Registro unico Terzo settore: il decreto con le procedure di iscrizione

Terzo settore - Photo credit: Foto di fauxels da PexelsIn Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro con le procedure per l'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, un passaggio essenziale per ottenere le agevolazioni previste per associazioni, organizzazioni, cooperative, società di mutuo soccorso ed altri enti del privato sociale.

> Le novita' del correttivo al Codice del Terzo settore

Il decreto con le procedure per l’iscrizione e la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNT), approvato il 15 settembre e pubblicato il 21 ottobre in Gazzetta ufficiale, attua quanto previsto dal decreto legislativo n. 117-2017, contenente il Codice del Terzo settore.

Insieme all'inscrizione al RUNT, il provvedimento disciplina anche le modalità di deposito degli atti e la comunicazione dei dati relativi agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

Terzo Settore: modalita' di iscrizione al Registro imprese

Secondo quanto anticipato dalla ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, in occasione del via libera al provvedimento in Conferenza Stato-Regioni, il Registro sarà operativo tra cinque mesi e “costituirà lo strumento capace di garantire l'uniforme applicazione della normativa su tutto il territorio nazionale ed al contempo la trasparenza del Terzo settore, grazie alla pubblicità dei dati e dei documenti in esso presenti che saranno accessibili telematicamente a tutti i cittadini”.

Come funziona il Registro unico nazionale del Terzo settore

Sette le sezioni di cui si compone il Registro, corrispondenti alle categorie di soggetti che possono richiedere l'iscrizione al RUNT:

  • organizzazioni di volontariato,
  • associazioni di promozione sociale,
  • enti filantropici,
  • imprese sociali, comprese le cooperative sociali,
  • reti associative,
  • società di mutuo soccorso,
  • altri enti del Terzo settore.

La gestione è affidata a un Ufficio statale presso il Ministero del Lavoro e ad uffici regionali e provinciali presso ciascuna regione e provincia autonoma. L’individuazione della struttura del RUNTS competente è effettuata in via ordinaria su base territoriale, con riferimento alla propria sede legale, ma nel caso degli enti iscritti nella sezione reti associative la competenza è esclusivamente di quello statale.

Tutte le comunicazioni tra gli enti del Terzo settore, incluse le richieste di iscrizione nel RUNTS, sono presentate esclusivamente con modalità telematiche tali da consentire l’identificazione legale del mittente, la gestione telematica del procedimento da parte dell’Ufficio competente, il rilascio di ricevute di avvenuta ricezione da parte del sistema telematico e di avvenuta protocollazione da parte dell’amministrazione ricevente.

Il decreto specifica gli allegati da accompagnare alla domanda di iscrizione al Registro, che deve essere presentata da rappresentante legale dell’ente o, su mandato di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce.

Gli allegati richiesti sono:

  • l’atto costitutivo. Qualora gli enti non siano in grado di depositare l’atto costitutivo, gli stessi possono depositare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • lo statuto registrato presso l’Agenzia delle entrate;
  • per gli enti già esercitanti l’attività da uno o più esercizi, rispettivamente l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione;
  • in caso di affiliazione ad una rete associativa, una attestazione di adesione alla medesima rilasciata dal rappresentante legale di quest’ultima. Qualora l’ente si dichiari affiliato a più reti, dovrà essere allegata un’attestazione per ciascuna rete.

L’Ufficio competente verifica, sulla piattaforma informatica del RUNTS, la completezza e l’idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione entro sessanta giorni, con apposito provvedimento.

Disposizioni particolari sono previste per l’iscrizione nella sezione reti associative, per gli enti di protezione civile e le società di mutuo soccorso, per gli enti religiosi civilmente riconosciuti e per quelli che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

L’iscrizione nel Registro ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore e rappresenta il presupposto per accedere ai benefici previsti dal Codice del Terzo settore. L’iscrizione ha anche effetto costitutivo della personalità giuridica e consente l’utilizzo nella denominazione sociale e negli atti a rilevanza esterna e nei confronti dei soci delle locuzioni specifiche di ciascuna tipologia di ente e dei relativi acronimi.

> Bilancio UE 2021-27: Come funziona il Fondo sociale europeo Plus

Consulta il decreto del 15 settembre 2020 – Procedure di iscrizione al Registro Unico del Terzo settore

Photo credit: Foto di fauxels da Pexels

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.