " Nel caso di interventi  di  bonifica  o  di  messa  in
sicurezza di cui al periodo precedente,  che  presentino  particolari
complessita'  a  causa  della  natura  della  contaminazione,   degli
interventi,   delle    dotazioni    impiantistiche    necessarie    o
dell'estensione dell'area interessata dagli interventi  medesimi,  il
progetto puo' essere articolato per fasi progettuali distinte al fine
di rendere possibile la realizzazione degli  interventi  per  singole
aree o per  fasi  temporali  successive."  Al  comma  9  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  le  parole  "con  attivita'  in
esercizio"  sono  soppresse.  Possono  essere  altresi'   autorizzati
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e  di  messa  in
sicurezza degli impianti  e  delle  reti  tecnologiche,  purche'  non
compromettano  la  possibilita'  di  effettuare  o   completare   gli
interventi di  bonifica  che  siano  condotti  adottando  appropriate
misure di prevenzione dei rischi. 
 6.  Al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti  delle  imprese  di
auto-riparazione, il decreto del  Ministero  dei  Trasporti  e  della
Navigazione del 30 luglio 1997,  n.  406  -  Regolamento  recante  le
dotazioni delle attrezzature e  delle  strumentazioni  delle  imprese
esercenti attivita' di autoriparazione, e' abrogato. 
 7. In materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di
registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la vendita  dei
prodotti ai consumatori finali, all'articolo 2, comma 1, lett. o) del
decreto legislativo 27 marzo 2006  n.  161,  le  parole  "o  per  gli
utenti" sono soppresse. 
 8. In materia  di  semplificazione  dello  smaltimento  dei  rifiuti
speciali per talune attivita', i soggetti che svolgono  le  attivita'
di  estetista,  acconciatore,  trucco  permanente  e  semipermanente,
tatuaggio,  piercing,  agopuntura,  podologo,   callista,   manicure,
pedicure e che producono rifiuti pericolosi  e  a  rischio  infettivo
(CER 180103:  aghi,  siringhe  e  oggetti  taglienti  usati)  possono
trasportarli, in conto proprio, per una quantita' massima fino  a  30
chilogrammi al  giorno,  sino  all'impianto  di  smaltimento  tramite
termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati  ai  sensi
della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul  registro  di
carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al  Catasto
dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale,  di
cui al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  si  intendono
assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso  la
compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di
trasporto di cui all' articolo 193 del medesimo decreto. I  formulari
sono gestiti e conservati con modalita' idonee all'effettuazione  del
relativi controlli cosi' come previsti dal predetto articolo 193  del
decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione  deve  avvenire
presso la sede dei soggetti esercenti le attivita' di cui al presente
comma. 
 9. La documentazione e le certificazioni  attualmente  richieste  ai
fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di  beni
e attivita' culturali previste dagli articoli 15, comma 1, lettere g)
ed h), e 100, comma 2, lettere  e)  ed  f),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
sostituite da  un'apposita  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta', presentata dal richiedente al Ministero per i beni  e  le
attivita' culturali ai sensi e per gli effetti dell'articolo  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
successive  modificazioni,   relativa   alle   spese   effettivamente
sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attivita' cui i
benefici si riferiscono. Il Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e successive modificazioni. 
 

        
      
Capo IV
Misure per lo sviluppo infrastrutturale
                               Art. 41 
 
             Misure per le opere di interesse strategico 
 
 1.  Fatte  salve  le  priorita'  gia'  deliberate  in   sede   Cipe,
all'articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  i
commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti: 
  "1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1,  il  Documento
di  finanza  pubblica  individua,  su  proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti,  l'elenco  delle  infrastrutture  da
ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali: 
     a)  coerenza  con  l'integrazione  con   le   reti   europee   e
territoriali; 
     b) stato di avanzamento dell'iter procedurale; 
     c)  possibilita'  di  prevalente  finanziamento   con   capitale
privato. 
  1-ter. Per le infrastrutture  individuate  nell'elenco  di  cui  al
comma 1-bis sono indicate: 
     a) le opere da realizzare; 
     b) il cronoprogramma di attuazione; 
     c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica; 
     d) la quantificazione delle risorse da finanziare  con  capitale
privato. 
  1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei  tempi  necessari
per il reperimento delle  risorse  relative  al  finanziamento  delle
opere di cui al presente  capo  e  per  la  loro  realizzazione,  per
ciascuna  infrastruttura  i  soggetti  aggiudicatori  presentano   al
Ministero lo studio di fattibilita', redatto secondo modelli definiti
dal  Cipe  e  comunque  conformemente  alla  normativa  vigente.   Il
Ministero,  entro  sessanta   giorni   dalla   comunicazione,   anche
avvalendosi del supporto dell'Unita' tecnica di finanza  di  progetto
di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso,
sentito il soggetto di cui all'articolo 163,  comma  4,  lettera  b),
verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilita', anche in  ordine
ai profili  di  bancabilita'  dell'opera;  qualora  siano  necessarie
integrazioni allo stesso, il termine e' prorogato di trenta giorni. A
questo fine la procedura di Valutazione Ambientale Strategica,  e  la
Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con i tempi  sopra
indicati. 
 2. Al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo l'articolo 169 e' inserito il seguente: 
     "Art. 169-bis (Approvazione unica progetto preliminare) 
 1. Su proposta del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
il CIPE puo' valutare il progetto preliminare,  istruito  secondo  le
previsioni dell'articolo 165, ai fini dell'approvazione  unica  dello
stesso, assicurando l'integrale copertura finanziaria  del  progetto.
In caso di opere finanziate  a  carico  della  finanza  pubblica,  la
delibera CIPE relativa  al  progetto  preliminare  deve  indicare  un
termine perentorio, a pena di decadenza dell'efficacia della delibera
e del finanziamento, per l'approvazione del progetto  definitivo.  In
caso di approvazione unica del progetto preliminare, che comporta gli
effetti  dell'articolo  165  comma  7,  il  progetto  definitivo   e'
approvato  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio  e  del  mare
per i profili di rispettiva competenza, sentito il  Dipartimento  per
la  programmazione  economica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, con le modalita' di cui al presente articolo e  sempre  che
siano rispettate le condizioni previste al comma 2. Il Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  fornisce  al  CIPE   comunicazione
periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi e sullo
stato di avanzamento delle opere. 
 2. Il progetto definitivo e' corredato, oltre  che  dalla  relazione
del progettista prevista dall'art. 166  comma  1,  da  una  ulteriore
relazione  del   progettista,   confermata   dal   responsabile   del
procedimento, che attesti: 
     a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni  e  tiene
conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE; 
     b)  che   il   progetto   definitivo   non   comporta   varianti
localizzative rilevanti ai sensi dell'articolo 167, comma 6; 
     c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta  il
superamento  del  limite  di  spesa  fissato  dal  CIPE  in  sede  di
approvazione del progetto preliminare. 
     3. Il progetto definitivo  e'  rimesso  da  parte  del  soggetto
aggiudicatore, del concessionario o contraente  generale  a  ciascuna
delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE
e a  tutte  le  ulteriori  amministrazioni  competenti  a  rilasciare
permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche'  ai  gestori
di opere  interferenti.  Nel  termine  perentorio  di  quarantacinque
giorni dal ricevimento  del  progetto  le  pubbliche  amministrazioni
competenti e i  gestori  di  opere  interferenti  possono  presentare
motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni  per  il
progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano  la
localizzazione e  le  caratteristiche  essenziali  delle  opere,  nel
rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali  e
delle  specifiche  funzionali  individuati  in   sede   di   progetto
preliminare. Nei trenta giorni  successivi  il  Ministero  valuta  la
compatibilita' delle proposte e richieste pervenute  dalle  pubbliche
amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le
indicazioni vincolanti contenute nel progetto  preliminare  approvato
e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte  le  condizioni  di
cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto
di cui al comma 1. 
     4. L'approvazione del progetto definitivo con il decreto di  cui
al comma 1, comporta gli effetti dell'articolo  166  comma  5,  e  la
dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera.  Per  quanto  riguarda
l'avvio del procedimento di dichiarazione  di  pubblica  utilita'  si
applica l'articolo 166, comma 2. 
     5.  Il  termine  di  cui  all'articolo   170,   comma   3,   per
l'indicazione  delle   interferenze   non   rilevate   dal   soggetto
aggiudicatore e' pari a quarantacinque  giorni  ed  il  programma  di
risoluzione, approvato con il decreto di cui al comma 2 unitamente al
progetto definitivo, e' vincolante per gli enti  gestori  di  reti  o
opere destinate al pubblico servizio, con gli  effetti  dell'articolo
170, commi 4 e 5."; 
  b) all'articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) e' inserita la
seguente: 
     "f-ter)  verifica  l'avanzamento  dei  lavori  anche  attraverso
sopralluoghi tecnico-amministrativi presso  i  cantieri  interessati,
previo  accesso  agli  stessi;  a  tal  fine  puo'   avvalersi,   ove
necessario,  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,   mediante   la
sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.". 
 3. All'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24  dicembre  2003  n.
350 e successive modificazioni e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Per i contributi destinati alla realizzazione  delle  opere
pubbliche, il decreto di cui al presente comma e'  emanato  entro  il
termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse.
In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui  alla
parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, detto termine e' pari a trenta giorni e decorre dalla data di
pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma  5-bis,  e
166, comma 5-bis,  del  medesimo  decreto  legislativo.  In  caso  di
criticita'  procedurali  tali  da  non  consentire  il  rispetto  dei
predetti termini il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
riferisce   al   Consiglio   dei   Ministri   per   le    conseguenti
determinazioni. 
 4. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla
realizzazione delle opere pubbliche, le  delibere  assunte  dal  CIPE
relativamente ai progetti di opere  pubbliche,  sono  formalizzate  e
trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro
trenta giorni  decorrenti  dalla  seduta  in  cui  viene  assunta  la
delibera. In caso di criticita' procedurali tali da non consentire il
rispetto del predetto termine il Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti riferisce al Consiglio  dei  Ministri  per  le  conseguenti
determinazioni. 
 5. Per le delibere del  CIPE  di  cui  al  comma  4,  sottoposte  al
controllo preventivo  della  Corte  dei  Conti,  i  termini  previsti
dall'articolo 3, comma 2, della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20  e
successive modificazioni, sono ridotti di un terzo. 
 

        
      
Capo IV
Misure per lo sviluppo infrastrutturale
                               Art. 42 
 
             Misure per l'attrazione di capitali privati 
 
 1. All'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
     "5.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici,  previa   analisi   di
convenienza  economica,  possono  prevedere   nel   piano   economico
finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la  cessione  in
proprieta' o in diritto di godimento  di  beni  immobili  nella  loro
disponibilita' o allo scopo espropriati la cui  utilizzazione  ovvero
valorizzazione sia necessaria  all'equilibrio  economico  finanziario
della  concessione.  Le  modalita'   di   utilizzazione   ovvero   di
valorizzazione   dei   beni   immobili   sono   definite   unitamente
all'approvazione  del  progetto   ai   sensi   dell'articolo   97   e
costituiscono  uno  dei  presupposti  che  determinano   l'equilibrio
economico finanziario della concessione.". 
 2. Al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) all'articolo 3, comma 11, e' aggiunto  il  seguente  periodo:
"La  gestione  funzionale  ed  economica   puo'   anche   riguardare,
eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere  direttamente
connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere  nella
stessa."; 
     b)  all'articolo  143,  comma  1,  dopo  le  parole:   "gestione
funzionale ed economica" sono inserite  le  seguenti:  "eventualmente
estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o
in parte gia' realizzate e direttamente  connesse  a  quelle  oggetto
della concessione e da ricomprendere nella stessa"; 
     c) all'articolo 143, comma 4, dopo le parole: "anche un  prezzo"
sono inserite  le  seguenti:  "nonche',  eventualmente,  la  gestione
funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di  opere
gia' realizzate". 
 3 Le disposizioni di cui al comma 2 si  applicano  ai  contratti  di
concessione i cui bandi con cui si indice una gara  siano  pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 4. Al comma 8 dell'articolo 143 del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine  di
assicurare  il  rientro  del  capitale   investito   e   l'equilibrio
economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per  le  nuove
concessioni di importo superiore ad un miliardo di  euro,  la  durata
puo' essere stabilita fino a cinquanta anni." 
 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano  ai  contratti  di
concessione i cui bandi con cui si indice una gara  siano  pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 6. L'Istituto per la vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato  ai
sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40,  comma
3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7
settembre 2005 n. 209, le modalita', i limiti e  le  condizioni  alle
quali  le  imprese  autorizzate  all'esercizio  delle   assicurazioni
possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli
articoli 38, comma  1,  e  42-bis,  comma  1,  attivi  costituiti  da
investimenti nel settore delle infrastrutture stradali,  ferroviarie,
portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e  della
produzione e trasporto di energia e fonti energetiche. 
 7. Gli investimenti in questione  possono  essere  rappresentati  da
azioni di societa' esercenti la realizzazione  e  la  gestione  delle
infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di
OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli. 
 8. All'articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,
dopo le parole: "alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge,", sono inserite le seguenti parole: "nonche' di nuove opere di
infrastrutturazione  ferroviaria  metropolitana  e  di  sviluppo   ed
ampliamento dei  porti  e  dei  collegamenti  stradali  e  ferroviari
inerenti  i  porti  nazionali  appartenenti  alla   rete   strategica
transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK)". 
 9. Nell'Elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di
riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007,  n.
244, al numero 14, rubricato "Ministero per i beni e le  attivita'  e
le attivita' culturali", sono abrogate le seguenti parole: "Legge  30
marzo 1965, n. 340"nonche' "Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2,
comma 8". Le somme elargite da soggetti pubblici e  privati  per  uno
scopo determinato, rientrante nei fini  istituzionali  del  Ministero
per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  versate  all'erario  sono
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
allo stato di previsione della  spesa  dell'esercizio  in  corso  del
Ministero per i beni e le attivita'  culturali,  con  imputazione  ai
capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme  stesse  o,  in
mancanza, ad appositi capitoli  di  nuova  istituzione.  Le  predette
somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da  quello  per
il quale sono state elargite. 
 

        
      
Capo IV
Misure per lo sviluppo infrastrutturale
                               Art. 43 
 
          Alleggerimento e semplificazione delle procedure, 
                 riduzione dei costi e altre misure 
 
 1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle  convenzioni  autostradali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,  laddove
comportino variazioni o modificazioni  al  piano  degli  investimenti
ovvero ad aspetti di carattere regolatorio  a  tutela  della  finanza
pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si
pronuncia entro  trenta  giorni  e,  successivamente,  approvati  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi
entro   trenta   giorni   dalla   avvenuta   trasmissione   dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 
 2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle  concessioni  autostradali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto  che  non
comportano le variazioni o le modificazioni di cui al  comma  1  sono
approvate  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione  dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 
 3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle concessioni  autostradali,
i cui schemi di atti aggiuntivi sono gia' stati sottoposti al  parere
del CIPE alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  sono
approvati  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione  dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 
 4.  Sono  abrogati  il  comma  2,  ultimo   periodo,   dell'articolo
8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno  2008,  n.  101,  e  il  comma  4
dell'articolo  21  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.   355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. 
 5. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.  101,  e
successive  modificazioni,  dopo  il  comma  2-bis  e'  aggiunto   il
seguente: 
     "2-ter. I contratti di concessione di costruzione e  gestione  e
di sola gestione nel settore stradale e  autostradale  sono  affidati
secondo  le  procedure  previste   all'articolo   144   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero
all'articolo 153 del medesimo decreto. 
 6. Ai fini della  realizzazione  di  nuovi  impianti  tecnologici  e
relative opere civili  strettamente  connesse  alla  realizzazione  e
gestione   di   detti   impianti,   accessori   e   funzionali   alle
infrastrutture  autostradali  e  stradali  esistenti   per   la   cui
realizzazione  siano  gia'  stati  completati   i   procedimenti   di
approvazione del progetto e di  localizzazione  in  conformita'  alla
normativa pro-tempore vigente, non si applicano le  disposizioni  del
Titolo  II  del  testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulteriori
autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti  di  assenso
comunque denominati. 
 7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi  le
caratteristiche dimensionali di cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  21  ottobre  1994,   n.   584,   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti  individua  in  ordine  di  priorita',
anche sulla base dei risultati delle verifiche di cui all'articolo 4,
comma 4, del decreto-legge 29 marzo  2004,  n.  79,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, le  dighe  per  le
quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di
interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza,  a  carico
dei concessionari o richiedenti la concessione, fissandone i tempi di
esecuzione. 
 8. Ai fini del recupero delle capacita' di invaso e  del  ripristino
delle  originarie  condizioni  di  sicurezza   il   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa  con  le  regioni  e  le
provincie autonome, individua, in ordine di priorita'  e  sulla  base
anche dei progetti di gestione degli invasi  ai  sensi  dell'articolo
114 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modificazioni, le grandi dighe per le quali sia necessaria e  urgente
la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. 
 9. I concessionari o i richiedenti  la  concessione  di  derivazione
d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di
gestione  dell'invaso  ai  sensi  dell'articolo  114,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro  il
30 giugno 2012 e ad attuare gli interventi individuati ai  sensi  del
comma 8 del presente articolo, entro due anni  dall'approvazione  del
progetto di gestione. 
 10. Per le dighe che hanno superato  una  vita  utile  di  cinquanta
anni,  decorrenti  dall'avvio  degli  invasi  sperimentali   di   cui
all'articolo 13  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
novembre  1959,  n.  1363,  i  concessionari  o  i   richiedenti   la
concessione   sono   tenuti   a   presentare   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto,  il  piano  di  manutenzione  dell'impianto  di
ritenuta di cui all'articolo 93, comma 5, del decreto legislativo  12
aprile 2006, n. 163 e all'articolo  38  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,  per  l'approvazione  e
l'inserimento  in  forma  sintetica  nel  foglio  di  condizioni  per
l'esercizio e la manutenzione della diga. 
 11. Nelle more dell'emanazione del decreto di  cui  all'articolo  6,
comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, i concessionari o  i
richiedenti la concessione  sono  tenuti  a  presentare  al  predetto
Ministero,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, gli elaborati di consistenza delle opere di  derivazione  ed
adduzione, comprese le condotte forzate, i relativi atti di collaudo,
i piani di manutenzione, unitamente alle asseverazioni  straordinarie
sulle condizioni di sicurezza e sullo  stato  di  manutenzione  delle
citate  opere  dell'ingegnere   designato   responsabile   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto  1994,  n.  507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,  n.  584.
Il Ministero integra il foglio di condizioni  per  l'esercizio  e  la
manutenzione delle dighe con le disposizioni riguardanti le  predette
opere. 
 12. Entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  procede,  d'intesa  con  il
Dipartimento della protezione civile, alla revisione dei criteri  per
l'individuazione delle "fasi di allerta" di cui alla circolare  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 22806, del 13 dicembre 1995,
al fine di  aggiornare  i  documenti  di  protezione  civile  per  le
finalita' di gestione del rischio idraulico a valle delle dighe. 
 13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo  2004,  n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  maggio  2004,  n.
139,  nonche'  della  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori  delle  grandi
dighe sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti, per via telematica ed in tempo reale, i dati idrologici  e
idraulici acquisiti presso le dighe, comprese le portate scaricate  e
derivate, secondo le direttive impartite dal predetto Ministero. 
 14. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  esercita
poteri sostitutivi nei confronti di concessionari e  dei  richiedenti
la  concessione  in  caso  di  inottemperanza   degli   stessi   alle
prescrizioni impartite  nell'ambito  dell'attivita'  di  vigilanza  e
controllo sulla sicurezza;  in  tali  condizioni  puo'  disporre  gli
accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni
necessarie al recupero delle condizioni  di  sicurezza  delle  dighe,
utilizzando a tale scopo le entrate provenienti  dalle  contribuzioni
di cui all'articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge  3  ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2006, n. 286, con obbligo  di  rivalsa  nei  confronti  dei  soggetti
inadempienti. 
 15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n.
507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre  1994,  n.
584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Per  le  opere  di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a  struttura
metallica, realizzate antecedentemente all'entrata  in  vigore  della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico
delle opere anche complementari e accessorie degli  sbarramenti.  Per
le opere realizzate successivamente i concessionari o  i  richiedenti
la  concessione  di  derivazione  d'acqua  da  dighe  sono  tenuti  a
presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
i  collaudi  statici  delle  opere  stesse  redatti  ai  sensi  della
normativa sopra indicata. 
 

        
      
Capo IV
Misure per lo sviluppo infrastrutturale
                               Art. 44 
 
             Disposizioni in materia di appalti pubblici 
 
 1. Al fine di  garantire  la  piena  salvaguardia  dei  diritti  dei
lavoratori, nonche' la trasparenza nelle procedure di  aggiudicazione
delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro  nella  misura
minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di  adempimento
delle disposizioni in materia di salute e  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro restano comunque disciplinati: 
     a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3  e  4;  ed
89, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
     b) dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300; 
     c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto  legislativo
9 aprile 2008, n. 81. 
 2. L'articolo 81, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, e' abrogato. 
 3. L'articolo 4, comma 2, lettere n)  e  v),  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni  ivi
contenute si applicano ai contratti  stipulati  successivamente  alla
data di entrata in vigore del medesimo  decreto-legge;  ai  contratti
gia'  stipulati  alla  predetta  data  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni dell'articolo 132, comma  3,  e  dell'articolo  169  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo  vigente  prima
della medesima data; ai fini del calcolo  dell'eventuale  superamento
del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del
decreto-legge n. 70  del  2011,  non  sono  considerati  gli  importi
relativi a varianti gia' approvate alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge. 
 4.  All'articolo  4  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.   70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 10, le parole da:  "ricevuti  dalle  Regioni"  fino  a:
"gestori di opere  interferenti",  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; 
  b) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente: 
     "10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera  r),  numeri
2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera  t),  numero
01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari
sono pervenuti al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto.  Alle  opere  i   cui   progetti
preliminari sono pervenuti al Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto  continuano  ad   applicarsi   le
disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.". 
 5. Alla legge 11 novembre 2011, n. 180, l'articolo 12 e' soppresso. 
 6. All'articolo 140, comma 1,  del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: "in caso  di
fallimento  dell'appaltatore",  sono  aggiunte  le  seguenti:  "o  di
liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso" e, dopo  le
parole "ai sensi degli art. 135 e 136", sono aggiunte le seguenti: "o
di recesso dal contratto ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252". 
 7. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
     "1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia  di
appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie
imprese,  le   stazioni   appaltanti   devono,   ove   possibile   ed
economicamente  conveniente,  suddividere  gli   appalti   in   lotti
funzionali. 
     1-ter.  La  realizzazione  delle  grandi   infrastrutture,   ivi
comprese quelle disciplinate dalla parte II,  titolo  III,  capo  IV,
nonche'  delle  connesse  opere  integrative  o  compensative,   deve
garantire  modalita'  di  coinvolgimento  delle   piccole   e   medie
imprese.". 
 8. Al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 a) dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente: 
 
                            "Art. 112-bis 
(Consultazione preliminare per i lavori di  importo  superiore  a  20
                          milioni di euro) 
 
 1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni  di
euro, da affidarsi con la procedura  ristretta  di  cui  all'art.  55
comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a
base di gara e' indetta una consultazione preliminare, garantendo  il
contraddittorio tra le parti. 
 b) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole "87; 88; 95; 96;"  sono
inserite le seguenti: "112-bis;". 
 9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle  procedure  i
cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
 

        
      
Capo IV
Misure per lo sviluppo infrastrutturale
                               Art. 45 
 
                  Disposizioni in materia edilizia 
 
 1. All'articolo 16 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
     "2-bis. Nell'ambito  degli  strumenti  attuativi  e  degli  atti
equivalenti comunque denominati nonche' degli interventi  in  diretta
attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta
delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di  importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma  1,  lettera  c),
del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   funzionali
all'intervento di trasformazione urbanistica  del  territorio,  e'  a
carico  del  titolare  del  permesso  di  costruire   e   non   trova
applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163." 
 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 52, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
     "2.  Qualora  vengano  usati  materiali  o  sistemi  costruttivi
diversi da quelli disciplinati dalle norme  tecniche  in  vigore,  la
loro idoneita' deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata
dal  Presidente  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  su
conforme parere dello stesso Consiglio."; 
  b) all'articolo 59, comma 2, le  parole  ",  sentito  il  Consiglio
superiore dei lavori pubblici," sono eliminate. 
 3. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
le parole: "Presidente del Consiglio dei  Ministri"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti". 
 4. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 16 luglio 2009, le parole: "Presidente del Consiglio dei
Ministri"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti". 
 

        
      
Capo IV
Misure per lo sviluppo infrastrutturale
                               Art. 46 
 
         Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale 
 
 1. Al fine di  promuovere  la  realizzazione  di  infrastrutture  di
collegamento tra i porti e  le  aree  retro  portuali,  le  autorita'
portuali  possono  costituire  sistemi  logistici  che  intervengono,
attraverso atti d'intesa  e  di  coordinamento  con  le  regioni,  le
province  ed  i  comuni  interessati  nonche'  con  i  gestori  delle
infrastrutture ferroviarie. 
 2. Le attivita' di cui al comma 1 devono realizzarsi in ottemperanza
a quanto previsto dalla normativa  comunitaria,  avendo  riguardo  ai
corridoi transeuropei e senza causare distorsione  della  concorrenza
tra i sistemi portuali. 
 3.  Gli   interventi   di   coordinamento   devono   essere   mirati
all'adeguamento dei piani  regolatori  portuali  e  comunali  per  le
esigenze  di  cui  al  comma  2,  che,  conseguentemente,   divengono
prioritarie nei criteri di destinazione d'uso delle aree. 
 4. Nei terminali retro  portuali,  cui  fa  riferimento  il  sistema
logistico,  il   servizio   doganale   e'   svolto   dalla   medesima
articolazione  territoriale   dell'amministrazione   competente   che
esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
 

        
      
Capo IV
Misure per lo sviluppo infrastrutturale
                               Art. 47 
 
       Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie 
 
 1. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le
parole: "ferroviarie e  stradali"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico". 
 2. Nelle more della stipula dei contratti di  servizio  pubblico  il
Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   e'   autorizzato   a
corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l'anno 2011  dal
bilancio di previsione dello Stato, in  relazione  agli  obblighi  di
servizio  pubblico  nel  settore  dei  trasporti  per  ferrovia,   in
applicazione della vigente normativa comunitaria. 
 

        
      
Capo IV
Misure per lo sviluppo infrastrutturale
                               Art. 48 
 
                     Clausola di finalizzazione 
 
 1. Le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto  sono
riservate all'Erario, per un  periodo  di  cinque  anni,  per  essere
destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della
eccezionalita'  della  situazione   economica   internazionale.   Con
apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso  separata
contabilizzazione. 
 

        
      
Capo IV
Misure per lo sviluppo infrastrutturale
                               Art. 49 
 
                         Norma di copertura 
 
 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  decreto,  di
cui, rispettivamente, all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo 3,
comma 4, all'articolo 4, all'articolo 8,  comma  4,  all'articolo  9,
all'articolo 13, commi 13 e 20,  all'articolo  15,  all'articolo  16,
comma 1, all'articolo 18,  comma  1,  lettera  b),  all'articolo  20,
all'articolo 21, comma 5, all'articolo 24, comma 27, all'articolo 30,
commi 1 e 3 e all'articolo  42,  comma  9,  pari  complessivamente  a
6.882,715 milioni di euro per l'anno 2012, a  11.162,733  milioni  di
euro per l'anno 2013, a 12.669,333 milioni di euro per l'anno 2014, a
13.108,628 milioni di euro per l'anno 2015, a 14.630,928  milioni  di
euro per l'anno 2016, a 14.138,228 milioni di euro per l'anno 2017, a
14.456,228 milioni di euro per l'anno 2018, a 14.766,128  milioni  di
euro per l'anno 2019, a 15.078,428 milioni di euro per l'anno 2020, a
15.390,728 milioni di euro per l'anno 2021, a 15.703,028 di euro  per
l'anno 2022 e a 15.721,128 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
2023, si provvede con quota parte  delle  maggiori  entrate  e  delle
minori spese derivanti dal presente decreto. 
 2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 

        
      
Capo IV
Misure per lo sviluppo infrastrutturale
                               Art. 50 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 6 dicembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri e Ministro dell'economia e 
                                delle finanze 
 
                                Fornero, Ministro del lavoro e 
                                delle politiche sociali 
 
                                Passera, Ministro dello sviluppo 
                                economico 
 
                                Clini, Ministro dell'ambiente e 
                                della tutela del territorio e 
                                del mare 
 
                                Giarda, Ministro per i rapporti 
                                con il Parlamento 
 
  Visto, il Guardasigilli: Severino 
 

        
      
Capo IV
Misure per lo sviluppo infrastrutturale
Allegato 1 
 
    

                        TABELLA A  - Contributo di solidarieta'
---------------------------------------------------------------------     
Anzianita'    | da 5 a fino a 15  |   oltre 15 fino a 25 |  Oltre 25
contributive  |        anni       |           anni       |    anni
al 31/12/1995 |                   |                      |
--------------|-------------------|----------------------|-----------     
Pensionati    |                   |                      |
--------------|-------------------|----------------------|-----------     
Ex Fondo      |                   |                      |
trasporti     |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%
--------------|-------------------|----------------------|-----------     
Ex Fondo      |                   |                      |
elettrici     |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%
--------------|-------------------|----------------------|-----------     
Ex Fondo      |                   |                      |
telefonici    |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%
--------------|-------------------|----------------------|-----------     
Ex Inpdai     |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%
--------------|-------------------|----------------------|-----------     
Fondo volo    |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%
--------------|-------------------|----------------------|-----------     
Lavoratori    |                   |                      |
--------------|-------------------|----------------------|-----------     
Ex Fondo      |                   |                      |
trasporti     |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%
--------------|-------------------|----------------------|-----------     
Ex Fondo      |                   |                      |
elettrici     |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%
--------------|-------------------|----------------------|-----------     
Ex Fondo      |                   |                      |
telefonici    |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%
--------------|-------------------|----------------------|-----------     
Ex Inpdai     |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%
--------------|-------------------|----------------------|-----------     
Fondo volo    |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%
---------------------------------------------------------------------     

    
 
    

Tabella B

Aliquote di finanziamento

--------------------------------------------------------------------- 
            |           Zona normale      |      Zona svantaggiata 
            |-----------------------------|--------------------------   
anno        |      Maggiore  |   Minore   |   Maggiore    | Minore di
            |     di 21 anni | di 21 anni |   di 21anni   |  21 anni
------------|----------------|------------|---------------|----------
2012        |       20,6%    |  18,4%     |     17,7%     |    14,0%
------------|----------------|------------|---------------|----------
2013        |       20,9%    |  19,0%     |     18,1%     |    15,0%
------------|----------------|------------|---------------|----------
2014        |       21,2%    |  19,6%     |     18,5%     |    16,0%
------------|----------------|------------|---------------|----------
2015        |       21,5%    |  20,2%     |     18,9%     |    17,0%
------------|----------------|------------|---------------|----------
2016        |       21,8%    |  20,8%     |     19,3%     |    18,0%
------------|----------------|------------|---------------|----------
2017        |       22,0%    |  21,4%     |     19,7%     |    19,0%
------------|----------------|------------|---------------|----------
dal 2018    |       22,0%    |  22,0%     |     20,0%     |    20,0%
--------------------------------------------------------------------- 

    
 
    

Tabella C

Aliquote di computo

---------------------------------
  Anni   |   Aliquota di computo
---------|-----------------------
  2012   |          20,6%
---------|-----------------------
  2013   |          20,9%
---------|-----------------------
  2014   |          21,2%
---------|-----------------------
  2015   |          21,5%
---------|-----------------------
  2016   |          21,8%
---------|-----------------------
  2017   |          22,0%
---------|-----------------------
dal 2018 |          22,0%
---------------------------------

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