Guida all'esonero contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato

Apprendistato - Photo credit: Foto di Hagar Lotte Geyer da Pixabay Le istruzioni INPS per ottenere lo sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

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Con la Circolare n. 87 del 18 giugno 2021 l'INPS ha messo a disposizione le istruzioni operative e contabili per i datori di lavoro con non più di nove dipendenti interessati alla decontribuzione totale introdotta dalla legge di bilancio 2020 e confermata dal decreto Ristori.

Esonero contributivo per contratti di apprendistato di primo livello

La legge di bilancio 2020 (legge n. 160-2019) ha previsto un'esenzione contributiva integrale per le assunzioni con contratto di apprendistato disciplinate dall’articolo 43 del dlgs n. 81-2015, quindi apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, detto anche apprendistato di primo livello, in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.

La durata dell'agevolazione è stata prorogata dal decreto Ristori (dl n. 137-2020), che ha confermato la decontribuzione anche per l’anno 2021.

L'assunzione con contratto di apprendistato di primo livello è possibile in tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, nei confronti di giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età e fino al compimento del venticinquesimo; in caso di giovani ancora soggetti all’obbligo scolastico, per la stipula del contratto il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto.

Salvo alcune eccezioni la durata del contratto, determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire, non può essere superiore a tre anni o a quattro nel caso di diploma professionale quadriennale. Ammessa la proroga di un anno per gli assunti che abbiano conseguito la qualifica triennale o il diploma quadriennale al fine di acquisire ulteriori competenze tecnico–professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo, oppure per gli assunti che non abbiano positivamente conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma statale di maturità professionale dopo l’anno integrativo.

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Le istruzioni INPS nella circolare n. 87-2021

Dopo aver ripercorso la disciplina del contratto di apprendistato contenuta nel decreto legislativo n. 81 del 2015 e il funzionamento del regime contributivo applicabile alle assunzioni da parte di datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, con la circolare n. 87 del 18 giugno 2021 l'INPS ricorda che la legge di bilancio 2020 e il decreto Ristori hanno previsto una decontribuzione totale per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati, rispettivamente, nell'anno 2020 e nell’anno 2021.

In particolare, lo sgravio contributivo del 100% è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, mentre il livello di aliquota torna al 10% per i periodi contributivi maturati negli anni successivi al terzo, ferma restando l’applicazione degli altri incentivi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 150/2015 per l’intera durata del contratto. L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane, invece, pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.

Per la fruizione dell'azzeramento contributivo, spiega l'INPS, il requisito dimensionale del datore di lavoro deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello e quindi il beneficio contributivo permane anche se successivamente il datore di lavoro supera tale limite.

Nelle ipotesi di contratto di apprendistato di primo livello - stipulato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 oppure nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 - trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante, i benefici contributivi di cui alla manovra e al decreto Ristori e quelli di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 150-2015 si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione.

La circolare illustra anche i criteri di computo dei lavoratori e le ulteriori condizioni che devono sussistere per l’applicazione dello sgravio contributivo, anche con riferimento al rispetto della normativa in materia di aiuti de minimis.

Infine, l'INPS fornisce le istruzioni operative, in particolare le modalità di compilazione del flusso Uniemens, e le istruzioni contabili.

Esonero contributivo per le assunzioni di donne: la guida INPS

Consulta la circolare n. 87 del 18 giugno 2021

Photo credit: Foto di Hagar Lotte Geyer da Pixabay 

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