Cosa c'è da sapere sul bonus sanificazione e dispositivi di protezione

Bonus sanificazione - Foto di Engin Akyurt da PexelsFino al 4 novembre si possono inviare le domande per accedere al credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Come funziona il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Nel corso dell’emergenza Covid il Governo ha introdotto un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro. Nel corso dei mesi la misura ha subito una serie di modifiche che hanno portato ad ampliarne l’ambito applicativo. 

Tax credit sanificazione e protezione: cos’è, a chi si rivolge, a quali acquisti si applica

Il bonus sanificazione e protezione nei decreti Cura Italia e Liquidità

Il decreto Cura Italia, all’articolo 64, ha introdotto un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, rivolto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute fino ad un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario.

Misura ampliata dal decreto liquidità, che ha esteso il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali. 

Le novità introdotte dal decreto Rilancio

Rispetto alla precedente formulazione, il Dl Rilancio ha ampliato la platea dei beneficiari, includendo gli enti non commerciali, gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ha esteso le spese agevolabili ai dispositivi come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, inclusa l’eventuale installazione; infine ha aumentato la misura del credito d’imposta, dal 50% al 60%, e il limite massimo fruibile, da 20mila a 60mila euro.

Inoltre, l’attuale formulazione del bonus sanificazione non prevede alcuna distinzione sul regime fiscale adottato dai soggetti beneficiari, includendo soggetti in regime di vantaggio, in regime forfetario, gli imprenditori e le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.

La proroga con il decreto Sostegni bis

Il decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, meglio noto come Sostegni bis, proroga i bonus e ne modifica le caratteristiche. 

I beneficiari vengono individuati nei soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, negli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ma anche nelle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale e munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast. 

Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. 

I chiarimenti del Fisco

A luglio il Fisco ha fornito una serie di chiarimenti sul bonus. La circolare n. 20/2020 chiarisce che sono agevolabili tutte le spese rientranti nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 125 del Dl Rilancio, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Per la fruizione del credito d’imposta l’attività di sanificazione deve essere certificata da professionisti. Tuttavia, in presenza di specifiche competenze già riconosciute, è ammessa l’attività di sanificazione svolta anche tramite propri dipendenti o collaboratori (si pensi ad esempio a una sala d’attesa). 

In tal caso, non potendo esibire un certificato vero e proprio, basterà che la spesa agevolabile sia documentata da fogli interni all’azienda che provino le ore dedicate a tale attività. In questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinata, ad esempio, moltiplicando  il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda). 

Oltre che per la sanificazione, il tax credit è fruibile anche per l’acquisto dei dispositivi come mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. 

Per questo tipo di spese i beneficiari dovranno conservare la documentazione attestante la conformità dei beni alla normativa europea.

Il credito d’imposta dovrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite F24. In alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto anche parzialmente ad altri soggetti, inclusi intermediari e istituti di credito, con facoltà di successiva cessione del credito. 

Le percentuali di fruizione

Con provvedimento dell’11 settembre del direttore dell’Agenzia delle entrate è stata definita la percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione: l’ammontare massimo del credito d’imposta utilizzabile è pari al 15,6423% della somma richiesta con l’ultima comunicazione valida, in assenza di rinuncia, arrotondato all’unità di euro. La percentuale deriva dal rapporto tra il tetto di spesa stabilito (200 milioni di euro) e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

Il codice tributo per la concreta fruizione del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale è il “6917”. 

Successivamente il provvedimento del 16 dicembre 2020 ha rivisto al rialzo la percentuale fissata a settembre, portandola a 47,1617%. La rielaborazione della percentuale è dovuta all’ulteriore stanziamento di risorse finanziarie destinate al bonus, pari a 403 milioni di euro in base a quanto previsto dal decreto Agosto, in aggiunta ai preesistenti 200 milioni di euro previsti dall’articolo 125 del decreto “Rilancio”. 

Il provvedimento delle Entrate dell'8 gennaio 2021

Alla luce delle disposizioni stabilite dalla legge di Bilancio 2021, con il provvedimento firmato l’8 gennaio 2021 dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, vengono apportate modifiche alle istruzioni al modello di comunicazione approvate con il provvedimento del 10 luglio 2020 relativo alle modalità di fruizione del credito d’imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.

Le modifiche riguardano la data ultima di utilizzo del credito di imposta in compensazione, tramite il modello F24, che è prevista entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2021, e l’opzione effettuata da parte dei beneficiari per la cessione del credito stesso, da effettuarsi fino al 30 giugno 2021.

Il provvedimento del 15 luglio 2021

A definire i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione come modificato dal Sostegni bis ci pensa un provvedimento del Fisco del 15 luglio 2021. Una sorta di guida con le principali informazioni sul tax credit, accompagnata dal modello per la comunicazione delle spese, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione.

Bonus ampliato dal Sostegni bis: domande dal 4 ottobre al 4 novembre 2021

La comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure da un intermediario fino al 4 novembre 2021. Si potrà utilizzare sia il servizio web presente nell’area riservata del sito delle Entrate, sia i tradizionali canali telematici dell’Agenzia. Entro 5 giorni l’Amministrazione rilascerà una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione o, altrimenti, lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online mediante i servizi telematici dell’Agenzia. Al termine del periodo di presentazione delle comunicazioni, sulla base delle richieste pervenute, l’Agenzia determinerà e renderà nota, con uno specifico provvedimento, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

I chiarimenti nella circolare del 2 novembre 2021

Con la circolare n. 13 del 2 novembre 2021 l'Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti per usufruire del credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il documento, oltre a chiarire l'ambito soggettivo di applicazione dell'incentivo, analizza le spese ammesse al credito d’imposta, la misura dell'agevolazione e le modalità di fruizione del bonus. 

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