Aiuti di stato Covid, come funziona l'autodichiarazione per le imprese beneficiarie

Aiuti di stato covid - Foto di Anna Shvets da PexelsDa oggi e fino al 30 giugno le imprese che hanno ricevuto i contributi straordinari concessi negli ultimi due anni di pandemia devono presentare la dichiarazione sostitutiva che attesti il rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

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Dopo oltre un anno di attesa, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione sostitutiva, con le relative istruzioni, che le imprese beneficiarie degli aiuti di Stato concessi a causa dell'emergenza Covid-19 devono presentare per dimostrare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework e il rispetto delle altre condizioni previste.

Il termine di presentazione dell'autodichiarazione è fissato al prossimo 30 giugno, tramite l’apposito servizio web disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate o tramite i canali telematici.

Queste novità, delineate con il provvedimento del 27 aprile 2022, sono conseguenti a quanto previsto dal decreto Mef dell'11 dicembre 2021, che ha fissato le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti in base alla stessa Comunicazione UE, in attuazione di quanto stabilito dal decreto Sostegni (dl n. 41-2021).

Alla luce dellle conseguenze economiche della pandemia, infatti, il dl n. 41-2021 ha rimodulato il quadro normativo riguardante gli aiuti di Stato per consentire ai beneficiari delle misure di sostegno di usufruire dei massimali previsti per le Sezioni 3.1 "Aiuti di importi limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" del Temporary Framework, in deroga alla disciplina ordinaria.

Aiuti di stato Covid, le linee guida per la verifica di soglie e requisiti 

Il decreto dell'11 dicembre 2021 stabilisce le linee guida per verificare il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo ed effettuare il monitoraggio e il controllo degli aiuti riconosciuti in base alle stesse Sezioni, tenuto conto anche delle richieste della Commissione europea ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l’attuazione delle misure di sostegno.

Dopo una panoramica delle agevolazioni che ricadono nel quadro normativo e tenendo conto delle variazioni che hanno innalzato i massimali a più riprese, il provvedimento ribadisce che agli aiuti ammessi, fruiti nel rispetto delle condizioni e delle soglie fissate nella Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, si applicano massimali fino a:

  • 800mila euro per impresa unica, ovvero 120mila euro per le imprese dei comparti pesca e acquacoltura e 100mila euro per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
  • 1.800mila euro per impresa unica, ovvero 270mila euro per le imprese della pesca e dell’acquacoltura e 225mila euro per le imprese del settore produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio al 31 dicembre 2021.

Agli stessi benefici, utilizzati secondo le condizioni stabilite dalla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, e, in particolare, di quelle previste al paragrafo 87 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, si applicano massimali pari a:

  • 3 milioni di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021;
  • 10 milioni di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio al 31 dicembre 2021.

Si ricorda, inoltre, che per accertare il rispetto delle soglie fruibili rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario.

I destinatari dei contributi dovranno presentare all’Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con oggetto il rispetto dei requisiti fissati dalle suddette Sezioni, nella quale attestano, tra l’altro, che l'importo complessivo degli aiuti utilizzati non supera i massimali previsti, tenuto conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di "impresa unica" utilizzata in materia di aiuti di Stato.

Inoltre, ai fini dell’applicazione della Sezione 3.12, gli operatori devono attestare, nella stessa autoliquidazione, la sussistenza delle ulteriori condizioni specificamente previste in tale Sezione. In particolare, il beneficiario deve dichiarare che nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza del singolo aiuto (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019 e che l’importo del contributo richiesto non supera il 70% (90% per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento.

Consulta il decreto Mef dell'11 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2022

Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid: dal Fisco modello e istruzioni

Relativamente agli aiuti di stato Covid, è stato riservato all'Agenzia delle Entrate il compito di definire il modello da utilizzare, le istruzioni da seguire per la compilazione dell'autodichiarazione e i tempi da rispettare per l’invio della stessa. 

Al centro della comunicazione del Fisco ci sono gli aiuti di Stato che rientrano nel cosiddetto 'regime ombrello', di conseguenza dovranno inviare la dichiarazione sostitutiva per verificare il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo le imprese e in generale tutti i soggetti che hanno ricevuto contributi a fondo perduto, crediti d’imposta e altri tipi di ristori previsti dal decreto Rilancio in poi.

Nel caso in cui tali informazioni siano già state trasmesse in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso ai singoli regimi di aiuto per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione 'generale' non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti. In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati relativi agli ulteriori aiuti successivamente fruiti, nonché quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

Si specifica, inoltre, che bisogna comunque procedere con l’invio nei seguenti casi:

  • fruizione degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
  • superamento dei limiti massimi spettanti e necessità di riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
  • allocazione della stessa misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.

L’autodichiarazione, compilata utilizzando l'apposito modello, può essere inviata a partire da oggi, 28 aprile 2022, ed entro il 30 giugno 2022, tramite l’apposito servizio web disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate o tramite i canali telematici. Tutti i soggetti interessati possono procedere direttamente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del decreto Sostegni) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30% del volume d’affari rispetto all’anno precedente.

La ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto arriva entro cinque giorni dall’invio. In caso di rifiuto, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i cinque giorni successivi alla comunicazione dell’esito.

Tramite il portale Siatelv2-Puntofisco, infine, saranno rese disponibili ai Comuni le autodichiarazioni di relativa pertinenza presentate dagli operatori economici. Di conseguenza, sullo stesso portale, saranno pubblicate anche le specifiche tecniche ad hoc.

Aiuti di stato Covid, quali sono i codici tributo?

Con il provvedimento del 27 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha anche annunciato l’arrivo di una risoluzione per istituire i codici tributo da indicare nel modello F24 per versare volontariamente parte degli aiuti Covid ricevuti in caso di superamento dei limiti previsti dal Quadro temporaneo.

Gli importi eccedenti devono essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

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