Sperimentazione high tech: regole più semplici per imprese, startup e università

Sperimentazione ItaliaIl Dipartimento per la Trasformazione digitale ha pubblicato le procedure per aderire a Sperimentazione Italia, l'iniziativa che - in linea con il decreto Semplificazioni - prevede regole più semplici per sperimentare strumenti, prodotti e servizi innovativi. La misura interessa non solo le università e gli enti di ricerca, ma anche imprese e startup.

Dal tax credit al venture capital, gli strumenti per finanziare ricerca e innovazione

Nel nostro paese la sperimentazione di iniziative innovative è spesso impedita o ritardata da norme desuete, regolamentazioni particolarmente complesse, divieti e processi burocratici non sempre adeguati al nostro tempo. Con il dl Semplificazioni sono stati rimossi quei freni normativi che limitavano la sperimentazione di novità tecnologiche frutto di inventiva e scoperte.

In questo contesto, Sperimentazione Italia ha l’obiettivo di favorire l’apertura di un percorso più semplice e rapido per sottoporre a verifiche e ad esami progetti che hanno pochi o nessun precedente.

Come aderire a Sperimentazione Italia? Gli step da seguire

Sperimentazione Italia riconosce a imprese, università, enti di ricerca, startup e spin off universitari, di qualunque settore, la possibilità di testare progetti pilota in ambito di digitalizzazione e innovazione tecnologica, in deroga a vincoli normativi.

In presenza dei necessari requisiti di sicurezza e della dovuta documentazione, i soggetti che chiedono di essere autorizzati a sperimentare strumenti, prodotti e servizi innovativi hanno la possibilità di accedere ad un iter semplificato al fine di ottenere il via libera.

Per dare avvio a questa procedura sarà sufficiente presentare domanda al Dipartimento per la Trasformazione digitale e al Ministero dello Sviluppo economico che, a seguito di un’analisi approfondita sulla richiesta, possono autorizzare la sperimentazione definendo le caratteristiche e le modalità da rispettare la sua esecuzione.

> Finanziamenti startup e innovazione

Per partecipare all’iniziativa occorre seguire una procedura articolata in più passaggi:

1. Richiesta sperimentazione in deroga

La domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato bloccanti la sperimentazione deve:

  • essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (Pec) al Dipartimento per la Trasformazione digitale e al Ministero dello Sviluppo economico,
  • precisare quali siano le norme vigenti che bloccherebbero la sperimentazione,
  • indicare le caratteristiche della sperimentazione in esame (per esempio durata, finalità, benefici attesi, misure di mitigazione di eventuali rischi, eccetera) allegando alla richiesta tramite posta elettronica certificata (Pec) l’allegato tecnico compilato in tutti i suoi campi.

2. Valutazione della domanda

Il Ministero dello Sviluppo economico, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi alla sicurezza della circolazione, esamina la domanda e redige entro 30 giorni una relazione istruttoria. Questa contiene la proposta di autorizzazione con il via libera oppure il preavviso di diniego da indirizzare al Dipartimento per la Trasformazione digitale.

Il Ministero dello Sviluppo economico può domandare al richiedente chiarimenti o integrazioni alla domanda e, in questo caso, la richiesta interrompe il termine dei 30 giorni, che inizia a decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla scadenza del termine assegnato per la risposta. Se le integrazioni richieste non vengono trasmesse entro il termine previsto, la domanda si intende respinta.

3. Autorizzazione della sperimentazione

Per tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi profili di innovazione tecnologica, i cui risultati comportano effetti positivi sulla qualità dell’ambiente o della vita, e concrete probabilità di successo, il Dipartimento per la Trasformazione digitale, in accordo con il Ministero dello Sviluppo economico, autorizza la sperimentazione per la durata non superiore a un anno e prorogabile una sola volta.

L’autorizzazione definisce anche le modalità di svolgimento e le prescrizioni ritenute necessarie per limitare i rischi ad essa connessi. L’autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta di competenza di altre amministrazioni statali.

4. Vigilanza sulla sperimentazione e relazione finale

Il Dipartimento per la Trasformazione digitale, in accordo con il Ministero dello Sviluppo economico, monitora e verifica la sperimentazione, analizza l’avanzamento delle iniziative, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualità dell’ambiente e della vita. Al termine della sperimentazione, il soggetto richiedente trasmette al Dipartimento per la Trasformazione digitale e al Ministero dello Sviluppo economico una relazione con la quale illustra i risultati del monitoraggio e della sperimentazione, nonché i benefici economici e sociali conseguiti.

Il Dipartimento per la Trasformazione digitale attesta se l’iniziativa promossa dall’impresa richiedente si è conclusa positivamente ed esprime al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro competente per materia un parere sulla eventuale opportunità di modifica delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore che disciplinano l’attività oggetto di sperimentazione.

5. Iniziative normative e regolamentari

Entro 90 giorni dalla data dell’attestazione positiva della relazione sulla sperimentazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro competente per materia, promuove le iniziative normative e regolamentari necessarie per consentire lo svolgimento a regime dell’attività oggetto di sperimentazione.

Ambiti non ammessi

La norma esclude possibilità di deroga per una serie di fattispecie. Non può essere disposta in alcun caso la deroga a disposizioni a tutela della salute, dell’ambiente, dei beni culturali e paesaggistici. Lo stesso vale per disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia, come indicato nel Decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, né possono essere violati o elusi vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea o da obblighi internazionali.

Inoltre, non è possibile sperimentare nelle attività in materia di:

  • tecno-finanza (FinTech) ex articolo 36 del dl n. 34-2019 (decreto Crescita);
  • raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro servizio finanziario oggetto di autorizzazione;
  • sicurezza nazionale;
  • anagrafica, di stato civile, di carta d’identità elettronica;
  • elettorale e referendaria;
  • procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell’Unione Europea, o comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza.

Presentazione domanda

Le domande possono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata (Pec) rispettivamente al Dipartimento della Trasformazione digitale e al Ministero dello Sviluppo economico ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (Pec): Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

> Consulta il modulo di domanda

> Consulta l'allegato tecnico

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.